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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8625/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8625/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CAMPANILE Parte_1 C.F._1
MASSIMO NICOLA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI Controparte_1 P.IVA_1 BEATRICE IRENE e dall'avv. GIANNECCHINI ILARIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Si richiamano integralmente tutti le difese e le eccezioni svolte nei propri scritti difensivi, sia in ordine al merito della vertenza sia in ordine alle istanze istruttorie
Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- nel merito: respingere l'opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo n. 2572/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 01.08.2022, dichiarato esecutivo in data 12.06.2023
- in via istruttoria, ove occorrer possa: o ammettere la prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta, sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 5 1) DCV che la signora , quale proprietaria dell'immobile sito in Lesa, via Davicini 39, Persona_1 in data 22.05.2019 aveva conferito incarico per la vendita a come da documento Controparte_1 che Le si mostra (doc. 012 conferimento incarico da a ); Per_1 CP_1
2) DCV che la signora aveva accettato, in data 30.07.2020, la proposta diacquisto Persona_1 dell'immobile sito in Lesa, via Davicini 39, che Le si mostra (doc. 003 fasc. ); CP_1
3) DCV che la signora è stata assistita durante tutte le trattative per l'acquistodell'immobile Pt_1 di cui è causa dall'avv. Maria Rosaria Chetta;
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: la signora , Via Volturno 3 20821 Meda (MB), Testimone_1 la signora , presso Via Domenico Fontana, 1, 22100 Como (CO); Testimone_2 CP_1
- dichiarare l'inammissibilità delle prove orali richieste da controparte per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte opposta;
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, si insiste per l'ammissione dei mezzi a controprova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte opposta e, pertanto, per essere ammessi a controprova sui capitoli avversari con i medesimi testi indicati a prova diretta, nonché di ammettere i seguenti capitoli a controprova e prova contraria: A) DCV che il sig. aveva presentato ai primi di luglio una proposta di acquisto Controparte_2 per l'immobile sito nel Comune di Lesa, via Davicini 39, che non fu accettata;
B) DCV che il sig. ha presentato una seconda proposta irrevocabile di acquisto in Controparte_2 data 14.10.2020 per il medesimo immobile sito nel Comune di Lesa, via Davicini 39, al prezzo di euro
1.400.000; C) DCV che la signora ha accettato la proposta di acquisto del sig. del Per_1 Controparte_2
14.10.2020 nello stesso giorno.
Si indicano a testi sui capitoli a controprova da A) a C) la signora , Via Volturno 3 Testimone_1
20821 Meda (MB), la signora , presso Via Domenico Fontana, 1, Testimone_2 CP_1
22100 Como (CO), il IG , residente in [...]. Controparte_2
Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, IVA e CAP di legge, e rimborso delle anticipazioni.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo regolarmente depositato, ha chiesto e ottenuto in Controparte_1 data 01.08.2022 dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 2572/2022, notificato in data
12.09.2022 a alla quale veniva intimato di pagare la somma di € 78.080,00 (oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese di procedura monitoria), a titolo di provvigione per il servizio di mediazione immobiliare reso dalla consistito nella redazione di una proposta di Controparte_1 acquisto per l'immobile sito in Lesa (NO), via Davicini n. 39. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha svolto opposizione, chiedendo disporsi la Parte_1 revoca dell'ingiunzione perché il diritto di credito, sotteso alla stessa, sarebbe infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'opponente ha formulato eccezione preliminare di prescrizione del credito e ha contestato la legittimazione passiva della e la legittimazione attiva dell'odierna opposta. Pt_1 In via subordinata, l'opponente ha chiesto chiamare in giudizio e condannarlo a Controparte_3 garantire, tenere indenne e manlevare l'attuale opponente da qualunque importo fosse tenuta a corrispondere a Controparte_1 A sostegno di tali pretese, l'opponente ha allegato che l'intera attività di trattative sarebbe stata condotta fuori dai locali commerciali della da la quale non Controparte_1 Testimone_1 risulterebbe, né dipendente della società opposta, né tantomeno titolare dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione immobiliare. Inoltre, ha sostenuto di aver Parte_1 firmato la proposta di acquisto non per sé stessa, ma per conto di , fisicamente Controparte_3 assente in Italia e quindi impossibilitato alla sottoscrizione. Si è tempestivamente costituita in giudizio la che ha chiesto, in via preliminare, Controparte_1 concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, respingersi integralmente l'opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, quindi confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2572/2022.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. su richiesta delle parti, la causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
*** L'opposizione è fondata e va accolta, in virtù dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria. L'opponente ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla provvigione azionato dall'opposta, affermando che il termine di un anno previsto dall'art. 2950 c.c. sarebbe decorso considerando l'invito e l'adesione alla negoziazione assistita, da considerarsi come ultimo atto idoneo ad interrompere la prescrizione annuale. Più nello specifico, l'opponente ha dedotto che, sia considerando la data di adesione all'invito di negoziazione assistita da (08.07.2021) sia avendo a riguardo la data di sottoscrizione della convenzione (2 agosto e 6 settembre 2021), in ogni caso la prescrizione annuale sarebbe maturata, atteso che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 12.09.2022 quindi a prescrizione annuale ormai realizzata.
Di avviso contrario, la che ha eccepito di aver depositato presso la Cancelleria del Controparte_1
Tribunale il ricorso per ingiunzione in data 30.06.2022 quindi prima che decorresse il termine di pagina 3 di 5 prescrizione (cfr. doc. 8 opposta) e che l'iscrizione a ruolo nel procedimento monitorio dovesse essere intesa come un atto interruttivo della prescrizione.
A parere del Tribunale, l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.
È noto che, ai sensi dell'art. 2950 c.c., il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare si prescrive in un anno, salvi gli effetti di eventuali eventi interruttivi.
Nel caso in esame, è indubbio che il diritto di credito per il pagamento della provvigione sia sorto alla data 30.07.2020 (doc. 3_1 opposta, e-mail di comunicazione accettazione della proposta di acquisto) e che il decorso del termine prescrizionale sia stato interrotto con il sollecito bonario di pagamento datato
19.10.2020 (cfr. doc. 4 opposta).
Risulta, invece, conteso se si siano realizzati ulteriori atti interruttivi. L'art. 8 D. L. n. 132/2014, sancisce che “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. L'invito alla negoziazione assistita (o la sottoscrizione della convenzione) viene, quindi, equiparato alla domanda giudiziale ai fini della interruzione della prescrizione e, per questo, trovano applicazione gli artt. 2943 e 2945 c.c. In forza di tali disposizioni, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione è indissolubilmente legato alla decisione di merito e nel caso di negoziazione assistita con esito negativo a seguito di mancato accordo, come avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 7), si realizza solo un effetto interruttivo istantaneo sul termine prescrizionale. Dal momento della stipula della convenzione assistita
(6.09.2021) inizia quindi a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Non si ritiene però condivisibile quanto sostenuto da parte opposta, secondo cui l'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio debba considerarsi ulteriore evento interruttivo della prescrizione.
Sul punto, giova richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che - partendo dal presupposto che qualsiasi atto per avere un'efficacia interruttiva della prescrizione debba avere natura recettizia - ha affermato quanto segue: “L'art. 2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla "notificazione" dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato. Ne consegue che il solo deposito del ricorso monitorio nella cancelleria del giudice adito, prima ed indipendentemente dalla sua notifica unitamente al decreto ingiuntivo, non può considerarsi atto idoneo a produrre l'effetto interruttivo del termine prescrizionale” (Cass. civ. n 27944 del 23.09.2022)1; Pertanto, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non è ritenuto di per sé atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto tale effetto è integrato solo con la notificazione del ricorso medesimo e del decreto, unico momento in cui la volontà dell'istante di interrompere la situazione di inerzia che condurrebbe all'estinzione del diritto viene manifestata al debitore. Come espressamente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata,
“Nessun rilievo può assumere la circostanza che il tempo decorso dal (presunto) effettivo deposito del ricorso e la sua successiva iscrizione a ruolo sia addebitabile esclusivamente a inerzia e cattiva organizzazione dell'ufficio, dal momento che tale circostanza non impediva comunque al creditore ingiungente di notificare altro diverso atto interruttivo idoneo nelle more a interrompere la prescrizione”. Aderendo a tale orientamento di legittimità, il Tribunale ritiene che nel caso di specie l'iscrizione del ricorso monitorio non corrisponda ad evento idoneo ad interrompere il termine prescrizionale e ritiene che l'ultimo evento interruttivo coincida con la stipula della convenzione di negoziazione datata 6.09.2021. Va quindi accertata l'intervenuta prescrizione del diritto in data 6.09.2022, ai sensi dell'art. 2950 c.c.
La pluralità dei motivi di opposizione e l'esistenza di orientamenti non del tutto univoci sul tema della prescrizione inducono il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 2752/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Monza in data 01.08.2022;
2) spese compensate interamente.
Così deciso in Monza, in data 30.12.2024
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass. n. 22827 del 2019, Cass. civ., n. 17380 del 1.09.2015 e
Cass. civ., n. 15489 del 7.7.2006). pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8625/2022 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CAMPANILE Parte_1 C.F._1
MASSIMO NICOLA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE opponente contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI Controparte_1 P.IVA_1 BEATRICE IRENE e dall'avv. GIANNECCHINI ILARIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA opposta
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Si richiamano integralmente tutti le difese e le eccezioni svolte nei propri scritti difensivi, sia in ordine al merito della vertenza sia in ordine alle istanze istruttorie
Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- nel merito: respingere l'opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo n. 2572/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 01.08.2022, dichiarato esecutivo in data 12.06.2023
- in via istruttoria, ove occorrer possa: o ammettere la prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opposta, sui seguenti capitoli:
pagina 1 di 5 1) DCV che la signora , quale proprietaria dell'immobile sito in Lesa, via Davicini 39, Persona_1 in data 22.05.2019 aveva conferito incarico per la vendita a come da documento Controparte_1 che Le si mostra (doc. 012 conferimento incarico da a ); Per_1 CP_1
2) DCV che la signora aveva accettato, in data 30.07.2020, la proposta diacquisto Persona_1 dell'immobile sito in Lesa, via Davicini 39, che Le si mostra (doc. 003 fasc. ); CP_1
3) DCV che la signora è stata assistita durante tutte le trattative per l'acquistodell'immobile Pt_1 di cui è causa dall'avv. Maria Rosaria Chetta;
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: la signora , Via Volturno 3 20821 Meda (MB), Testimone_1 la signora , presso Via Domenico Fontana, 1, 22100 Como (CO); Testimone_2 CP_1
- dichiarare l'inammissibilità delle prove orali richieste da controparte per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte opposta;
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, si insiste per l'ammissione dei mezzi a controprova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di parte opposta e, pertanto, per essere ammessi a controprova sui capitoli avversari con i medesimi testi indicati a prova diretta, nonché di ammettere i seguenti capitoli a controprova e prova contraria: A) DCV che il sig. aveva presentato ai primi di luglio una proposta di acquisto Controparte_2 per l'immobile sito nel Comune di Lesa, via Davicini 39, che non fu accettata;
B) DCV che il sig. ha presentato una seconda proposta irrevocabile di acquisto in Controparte_2 data 14.10.2020 per il medesimo immobile sito nel Comune di Lesa, via Davicini 39, al prezzo di euro
1.400.000; C) DCV che la signora ha accettato la proposta di acquisto del sig. del Per_1 Controparte_2
14.10.2020 nello stesso giorno.
Si indicano a testi sui capitoli a controprova da A) a C) la signora , Via Volturno 3 Testimone_1
20821 Meda (MB), la signora , presso Via Domenico Fontana, 1, Testimone_2 CP_1
22100 Como (CO), il IG , residente in [...]. Controparte_2
Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali, IVA e CAP di legge, e rimborso delle anticipazioni.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo regolarmente depositato, ha chiesto e ottenuto in Controparte_1 data 01.08.2022 dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 2572/2022, notificato in data
12.09.2022 a alla quale veniva intimato di pagare la somma di € 78.080,00 (oltre Parte_1 interessi come da domanda e spese di procedura monitoria), a titolo di provvigione per il servizio di mediazione immobiliare reso dalla consistito nella redazione di una proposta di Controparte_1 acquisto per l'immobile sito in Lesa (NO), via Davicini n. 39. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha svolto opposizione, chiedendo disporsi la Parte_1 revoca dell'ingiunzione perché il diritto di credito, sotteso alla stessa, sarebbe infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'opponente ha formulato eccezione preliminare di prescrizione del credito e ha contestato la legittimazione passiva della e la legittimazione attiva dell'odierna opposta. Pt_1 In via subordinata, l'opponente ha chiesto chiamare in giudizio e condannarlo a Controparte_3 garantire, tenere indenne e manlevare l'attuale opponente da qualunque importo fosse tenuta a corrispondere a Controparte_1 A sostegno di tali pretese, l'opponente ha allegato che l'intera attività di trattative sarebbe stata condotta fuori dai locali commerciali della da la quale non Controparte_1 Testimone_1 risulterebbe, né dipendente della società opposta, né tantomeno titolare dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di mediazione immobiliare. Inoltre, ha sostenuto di aver Parte_1 firmato la proposta di acquisto non per sé stessa, ma per conto di , fisicamente Controparte_3 assente in Italia e quindi impossibilitato alla sottoscrizione. Si è tempestivamente costituita in giudizio la che ha chiesto, in via preliminare, Controparte_1 concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, respingersi integralmente l'opposizione avversaria, perché infondata in fatto e in diritto, quindi confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2572/2022.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. su richiesta delle parti, la causa, ritenuta di natura documentale e matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta a sentenza, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
*** L'opposizione è fondata e va accolta, in virtù dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria. L'opponente ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione del diritto alla provvigione azionato dall'opposta, affermando che il termine di un anno previsto dall'art. 2950 c.c. sarebbe decorso considerando l'invito e l'adesione alla negoziazione assistita, da considerarsi come ultimo atto idoneo ad interrompere la prescrizione annuale. Più nello specifico, l'opponente ha dedotto che, sia considerando la data di adesione all'invito di negoziazione assistita da (08.07.2021) sia avendo a riguardo la data di sottoscrizione della convenzione (2 agosto e 6 settembre 2021), in ogni caso la prescrizione annuale sarebbe maturata, atteso che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 12.09.2022 quindi a prescrizione annuale ormai realizzata.
