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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, svolta la discussione tra le parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
258/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. P. Di Cosola (C.F.: e V. Ventura (C.F.: C.F._2
), C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l , al fine di proporre impugnazione avverso il CP_1
provvedimento di indebito previdenziale prot. 66491733409-5 emesso in data
12.10.2023 e ricevuto in data 30.10.2023, a mezzo del quale le è stata intimata la restituzione della somma di € 11.539,72, ossia l'integrale importo dell'erogazione percepita a titolo di NASPI anticipata per il periodo 28.03.2019 – 11.01.2021 in quanto asseritamente non dovuta per “rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”, quindi domandando accertarsi, previa declaratoria di illegittimità del prefato provvedimento, il suo diritto all'irripetibilità del beneficio ed al relativo mantenimento, ovvero, in subordine, il suo diritto alla revisione delle somme oggetto di recupero limitatamente agli importi effettivamente percepiti durante il periodo di rioccupazione lavorativa prima della scadenza del periodo coperto dal beneficio
NASPI. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'atto di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità Disoccupazione Naspi 980030/2019 del 30/10/2023 oggetto dell'odierna impugnazione;
2. accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 11.536,72 corrispostale a titolo di anticipazione naspi, con annullamento del provvedimento di recupero notificato;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto il diritto all'annullamento dei provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare il diritto alla revisione delle somme oggetto di recupero, limitatamente agli importi effettivamente entrati nella sfera patrimoniale del ricorrente, con esclusione delle ritenute fiscali e previdenziali operate alla fonte, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente può avere ad oggetto
Pag. 2 di 22 esclusivamente quanto effettivamente percepito, non potendosi pretendere la restituzione di somme al lordo delle ritenute mai entrate nella disponibilità del lavoratore;
…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, ovvero, in via subordinata, la rimodulazione del quantum della prestazione in modo corrispondente al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della stessa.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità provvedimento di indebito previdenziale con cui l' ha disposto nei confronti della ricorrente la restituzione CP_1
della somma di € 11.539,72, in precedenza erogata alla ricorrente medesima a titolo di NASPI anticipata per il periodo 28.03.2019 – 11.01.2021, in ragione della intervenuta rioccupazione lavorativa subordinata della ricorrente nel predetto arco temporale di copertura del beneficio.
Così perimetrato il thema decidendum del giudizio, viene in rilievo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che, in materia di trattamento di disoccupazione involontaria del lavoratore, ha introdotto la NASPI, la quale ha integralmente sostituito le precedenti indennità di
Pag. 3 di 22 disoccupazione ASPI e mini-ASPI, con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 01.05.2015.
Più nello specifico, il beneficio di che trattasi è la peculiare ipotesi di c.d. “NASPI anticipata”, disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, a termini del quale “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio” (comma 1);
“L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare” (comma 2); “Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1
telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa” (comma 3); “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale” (comma 4).
L'istituto, quindi, nel dichiarato intento di agevolare il sostegno all'imprenditorialità, consente all'avente diritto di beneficiare del trattamento NASPI non già a mezzo di erogazione mensile (come avviene per la NASPI “ordinaria”, quest'ultima, di contro, tesa ad offrire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato nelle ipotesi di disoccupazione involontaria), bensì in un'unica soluzione,
Pag. 4 di 22 in presenza delle condizioni di legge, al fine di poter usufruire di un emolumento economico più cospicuo, in quanto giustappunto immediatamente erogato in un'unica soluzione, al fine di poter avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.
Le suddette differenze sostanziali e funzionali della prestazione de qua rispetto alla
NASPI ordinaria si riflettono inevitabilmente sulla natura del beneficio: invero, secondo principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di anticipazione dell'indennità di mobilità, ma che ben possono essere estesi, per identità di funzione e ratio, alla fattispecie in commento, e dai quali non vi è motivo di discostarsi, “…l'erogazione in unica soluzione ed in via anticipata dei ratei di indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdendo quindi la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano o di commerciante ovvero un'attività imprenditoriale” (Cass. n. 9007/2002; Cass. n. 7470/2020). In altri termini, posto che la c.d. NASPI anticipata rappresenta una misura di sostegno all'imprenditorialità, con la specifica funzione di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa, essa dismette la natura propria di prestazione previdenziale, per assumere quella di natura assistenziale, in quanto volta, giustappunto, a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie, così concretizzando un vero e proprio contributo finanziario, ossia una sorta “finanziamento di scopo”, destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità
Pag. 5 di 22 incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, ancorché temporanea, del beneficiario che intenda rientrare nel mercato del lavoro dipendente, circostanza, quest'ultima, da cui il comma 4 dell'art. 8 del citato decreto fa discendere l'obbligo restitutorio del beneficio (Cass. n. 2495/2021; Cass. n. 8422/2025).
Tanto premesso in ordine a requisiti e natura giuridica della prestazione per cui è causa e venendo al caso di specie, risulta non contestato – oltre che provato dalla documentazione in atti – che, a seguito di apposita istanza datata 13.03.2019 (cfr. doc. n. 22 fascicolo parte ricorrente), la ricorrente ha ottenuto la liquidazione in un'unica soluzione dell'importo complessivo di € 11.539,72, a titolo di NASPI anticipata finalizzata all'esercizio di nuova attività imprenditoriale, nella specie, come da domanda, preordinata all'avvio di un'attività commerciale nel settore della panificazione nel comune di San Buono, per un periodo compreso tra il 28.03.2019 ed il 11.01.2021; risulta non contestato e documentalmente dimostrato, altresì, che, in data 30.05.2020, si è verificata la cessazione definitiva dell'attività commerciale e lo scioglimento della società a tal fine costituita (cfr. doc. nn. 2, 3, 8 e 20 fascicolo parte ricorrente); ancora, è pacifico e documentalmente provato che, in data 21.10.2020, la ricorrente ha intrapreso attività lavorativa subordinata a seguito di assunzione a tempo parziale e determinato, con rapporto di lavoro della durata di tre mesi e concluso anticipatamente in data 18.01.2021 per dimissioni volontarie della lavoratrice (cfr. doc. nn. 18 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, tenuto conto delle circostanze in punto di fatto sopra esposte – che, giova ribadirlo, risultano essere non contestate, oltre che provate dalla menzionata documentazione in atti – può dirsi acclarato che, effettivamente, nel corso dell'ultimo periodo di copertura della NASPI anticipata, ossia dal 21.10.2020 al 18.01.2021, la ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata, ciò che, in tesi ed in coerente
Pag. 6 di 22 applicazione del citato comma 4 dell'art. 8 D.Lgs. n. 22/2015, avrebbe dovuto comportare la restituzione integrale dell'importo ricevuto a tale titolo.
Cionondimeno, proprio con riguardo all'alveo ed alle modalità applicative della suddetta disposizione normativa, va dato atto del recente pronunciamento della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui esso non limita l'obbligo restitutorio della NASPI anticipata nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione era stata erogata, sulla base di argomentazioni di cui devono riportarsi i seguenti punti salienti: “…
L'erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione “ordinaria” della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità, la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015… 5.1.– Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa
Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto
l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI. Questa Corte ha inoltre rimarcato che
Pag. 7 di 22 l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione
“alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica». Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio
è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa». Posto, poi,
Pag. 8 di 22 che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura “sanzionatoria”, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di
«ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica – non già anticipata – della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)». 5.2.– I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del
2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del
Pag. 9 di 22 trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza. 5.3.– Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché
l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà. In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa» (sentenza n. 194 del 2021). Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato
Pag. 10 di 22 nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile. A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata
l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore»
(sentenza n. 8 del 2023). In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più
l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso. Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari.
Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché
l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa. Se, dunque, il rischio di impresa – come già rilevato –
Pag. 11 di 22 comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando
l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla. È quanto accade, in particolare, se
l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo. 6.– In definitiva, senza la necessaria parametrazione dell'obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'art. 3 Cost. 7.– La questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4, primo comma, Cost. La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo restitutorio integrale dell'anticipazione quando la prosecuzione dell'attività di impresa sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI. Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e
Pag. 12 di 22 attendere – senza lavorare, appunto – la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
È configurabile, pertanto, la violazione altresì dell'art. 4 Cost., il quale è declinato finanche come «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»… 9.– Così accertata la violazione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, si tratta ora di stabilire un rimedio appropriato a tale violazione. Il giudice a quo aspira a una pronuncia che sostituisca l'attuale obbligo restitutorio integrale con la previsione di criteri di flessibilità che permettano di adeguare la decisione al caso concreto, laddove il lavoratore, percettore dell'anticipazione della
NASpI, non abbia potuto continuare l'attività imprenditoriale a cagione di una situazione di forza maggiore o di una sopravvenuta causa a lui non imputabile.
Ritiene questa Corte che i vizi denunciati possano essere rimediati proporzionando
l'obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità della NASpI. Con riferimento a tale periodo la NASpI risulta, in parte qua, priva di causa e quindi indebita;
alla estensione di tale periodo, pertanto, va commisurato l'obbligo restitutorio come soluzione adeguata ad assicurare il rispetto dei sopra richiamati parametri di legittimità costituzionale.
10.– Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del
d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata…” (Cort. Cost. n. 90/2024).
In buona sostanza, il Giudice delle leggi, partendo dai requisiti e dalla natura giuridica della NASPI anticipata – la cui ratio legis deve rintracciarsi nell'agevolare
Pag. 13 di 22 il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine di favorirne il reimpiego in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, riducendo così la pressione sul mercato del lavoro, di talché la stessa perde la connotazione tipica di prestazione previdenziale di sostegno nelle transizioni lavorative, assumendo, di contro, la diversa veste di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un'attività autonoma o di impresa – ha affermato che, se è certamente vero che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancata effettività e autenticità dell'attività di impresa o lavoro autonomo (cfr. Cort. Cost. n. 194/2021) e se è vero, altresì, che, in linea generale, il rischio d'impresa è una componente insita nell'esercizio dell'attività
d'impresa o di lavoro autonomo dal quale non si può prescindere, sicché l'assunzione del rischio medesimo resta una componente intrinseca anche allo stesso incentivo all'autoimprenditorialità, è altrettanto vero che la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile dimostra, di fatto, che i requisiti alla base del peculiare beneficio di che trattasi possano intendersi perfezionati, così come anche osservata la finalità anti-elusiva avuta di mira dalla disciplina de qua; e tanto anche in ragione dell'operatività dei principi generali di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che devono sempre informare le parti dei rapporti obbligatori, principi che, dunque, vincolano il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore (Cort. Cost. n. 8/2023), per cui vanno a tal fine considerati anche gli eventi e le cause di forza maggiore (factum principis) tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, irragionevolmente sproporzionata la richiesta di restituzione integrale dell'anticipazione NASPI. Da qui l'esigenza di rimodulare la portata della disciplina in commento, sì da individuare un criterio di commisurazione dell'obbligo
Pag. 14 di 22 restitutorio, individuato nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, allorquando si accerti che il lavoratore non possa proseguire l'attività
d'impresa per causa sopravvenuta a lui non imputabile: in altri termini, valorizzando i principi di proporzionalità e ragionevolezza, si addiviene alla soluzione per cui non è giusto penalizzare con la restituzione totale del beneficio chi fallisce nel progetto imprenditoriale per cause di forza maggiore, indipendenti dalla sua volontà, trovandosi così costretto ad intraprendere nuova attività lavorativa subordinata per reperire altre fonti di reddito, ancorché nel periodo coperto dal trattamento NASPI, di talché, in queste ipotesi, l'obbligo restitutorio non andrebbe commisurato all'intera somma, bensì limitato all'importo dell'anticipazione corrispondente al periodo di lavoro subordinato effettivamente svolto.
Tale soluzione adeguatrice, dunque, permette di conciliare tutti gli interessi in rilievo, sia quello pubblico che quello privato, mitigando la portata rigorosa della norma – nella parte in cui essa prevede, sempre e comunque, senza alcuna distinzione di sorta, la restituzione integrale della NASPI anticipata in caso di rioccupazione lavorativa –
a confronto con le singole circostanze del caso specifico, tra le quali occorre valorizzare: a) l'effettiva instaurazione, svolgimento e continuazione dell'attività autonoma;
b) le ragioni che hanno indotto il beneficiario a reinserirsi nel mercato di lavoro subordinato;
c) la natura e la durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato;
c) le oggettive difficoltà verificatesi nello svolgimento dell'attività autonoma o imprenditoriale (Cass. n. 8422/2025 cit.).
Va ulteriormente aggiunto che, proprio a seguito della citata sentenza della Corte
Costituzionale, lo stesso ha diramato la circolare n. 36 del 04.02.2024, in CP_1
aggiornamento alle proprie procedure di recupero, stabilendo che “… Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 si evidenzia che, ove il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro
Pag. 15 di 22 autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l , CP_1
prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Pertanto, rilevata attraverso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell'interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 CP_1
agosto 1990, n. 241, provvede a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo
(trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente dell'Istituto. All'esito della valutazione di quanto esposto e provato dall'interessato,
l' comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di CP_1
indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata. In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore
l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa,
l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione”, peraltro provvedendo con la medesima circolare ad
Pag. 16 di 22 individuare ipotesi esemplificative delle cause di forza maggiore tali da giustificare la novellata procedura a tutela del beneficiario, tra le quali “… terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità; incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo; esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo; misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili…”.
Ciò posto, deve ritenersi che la fattispecie concreta in trattazione rientri nell'alveo operativo delle disposizioni normative menzionate e nelle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
Più nello specifico, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che, successivamente al conseguimento della NASPI anticipata, ha avviato l'attività di impresa cui la prestazione era finalizzata, atteso che, in data 12.03.2019, ha costituito una società in nome collettivo denominata "Dolce Forno Snc di AL MA
LA e IE, con atto notarile rogato in San Salvo -Repertorio n. 2764, Raccolta
n. 2250 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), per poi acquisire subito dopo, ossia in data 14.03.2019, un complesso aziendale destinato all'esercizio dell'attività di panificazione, ubicato in Piazza San Pietro n. 5 nel comune di San Buono, per un corrispettivo di € 25.000,00, con atto notarile rogato in San Salvo - Repertorio n.
2774 - Raccolta n. 2259 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente); è documentalmente
Pag. 17 di 22 comprovato, altresì, che, come risulta dalla situazione contabile dell'impresa nel periodo 2020 – 2021 (cfr. doc. nn. 14 e 15 fascicolo parte ricorrente) nel corso del prefato periodo si è verificata una progressiva riduzione dei profitti, sulla quale ha inciso, evidentemente – considerato il predetto arco temporale di riferimento -, anche il periodo di restrizioni governative afferenti agli esercizi commerciali dettate dall'emergenza pandemica Covid-19. E tanto, altrettanto evidentemente, ha indotto la ricorrente a cessare l'attività, con lo scioglimento della società costituita, ed a ricercare altre fonti reddituali intraprendendo altra attività lavorativa, stavolta subordinata e a tempo determinato e parziale, in data 21.10.2020, ossia a distanza di cinque mesi dalla chiusura della precedente attività autonoma e quando residuavano soltanto tre mesi alla scadenza del periodo di copertura della NASPI.
Orbene, la ricorrente ha dato prova di aver osservato la finalità anti-elusiva dei requisiti e dei presupposti alla base del beneficio richiesto ed ottenuto, avviando l'attività di impresa grazie alla prestazione erogata e svolgendola in continuità per un significativo periodo di tempo, ossia dal marzo 2019 sino al maggio 2020, per poi essersi trovata costretta a cessarla non tanto o non soltanto a cagione della difficoltà di far fronte ai superiori costi di gestione che hanno ridotto i margini di profitto della società – ciò che costituisce un rischio ontologico e connaturato ad ogni attività imprenditoriale – ma soprattutto a causa dell'incidenza negativa dettata dal periodo pandemico e dalle conseguenti restrizioni all'esercizio di attività commerciali del periodo considerato – ciò che, di contro, per le ragioni già spiegate ed in coerenza con quanto affermato sia dalla Corte Costituzionale che dallo stesso nella sua CP_1
circolare richiamata (misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie) ben può qualificarsi come factum principis, ossia una causa di forza maggiore non addebitabile alla stessa, tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività
d'impresa e da indurala, come diretta conseguenza, a ricercare nuove fonti di reddito
Pag. 18 di 22 in attività di lavoro subordinato. A ciò si aggiunga che, come anticipato, detto rapporto lavorativo subordinato è stato instaurato ad ottobre 2021, di talché il periodo di copertura della NASPI durante il quale è stata svolta contemporaneamente tale attività lavorativa è stato di soli tre mesi.
In altri termini, la manifestata e diligente volontà di svolgere e proseguire l'attività di impresa sorta grazie alla prestazione ricevuta, il significativo arco di tempo in cui detta attività è stata esercitata dopo l'erogazione, le cause di forza maggiore che hanno condotto alla cessazione dell'attività medesima, il breve periodo di tempo di svolgimento della successiva attività di lavoro subordinato e l'altrettanto breve arco temporale di contemporaneo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato con il periodo di copertura della NASPI anticipata sono tutte circostanze che l'ente di previdenza, in omaggio ai generali principi di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori ed in ossequio alle circolari operative dal medesimo diramate, avrebbe dovuto tenere in debita considerazione al fine di valutare l'opportunità di non avviare la procedura di indebito previdenziale, ovvero di non pretendere in restituzione l'intero importo della NASPI anticipata, provvedendo, di contro, a rimodulare il quantum della prestazione di indebito commisurandola al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata ed agli importi percepiti a mezzo di essa.
In ragione di tanto, deve ritenersi ingiusta, in quanto affetta da una illegittima ed irragionevole sproporzione, la misura di recupero dell'indebito previdenziale pari all'intero importo della NASPI anticipata operata dall' nei confronti della CP_1
ricorrente.
Tuttavia, proprio in applicazione dei canoni tracciati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità richiamati, al fine di bilanciare tutte le contrapposte esigenze in rilievo nel caso di specie, non potendosi sottacere che la
Pag. 19 di 22 ricorrente ha comunque svolto attività lavorativa subordinata per una frazione, seppur breve, dell'arco temporale di copertura della NASPI anticipata, non può accogliersi la domanda principale volta all'accertamento del diritto all'irripetibilità integrale del beneficio ed al conseguente mantenimento dell'intera prestazione ricevuta.
Di contro, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda spiegata in via subordinata, apparendo più congrua, per tutte le ragioni innanzi esposte, una revisione in riduzione delle somme oggetto di recupero, riducendone l'ammontare limitatamente agli importi effettivamente percepiti dalla ricorrente medesima nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 al
18.01.2021.
Alla luce di tutte le argomentazioni e considerazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla riduzione delle somme oggetto di recupero da parte resistente a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente medesima nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 sino alla scadenza;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente alla riduzione delle somme oggetto di recupero a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 alla scadenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 20 di 22 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla riduzione delle somme oggetto di recupero da parte resistente a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente medesima nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 sino alla scadenza;
- condanna parte resistente alla riduzione delle somme oggetto di recupero a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal
21.10.2020 alla scadenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 21 di 22 Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 21.05.2025, svolta la discussione tra le parti, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura in aula del dispositivo con motivazione contestuale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
258/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv. P. Di Cosola (C.F.: e V. Ventura (C.F.: C.F._2
), C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l , al fine di proporre impugnazione avverso il CP_1
provvedimento di indebito previdenziale prot. 66491733409-5 emesso in data
12.10.2023 e ricevuto in data 30.10.2023, a mezzo del quale le è stata intimata la restituzione della somma di € 11.539,72, ossia l'integrale importo dell'erogazione percepita a titolo di NASPI anticipata per il periodo 28.03.2019 – 11.01.2021 in quanto asseritamente non dovuta per “rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato”, quindi domandando accertarsi, previa declaratoria di illegittimità del prefato provvedimento, il suo diritto all'irripetibilità del beneficio ed al relativo mantenimento, ovvero, in subordine, il suo diritto alla revisione delle somme oggetto di recupero limitatamente agli importi effettivamente percepiti durante il periodo di rioccupazione lavorativa prima della scadenza del periodo coperto dal beneficio
NASPI. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, disporre la sospensione dell'atto di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione Indennità Disoccupazione Naspi 980030/2019 del 30/10/2023 oggetto dell'odierna impugnazione;
2. accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 11.536,72 corrispostale a titolo di anticipazione naspi, con annullamento del provvedimento di recupero notificato;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto il diritto all'annullamento dei provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare il diritto alla revisione delle somme oggetto di recupero, limitatamente agli importi effettivamente entrati nella sfera patrimoniale del ricorrente, con esclusione delle ritenute fiscali e previdenziali operate alla fonte, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente può avere ad oggetto
Pag. 2 di 22 esclusivamente quanto effettivamente percepito, non potendosi pretendere la restituzione di somme al lordo delle ritenute mai entrate nella disponibilità del lavoratore;
…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, ovvero, in via subordinata, la rimodulazione del quantum della prestazione in modo corrispondente al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della stessa.
Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità provvedimento di indebito previdenziale con cui l' ha disposto nei confronti della ricorrente la restituzione CP_1
della somma di € 11.539,72, in precedenza erogata alla ricorrente medesima a titolo di NASPI anticipata per il periodo 28.03.2019 – 11.01.2021, in ragione della intervenuta rioccupazione lavorativa subordinata della ricorrente nel predetto arco temporale di copertura del beneficio.
Così perimetrato il thema decidendum del giudizio, viene in rilievo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che, in materia di trattamento di disoccupazione involontaria del lavoratore, ha introdotto la NASPI, la quale ha integralmente sostituito le precedenti indennità di
Pag. 3 di 22 disoccupazione ASPI e mini-ASPI, con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 01.05.2015.
Più nello specifico, il beneficio di che trattasi è la peculiare ipotesi di c.d. “NASPI anticipata”, disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, a termini del quale “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio” (comma 1);
“L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare” (comma 2); “Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1
telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa” (comma 3); “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale” (comma 4).
L'istituto, quindi, nel dichiarato intento di agevolare il sostegno all'imprenditorialità, consente all'avente diritto di beneficiare del trattamento NASPI non già a mezzo di erogazione mensile (come avviene per la NASPI “ordinaria”, quest'ultima, di contro, tesa ad offrire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato nelle ipotesi di disoccupazione involontaria), bensì in un'unica soluzione,
Pag. 4 di 22 in presenza delle condizioni di legge, al fine di poter usufruire di un emolumento economico più cospicuo, in quanto giustappunto immediatamente erogato in un'unica soluzione, al fine di poter avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.
Le suddette differenze sostanziali e funzionali della prestazione de qua rispetto alla
NASPI ordinaria si riflettono inevitabilmente sulla natura del beneficio: invero, secondo principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di anticipazione dell'indennità di mobilità, ma che ben possono essere estesi, per identità di funzione e ratio, alla fattispecie in commento, e dai quali non vi è motivo di discostarsi, “…l'erogazione in unica soluzione ed in via anticipata dei ratei di indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, perdendo quindi la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano o di commerciante ovvero un'attività imprenditoriale” (Cass. n. 9007/2002; Cass. n. 7470/2020). In altri termini, posto che la c.d. NASPI anticipata rappresenta una misura di sostegno all'imprenditorialità, con la specifica funzione di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa, essa dismette la natura propria di prestazione previdenziale, per assumere quella di natura assistenziale, in quanto volta, giustappunto, a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie, così concretizzando un vero e proprio contributo finanziario, ossia una sorta “finanziamento di scopo”, destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità
Pag. 5 di 22 incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, ancorché temporanea, del beneficiario che intenda rientrare nel mercato del lavoro dipendente, circostanza, quest'ultima, da cui il comma 4 dell'art. 8 del citato decreto fa discendere l'obbligo restitutorio del beneficio (Cass. n. 2495/2021; Cass. n. 8422/2025).
Tanto premesso in ordine a requisiti e natura giuridica della prestazione per cui è causa e venendo al caso di specie, risulta non contestato – oltre che provato dalla documentazione in atti – che, a seguito di apposita istanza datata 13.03.2019 (cfr. doc. n. 22 fascicolo parte ricorrente), la ricorrente ha ottenuto la liquidazione in un'unica soluzione dell'importo complessivo di € 11.539,72, a titolo di NASPI anticipata finalizzata all'esercizio di nuova attività imprenditoriale, nella specie, come da domanda, preordinata all'avvio di un'attività commerciale nel settore della panificazione nel comune di San Buono, per un periodo compreso tra il 28.03.2019 ed il 11.01.2021; risulta non contestato e documentalmente dimostrato, altresì, che, in data 30.05.2020, si è verificata la cessazione definitiva dell'attività commerciale e lo scioglimento della società a tal fine costituita (cfr. doc. nn. 2, 3, 8 e 20 fascicolo parte ricorrente); ancora, è pacifico e documentalmente provato che, in data 21.10.2020, la ricorrente ha intrapreso attività lavorativa subordinata a seguito di assunzione a tempo parziale e determinato, con rapporto di lavoro della durata di tre mesi e concluso anticipatamente in data 18.01.2021 per dimissioni volontarie della lavoratrice (cfr. doc. nn. 18 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, tenuto conto delle circostanze in punto di fatto sopra esposte – che, giova ribadirlo, risultano essere non contestate, oltre che provate dalla menzionata documentazione in atti – può dirsi acclarato che, effettivamente, nel corso dell'ultimo periodo di copertura della NASPI anticipata, ossia dal 21.10.2020 al 18.01.2021, la ricorrente ha svolto attività lavorativa subordinata, ciò che, in tesi ed in coerente
Pag. 6 di 22 applicazione del citato comma 4 dell'art. 8 D.Lgs. n. 22/2015, avrebbe dovuto comportare la restituzione integrale dell'importo ricevuto a tale titolo.
Cionondimeno, proprio con riguardo all'alveo ed alle modalità applicative della suddetta disposizione normativa, va dato atto del recente pronunciamento della Corte
Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui esso non limita l'obbligo restitutorio della NASPI anticipata nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione era stata erogata, sulla base di argomentazioni di cui devono riportarsi i seguenti punti salienti: “…
L'erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalità che intende perseguire, una modalità di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione “ordinaria” della stessa indennità; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all'autoimprenditorialità, la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015… 5.1.– Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa
Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha già valutato la disciplina oggetto dell'odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell'insorgenza dell'obbligo di restituzione integrale dell'anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l'attività per la quale è stato corrisposto
l'incentivo all'autoimprenditorialità ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. È l'ipotesi di un'attività di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l'anticipazione della NASpI. Questa Corte ha inoltre rimarcato che
Pag. 7 di 22 l'anticipazione dell'incentivo all'imprenditorialità ha la finalità di «favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato» ed ha aggiunto che «[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione
“alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo». Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica». Nel riconoscere che il contrasto dell'elusione è al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che «l'obbligo restitutorio
è coerente con l'indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un'attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa» e, ancora, che «la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa». Posto, poi,
Pag. 8 di 22 che la restituzione integrale dell'anticipazione non ha natura “sanzionatoria”, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a «elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo». Pur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalità del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilità di
«ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilità, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilità della prestazione di lavoro subordinato di modesta entità con la spettanza dell'erogazione periodica – non già anticipata – della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)». 5.2.– I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del
2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all'ipotesi di promozione di un'attività imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell'anticipazione della NASpI. Quest'ultimo infatti – beneficiando dell'erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l'onere di ricerca attiva di un'occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo – accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un'attività imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d'impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell'incentivo all'autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell'indennità della NASpI, in un'unica soluzione e nell'importo complessivo del
Pag. 9 di 22 trattamento che gli spetta, in luogo dell'erogazione periodica soggetta alle condizionalità di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all'inottemperanza delle quali conseguirebbe l'interruzione della percezione della prestazione. Se il lavoratore opta per l'incentivo all'autoimprenditorialità, percependo subito e integralmente, senza le condizionalità dell'art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e sub condicione, è ben evidente che deve “mettere in conto” il possibile esito negativo dell'attività di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza. 5.3.– Diversa è, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l'ipotesi particolare in cui il percettore dell'anticipazione dell'indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l'attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell'anticipazione dell'indennità, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire «per intero» l'anticipazione ottenuta, benché
l'attività imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà. In tale evenienza, però, emerge per un verso che, qualora l'attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all'utilizzo dell'incentivo all'autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa» (sentenza n. 194 del 2021). Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell'anticipazione si sia trovato
Pag. 10 di 22 nella situazione di non poter proseguire l'attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile. A fronte di un accadimento imprevisto può insorgere l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata;
ciò che fa diventare sproporzionata
l'integralità dell'obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore»
(sentenza n. 8 del 2023). In questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennità, stante l'impossibilità di proseguire l'attività autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità, di tal che non si giustifica più
l'integralità dell'obbligo restitutorio dell'anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso. Il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non può andare disgiunto da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari.
Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volontà del percettore l'attività imprenditoriale, per la quale l'anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralità della restituzione difetta di proporzionalità, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinché
l'obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell'attività d'impresa. Se, dunque, il rischio di impresa – come già rilevato –
Pag. 11 di 22 comporta la non irragionevolezza dell'obbligo della restituzione integrale quando
l'attività imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell'attività aziendale, che abbiano portato all'insuccesso della stessa, ciò non può predicarsi ove la prosecuzione dell'attività sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla. È quanto accade, in particolare, se
l'impossibilità di proseguire l'attività d'impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il factum principis rappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell'incentivo. 6.– In definitiva, senza la necessaria parametrazione dell'obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all'art. 3 Cost. 7.– La questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 4, primo comma, Cost. La disposizione censurata, nel prevedere l'obbligo restitutorio integrale dell'anticipazione quando la prosecuzione dell'attività di impresa sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficoltà, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell'indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI. Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l'anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e
Pag. 12 di 22 attendere – senza lavorare, appunto – la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l'anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
È configurabile, pertanto, la violazione altresì dell'art. 4 Cost., il quale è declinato finanche come «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»… 9.– Così accertata la violazione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, si tratta ora di stabilire un rimedio appropriato a tale violazione. Il giudice a quo aspira a una pronuncia che sostituisca l'attuale obbligo restitutorio integrale con la previsione di criteri di flessibilità che permettano di adeguare la decisione al caso concreto, laddove il lavoratore, percettore dell'anticipazione della
NASpI, non abbia potuto continuare l'attività imprenditoriale a cagione di una situazione di forza maggiore o di una sopravvenuta causa a lui non imputabile.
Ritiene questa Corte che i vizi denunciati possano essere rimediati proporzionando
l'obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall'indennità della NASpI. Con riferimento a tale periodo la NASpI risulta, in parte qua, priva di causa e quindi indebita;
alla estensione di tale periodo, pertanto, va commisurato l'obbligo restitutorio come soluzione adeguata ad assicurare il rispetto dei sopra richiamati parametri di legittimità costituzionale.
10.– Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del
d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata…” (Cort. Cost. n. 90/2024).
In buona sostanza, il Giudice delle leggi, partendo dai requisiti e dalla natura giuridica della NASPI anticipata – la cui ratio legis deve rintracciarsi nell'agevolare
Pag. 13 di 22 il lavoratore nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa al fine di favorirne il reimpiego in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, riducendo così la pressione sul mercato del lavoro, di talché la stessa perde la connotazione tipica di prestazione previdenziale di sostegno nelle transizioni lavorative, assumendo, di contro, la diversa veste di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese di avvio di un'attività autonoma o di impresa – ha affermato che, se è certamente vero che l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato rappresenta un indice rivelatore della mancata effettività e autenticità dell'attività di impresa o lavoro autonomo (cfr. Cort. Cost. n. 194/2021) e se è vero, altresì, che, in linea generale, il rischio d'impresa è una componente insita nell'esercizio dell'attività
d'impresa o di lavoro autonomo dal quale non si può prescindere, sicché l'assunzione del rischio medesimo resta una componente intrinseca anche allo stesso incentivo all'autoimprenditorialità, è altrettanto vero che la circostanza per cui l'attività di impresa si sia svolta per un periodo apprezzabile dimostra, di fatto, che i requisiti alla base del peculiare beneficio di che trattasi possano intendersi perfezionati, così come anche osservata la finalità anti-elusiva avuta di mira dalla disciplina de qua; e tanto anche in ragione dell'operatività dei principi generali di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che devono sempre informare le parti dei rapporti obbligatori, principi che, dunque, vincolano il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore (Cort. Cost. n. 8/2023), per cui vanno a tal fine considerati anche gli eventi e le cause di forza maggiore (factum principis) tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, irragionevolmente sproporzionata la richiesta di restituzione integrale dell'anticipazione NASPI. Da qui l'esigenza di rimodulare la portata della disciplina in commento, sì da individuare un criterio di commisurazione dell'obbligo
Pag. 14 di 22 restitutorio, individuato nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, allorquando si accerti che il lavoratore non possa proseguire l'attività
d'impresa per causa sopravvenuta a lui non imputabile: in altri termini, valorizzando i principi di proporzionalità e ragionevolezza, si addiviene alla soluzione per cui non è giusto penalizzare con la restituzione totale del beneficio chi fallisce nel progetto imprenditoriale per cause di forza maggiore, indipendenti dalla sua volontà, trovandosi così costretto ad intraprendere nuova attività lavorativa subordinata per reperire altre fonti di reddito, ancorché nel periodo coperto dal trattamento NASPI, di talché, in queste ipotesi, l'obbligo restitutorio non andrebbe commisurato all'intera somma, bensì limitato all'importo dell'anticipazione corrispondente al periodo di lavoro subordinato effettivamente svolto.
Tale soluzione adeguatrice, dunque, permette di conciliare tutti gli interessi in rilievo, sia quello pubblico che quello privato, mitigando la portata rigorosa della norma – nella parte in cui essa prevede, sempre e comunque, senza alcuna distinzione di sorta, la restituzione integrale della NASPI anticipata in caso di rioccupazione lavorativa –
a confronto con le singole circostanze del caso specifico, tra le quali occorre valorizzare: a) l'effettiva instaurazione, svolgimento e continuazione dell'attività autonoma;
b) le ragioni che hanno indotto il beneficiario a reinserirsi nel mercato di lavoro subordinato;
c) la natura e la durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato;
c) le oggettive difficoltà verificatesi nello svolgimento dell'attività autonoma o imprenditoriale (Cass. n. 8422/2025 cit.).
Va ulteriormente aggiunto che, proprio a seguito della citata sentenza della Corte
Costituzionale, lo stesso ha diramato la circolare n. 36 del 04.02.2024, in CP_1
aggiornamento alle proprie procedure di recupero, stabilendo che “… Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 si evidenzia che, ove il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompa la propria attività di lavoro
Pag. 15 di 22 autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l , CP_1
prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell'importo integrale corrisposto, provvede a verificare l'eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato che hanno comportato l'impossibilità a proseguire nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Pertanto, rilevata attraverso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) la rioccupazione dell'interessato nel predetto periodo teorico per il quale la NASpI è stata riconosciuta, l tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 7 CP_1
agosto 1990, n. 241, provvede a inviare all'interessato apposita comunicazione di avvio del procedimento istruttorio chiedendo di indicare, in un termine congruo
(trenta giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova attraverso l'allegazione di idonea e utile documentazione, che sarà oggetto di successiva istruttoria da parte della Struttura territorialmente competente dell'Istituto. All'esito della valutazione di quanto esposto e provato dall'interessato,
l' comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di CP_1
indebito di parte o di tutta la prestazione erogata in forma anticipata. In particolare, laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore
l'impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività autonoma o di impresa,
l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della NASpI - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l'interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione”, peraltro provvedendo con la medesima circolare ad
Pag. 16 di 22 individuare ipotesi esemplificative delle cause di forza maggiore tali da giustificare la novellata procedura a tutela del beneficiario, tra le quali “… terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità; incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo; esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall'uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell'incentivo; misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili…”.
Ciò posto, deve ritenersi che la fattispecie concreta in trattazione rientri nell'alveo operativo delle disposizioni normative menzionate e nelle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
Più nello specifico, parte ricorrente ha documentalmente dimostrato che, successivamente al conseguimento della NASPI anticipata, ha avviato l'attività di impresa cui la prestazione era finalizzata, atteso che, in data 12.03.2019, ha costituito una società in nome collettivo denominata "Dolce Forno Snc di AL MA
LA e IE, con atto notarile rogato in San Salvo -Repertorio n. 2764, Raccolta
n. 2250 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), per poi acquisire subito dopo, ossia in data 14.03.2019, un complesso aziendale destinato all'esercizio dell'attività di panificazione, ubicato in Piazza San Pietro n. 5 nel comune di San Buono, per un corrispettivo di € 25.000,00, con atto notarile rogato in San Salvo - Repertorio n.
2774 - Raccolta n. 2259 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente); è documentalmente
Pag. 17 di 22 comprovato, altresì, che, come risulta dalla situazione contabile dell'impresa nel periodo 2020 – 2021 (cfr. doc. nn. 14 e 15 fascicolo parte ricorrente) nel corso del prefato periodo si è verificata una progressiva riduzione dei profitti, sulla quale ha inciso, evidentemente – considerato il predetto arco temporale di riferimento -, anche il periodo di restrizioni governative afferenti agli esercizi commerciali dettate dall'emergenza pandemica Covid-19. E tanto, altrettanto evidentemente, ha indotto la ricorrente a cessare l'attività, con lo scioglimento della società costituita, ed a ricercare altre fonti reddituali intraprendendo altra attività lavorativa, stavolta subordinata e a tempo determinato e parziale, in data 21.10.2020, ossia a distanza di cinque mesi dalla chiusura della precedente attività autonoma e quando residuavano soltanto tre mesi alla scadenza del periodo di copertura della NASPI.
Orbene, la ricorrente ha dato prova di aver osservato la finalità anti-elusiva dei requisiti e dei presupposti alla base del beneficio richiesto ed ottenuto, avviando l'attività di impresa grazie alla prestazione erogata e svolgendola in continuità per un significativo periodo di tempo, ossia dal marzo 2019 sino al maggio 2020, per poi essersi trovata costretta a cessarla non tanto o non soltanto a cagione della difficoltà di far fronte ai superiori costi di gestione che hanno ridotto i margini di profitto della società – ciò che costituisce un rischio ontologico e connaturato ad ogni attività imprenditoriale – ma soprattutto a causa dell'incidenza negativa dettata dal periodo pandemico e dalle conseguenti restrizioni all'esercizio di attività commerciali del periodo considerato – ciò che, di contro, per le ragioni già spiegate ed in coerenza con quanto affermato sia dalla Corte Costituzionale che dallo stesso nella sua CP_1
circolare richiamata (misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie) ben può qualificarsi come factum principis, ossia una causa di forza maggiore non addebitabile alla stessa, tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività
d'impresa e da indurala, come diretta conseguenza, a ricercare nuove fonti di reddito
Pag. 18 di 22 in attività di lavoro subordinato. A ciò si aggiunga che, come anticipato, detto rapporto lavorativo subordinato è stato instaurato ad ottobre 2021, di talché il periodo di copertura della NASPI durante il quale è stata svolta contemporaneamente tale attività lavorativa è stato di soli tre mesi.
In altri termini, la manifestata e diligente volontà di svolgere e proseguire l'attività di impresa sorta grazie alla prestazione ricevuta, il significativo arco di tempo in cui detta attività è stata esercitata dopo l'erogazione, le cause di forza maggiore che hanno condotto alla cessazione dell'attività medesima, il breve periodo di tempo di svolgimento della successiva attività di lavoro subordinato e l'altrettanto breve arco temporale di contemporaneo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato con il periodo di copertura della NASPI anticipata sono tutte circostanze che l'ente di previdenza, in omaggio ai generali principi di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori ed in ossequio alle circolari operative dal medesimo diramate, avrebbe dovuto tenere in debita considerazione al fine di valutare l'opportunità di non avviare la procedura di indebito previdenziale, ovvero di non pretendere in restituzione l'intero importo della NASPI anticipata, provvedendo, di contro, a rimodulare il quantum della prestazione di indebito commisurandola al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata ed agli importi percepiti a mezzo di essa.
In ragione di tanto, deve ritenersi ingiusta, in quanto affetta da una illegittima ed irragionevole sproporzione, la misura di recupero dell'indebito previdenziale pari all'intero importo della NASPI anticipata operata dall' nei confronti della CP_1
ricorrente.
Tuttavia, proprio in applicazione dei canoni tracciati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità richiamati, al fine di bilanciare tutte le contrapposte esigenze in rilievo nel caso di specie, non potendosi sottacere che la
Pag. 19 di 22 ricorrente ha comunque svolto attività lavorativa subordinata per una frazione, seppur breve, dell'arco temporale di copertura della NASPI anticipata, non può accogliersi la domanda principale volta all'accertamento del diritto all'irripetibilità integrale del beneficio ed al conseguente mantenimento dell'intera prestazione ricevuta.
Di contro, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda spiegata in via subordinata, apparendo più congrua, per tutte le ragioni innanzi esposte, una revisione in riduzione delle somme oggetto di recupero, riducendone l'ammontare limitatamente agli importi effettivamente percepiti dalla ricorrente medesima nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 al
18.01.2021.
Alla luce di tutte le argomentazioni e considerazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla riduzione delle somme oggetto di recupero da parte resistente a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente medesima nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 sino alla scadenza;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente alla riduzione delle somme oggetto di recupero a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 alla scadenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Pag. 20 di 22 Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla riduzione delle somme oggetto di recupero da parte resistente a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente medesima nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal 21.10.2020 sino alla scadenza;
- condanna parte resistente alla riduzione delle somme oggetto di recupero a titolo di indebito previdenziale per NASPI anticipata nei limiti degli importi percepiti da parte ricorrente nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata dal
21.10.2020 alla scadenza;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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