Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/06/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
dott.ssa Francesca Caputo Giudice est.
dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2621/2024, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale"
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Zompì, come da mandato in atti Parte 1
-RICORRENTE-
E
Controparte 1 rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Castelluzzo, come da mandato in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 17.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva che il rapporto genitoriale con i figli Con ricorso depositato in data 17.4.2024, Parte 1
Per 1 e Per 2 , nati, rispettivamente, in data 16.1.2012 e in data 4.12.2015, fosse regolamentato in ossequio alle condizioni ivi analiticamente delineate.
Con comparsa depositata in data 17.10.2024 si costituiva Controparte 1 la quale,
contestando la ricostruzione fattuale svolta dal ricorrente, prospettava una soluzione alternativa in ordine alla disciplina del rapporto con la prole.
dagli accertamenti svolti emergeva: che la ricorrente versasse, a seguito della cessazione della convivenza, in una condizione di fragilità emotiva in relazione alla quale venivano attivati opportuni interventi;
che il minore Per 1 residente da tempo presso i nonni paterni - in ragione di un rapporto “distaccato” con la madre, con cui invece risiedeva il fratello Per 2
- beneficiasse di un ambiente sicuro ed affettivamente stabile;
dall'osservazione della relazione genitoriale non emergevano profili di inadeguatezza, né di criticità nella cura dei minori, sebbene fossero riscontrate difficoltà comunicative e relazionali tra gli ex conviventi;
in ragione della poca serenità nel rapporto tra madre e figlio veniva attivato un percorso di supporto psicologico in favore di Per_1
All'udienza del 3.2.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- Affido condiviso dei minori;
- Il figlio Persona_3 continuerà ad avere collocazione prevalente presso i nonni paterni, la cui abitazione è frequentata dal padre quotidianamente;
la madre continuerà a prelevarlo da scuola e ricondurlo dai nonni dopo pranzo per almeno tre giorni a settimana;
lo
-
terrà con sé a fine settimana alternati, allorché anche il fratello è presente presso la propria abitazione, dalle 10:00 del sabato alle h. 21:00 della domenica, alternativamente per tutte le date festive e per almeno 15 giorni nel periodo estivo;
- il figlio avrà collocazione prevalente presso la madre;
il padre potrà incontrarlo per almeno due Persona 4 pomeriggi Imeno due ore ed a fine settimana alternati dalle h. 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, alternativamente per tutte le date festive e per almeno 15 giorni nel periodo estivo;
; Controparte_1 riceverà integralmente l'assegno unico per entrambi i figli;
.- La sig.ra
- Il sig. Parte 1 si impegna a versare in favore della sig.ra CP 1 la somma mensile pari ad euro 300,00
Persona 4 Tale somma sarà oggetto di rivalutazione solo a partire dal mese di gennaio(trecento/00) per il solo figlio
2026;
-La sig.ra Controparte 1 rinuncia al maggior credito vantato nei confronti del sig. Parte 1 per gli arretrati e per l'adeguamento Istat;
- Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite equamente tra la sig.ra Controparte_1 e il sig. Parte_1 come da protocollo vigente;
[...]
- La sig.ra CP 1 e il sig. Pt 1 congiuntamente ai propri figli, frequenteranno un corso di ausilio alla genitorialità, cosi'
, come stabil Tribun cce con apposito provvedimento;
- La sig.ra rimetterà la querela sporta a suo tempo nei confronti del sig. Parte 1 che, Controparte 1 dal canto s
- Spese di lite compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non siano in contrasto con i criteri di legge ed appaiano consone agli interessi della prole, ed in particolare rispetto alla condizione del figlio Per 1 atteso che la collocazione presso i nonni paterni appare foriera di una stabilità emotiva tanto più necessaria a fronte del temperamento introverso con tratti d'ansia di costui, come indicato nei rilievi svolti dai SS e dal CF.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione. L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
dispone che i rapporti tra le parti e i figli minori vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- dispone che i SS di Taurisano monitorino la condizione accuditiva della prole e lo stato della relazione con ciascuno dei genitori e con i rispettivi rami parentali, per un periodo di tempo di almeno sei mesi, onerandoli dell'attivazione, unitamente al competente CF, di un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali a beneficio delle parti e degli interventi di supporto psicologico ai minori dei quali ravvedano l'opportunità.
- spese di lite compensate.
Lecce, 22.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)