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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1129 del 2015 promossa da:
(c.f. e p. iva ) quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), ora (codice fiscale ), e, per Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
essa, quale mandataria, (Codice Fiscale e Partita Iva , rappresentata Controparte_1 P.IVA_4
e difesa dagli avv.ti Massimo Mannocchi e Andrea Fioretti
Parte attrice
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierfrancesco Controparte_2 C.F._1
Loi e Luigi Azzena,
Parte convenuta
1 E
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_5
Parte convenuta - contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato la Parte_1
quale mandataria di conveniva in giudizio
[...] Parte_2 CP_2
e la per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare, sospendere il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in attesa della definizione della causa di merito pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Sassari R.G. n. 428/11; in via principale e nel merito, dichiarare che l'esecuzione immobiliare n.
32/12 RGE promossa nei confronti della Immobiliare Marinvest s.a.s. è stata correttamente incardinata dal creditore pignorante, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che aveva proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva Controparte_2 immobiliare R.G.E. n. 32/2012, deducendo l'anteriorità, rispetto alla notifica del pignoramento, della sentenza n. 277/2010 con cui il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta dal aveva dichiarato la nullità dell'atto di compravendita del 28.12.2000 con cui la CP_2
Harmony s.r.l., di cui il era socio, aveva ceduto alla debitrice esecutata Immobiliare Marinvest CP_2
s.a.s. parte dei beni oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 32/2012;
- che il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva, limitatamente ai beni oggetto di opposizione, siti nel Comune di Golfo Aranci (OT), località Golfo di Marinella, complesso residenziale Marinelledda,
NCEU, foglio 7, mappale 123, subalterni 3, 7, 8, 12, 13, 23, 25, 26, 27, 28, 29;
- che la Banca di Credito Sardo s.p.a. aveva ceduto ad il credito vantato nei Parte_2 confronti dell'Immobiliare Marinvest s.r.l.;
2 - che, per effetto della cessione, la era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi Pt_2
e passivi riguardanti la posizione dell'Immobiliare Marinvest s.r.l.;
- che la sentenza n. 277/2010 del Tribunale di Tempio Pausania non era passata in giudicato, essendo stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Sassari e che, dunque, la nullità degli atti era inopponibile ai terzi sino al suo passaggio in giudicato, con la conseguenza che la sentenza fatta valere dal sig. per sospendere l'esecuzione immobiliare n. 32/2012 non costituiva titolo idoneo per CP_2 sostenere la richiesta di dichiarare l'inefficacia del pignoramento.
Si costituiva in giudizio che chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto di Controparte_2
pignoramento e, in subordine, la sospensione del giudizio sino alla definizione della pregiudiziale causa di merito relativa alla titolarità dei beni pignorati, pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Cagliari, sez. distaccata di Sassari.
Si costituiva successivamente in giudizio, mediante atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la
[...]
e per essa, quale mandataria, la facendo rilevare che la Parte_3 Controparte_1 [...]
aveva ceduto in suo favore il credito vantato nei confronti della Immobiliare Parte_2
Marinvest s.a.s di SE NE & C. e del sig. , cosicchè faceva proprie Controparte_2
tutte le deduzioni e le conclusioni già formulate dal precedente difensore per conto della cedente.
Nelle more del giudizio, con la sentenza n. 2389 del 2023, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal avverso la sentenza della Corte d'Appello, confermava che questi era CP_2 privo d'interesse e legittimazione ad agire.
Con atto depositato il 9.12.2024, , preso atto di tale statuizione, dichiarava di Controparte_2
non aver più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 20.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano le conclusioni già rassegnate ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale prende atto del contenuto della sentenza n. 2389 del 2023 della Corte di Cassazione, e della conseguente dichiarazione di di non aver più alcun interesse alla Controparte_2
prosecuzione del giudizio.
Si osserva, con riferimento alla pronuncia sulle spese ed in applicazione del principio della cd.
“soccombenza virtuale”, e tenuto conto del fatto che la predetta sentenza ha stabilito che il CP_2 era privo di interesse e di legittimazione ad agire, che l'opposizione da questi proposta era infondata, con la conseguenza che l'esecuzione immobiliare n. 32/12 R.G.E. promossa nei confronti della
[..
[...] è stata correttamente incardinata dal Controparte_4 creditore pignorante.
Le spese seguono pertanto la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta da per Controparte_2 sopravvenuta carenza di interesse di quest'ultimo e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'esecuzione immobiliare n. 32/12 R.G.E. promossa nei confronti della Immobiliare Marinvest s.a.s. di SE
NE & C. è stata correttamente incardinata dal creditore pignorante;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e, per Controparte_2 Parte_3
essa, quale mandataria, della (già quale Controparte_1 Parte_1
mandataria di , che liquida in €. 1.241,00 per spese ed in €. 4.000,00 per Parte_2
compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 1.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1129 del 2015 promossa da:
(c.f. e p. iva ) quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), ora (codice fiscale ), e, per Parte_2 P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3
essa, quale mandataria, (Codice Fiscale e Partita Iva , rappresentata Controparte_1 P.IVA_4
e difesa dagli avv.ti Massimo Mannocchi e Andrea Fioretti
Parte attrice
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pierfrancesco Controparte_2 C.F._1
Loi e Luigi Azzena,
Parte convenuta
1 E
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_5
Parte convenuta - contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato la Parte_1
quale mandataria di conveniva in giudizio
[...] Parte_2 CP_2
e la per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_3 conclusioni: “In via preliminare, sospendere il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in attesa della definizione della causa di merito pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Sassari R.G. n. 428/11; in via principale e nel merito, dichiarare che l'esecuzione immobiliare n.
32/12 RGE promossa nei confronti della Immobiliare Marinvest s.a.s. è stata correttamente incardinata dal creditore pignorante, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva:
- che aveva proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva Controparte_2 immobiliare R.G.E. n. 32/2012, deducendo l'anteriorità, rispetto alla notifica del pignoramento, della sentenza n. 277/2010 con cui il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta dal aveva dichiarato la nullità dell'atto di compravendita del 28.12.2000 con cui la CP_2
Harmony s.r.l., di cui il era socio, aveva ceduto alla debitrice esecutata Immobiliare Marinvest CP_2
s.a.s. parte dei beni oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 32/2012;
- che il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva, limitatamente ai beni oggetto di opposizione, siti nel Comune di Golfo Aranci (OT), località Golfo di Marinella, complesso residenziale Marinelledda,
NCEU, foglio 7, mappale 123, subalterni 3, 7, 8, 12, 13, 23, 25, 26, 27, 28, 29;
- che la Banca di Credito Sardo s.p.a. aveva ceduto ad il credito vantato nei Parte_2 confronti dell'Immobiliare Marinvest s.r.l.;
2 - che, per effetto della cessione, la era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi Pt_2
e passivi riguardanti la posizione dell'Immobiliare Marinvest s.r.l.;
- che la sentenza n. 277/2010 del Tribunale di Tempio Pausania non era passata in giudicato, essendo stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Sassari e che, dunque, la nullità degli atti era inopponibile ai terzi sino al suo passaggio in giudicato, con la conseguenza che la sentenza fatta valere dal sig. per sospendere l'esecuzione immobiliare n. 32/2012 non costituiva titolo idoneo per CP_2 sostenere la richiesta di dichiarare l'inefficacia del pignoramento.
Si costituiva in giudizio che chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'atto di Controparte_2
pignoramento e, in subordine, la sospensione del giudizio sino alla definizione della pregiudiziale causa di merito relativa alla titolarità dei beni pignorati, pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Cagliari, sez. distaccata di Sassari.
Si costituiva successivamente in giudizio, mediante atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la
[...]
e per essa, quale mandataria, la facendo rilevare che la Parte_3 Controparte_1 [...]
aveva ceduto in suo favore il credito vantato nei confronti della Immobiliare Parte_2
Marinvest s.a.s di SE NE & C. e del sig. , cosicchè faceva proprie Controparte_2
tutte le deduzioni e le conclusioni già formulate dal precedente difensore per conto della cedente.
Nelle more del giudizio, con la sentenza n. 2389 del 2023, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal avverso la sentenza della Corte d'Appello, confermava che questi era CP_2 privo d'interesse e legittimazione ad agire.
Con atto depositato il 9.12.2024, , preso atto di tale statuizione, dichiarava di Controparte_2
non aver più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 20.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano le conclusioni già rassegnate ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale prende atto del contenuto della sentenza n. 2389 del 2023 della Corte di Cassazione, e della conseguente dichiarazione di di non aver più alcun interesse alla Controparte_2
prosecuzione del giudizio.
Si osserva, con riferimento alla pronuncia sulle spese ed in applicazione del principio della cd.
“soccombenza virtuale”, e tenuto conto del fatto che la predetta sentenza ha stabilito che il CP_2 era privo di interesse e di legittimazione ad agire, che l'opposizione da questi proposta era infondata, con la conseguenza che l'esecuzione immobiliare n. 32/12 R.G.E. promossa nei confronti della
[..
[...] è stata correttamente incardinata dal Controparte_4 creditore pignorante.
Le spese seguono pertanto la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta da per Controparte_2 sopravvenuta carenza di interesse di quest'ultimo e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'esecuzione immobiliare n. 32/12 R.G.E. promossa nei confronti della Immobiliare Marinvest s.a.s. di SE
NE & C. è stata correttamente incardinata dal creditore pignorante;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e, per Controparte_2 Parte_3
essa, quale mandataria, della (già quale Controparte_1 Parte_1
mandataria di , che liquida in €. 1.241,00 per spese ed in €. 4.000,00 per Parte_2
compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 1.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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