Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in Camera di Consiglio:
Dott. Raffaele Sdino -Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti -Giudice-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -Giudice rel/est..- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 5439 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 07.01.2025, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. D'UONNOLO ALESSANDRA
RICORRENTE
E nata a [...] A CREMANO (NA) il 14/10/1982 C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VIGGIANO ANTONIO e dall'avv. C.F._2
MARIA VALENTINA VERGA , giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente, all'udienza cartolare del 24.12.2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione sul ruolo per prosieguo dell'istruttoria; parte resistente non si opponeva. Il PM, con parere del 09.01.2025, chiedeva pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimettere sul ruolo per prosieguo attività istruttoria sulle richieste accessorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la possibilità di emettere sentenza non definitiva sulla domanda di divorzio è prevista dall'art. 4 comma 12 della legge 1/12/1970 n. 898 come sostituito dall'art. 8 legge 6/3/1987 n. 74.
Orbene è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale pronunciata dal
Tribunale di Napoli con sentenza parziale n. 10496/2023 depositata il 15/11/2023, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al Presidente del tribunale in data 28.10.2021.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.74/1987.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto concerne le statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Napoli il 02.12.2017 da nato a [...] il [...] e ata a SAN GIORGIO Parte_1 Controparte_1
A CREMANO (NA) il 14/10/1982 ;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n° 148, Parte II, s. A. sez. Q, registro atti matrimonio anno
2017);
c) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo dell'istruttore;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino