Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2158/2023 r.g. promossa da
(c.f. e p.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante con sede in Carate Brianza (MB) Parte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Maccarone e Giulio Brovadan
per mandato e domiciliata come in atti - appellante -
contro
(c.f. con sede in Vicenza, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa CP_2
dall'avvocato Antonio Rossi per mandato e domiciliata come in atti -
appellata -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Vicenza
o O o
1
Voglia la Corte di Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza n.
823/2023, emessa il 27 aprile 2023 dal Tribunale di Vicenza, pubblicata il 3
maggio 2023, non notificata, così giudicare: Nel merito, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso contrattuale esercitato da
[...]
con lettera del 27 febbraio 2018 per contrarietà al Controparte_1
dovere di eseguire il Contratto secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.;
per l'effetto, accertare e dichiarare che il Contratto mantiene la propria efficacia vincolante tra le parti in causa sino alla scadenza naturale del 31
dicembre 2018; 2) accertare e dichiarare che i fatti e gli atti indicati in narrativa, compiuti da singolarmente e Controparte_1
nel loro complesso: violano il diritto contrattuale di al CP_3
mantenimento della titolarità dei rapporti con gli uffici giudiziari e costituiscono inadempimento agli obblighi di non concorrenza di cui ai punti
5, 7.3.8 e 7.3.9 del Contratto;
violano le norme imperative in materia di concessioni di pubblico servizio ed i diritti di Astalegale ad esse connessi;
integrano gli estremi degli atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598, n. 3, c.c., in quanto non conformi ai principi della correttezza professionale;
al versamento in favore di , in tutto o in parte, delle CP_3
somme fatturate direttamente da a carico Controparte_1
dei curatori dal 1 giugno 2018 in poi, per la fornitura del software “LC
Fallimenti Web”; al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da
, per effetto dell'inadempimento contrattuale, della violazione CP_3
delle norme imperative in materia di pubbliche concessioni e degli atti di
2 concorrenza sleale, danni da liquidarsi nell'importo che risulterà in corso di giudizio e comunque in via equitativa;
3) ai sensi dell'art. 2599 c.c. inibire a la Controparte_1
continuazione degli atti di concorrenza sleale e dare gli opportuni provvedimenti per eliminarne o limitarne gli effetti;
4) condannare
[...]
5) ordinare la pubblicazione della sentenza su due Controparte_1
quotidiani a diffusione nazionale a spese della convenuta ai sensi dell'art. 2600, comma 2, c.c. 6) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in fatto e diritto. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, 1) rigettare l'appello proposto da in Parte_1
quanto inammissibile e/o manifestamente infondato e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 823/2023 del Tribunale di Vicenza;
2)
rigettare le domande tutte svolte da ei confronti Parte_1
della convenuta poiché Controparte_1
comunque infondate nel merito e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 823/2023 del Tribunale di Vicenza;
3) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare (c.f. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_1
risarcire a il danno da Controparte_1
liquidarsi ex art. 96 c. 1° c.p.c. o a corrisponderle una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3° c.p.c., in misura (almeno) pari al doppio delle spese giudiziali liquidate;
4) in ogni caso, condannare parte attrice al
3 rimborso delle spese processuali, oltre alle spese generali ex D.M. n. 55/2014,
al contributo per C.N.P.A. e all'I.V.A. dovuta per legge.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 30 novembre 2023 Parte_1
evocava avanti la Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia impugnando la sentenza n. 823/2023 del Tribunale di Vicenza
(pubblicata il 3 maggio 2023, non notificata) che aveva rigettato la domanda per l'illegittimità del recesso dal contratto del 10 novembre 2015, con il quale aveva concesso l'incarico di promuovere l'introduzione nei CP_1
Tribunali anche del programma “LC Fallimenti Web”, ritenendolo cessato dal 31 maggio 2018; aveva rigettato le domande risarcitorie accogliendo la domanda di condanna al pagamento di €. 19.593 oltre ad interessi e la domanda riconvenzionale avversa al pagamento di €. 284.217,30 (iva compresa) per royalties e che l'aveva condannata alle spese nella misura dei tre quarti compensate per il resto in relazione al montante di €. 40.000,
ponendo quelle della c.t.u. a carico della per 1/5 ed a proprio carico CP_1
per la rimanente parte. Lamentava con il primo motivo l'errato rigetto della domanda sul recesso, operato senza considerare le circostanze allegate a comprovare la violazione dei canoni della buona fede con abuso del diritto;
con il secondo motivo si doleva del rigetto delle domande per l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi di non concorrenza contrattuale e post contrattuale in relazione agli articoli 5, 7.3.8 e 7.3.9 del contratto;
con il terzo motivo lamentava la mancata valorizzazione delle norme in materia di pubbliche concessioni;
con il quarto motivo censurava l'omessa motivazione in merito alla domanda risarcitoria per concorrenza sleale;
con il quinto
4 motivo chiedeva l'accoglimento della domanda risarcitoria e con il sesto motivo si doleva dell'accoglimento della avversa domanda riconvenzionale chiedendo la riforma della sentenza quanto all'addebito, in parte, delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone la reiezione con domanda di condanna ai danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 Cod. proc. Civ..
La causa veniva rimessa alla decisione all'udienza del 7 aprile 2025 con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
3.- L'appello è in parte fondato e la sentenza del Tribunale di Vicenza va riformata con il limitato accoglimento della domanda risarcitoria dell'appellante.
Le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti per il parziale accoglimento delle contrapposte domande in primo grado e per il limitato accoglimento dell'appello, per il resto respinto.
La domanda ex art. 96 3^ co. Cod. proc. Civ. va rigettata di conseguenza.
Le spese della c.t.u. (posto il parziale limitato accoglimento della domanda)
si confermano nella ripartizione.
4.1.- Con contratto del 10 novembre 2015 denominato “mandato di concessione per servizio di con procedure CP_4 Controparte_1
Portale dei Fallimenti” la concedente aveva
[...] CP_1
affidato alla concessionaria l'incarico di promuovere, senza Parte_1
potere di rappresentanza, la commercializzazione del proprio servizio A.S.P. che rendeva disponibile ai clienti finali (curatori, operatori e giudici dei
Tribunali italiani) il prodotto denominato “Portale Fallimenti” (software); il servizio veniva reso dalla Concedente;
il rapporto intercorreva tra
Concessionaria e cliente ed il corrispettivo era stato definito secondo un listino prezzi a carico dei privati;
la concessione aveva durata dal 1^ gennaio
2016 e termine il 31 dicembre 2018 con rinnovo automatico triennale salvo disdetta da inviarsi tre mesi prima;
era stato disciplinato il diritto di recesso riconosciuto a ciascuna parte, in ogni momento e da esercitarsi anche senza giustificato motivo (pure in deroga al paragrafo decadenza) con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima (art. 3.1. 2^ comma).
Il contratto prevedeva alla clausola 5 che: “La concessione non è data al
CONCESSIONARIO in esclusiva e il CONCEDENTE è libero di commercializzare, anche nella stessa zona, i suoi servizi sia direttamente, sia tramite suoi agenti sia tramite terzi e loro agenti, rivenditori, concessionari,
ecc. nonché di accordare a terzi i diritti qui conferiti al CONCESSIONARIO,
così pure di fornire i servizi in qualsiasi altra forma anche qui non prevista.
Tuttavia, per quanto attiene alla fornitura dell'applicativo PORTALE
Contr FALLIMENTI si assegna facoltà esclusiva ad di offrirli ai tribunali ove presente con i propri servizi di pubblicità legale on line. Su questi tribunali
Part
potrà effettuare offerte solo successivamente alla disdetta della presente concessione, previa osservanza di un periodo di non concorrenza come pattuito al punto 7.2”.
Era disciplinata la non concorrenza con la clausola 7.2: “Patto di non concorrenza – Il CONCESSIONARIO si impegna a comunicare l'eventuale assunzione di altri mandati di concessione per servizi A.S.P., altri mandati di
6 agenzia e/o subagenzia, nonché l'esercizio da parte del CONCESSIONARIO
in proprio del servizio A.S.P. (che non dovrà essere in concorrenza con quello del CONCEDENTE;
naturalmente, per quello in concorrenza, non potrà
operare né direttamente né indirettamente né come CONCESSIONARIO né
in proprio)”.
Part Erano stati poi previsti alcuni obblighi, al punto 7.3.8 ha facoltà di
Contr proporre ai tribunali ove non sia in corso una convenzione con o servizi di pubblicità legale riguardante le esecuzioni individuali quale concessionario
Contr Contr di Nelle zone ove abbia stipulato con gli Uffici Giudiziari una convenzione per la pubblicità legale riguardante le esecuzioni individuali, è
Part fatto divieto a di proporre servizi di pubblicità legale riguardante le
Part esecuzioni individuali”. Al punto 7.3.9 – si impegna a non partecipare a gare per l'assegnazione dei servizi di pubblicità legale riguardante le esecuzioni individuali nelle quali partecipi ALE”.
4.2.- lamentò l'esercizio del recesso contro i canoni di Parte_1
correttezza ed in modo da configurare abuso;
affermò la violazione degli obblighi di non concorrenza;
lamentò la violazione delle norme in materia di pubbliche concessioni e chiese il risarcimento dei danni oltre i corrispettivi.
contrastò le domande chiedendo il pagamento degli importi ancora CP_1
dovuti in € 284.217,30 ed accessori.
4.3.- Il Tribunale ritenne legittimo il recesso di ritenne inesistenti CP_1
le violazioni in materia di concorrenza ascritte a ritenne generiche CP_1
le prospettate violazione delle altre clausole (7.3.8 e 7.3.9) e accolse in parte le reciproche domande ai compensi regolando le spese anche di c.t.u..
7 5.1.- Con il primo motivo si censura, anche per omessa motivazione, il rigetto della domanda risarcitoria per il recesso di contrastante con i doveri CP_1
di correttezza e buona fede comportante abuso.
Il motivo è infondato.
5.2.1.- Si premette che (Cass. sentenza n. 10549 del 3 giugno 2020) il mancato rispetto del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c.. Per consentire la violazione dei canoni della buona fede oggettiva il recesso dal contatto, pur nella cornice pattizia,
deve essere connotato da slealtà e dunque deve essere esercitato in modo inaspettato e sorprendente, a fronte di una precedente ingenerazione,
dell'affidamento sulla ulteriore prosecuzione del rapporto, imponendo l'assunzione di spese - anche rilevanti - per la programmazione di nuovi investimenti e per l'incremento della attività, con conseguente pregiudizio determinato dalla inutilizzabilità o dalla anticipata dismissione degli impegni.
Il recesso può dirsi contrario a buona fede in presenza di uno squilibrio nei rapporti di forza tra i contraenti in relazione alle rispettive posizioni nel rapporto ed in presenza di un breve lasso di tempo intercorso tra contegni negoziali assicurativi e l'esercizio del diritto di recesso, in presenza di interventi operati dalla concedente in vista della, pretesamente assicurata,
continuazione del rapporto (Cass. 20106/2009). Occorre accertare se l'esercizio della facoltà di recesso, sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso
8 oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto può rilevare un abuso del diritto,
pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito.
Tale sindacato deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (Cass. ordinanza n.
10324 del 29 maggio 2020).
5.2.2.- Non vi è dubbio che il recesso sia stato esercitato da nel CP_1
rispetto della clausola contrattuale che prevedeva, favore di ciascuna parte, il diritto di recedere in ogni tempo, anche senza giustificato motivo ed anche in deroga alla disposizione sulla decadenza (art. 9.2), con preavviso di tre mesi a mezzo raccomandata (art. 3.2).
5.2.3.- Per la concessionaria .net. tuttavia, il recesso era stato CP_3 Pt_1
esercitato in termini contrari a buona fede con abuso del diritto in quanto:
-) aveva sfruttato la condizione di debolezza contrattuale di CP_1
“che, vincolata al divieto di disporre di un proprio software di Parte_1
gestione delle procedure concorsuali (art.
7.3.6 del Contratto), e colta di
Part sorpresa dall'iniziativa di , non avrebbe avuto il tempo per organizzarsi con un nuovo gestionale nella partecipazione alle gare in corso di indizione da parte di numerosi Tribunali. Gare che non riguardavano solo il servizio di gestione informatizzata delle procedure concorsuali, ma anche tutti gli altri
Part servizi nei quali era tra i leader di mercato e rispetto ai quali CP_3
era sempre rimasta estranea (gestione della pubblicità legale delle vendite giudiziarie, gestione delle aste giudiziarie, supporto alle cancellerie, ecc.);
9 -) aveva liberato dal vincolo di non concorrenza riguardante CP_1
l'offerta dei servizi di pubblicità legale (e la partecipazione a gare) con riguardo a tutti i Tribunali nei quali operava o intendeva CP_3
partecipare a gare (come da artt.
7.3.8 e 7.3.9 del Contratto);
-) il tutto con effetto “esplosivo”, in quanto aveva avuto campo CP_1
libero per appropriarsi delle quote possedute da nell'intero CP_3
mercato dei servizi agli Uffici Giudiziari con danno per la concessionaria posta in situazione recessiva.
Tali asserti, contestati, non denotano violazione dei canoni di buona fede nel recesso in quanto mirano a censurare l'assetto negoziale e gli interessi considerati dalle parti al momento della stipula del contratto con affermazioni prive di significato lesivo. Gli argomenti non denotano esercizio improvviso del recesso, in violazione di precedenti assicurazioni, in alcun modo allegate,
essendo del tutto evidente che nel momento della stipula, soppesando i dati economici, le parti erano o avrebbero dovuto considerare gli effetti del recesso in ogni momento dal contratto come pattuito sicchè, convenendo le dette condizioni, avevano valutato le possibili conseguenze economiche che non possono essere ora rimesse al vaglio del giudice afferendo ad interessi disponibili. E' da escludere il profilo dell'affidamento e dell'esercizio improvviso del recesso non solo per le modalità rispettose della clausola ma anche in quanto già a gennaio del 2018 aveva avanzato una proposta CP_1
di risoluzione anticipata (appello pag. 15 in alto). La convenienza o meno del contratto, in altri termini, non può costituire ragione di censura, anche in merito al recesso.
10 5.2.4.- Per il recesso sarebbe stato contrario a buona fede in Parte_1
quanto:
-) aveva approfittato della introduzione del nuovo sistema della CP_1
pubblicità legale delle aste, attraverso l'istituzione del Portale ministeriale delle Vendite Pubbliche (PVP), secondo un iter avviato con il D.L. n. 83/2015
(art. 23) e che sarebbe stato funzionale dal gennaio del 2017;
-) in quel momento il Ministero della Giustizia aveva inviato delle circolari agli uffici per la gestione della pubblicità;
-) in quel momento aveva posto le azioni per danneggiare la CP_1
concessionaria avendo presentato richiesta al Ministero per ottenere cinque propri siti per la pubblicazione degli avvisi ed ottenuta l'autorizzazione aveva partecipato di propria autonoma iniziativa alle gare senza autorizzazione di
; dalla fine del 2017 aveva iniziato attività di promozione e nel CP_3
gennaio del 2018 aveva comunicato una proposta di risoluzione non accolta tanto che nel febbraio aveva esercitato il recesso.
Tali profili, affatto esaminati in primo grado, non portano alle conseguenze intese non denotando scorrettezza della Concedente nell'esercizio CP_1
del recesso, scorrettezza che non può trarsi dalla valutazione delle condizioni
“di mercato” posto che alcuna assicurazione sulla continuazione del rapporto aveva reso e alcun obbligo di correttezza risulta violato. Stipulando CP_1
un contratto di concessione con mandato in un ambito per il quale concessionaria, era già presente nel mercato di riferimento Parte_1
(settore pubblico), ove il sistema informatico “LC” della avrebbe CP_1
dovuto essere introdotto e sviluppato;
considerato che
le parti, già al momento della stipula, per la natura del contratto che si andava a concludere, in tema
11 di prodotti informatici della Concedente assegnati alla Concessionaria per l'introduzione e lo sviluppo nel mercato, le parti erano a conoscenza o avrebbero potuto valutare gli sviluppi futuri in tema di scioglimento;
era così
evento del tutto possibile e prevedibile quello della “risoluzione del rapporto”
con l'espansione o l'introduzione nel mercato della Concedente nello stesso settore, stante la libera concorrenza. Tale situazione era ed appare conforme alla disciplina del mercato, prevedibile ex ante, tanto che il recesso senza violazioni pattizie, senza preventive assicurazioni sulla prosecuzione del rapporto e senza sostanziale slealtà non avrebbe potuto esser censurato e non lo può ora. Assumere per ciò solo la lesione della buona fede, significherebbe contrastare il canone dell'art. 1372 Cod. Civ., in una con l'art. 41 della
Costituzione.
5.2.5.- Neppure la violazione della buona fede, nel recesso, può addursi in forza di comportamenti successivi della Concedente e che CP_1
l'appellante riporta come di seguito significando che:
-) ignorando le diffide, aveva trasmesso circolari ai Magistrati ed CP_1
ai Curatori fallimentari invitandoli a sottoscrivere contratti di utilizzo del software gestionale dei fallimenti altrimenti precisando che altrimenti avrebbe proceduto alla fatturazione diretta;
come riconosciuto in sede di interrogatorio formale;
-) in tal modo aveva pregiudicato la concessionaria, titolare della convenzione relativa alla pubblica concessione, unico soggetto titolato ad intrattenere ogni tipo di rapporto con gli organi degli Uffici Giudiziari;
-) era contraria a buona fede l'intimazione fatta agli operatori di rinnovo dei contratti pena l'impossibilità di accedere agli account ed ai dati (giudiziari!)
12 conservati sui propri server anche in quanto si trattava di dati giudiziari delicati;
-) era contrario a buona fede escludere la possibilità di utilizzare altro software per la gestione della posta elettronica certificata dei Fallimenti.
Quanto alla questione dei contratti ad evidenza pubblica ed alla concorrenza si richiama quanto di seguito rilevandosi, per quel che attiene al motivo, che il contratto di concessione era venuto meno il 1 giugno 2018 per il recesso tanto che i comportamenti sopra tratteggiati, caratterizzati dall'ingresso della
Concedente nel mercato di riferimento, non erano di per sé solo CP_1
illegittimi o contrari a buona fede ma fatti mercantili non posti in essere in termini denotanti, per le modalità del recesso, mancanza di buona fede.
Assumere la mala fede o l'abuso, nel recesso, per il solo fatto della posizione di rilievo della Concedente, non è elemento sintomatico del vizio essendo, il recesso, connaturato alla condizione del contratto ed ai rapporti economici di riferimento;
valendo le considerazioni di cui sotto quanto alla pretesa violazione della concorrenza che risulta adombrata solo genericamente (nei profili di tempo, fatto, luogo e circostanza) nel motivo.
5.2.6.- Le allegazioni dell'appellante, nel singolo e nel complesso valutate,
non denotano anche presuntivamente – in quanto prive dei requisiti della gravità – un comportamento scorretto della Concedente CP_1
nell'esercizio del recesso, utilizzato, in evidenza, nell'ambito delle normali logiche di mercato, prevedibili ex ante e valutabili ai fini economici.
6.1- Con il secondo motivo si censura il mancato accoglimento delle domande risarcitorie della contro la Concedente Parte_5
per violazione delle regole della concorrenza post contratto. CP_1
13 Il motivo è solo in limitata parte fondato e la sentenza va riformata con il parziale accoglimento della domanda risarcitoria.
6.2.1.- La disciplina contrattuale, richiamata, può essere così ricostruita.
Clausola 5 “La concessione non è data al CONCESSIONARIO in esclusiva e il CONCEDENTE è libero di commercializzare, anche nella stessa zona, i suoi servizi sia direttamente, sia tramite suoi agenti sia tramite terzi e loro agenti, rivenditori, concessionari, ecc. nonché di accordare a terzi i diritti qui conferiti al CONCESSIONARIO, così pure di fornire i servizi in qualsiasi altra forma anche qui non prevista. Tuttavia, per quanto attiene alla fornitura dell'applicativo PORTALE FALLIMENTI si assegna facoltà esclusiva ad
Contr di offrirli ai tribunali ove presente con i propri servizi di pubblicità legale
Part on line. Su questi tribunali potrà effettuare offerte solo successivamente alla disdetta della presente concessione, previa osservanza di un periodo di non concorrenza come pattuito al punto 7.2”.
Clausola 7.2: “Patto di non concorrenza – Il CONCESSIONARIO si impegna a comunicare l'eventuale assunzione di altri mandati di concessione per servizi A.S.P., altri mandati di agenzia e/o subagenzia, nonché l'esercizio da parte del CONCESSIONARIO in proprio del servizio A.S.P. (che non dovrà
essere in concorrenza con quello del CONCEDENTE;
naturalmente, per quello in concorrenza, non potrà operare né direttamente né indirettamente né
come CONCESSIONARIO né in proprio)”.
Clausola 7.3.6. ultimo paragrafo “Dal momento in cui Controparte_1
comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di
[...]
cui sopra, il mandato si interrompe, e avrà Controparte_1
diritto a mantenere i contratti acquisiti tramite non Parte_1
14 dovrà più corrispondere a questa le relative future royalties e tratterrà tutte le royalties maturate fino al momento della risoluzione e non ancora corrisposte,
salvo il maggior danno”
Part Clausola 7.3.8 ha facoltà di proporre ai tribunali ove non sia in corso
Contr una convenzione con i servizi di pubblicità legale riguardante le
Contr Contr esecuzioni individuali quale concessionario di Nelle zone ove abbia stipulato con gli Uffici Giudiziari una convenzione per la pubblicità
Part legale riguardante le esecuzioni individuali, è fatto divieto a di proporre servizi di pubblicità legale riguardante le esecuzioni individuali”.
Part Clausola 7.3.9. si impegna a non partecipare a gare per l'assegnazione dei servizi di pubblicità legale riguardante le esecuzioni individuali nelle quali
Contr partecipi Eguale divieto ZSG si impegna a far rispettare da parte di società in qualunque modo da essa controllate. Alle gare di cui in precedenza
Contr Part Con alle quali non partecipa può partecipare con la piattaforma di avuta in concessione”.
6.2.2.- Dal combinato disposto delle clausole si ricava quanto segue.
Portale Fallimenti:
a) le parti hanno reciprocamente riconosciuto il reciproco diritto di operare negli stessi settori di mercato;
b) hanno pattuito per iscritto il divieto di concorrenza nei soli settori (i
Tribunali) già “occupati” con propri servizi di pubblicità da Parte_1
che avrebbe avuto solo per essi l'esclusiva per la fornitura dell'applicativo
“PORTALE FALLIMENTI”;
c) solo per tali settori (Tribunali) in caso di recesso i contratti in corso sarebbero “passati” a che avrebbe continuato a percepire i compensi CP_1
15 ma, per i cinque anni successivi, avrebbe dovuto astenersi dal fare offerte ulteriori (proporre nuovi contratti o diverse modalità dei precedenti) essendo dunque obbligata a mantenere l'assetto contrattuale esistente. In primis in quanto, sebbene la clausola non indichi la durata dal patto, che risulta scritto,
soccorre la disposizione di cui all'art. 2956 2^ co. Cod. Civ. diversamente da quanto opinato da che pone il termine di 5 anni;
in secondo luogo CP_1
perché la clausola vietava a l'effettuazione in tali ambiti - Tribunali CP_1
ove già operava - di nuove offerte sicché la prosecuzione degli Parte_1
stessi e medesimi rapporti negoziali, non mutati se non per la posizione della concedente (proprietaria , non costituendo nuova offerta era CP_1
legittima e non violava le regole sulla concorrenza.
Settore esecutivo a) il divieto di concorrenza operava verso e solo nelle zone ove CP_1
aveva già stipulato con gli Uffici Giudiziari una convenzione Parte_1
per la pubblicità legale riguardante le esecuzioni individuali;
b) e le controllate non potevano partecipare a gare per CP_1
l'assegnazione dei servizi di pubblicità legale per le esecuzioni ove avesse partecipato in caso di mancata partecipazione di Parte_1 Parte_1
alle gare avrebbe potuto partecipare con la piattaforma di CP_1
avuta in concessione. Parte_1
6.3.1.- assume la violazione delle regole di concorrenza da Parte_1
parte di concedente, richiamando i documenti 7, 10, 33 e 34 CP_1
riconosciuti in sede di interrogatorio formale;
assume la violazione della concorrenza in forza della lettera del 11 giugno 2018 con cui aveva CP_1
ammesso di aver partecipato alle gare presso i Tribunale di Ancona, Palermo,
16 Macerata, Pesaro, Cagliari, Napoli Nord, Brindisi e Pescara (anteriormente allo scioglimento del contratto); assume l'abilitazione ottenuta da CP_1
presso il Ministero per la pubblicazione degli avvisi di vendita in tutte le Corte
d'Appello in favore dei siti di riferimenti, come riconosciuto in sede di interrogatorio formale (capitolo 8) e con lettera del 11 giugno 2018.
Afferma il danno per violazione delle regole sulla concorrenza con il richiamo alla c.t.u..
6.3.2.- Il motivo è in parte fondato e la sentenza va riformata con il parziale accoglimento della domanda di .net. CP_3
6.3.3.- Osservandosi che la concorrenza slele implica l'onere della prova in ordine ai fatti materiali in capo alla parte deducente la quale allegazione importa la presunzione di colpa (Cass. sentenza n. 25921 del 23 dicembre
2015) e rimarcandosi che per la concorrenza non si richiede la prova del danno attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretandosi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio (Cass. 626/2025), si ravvisa la parziale genericità del motivo che non può importare, dunque, la riforma della sentenza anche per la mancanza di prove sull'illecito concorrenziale se non nei limitati profili di cui sotto.
6.3.4.- L'appellante ha devoluto, conformemente alle allegazioni del primo grado, l'illecito concorrenziale in forza di alcuni documenti richiamati nel secondo motivo.
Tuttavia, i documenti 7 e 10 si riferiscono ai tribunali di Ancona e di Pescara
ove (doc. 31) non aveva alcuna convenzione tanto che il patto Parte_1
17 di non concorrenza non può dirsi violato da che aveva operato nel CP_1
rispetto della clausola n. 5.
Il documento 34 attiene a lettera inviata da al Tribunale di Palermo CP_1
nel 2018 ma per questo Tribunale non risulta dimostrata una convenzione in essere nel 2018 e successivamente con (doc. 30) posto che la Parte_1
precedente risultava del 2009 e null'altro avendo, parte appellata, recisamente contestato la riferibilità al momento di altre convenzioni tra l'Ufficio mentre nulla ha dimostrato. L'illecito, assunto in forza della presenza Parte_1
di in quell'ufficio al momento della nota del 2018, non può Parte_1
essere ammesso applicando la disciplina dell'art. 5.
Non costituisce profilo concorrenziale, anche potenziale, la richiesta operata da (luglio e ottobre 2017) al per ottenere CP_1 Controparte_6
l'abilitazione alla pubblicazione degli avvisi di vendita in tutte le Corte di
Appello per i cinque siti di pertinenza in quanto era certamente legittima la richiesta anche in ordine al successivo recesso dal contratto in assenza di allegazioni sulla potenzialità di danno posto che il patto di non concorrenza avrebbe operato solo per i Tribunali nei quali già operava. Parte_1
6.3.5.- Inutile rilevare che la c.t.u. espletata in primo grado, in risposta al quesito integrativo (“Esaminati gli atti e assunta ogni opportuna informazione, determini il ctu la somma spettante al 'concessionario incolpevole' in forza della clausola 3 del contratto, individuata nel
31/12/2018 la più vicina scadenza del contratto. Verifichi altresì il ctu la correttezza dei dati inseriti nella pagina web 'Gestione fatture'”) inerente “la quantificazione dell'eventuale danno subito dall'attrice” non è certamente mezzo di prova (Cass. sentenza n. 21919 del 14 febbraio 2006) non tanto per
18 l'assoluta genericità del mandato al consulente tecnico ma perché l'attrice ora appellante, non ha svolto specifiche e concrete allegazioni – salvo quanto di seguito e sopra - sui profili concorrenziali violati non certo superabili con documenti dimessi. Infatti (Cass. ordinanza n. 3022 del 8 febbraio 2018) gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda. La specificazione va poi operata nell'atto introduttivo anche perché (Cass. 21847 del 15 ottobre 2014) il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione,
suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse.
6.3.6.- L'appellante, in particolare, non ha allegato e poi indicato (salvo che per quanto di seguito) in ossequio al dato contrattuale (art. 5 sopra interpretato per i nuovi rapporto diversi da quelli in cui vi è stato il subentro) le procedure in essere per Tribunale e le nuove procedure, per Tribunale diverse da quelle semplicemente cedute con riguardo, dunque, ad atti per tali procedure (anche potenziali da parte di in violazione del patto di non concorrenza;
è CP_1
19 mancata dunque la precisazione delle proposte e quella della stipula di nuovi contratti diversi da quelli in essere semplicemente “trasferiti” e che il motivo
(come la citazione) non indica;
non essendo sufficienti i dati contabili di c.t.u.
(con i bilanci) e non essendo sufficienti i prospetti dimessi (30 e 31) indicanti solamente i contratti in essere.
6.3.7.- Il documento 33 – dimesso in primo grado entro i termini per la formazione del thema probandum: seconda memoria istruttoria a corredo della lamentata violazione delle norme sulla concorrenza promosse con la citazione - dimostra l'offerta fatta da al Tribunale di Brindisi (per il CP_1
portale ed i servizi esecutivi) il 7 novembre 2018 in un ambito (doc. 31) nel quale già operava. Parte_1
Trattasi di attività che per l'appellata non avrebbe portato ad alcuna successiva convenzione e che, tuttavia, è violativa della clausola negoziale 5
(ut supra) in quanto fa sì riferimento al sistema LC ma evidenzia delle innovazioni proposte sicché non pare riferibile al semplice succedersi delle parti nello stesso contratto.
Ora, considerato che l'illecito concorrenziale può essere integrato dalla mera potenzialità della condotta lesiva, considerato che la durata di tale patto, ove non diversamente disposto, era pari a 5 anni;
atteso che sicuramente doveva applicarsi al rapporto venuto meno il 31 maggio 2018, il profilo violativo risulta certo e parimenti va riconosciuto il danno.
6.3.8.- Trattasi di liquidazione del danno patrimoniale operata con profili equitativi anche se temperati in forza delle indicazioni traibili dalla c.t.u..
Si esclude la prima metodologia di calcolo (indicata da perché Parte_1
non tiene conto del criterio di cui all'art. 5 del contratto perché riferita la
20 violazione della concorrenza in riferimento alle sole procedure (non semplicemente “transitate” a dopo il recesso. Tuttavia, come CP_1
osservato dal C.t.u., tale criterio non tiene nemmeno conto del fatto che solo una percentuale del 60% delle procedure attive diveniva fatturabile come dai dati contabili ricavati (numero procedure attive 15.677 e numero di procedure fatturabili 9.406).
Soccorre invece, in termini conformi al dato contrattuale, il criterio delle nuove procedure (c.t.u. a pag. 37 e ss.) indicate dal 2019 in poi fino al 2022 e che per il Tribunale di Brindisi pongono un valore di €.
6.080 che equitativamente, non essendo stato tenuto conto del 2018 (dal 31 maggio al
31 dicembre) e riportato in moneta attuale (aprile 2024) comprendente il risarcimento del danno da ritardo può essere indicato in €. 10.000 oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo, per risarcimento del danno da violazione delle norme sulla concorrenza e tenendo pure conto dell'abbattimento per procedure non attive.
In tali termini la domanda di va accolta con la riforma della Parte_1
prima sentenza.
Ve denegata l'istanza di inibizione stante il tempo ormai decorso (5 anni) dai fatti e va denegata la pubblicazione della sentenza stante il limitato valore concorrenziale accertato.
7.1.- Con il terzo motivo si censura la mancata pronuncia per la violazione delle norme in materia di pubbliche concessioni. Per l'appellante, i contratti stipulati con alcuni Tribunali sarebbero da ricondurre nello schema delle concessioni di pubblico servizio sicché allo scioglimento del mandato -
21 concessione, sarebbe derivato l'illegittimo subentro di nei rapporti CP_1
già facenti capo ad con violazione della concorrenza. Parte_1
Anche questo motivo è infondato.
7.2.- Deve innanzi tutto osservarsi che dalle varie convenzioni dimesse da si evince l'offerta fatta ai capi degli Uffici giudiziari per la Parte_1
fornitura di servizi in ambito fallimentare e delle esecuzioni e volti a rendere le procedure maggiormente competitive e si evince che i corrispettivi non erano a carico dei Tribunali – pretese controparti nelle convenzioni - ma dagli operatori privati interessati dalle Procedure esecutive e fallimentari. Ed anche ad ammettere la riconduzione della disciplina degli accordi evidenza pubblica che attengono infatti (Cass. ordinanza n. 28767 del 30 novembre 2017) previo esperimento di una gara, alla ricerca del contraente che possa offrire il prezzo migliore con conseguente concorso per l'aggiudicazione, evidenziandosi che si trattava, più semplicemente, di convenzioni generali non implicanti esclusività, volte ad introdurre negli Uffici di primo grado un servizio,
valutato dai Tribunali, che avrebbe potuto anche essere esteso ad altri operatori, non essendovi vincoli giuridici contrari e per le quali convenzioni il corrispettivo era non in capo all'Ufficio ma all'utente privato (procedure e creditori o debitori), il motivo non può essere accolto.
Infatti, l'appellante si duole che sia subentrata nelle varie CP_1
convenzioni illegittimamente in quanto priva di legittimazione con la conseguente violazione, si sostiene, delle norme concorrenziali (“la violazione della normativa regolatrice l'affidamento dei servizi in pubblica concessione “implica sempre un atto contrario ai principi di correttezza professionale e dunque di concorrenza sleale””) quando, in realtà, le
22 convenzioni apparivano solo erano meri atti generali volti a consentire,
tramite interventi di terzi, miglioramenti dei servizi con oneri a carico dei contribuenti, ma soprattutto non avevano carattere esclusivo perché non avrebbero potuto vincolare gli Uffici con un preciso contraente (nel caso, si assume, sicché il recesso (legittimo) dalla concessione ed il Parte_1
successivo subentro della proprietaria del programma LC ( non CP_1
solo non violava la concorrenza per quanto sopra detto, non solo non violava
incidenter tauntum un patto pubblico (posto che le convenzioni non prevedevano alcuna esclusiva e che alcuna domanda risulta proposta al G.A.),
non solo era conforme agli accordi tra privati in tema di recesso, ma comprovava una doglianza che, semmai, avrebbe dovuto svolgere altrimenti avanti il Giudice amministrativo. I profili assuntivamente lesivi della libera concorrenza, salvo quanto sopra, non emergono in fatto posto che la censura attinge unicamente al profilo della prosecuzione avvenuta in termini del tutto legittimi nel rapporto tra privati. Lo scioglimento del rapporto negoziale di mandato – concessione era irrilevante per la parte pubblica e l'effetto espansivo in capo alla Concedente, non in violazione delle regole sulla concorrenza posta la mancanza di esclusività delle convenzioni.
8.- Con il quarto motivo si censura, anche per omesso pronuncia, il mancato accoglimento della domanda di risarcimento per concorrenza sleale essendo subentrata si sostiene, nei rapporti in corso sottraendo gli stessi ad CP_1
.net. Il motivo è infondato per le ragioni di cui sopra. CP_7
9.- Con il quinto motivo si lamenta la mancata motivazione in merito alla domanda risarcitoria per illecito concorrenziale in violazione delle norme pubblicistiche. Il motivo è infondato per le ragioni di cui sopra.
23 10.- Con il sesto motivo si censura l'acritico accoglimento delle risultanze della c.t.u. in ordine ai dati economici riconosciuti alle parti: condanna di al pagamento di €. 19.593 oltre ad accessori e condanna di CP_1
al pagamento a di €. 284.217,30 (iva compresa) ed Parte_1 CP_1
accessori. Si lamenta che si sarebbe rifiutata di fornire i dati degli CP_1
incassi per i rinnovi contrattuali e che era stata fatta istanza di esibizione nella seconda memoria: “che il Tribunale, ex art. 210 segg. c.p.c., voglia ordinare a l'esibizione di tutti i contratti stipulati Controparte_1
direttamente con i curatori dei Tribunali da giugno 2018 in poi per la fornitura del software LC Fallimenti e di tutte le fatture emesse dalla società
convenuta nei confronti delle procedure nello stesso periodo temporale”
Il motivo appare infondato per due ragioni.
Innanzi tutto in quanto il c.t.u. ha svolto precisa analisi condivisa, per quanto possa rilevare, dai consulenti delle parti ed in forza dei documenti dimessi
(3.1.): “In occasione della riunione peritale del 23 febbraio 2022, si è
analizzato il prospetto riassuntivo delle fatture emesse da
[...]
dal 01/06/2018 al 31/12/2018 alle nuove Controparte_1
procedure concorsuali contrattualizzate dopo il 01/06/2018, come risultanti dal file prodotto da parte convenuta … Il CTU ha acquisito copia delle fatture sopra riportate e, a campione, ha verificato la corrispondenza delle stessa con il sistema informativo di ono Controparte_1
stati inoltre controllati gli incassi per ciascuna procedura. Il totale delle fatture emesse è pari ad Euro 48.320,00. Il totale delle fatture incassate è pari a Euro
46.160,00. Applicando ad ogni fattura le percentuali di spettanza di reviste contrattualmente per singolo Tribunale, Parte_1
24 emerge che la somma dovuta ad pari ad Euro Parte_1
19.593,00. Le parti non hanno sollevato eccezioni su quanto emerso dalla sopra descritta verifica”.
In secondo luogo perché gli ordini di esibizione, come richiesti nella memoria istruttoria, erano tali da esonerare la parte dalla prova e del tutto generici posto
(Cass. sentenza n. 17948 del 8 agosto 2006) non indicavano gli specifici e concreti documenti richiesti (Cass. 27722 del 2003).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da astalegale.net. contro Pt_1 Controparte_1
così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del tribunale di Vicenza;
in parziale accoglimento della domanda condanna a risarcire i danni CP_1
da illecito concorrenziale in €. 10.000 in moneta attuale comprendente il risarcimento del danno da ritardo, oltre ad interessi legali dalla pronuncia al saldo;
compensa le spese processuali tra le parti per i due gradi di giudizio;
conferma l'addebito delle spese della c.t.u..
Venezia lì 8 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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