Di avviso contrario, la che ha eccepito di aver depositato presso la Cancelleria del Controparte_1
Tribunale il ricorso per ingiunzione in data 30.06.2022 quindi prima che decorresse il termine di pagina 3 di 5 prescrizione (cfr. doc. 8 opposta) e che l'iscrizione a ruolo nel procedimento monitorio dovesse essere intesa come un atto interruttivo della prescrizione.
A parere del Tribunale, l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.
È noto che, ai sensi dell'art. 2950 c.c., il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare si prescrive in un anno, salvi gli effetti di eventuali eventi interruttivi.
Nel caso in esame, è indubbio che il diritto di credito per il pagamento della provvigione sia sorto alla data 30.07.2020 (doc. 3_1 opposta, e-mail di comunicazione accettazione della proposta di acquisto) e che il decorso del termine prescrizionale sia stato interrotto con il sollecito bonario di pagamento datato
19.10.2020 (cfr. doc. 4 opposta).
Risulta, invece, conteso se si siano realizzati ulteriori atti interruttivi. L'art. 8 D. L. n. 132/2014, sancisce che “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. L'invito alla negoziazione assistita (o la sottoscrizione della convenzione) viene, quindi, equiparato alla domanda giudiziale ai fini della interruzione della prescrizione e, per questo, trovano applicazione gli artt. 2943 e 2945 c.c. In forza di tali disposizioni, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione è indissolubilmente legato alla decisione di merito e nel caso di negoziazione assistita con esito negativo a seguito di mancato accordo, come avvenuto nel caso di specie (cfr. doc. 7), si realizza solo un effetto interruttivo istantaneo sul termine prescrizionale. Dal momento della stipula della convenzione assistita
(6.09.2021) inizia quindi a decorrere un nuovo termine prescrizionale.
Non si ritiene però condivisibile quanto sostenuto da parte opposta, secondo cui l'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio debba considerarsi ulteriore evento interruttivo della prescrizione.
Sul punto, giova richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che - partendo dal presupposto che qualsiasi atto per avere un'efficacia interruttiva della prescrizione debba avere natura recettizia - ha affermato quanto segue: “L'art. 2943 cod. civ., nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla "notificazione" dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato. Ne consegue che il solo deposito del ricorso monitorio nella cancelleria del giudice adito, prima ed indipendentemente dalla sua notifica unitamente al decreto ingiuntivo, non può considerarsi atto idoneo a produrre l'effetto interruttivo del termine prescrizionale” (Cass. civ. n 27944 del 23.09.2022)1; Pertanto, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non è ritenuto di per sé atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto tale effetto è integrato solo con la notificazione del ricorso medesimo e del decreto, unico momento in cui la volontà dell'istante di interrompere la situazione di inerzia che condurrebbe all'estinzione del diritto viene manifestata al debitore. Come espressamente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata,
“Nessun rilievo può assumere la circostanza che il tempo decorso dal (presunto) effettivo deposito del ricorso e la sua successiva iscrizione a ruolo sia addebitabile esclusivamente a inerzia e cattiva organizzazione dell'ufficio, dal momento che tale circostanza non impediva comunque al creditore ingiungente di notificare altro diverso atto interruttivo idoneo nelle more a interrompere la prescrizione”. Aderendo a tale orientamento di legittimità, il Tribunale ritiene che nel caso di specie l'iscrizione del ricorso monitorio non corrisponda ad evento idoneo ad interrompere il termine prescrizionale e ritiene che l'ultimo evento interruttivo coincida con la stipula della convenzione di negoziazione datata 6.09.2021. Va quindi accertata l'intervenuta prescrizione del diritto in data 6.09.2022, ai sensi dell'art. 2950 c.c.
La pluralità dei motivi di opposizione e l'esistenza di orientamenti non del tutto univoci sul tema della prescrizione inducono il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 2752/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Monza in data 01.08.2022;
2) spese compensate interamente.
Così deciso in Monza, in data 30.12.2024
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. 14/03/2022, n. 8096; Cass. n. 22827 del 2019, Cass. civ., n. 17380 del 1.09.2015 e
Cass. civ., n. 15489 del 7.7.2006). pagina 4 di 5