Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01944/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico per trasferimento di autorità previsto dall’art. 1 della Legge n. 86/2001, nonché per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell’indennità di cui alla norma in parola, con riconoscimento sulle somme dovute del maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to M. Musio per parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti sono tutti sottufficiali dell’Aeronautica Militare i quali, essendo stati trasferiti dalla sede di servizio di Brindisi a quella di Galatina per esigenze organizzative datoriali, si dolgono della mancata percezione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, L. n. 86/2001, secondo cui al personale trasferito d’autorità “ ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.
2) Secondo i ricorrenti non potrebbe ostare all’invocato riconoscimento il disposto di cui al successivo comma 1-bis, secondo cui l’indennità non è dovuta per il caso di trasferimento per soppressione sede presso sedi limitrofe, anche se lontane più di 10 km. Al riguardo, infatti, i ricorrenti evidenziano che il riferimento alla sede limitrofa va riferito non già alla circoscrizione territoriale dell’Amministrazione militare, ma ai Comuni confinanti. Quindi, se il Comune della sede di provenienza e quello della sede di destinazione non sono confinanti (cioè non limitrofi), com’è nel caso di specie, l’indennità spetta.
3) Si è costituita in giudizio la P.A. datrice di lavoro. In particolare, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che il trasferimento dei ricorrenti, sia pure in origine qualificabile d’autorità in considerazione del fatto che vi è stato un ricollocamento del personale a seguito della soppressione di alcune sedi (come quella in cui prestavano servizio i ricorrenti), ha seguito una procedura in cui si è inteso privilegiare e riscontrare i desiderata dei diretti interessati, attraverso, in particolare, apposite “interviste”.
4) All’udienza pubblica del 30 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Osserva il Collegio quanto segue.
6) Il datore di lavoro, pur a seguito della soppressione della sede di provenienza dei ricorrenti e, quindi, nell’ambito di un procedimento di ricollocamento del personale che ha un’origine senz’altro autoritativa, ha chiaramente operato il trasferimento dei militari incoraggiando i diretti interessati a rappresentare le loro esigenze, al dichiarato fine di poterle soddisfare, com’è poi infatti accaduto. Tanto risulta dalla verbalizzazione delle “interviste” (in all. 13 documentazione erariale dell’11 febbraio 2020), nelle quali, esemplificativamente, alcuni dei ricorrenti avevano anche esplicitamente dichiarato di “ escludere qualsiasi altra forma d’impiego ”. In altri termini, nel caso di specie l’Amministrazione militare ha sin dall’inizio cercato un trasferimento che fosse il più possibile condiviso dai diretti interessati, come poi è in concreto avvenuto. Il contegno della P.A., improntato alla massima collaborazione in favore dei dipendenti interessati dal trasferimento, fa sì che, nel caso specifico, non ci si trovi di fronte a un mero “gradimento” espresso dai militari su determinate sedi – gradimento che, come tale, non sarebbe stato in grado di affievolire la natura autoritativa della procedura di trasferimento (sul punto, cfr. C.d.S., Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n.1) –, ma a un procedimento in cui è stata chiaramente favorita la “domanda” del singolo militare ai fini del suo stesso accoglimento (cfr., sul punto, i precedenti di questa Sezione nn. 1736, 1737, 1738, tutti del 31 ottobre 2022).
7) Il trasferimento dei ricorrenti va quindi considerato “a domanda” e, pertanto, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento.
8) Il ricorso va quindi respinto.
9) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO