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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/11/2024, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5507/2024 promossa con ricorso congiunto in data 9.8.224 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lentate sul Seveso (MB) - Frazione di Camnago - in Piazza F.lli Cervi n.4, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Mainardi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a Lentate sul Seveso (MB) - Frazione di Camnago - in Piazza F.lli Cervi n.4, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Mainardi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Camnago, Piazza F.lli Cervi 4 di proprietà esclusiva del Sig. , Pt_2 rimarrà in uso esclusivo allo stesso, tanto che la Sig.ra provvederà a trasferirsi presso altra Pt_1
e diversa unità abitativa asportando tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 31.12.2024;
c) avendo le parti già provveduto a separare il conto corrente comune, unico familiare e sempre utilizzato per far fronte alle necessità del nucleo, come il pagamento del mutuo, delle utenze, delle Per_ spese condominiali, della spesa alimentare, delle necessità di crescita del figlio oggi maggiorenne, dichiarano di null'altro avere in comune;
d) gli emolumenti pensionistici risultano già accreditati sui rispettivi conti la cui titolarità deve intendersi esclusiva del rispettivo titolare tanto che le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, rinunciano alla comunione sui medesimi rapporti;
e) il figlio , ad oggi non economicamente autosufficiente, deciderà in autonomia dove Persona_2 fissare la propria residenza ed entrambe le parti provvederanno a sostenere le necessità alimentari per lo stesso, mentre le spese velleitarie saranno di esclusivo appannaggio del figlio medesimo, sino a che questi non sarà economicamente autosufficiente e/o non avrà compiuto gli anni 30;
f) la signora rinuncia al contributo economico indicato nei punti 6 e 7 del ricorso Pt_1 introduttivo, ovvero “il Sig. , in considerazione dell'apporto economico offerto in costanza Pt_2 di matrimonio dalla Sig.ra per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà, riconosce alla Pt_1 moglie la somma mensile di Euro 200= che provvederà a corrispondere a far data dal mese successivo il suo effettivo trasferimento” e “il predetto importo, da intendersi indicizzato a decorrere dal 01 gennaio 2026, verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità”;
g) sino all'effettivo trasferimento della Sig.ra le parti sosterranno, nella misura del 50% Pt_1 ciascuno tutte le spese ordinarie relative la gestione della casa coniugale e le spese alimentari;
h) con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si dichiarano edotte che in capo agli stessi permane il dovere di assistenza morale e materiale reciproca”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Meda in data 15.6.1991 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il giorno 1.10.2024 per l'udienza del 31.10.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meda per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5507/2024 promossa con ricorso congiunto in data 9.8.224 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lentate sul Seveso (MB) - Frazione di Camnago - in Piazza F.lli Cervi n.4, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Mainardi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a Lentate sul Seveso (MB) - Frazione di Camnago - in Piazza F.lli Cervi n.4, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Mainardi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Camnago, Piazza F.lli Cervi 4 di proprietà esclusiva del Sig. , Pt_2 rimarrà in uso esclusivo allo stesso, tanto che la Sig.ra provvederà a trasferirsi presso altra Pt_1
e diversa unità abitativa asportando tutti i propri effetti personali entro e non oltre il 31.12.2024;
c) avendo le parti già provveduto a separare il conto corrente comune, unico familiare e sempre utilizzato per far fronte alle necessità del nucleo, come il pagamento del mutuo, delle utenze, delle Per_ spese condominiali, della spesa alimentare, delle necessità di crescita del figlio oggi maggiorenne, dichiarano di null'altro avere in comune;
d) gli emolumenti pensionistici risultano già accreditati sui rispettivi conti la cui titolarità deve intendersi esclusiva del rispettivo titolare tanto che le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, rinunciano alla comunione sui medesimi rapporti;
e) il figlio , ad oggi non economicamente autosufficiente, deciderà in autonomia dove Persona_2 fissare la propria residenza ed entrambe le parti provvederanno a sostenere le necessità alimentari per lo stesso, mentre le spese velleitarie saranno di esclusivo appannaggio del figlio medesimo, sino a che questi non sarà economicamente autosufficiente e/o non avrà compiuto gli anni 30;
f) la signora rinuncia al contributo economico indicato nei punti 6 e 7 del ricorso Pt_1 introduttivo, ovvero “il Sig. , in considerazione dell'apporto economico offerto in costanza Pt_2 di matrimonio dalla Sig.ra per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà, riconosce alla Pt_1 moglie la somma mensile di Euro 200= che provvederà a corrispondere a far data dal mese successivo il suo effettivo trasferimento” e “il predetto importo, da intendersi indicizzato a decorrere dal 01 gennaio 2026, verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità”;
g) sino all'effettivo trasferimento della Sig.ra le parti sosterranno, nella misura del 50% Pt_1 ciascuno tutte le spese ordinarie relative la gestione della casa coniugale e le spese alimentari;
h) con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si dichiarano edotte che in capo agli stessi permane il dovere di assistenza morale e materiale reciproca”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Meda in data 15.6.1991 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il giorno 1.10.2024 per l'udienza del 31.10.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Meda per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi