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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 16337/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 26/11/1971 (c.f. Parte_1
e residente a [...], VIA COSTANTINO C.F._1
MORIN N. 1, rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE CESARE, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. e residente a [...]C.F._2
FONTANA N. 13
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, Parte_1 ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di Controparte_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato con lo
[...] stesso un forte legame affettivo a cui intende dare una veste giuridica ed anche per garantire la continuità della discendenza, e precisando che l'adottando è figlio della propria moglie, sig.ra , Persona_1 nato dalla precedente unione con il sig. Persona_2 all'udienza del 15/04/2025 fissata per la comparizione delle parti,
l'adottante e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, la madre biologica dell'adottando nonché coniuge dell'adottante ha prestato l'assenso all'adozione mentre il padre biologico, comparso a seguito di rituale notifica, non ha prestato l'assenso all'adozione.
Ascoltato dal Presidente dr.ssa Marta Ienzi, il sig. padre CP_1 dell'adottando, ha dedotto comportamenti inadeguati dell'adottante nei confronti del proprio figlio, incompatibili con il ruolo di figura genitoriale. In particolare, ha rappresentato che in una circostanza il figlio è dovuto intervenire a tutela della propria madre a CP_1 seguito di un accesa discussione avuta con l'odierno adottante, arrivando a chiamare i Carabinieri.
Interrogato sul punto, l'adottando ha confermato l'episodio, ha precisato che la forte discussione era avvenuta al rientro da una vacanza, che in quell'occasione aveva temuto che la propria madre, apparsa scossa dall'avvenuto, potesse subire un'aggressione fisica e che, per tale motivo e a scopo precauzionale onde evitare al sig. di riavvicinarsi alla casa familiare, aveva richiesto Pt_1 3
l'intervento della Forza Pubblica;
ha altresì precisato che, in seguito, tali episodi non si sono più ripetuti. Ha dichiarato che il mancato asseso del padre biologico va fatto risalire al costante conflitto che da sempre esiste tra i suoi genitori. Ha riconosciuto la figura dell'adottante come sempre presente e parte integrante della famiglia.
Ritiene il Tribunale che in caso di adozione di maggiorenne, il dissenso dei genitori biologici non sia necessariamente ostativo alla pronuncia dell'adozione; il tribunale può comunque autorizzarla, se ritiene il dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, oppure quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità dei genitori. Spetterà, quindi, al tribunale valutare la situazione e, in particolare, l'interesse dell'adottando, tenendo conto di diversi fattori, tra cui: il rapporto affettivo tra adottante e adottando,
l'attuale situazione familiare dell'adottando e se l'adozione può contribuire al benessere dell'adottando e a stabilire un legame familiare più forte;
le ragioni del dissenso dei genitori biologici, analizzando le motivazioni alla base del dissenso, per valutare se sono giustificate o se sono dovute a fattori che non riguardano direttamente l'interesse dell'adottando.
Orbene, nel caso di specie, il Collegio, valutate le ragioni di tutte le parti coinvolte ed in particolare le motivazioni alla base del mancato assenso e valutato l'interesse dell'adottando, considerata altresì la funzione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, ritiene di poter accogliere l'stanza avanzata dal sig. Pt_1
Invero è pacifico che l'adottante abbia da tempo svolto la funzione di padre e che tra l'adottante e l'adottando si sia instaurato un radicato rapporto affettivo. In questo contesto il mancato assenso del genitore biologico appare del tutto ingiustificato e dettato piuttosto da risentimenti nei confronti della madre dell'adottando; 4
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
5
dispone, quanto al cognome e in deroga all'art. 299 c.c., che l'adottando, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 aggiungendolo al proprio di origine “ CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 16/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 16337/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 26/11/1971 (c.f. Parte_1
e residente a [...], VIA COSTANTINO C.F._1
MORIN N. 1, rappresentato e difeso dall'avv. DEL MONTE CESARE, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. e residente a [...]C.F._2
FONTANA N. 13
ADOTTANDO
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, Parte_1 ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di Controparte_1
nato a [...] il [...], avendo instaurato con lo
[...] stesso un forte legame affettivo a cui intende dare una veste giuridica ed anche per garantire la continuità della discendenza, e precisando che l'adottando è figlio della propria moglie, sig.ra , Persona_1 nato dalla precedente unione con il sig. Persona_2 all'udienza del 15/04/2025 fissata per la comparizione delle parti,
l'adottante e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, la madre biologica dell'adottando nonché coniuge dell'adottante ha prestato l'assenso all'adozione mentre il padre biologico, comparso a seguito di rituale notifica, non ha prestato l'assenso all'adozione.
Ascoltato dal Presidente dr.ssa Marta Ienzi, il sig. padre CP_1 dell'adottando, ha dedotto comportamenti inadeguati dell'adottante nei confronti del proprio figlio, incompatibili con il ruolo di figura genitoriale. In particolare, ha rappresentato che in una circostanza il figlio è dovuto intervenire a tutela della propria madre a CP_1 seguito di un accesa discussione avuta con l'odierno adottante, arrivando a chiamare i Carabinieri.
Interrogato sul punto, l'adottando ha confermato l'episodio, ha precisato che la forte discussione era avvenuta al rientro da una vacanza, che in quell'occasione aveva temuto che la propria madre, apparsa scossa dall'avvenuto, potesse subire un'aggressione fisica e che, per tale motivo e a scopo precauzionale onde evitare al sig. di riavvicinarsi alla casa familiare, aveva richiesto Pt_1 3
l'intervento della Forza Pubblica;
ha altresì precisato che, in seguito, tali episodi non si sono più ripetuti. Ha dichiarato che il mancato asseso del padre biologico va fatto risalire al costante conflitto che da sempre esiste tra i suoi genitori. Ha riconosciuto la figura dell'adottante come sempre presente e parte integrante della famiglia.
Ritiene il Tribunale che in caso di adozione di maggiorenne, il dissenso dei genitori biologici non sia necessariamente ostativo alla pronuncia dell'adozione; il tribunale può comunque autorizzarla, se ritiene il dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, oppure quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità dei genitori. Spetterà, quindi, al tribunale valutare la situazione e, in particolare, l'interesse dell'adottando, tenendo conto di diversi fattori, tra cui: il rapporto affettivo tra adottante e adottando,
l'attuale situazione familiare dell'adottando e se l'adozione può contribuire al benessere dell'adottando e a stabilire un legame familiare più forte;
le ragioni del dissenso dei genitori biologici, analizzando le motivazioni alla base del dissenso, per valutare se sono giustificate o se sono dovute a fattori che non riguardano direttamente l'interesse dell'adottando.
Orbene, nel caso di specie, il Collegio, valutate le ragioni di tutte le parti coinvolte ed in particolare le motivazioni alla base del mancato assenso e valutato l'interesse dell'adottando, considerata altresì la funzione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, ritiene di poter accogliere l'stanza avanzata dal sig. Pt_1
Invero è pacifico che l'adottante abbia da tempo svolto la funzione di padre e che tra l'adottante e l'adottando si sia instaurato un radicato rapporto affettivo. In questo contesto il mancato assenso del genitore biologico appare del tutto ingiustificato e dettato piuttosto da risentimenti nei confronti della madre dell'adottando; 4
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottando; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
5
dispone, quanto al cognome e in deroga all'art. 299 c.c., che l'adottando, assuma quello dell'adottante “ Pt_1 aggiungendolo al proprio di origine “ CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 16/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)