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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8968/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8968 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Ragone;
Opponente E (C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Vicinanza;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 21.11.2023, intimante il pagamento di euro 9.190,42, sulla scorta di sentenza n. 3509/2023 resa dall'Intestato Tribunale in data 01.08.2023, in rigetto ad opposizione a decreto ingiuntivo n. 2232/2020 – RG n. 6932/2020. Avverso l'intimazione opposta, articolava motivi di doglianza riconducibili tanto all'opposizione agli atti esecutivi, quanto all'opposizione a precetto. Spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'omessa notifica in forma esecutiva del supposto titolo costituito dal decreto ingiuntivo. In ordine ai profili relativi all'an della minacciata azione esecutiva, deduceva di vantare, nei confronti della parte opposta, controcrediti di natura giudiziale per cui invocava la compensazione. Concludeva, infine, chiedendo “in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, considerata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora dovuti dall'evidente mancata notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo con allegato il decreto di esecutorietà) e dalla, ancora più evidente, compensazione del credito;
considerato, altresì, il fatto che controparte continua a emettere precetti non tenendo conto di quanto contenuto nella precedente opposizione;
b) sempre in via preliminare si chiede che il presente procedimento sia riunito a quello attualmente pendente innanzi al Tribunale di Salerno, Giudice Monocratico, dott.ssa Pecoraro, udienza del 21.02.2024, r.g. 6885/2023, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva;
c) nel merito, dichiarare la nullità del precetto ai sensi dell'art. 617, per mancata notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo); d) sempre nel merito, ai sensi dell'art. 615 cpc, accertare e dichiarare che il sig. non ha alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per i motivi CP_1 esposti in premessa ed, in particolare, perché tra i crediti vantati dall'opponente e quelli vantati dall'opposto, in seguito alla compensazione tra gli stessi, vi è un residuo credito a favore della sig.ra di € Pt_1
8.781,10; e) in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. In ordine al quomodo, assumeva il titolo monitorio fosse dotato di efficacia esecutiva, in conformità alla novella normativa applicabile ratione temporis. Contestava, poi, nel merito, le avverse doglianze, controdeducendo di vantare ulteriori crediti di natura giudiziale nei confronti dell'opponente, anche successivi a quello oggetto di lite.
2. In via preliminare, va scrutinato il motivo di censura concernente la regolarità formale dell'atto di precetto impugnato, che va ricondotto al perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. In dettaglio, parte opponente afferma che il titolo esecutivo, costituito da D.I. n. 2223/2020, non sia ritualmente posto a fondamento dell'atto di precetto impugnato, in quanto privo di formula esecutiva. In buona sostanza, lamenta l'illegittimità dell'azione esecutiva minacciata, essendo condizione indispensabile per l'esercizio della stessa l'esistenza di un titolo che abbia una "valenza esecutiva", ossia che venga corredato dalla formula esecutiva. Invero, il titolo de qua trae scaturigine da un decreto monitorio n. 2232/2020, reso dall'Intestato Tribunale, notificato in data 30.10.2020 all'odierna opponente, che tempestivamente incardinava giudizio di opposizione ai sensi dell'art 645 c.p.c., deciso con sentenza n. 3509/2023 del 01.08.2023, con rigetto della domanda attorea, da cui derivava la cristallizzazione del comando recato originariamente dal D.I. Va rilevato, in primo luogo, che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. Cass., sez. 3, 27/08/2013, n. 19595; Cass., sez. 3, 29/12/2023, n. 36537). L'art. 654 comma 2 c.p.c. dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654 c.p.c., comma 2, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato. Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo. In particolare, quest'ultima indicazione è realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva. Se ne ricava che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione o riferimento) nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. La menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva (id est, dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 citato, non aveva ancora carattere di titolo esecutivo (cfr. Cass. 21 novembre 2001, n. 14729; 26 settembre 2000, n. 12766). L'atto di precetto intimato all'odierno opponente conteneva le seguenti indicazioni: la data della pronuncia del decreto ingiuntivo, quella della notificazione di esso e quella in cui era resa pronunzia di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., nonché la data in cui era rilasciato il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ciò vale a dire che l'opponente è stato messo in condizione di conoscere l'avvenuta esecutorietà del comando recato dal decreto ingiuntivo, che unitamente alla sentenza di rigetto dell'opposizione al monitorio costituisce il titolo esecutivo sotteso all'azione esecutiva minacciata dalla parte opposta (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2007, n. 12731). La menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell'apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l'opposizione, nel momento in cui l'ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (cfr. Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294). Il rigetto integrale dell'opposizione è, infatti, presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo. Nella specie, non può non rilevarsi come le doglianze di parte opponente in merito all'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale veniva intimata l'esecuzione coattiva siano rivolte al profilo della mancata apposizione della formula esecutiva. Tale censura non può, invero, trovare accoglimento. Sul tema, la Suprema Corte anche recentemente ha ribadito che (Cass., sez. 3, 05/05/2022, n. 14275), "la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 c.p.c." (cfr. Cass., sez. 3, 28/01/2020, n. 1928; Cass., sez. 3, 22/03/2007, n. 6957; Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15378). Dovendo la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900), con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., u.c.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), con la conseguenza che il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 c.p.c., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione (cfr. Cass. civile sez. III, 29/05/2023, n.15045). Ciò considerato, il difetto lamentato dall'opponente in ordine alla mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo non dà luogo ad alcun vizio di invalidità dell'atto di precetto, di talché sul punto l'opposizione va respinta. 3. Proseguendo nel merito delle censure afferenti all'an dell'esecuzione, parte opponente contesta il diritto della controparte ad azionare esecutivamente il credito in esame in ragione del fatto che “il sig. è debitore della signora delle seguenti somme: CP_1 Pt_1
1. € 4.190,09, relativamente alle competenze legali che sono state attribuite alla sig.ra dalla Pt_1
Sentenza n. 789/2017, resa dalla Corte d'Appello di Salerno, tenendo conto della riduzione di un terzo previsto dalla stessa sentenza;
2. € 4.826,68, giuste le competenze professionali liquidate dalla Sentenza n. 1351/22, resa dalla Corte di Appello di Salerno il 11.10.2022; 3. € 8.954,75 per gli onorari liquidati dalla Suprema Corte di Cassazione in seguito all'Ordinanza emessa sul ricorso n. 6088/2018; 4. Per un totale complessivo di € 17.971,52”. E a tal riguardo evidenzia come, anzi, sia la stessa attrice ad essere creditrice per un maggiore importo nei confronti dell'intimante. Sul punto, l'opposto rimarca la natura peculiare della pretesa in contestazione - concernente il recupero di somme versate indebitamente alla a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento-, e ribatte sostenendo di vantare altri diritti di credito in forza di titoli esecutivi di matrice giudiziale, derivanti da altrettanti giudizi intervenuti tra le parti. In dettaglio, l'opponente assume di essere legittimata in forza di titoli giudiziali di formazione anteriore a quello odiernamente opposto, derivanti da capi di condanna al pagamento delle spese processuali poste a carico dell'intimante. A tal proposito, giova rammentare come l'opposizione a precetto debba necessariamente trovare fondamento nella contestazione del diritto del creditore di procedere in executivis, per inesistenza – originaria o sopravvenuta – del titolo, ovvero per insussistenza sopravvenuta del credito (conseguente a fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito successivi alla formazione del titolo), ovvero ancora per impignorabilità dei beni assoggettati ad esecuzione, oppure può risolversi nella contestazione della somma precettata, assumendosi che il precetto è stato intimato per una somma superiore a quella effettivamente dovuta. Nel caso in esame, dalla dedotta compensazione di controcrediti vantati da parte dell'opponente, consegue il richiamo al principio più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (cfr. Cass. 28.08.1999 n. 9061). Ciò vale naturalmente anche per la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, “la quale può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione del titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari” (cfr. Cass. 24.04.2007 n. 9912 e cfr., ex plurimis, Cass. 16.08.2011 n. 17736 e Cass. 20.04.2009 n. 9347). In particolare, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione controcrediti: a) che, in ragione della loro fattispecie costitutiva avrebbero potuto dedursi con la formulazione di un'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo, compatibilmente con le preclusioni che eventualmente regolavano il giudizio che ha portato alla formazione del titolo esecutivo, se quest'ultimo non è più in discussione nel procedimento che ha portato alla sua formazione;
b) che - eventualmente, in ragione del momento di nascita del controcredito
- siano ancora deducibili (quale fatto sopravenuto) nel giudizio in cui in ipotesi sia ancora in discussione il titolo esecutivo giudiziale. Interessa in questa sede rimarcare, comunque, che contro i titoli esecutivi giudiziali la deducibilità con l'opposizione all'esecuzione, da parte dell'esecutato o di chi sia minacciato di esecuzione in forza di essi, di ragioni di controcredito la cui fattispecie costitutiva sia insorta prima del momento della formazione della cosa giudicata e prima della possibilità di farli valere nel relativo giudizio, è preclusa perché: aa) nel caso di titolo definitivo si concreterebbe nel consentire la contestazione del credito consacrato nel titolo in violazione della cosa giudicata, che, una volta verificatasi, esclude che il diritto consacrato dal giudicato possa essere messo in discussione adducendo fatti che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio che ha portato alla cosa giudicata;
ab) nel caso di titolo ancora sub iudice, perché l'esercizio del diritto di difesa mediante l'eccezione di compensazione, essendo ancora in discussione nel giudizio cognitivo il credito esecutato, deve avvenire in quella sede. Nella fattispecie in esame, parte opponente ha invocato l'effetto estintivo per compensazione richiamando asseriti controcrediti liquidi ed esigibili di formazione anteriore rispetto a quello portato dall'atto di precetto del 21.11.2023. È evidente che per tali ragioni di credito, la compensazione non può operare, atteso che la relativa eccezione andava promossa dal debitore nell'ambito del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo, ovvero nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. Ed invero, dal compendio documentale esibito dalla parte, si evince che in ordine ai crediti summenzionati parte attorea abbia tentato di spiegare già nel giudizio ex art. 645 c.p.c. l'eccezione di compensazione, che, tuttavia, veniva dichiarata inammissibile in quando tardivamente proposta. Infatti, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo rilevava come gli fosse precluso lo scrutinio della questione di compensazione del “credito vantato dall'opposto con credito preesistente dell'opponente per essere la creditrice del Parte_1 CP_1 della somma complessiva di € 11.583,18 relativamente “alla condanna alle spese per la sentenza
[...] di primo e secondo grado e di Cassazione di separazione giudiziale con addebito di colpa a carico del sig.
, giacché articolata solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. sul punto CP_1 sentenza n. 3509/2023 – Tribunale di Salerno). Peraltro, anche sotto un altro profilo il motivo di censura appare inammissibile, avendo l'attore dedotto nuovamente un'eccezione già coperta dal giudicato. I termini dell'eccezione di compensazione proposta dalla parte opponente paiono sovrapponibili a quanto esposto nel giudizio sul titolo – come desumibile dal tenore della sentenza n. 3509/2023 Trib. Salerno -, sicché, tenuto conto che la parte aveva già sollecitato l'azione sulla pretesa opposta in compensazione deve essere ritenuta inammissibile la domanda avanzata in questa sede, essendo stata instaurata dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati in altro giudizio, in ordine alla medesima pretesa creditoria. Ciò in ossequio al principio del c.d. ne bis in idem, che vieta al giudice di pronunciare due volte sulla medesima controversia, in quanto espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati. Ne consegue che è certamente inammissibile la censura già avanzata in altro giudizio definito con sentenza, per violazione del principio del ne bis in idem. Dalle considerazioni svolte, consegue l'integrale rigetto dell'opposizione, permanendo, dunque, valida ed efficace l'intimazione recata dal precetto del 21.11.2023. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la infondatezza della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta integralmente l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Condanna parte opponente , al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della parte opposta che si liquidano in euro 1700,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge – da attribuirsi all'Avv. Lucia Vicinanza, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, lì 3.04.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8968 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione a precetto ex art. 615 comma I c.p.c.”, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Ragone;
Opponente E (C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Vicinanza;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso atto di precetto del 21.11.2023, intimante il pagamento di euro 9.190,42, sulla scorta di sentenza n. 3509/2023 resa dall'Intestato Tribunale in data 01.08.2023, in rigetto ad opposizione a decreto ingiuntivo n. 2232/2020 – RG n. 6932/2020. Avverso l'intimazione opposta, articolava motivi di doglianza riconducibili tanto all'opposizione agli atti esecutivi, quanto all'opposizione a precetto. Spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c. lamentando l'omessa notifica in forma esecutiva del supposto titolo costituito dal decreto ingiuntivo. In ordine ai profili relativi all'an della minacciata azione esecutiva, deduceva di vantare, nei confronti della parte opposta, controcrediti di natura giudiziale per cui invocava la compensazione. Concludeva, infine, chiedendo “in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, considerata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora dovuti dall'evidente mancata notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo con allegato il decreto di esecutorietà) e dalla, ancora più evidente, compensazione del credito;
considerato, altresì, il fatto che controparte continua a emettere precetti non tenendo conto di quanto contenuto nella precedente opposizione;
b) sempre in via preliminare si chiede che il presente procedimento sia riunito a quello attualmente pendente innanzi al Tribunale di Salerno, Giudice Monocratico, dott.ssa Pecoraro, udienza del 21.02.2024, r.g. 6885/2023, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva;
c) nel merito, dichiarare la nullità del precetto ai sensi dell'art. 617, per mancata notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo); d) sempre nel merito, ai sensi dell'art. 615 cpc, accertare e dichiarare che il sig. non ha alcun diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per i motivi CP_1 esposti in premessa ed, in particolare, perché tra i crediti vantati dall'opponente e quelli vantati dall'opposto, in seguito alla compensazione tra gli stessi, vi è un residuo credito a favore della sig.ra di € Pt_1
8.781,10; e) in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”.
1.1 Con propria memoria, si costituiva l'opposto che ricostruiva brevemente la vicenda in fatto e domandava il rigetto della dispiegata opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. In ordine al quomodo, assumeva il titolo monitorio fosse dotato di efficacia esecutiva, in conformità alla novella normativa applicabile ratione temporis. Contestava, poi, nel merito, le avverse doglianze, controdeducendo di vantare ulteriori crediti di natura giudiziale nei confronti dell'opponente, anche successivi a quello oggetto di lite.
2. In via preliminare, va scrutinato il motivo di censura concernente la regolarità formale dell'atto di precetto impugnato, che va ricondotto al perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. In dettaglio, parte opponente afferma che il titolo esecutivo, costituito da D.I. n. 2223/2020, non sia ritualmente posto a fondamento dell'atto di precetto impugnato, in quanto privo di formula esecutiva. In buona sostanza, lamenta l'illegittimità dell'azione esecutiva minacciata, essendo condizione indispensabile per l'esercizio della stessa l'esistenza di un titolo che abbia una "valenza esecutiva", ossia che venga corredato dalla formula esecutiva. Invero, il titolo de qua trae scaturigine da un decreto monitorio n. 2232/2020, reso dall'Intestato Tribunale, notificato in data 30.10.2020 all'odierna opponente, che tempestivamente incardinava giudizio di opposizione ai sensi dell'art 645 c.p.c., deciso con sentenza n. 3509/2023 del 01.08.2023, con rigetto della domanda attorea, da cui derivava la cristallizzazione del comando recato originariamente dal D.I. Va rilevato, in primo luogo, che qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. Cass., sez. 3, 27/08/2013, n. 19595; Cass., sez. 3, 29/12/2023, n. 36537). L'art. 654 comma 2 c.p.c. dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654 c.p.c., comma 2, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato. Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo. In particolare, quest'ultima indicazione è realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva. Se ne ricava che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione o riferimento) nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. La menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva (id est, dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 citato, non aveva ancora carattere di titolo esecutivo (cfr. Cass. 21 novembre 2001, n. 14729; 26 settembre 2000, n. 12766). L'atto di precetto intimato all'odierno opponente conteneva le seguenti indicazioni: la data della pronuncia del decreto ingiuntivo, quella della notificazione di esso e quella in cui era resa pronunzia di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., nonché la data in cui era rilasciato il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ciò vale a dire che l'opponente è stato messo in condizione di conoscere l'avvenuta esecutorietà del comando recato dal decreto ingiuntivo, che unitamente alla sentenza di rigetto dell'opposizione al monitorio costituisce il titolo esecutivo sotteso all'azione esecutiva minacciata dalla parte opposta (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2007, n. 12731). La menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell'apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l'opposizione, nel momento in cui l'ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (cfr. Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294). Il rigetto integrale dell'opposizione è, infatti, presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall'art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo. Nella specie, non può non rilevarsi come le doglianze di parte opponente in merito all'efficacia esecutiva del titolo in forza del quale veniva intimata l'esecuzione coattiva siano rivolte al profilo della mancata apposizione della formula esecutiva. Tale censura non può, invero, trovare accoglimento. Sul tema, la Suprema Corte anche recentemente ha ribadito che (Cass., sez. 3, 05/05/2022, n. 14275), "la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Pertanto, l'atto ha raggiunto il suo scopo quando il debitore è messo in condizione, senza possibilità di equivoci, di conoscere quale sia l'obbligazione della quale gli viene chiesto l'adempimento. Se dunque il debitore, ricevuto un atto di precetto accompagnato da un titolo privo della formula esecutiva, non solo proponga opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contestando la mancanza di tale formula, ma contestualmente proponga anche una opposizione di merito, contestando l'esistenza del diritto di agire esecutivamente, la proposizione di quest'ultima opposizione rivela che il debitore ha ben compreso chi sia il creditore e di quale debito gli chieda l'esecuzione. Per tale ragione questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo, e che la nullità derivante dalla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata ex art. 156 c.p.c." (cfr. Cass., sez. 3, 28/01/2020, n. 1928; Cass., sez. 3, 22/03/2007, n. 6957; Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15378). Dovendo la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 15/12/2016, n. 25900), con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., u.c.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2018, n. 19105; Cass., sez. 3, 12/02/2019, n. 3967), con la conseguenza che il debitore che intenda opporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la mancanza sul titolo della formula prevista dall'art. 475 c.p.c., deve contestualmente indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione (cfr. Cass. civile sez. III, 29/05/2023, n.15045). Ciò considerato, il difetto lamentato dall'opponente in ordine alla mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo non dà luogo ad alcun vizio di invalidità dell'atto di precetto, di talché sul punto l'opposizione va respinta. 3. Proseguendo nel merito delle censure afferenti all'an dell'esecuzione, parte opponente contesta il diritto della controparte ad azionare esecutivamente il credito in esame in ragione del fatto che “il sig. è debitore della signora delle seguenti somme: CP_1 Pt_1
1. € 4.190,09, relativamente alle competenze legali che sono state attribuite alla sig.ra dalla Pt_1
Sentenza n. 789/2017, resa dalla Corte d'Appello di Salerno, tenendo conto della riduzione di un terzo previsto dalla stessa sentenza;
2. € 4.826,68, giuste le competenze professionali liquidate dalla Sentenza n. 1351/22, resa dalla Corte di Appello di Salerno il 11.10.2022; 3. € 8.954,75 per gli onorari liquidati dalla Suprema Corte di Cassazione in seguito all'Ordinanza emessa sul ricorso n. 6088/2018; 4. Per un totale complessivo di € 17.971,52”. E a tal riguardo evidenzia come, anzi, sia la stessa attrice ad essere creditrice per un maggiore importo nei confronti dell'intimante. Sul punto, l'opposto rimarca la natura peculiare della pretesa in contestazione - concernente il recupero di somme versate indebitamente alla a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento-, e ribatte sostenendo di vantare altri diritti di credito in forza di titoli esecutivi di matrice giudiziale, derivanti da altrettanti giudizi intervenuti tra le parti. In dettaglio, l'opponente assume di essere legittimata in forza di titoli giudiziali di formazione anteriore a quello odiernamente opposto, derivanti da capi di condanna al pagamento delle spese processuali poste a carico dell'intimante. A tal proposito, giova rammentare come l'opposizione a precetto debba necessariamente trovare fondamento nella contestazione del diritto del creditore di procedere in executivis, per inesistenza – originaria o sopravvenuta – del titolo, ovvero per insussistenza sopravvenuta del credito (conseguente a fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito successivi alla formazione del titolo), ovvero ancora per impignorabilità dei beni assoggettati ad esecuzione, oppure può risolversi nella contestazione della somma precettata, assumendosi che il precetto è stato intimato per una somma superiore a quella effettivamente dovuta. Nel caso in esame, dalla dedotta compensazione di controcrediti vantati da parte dell'opponente, consegue il richiamo al principio più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (cfr. Cass. 28.08.1999 n. 9061). Ciò vale naturalmente anche per la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, “la quale può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione del titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari” (cfr. Cass. 24.04.2007 n. 9912 e cfr., ex plurimis, Cass. 16.08.2011 n. 17736 e Cass. 20.04.2009 n. 9347). In particolare, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione controcrediti: a) che, in ragione della loro fattispecie costitutiva avrebbero potuto dedursi con la formulazione di un'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo, compatibilmente con le preclusioni che eventualmente regolavano il giudizio che ha portato alla formazione del titolo esecutivo, se quest'ultimo non è più in discussione nel procedimento che ha portato alla sua formazione;
b) che - eventualmente, in ragione del momento di nascita del controcredito
- siano ancora deducibili (quale fatto sopravenuto) nel giudizio in cui in ipotesi sia ancora in discussione il titolo esecutivo giudiziale. Interessa in questa sede rimarcare, comunque, che contro i titoli esecutivi giudiziali la deducibilità con l'opposizione all'esecuzione, da parte dell'esecutato o di chi sia minacciato di esecuzione in forza di essi, di ragioni di controcredito la cui fattispecie costitutiva sia insorta prima del momento della formazione della cosa giudicata e prima della possibilità di farli valere nel relativo giudizio, è preclusa perché: aa) nel caso di titolo definitivo si concreterebbe nel consentire la contestazione del credito consacrato nel titolo in violazione della cosa giudicata, che, una volta verificatasi, esclude che il diritto consacrato dal giudicato possa essere messo in discussione adducendo fatti che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio che ha portato alla cosa giudicata;
ab) nel caso di titolo ancora sub iudice, perché l'esercizio del diritto di difesa mediante l'eccezione di compensazione, essendo ancora in discussione nel giudizio cognitivo il credito esecutato, deve avvenire in quella sede. Nella fattispecie in esame, parte opponente ha invocato l'effetto estintivo per compensazione richiamando asseriti controcrediti liquidi ed esigibili di formazione anteriore rispetto a quello portato dall'atto di precetto del 21.11.2023. È evidente che per tali ragioni di credito, la compensazione non può operare, atteso che la relativa eccezione andava promossa dal debitore nell'ambito del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo, ovvero nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. Ed invero, dal compendio documentale esibito dalla parte, si evince che in ordine ai crediti summenzionati parte attorea abbia tentato di spiegare già nel giudizio ex art. 645 c.p.c. l'eccezione di compensazione, che, tuttavia, veniva dichiarata inammissibile in quando tardivamente proposta. Infatti, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo rilevava come gli fosse precluso lo scrutinio della questione di compensazione del “credito vantato dall'opposto con credito preesistente dell'opponente per essere la creditrice del Parte_1 CP_1 della somma complessiva di € 11.583,18 relativamente “alla condanna alle spese per la sentenza
[...] di primo e secondo grado e di Cassazione di separazione giudiziale con addebito di colpa a carico del sig.
, giacché articolata solo in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. sul punto CP_1 sentenza n. 3509/2023 – Tribunale di Salerno). Peraltro, anche sotto un altro profilo il motivo di censura appare inammissibile, avendo l'attore dedotto nuovamente un'eccezione già coperta dal giudicato. I termini dell'eccezione di compensazione proposta dalla parte opponente paiono sovrapponibili a quanto esposto nel giudizio sul titolo – come desumibile dal tenore della sentenza n. 3509/2023 Trib. Salerno -, sicché, tenuto conto che la parte aveva già sollecitato l'azione sulla pretesa opposta in compensazione deve essere ritenuta inammissibile la domanda avanzata in questa sede, essendo stata instaurata dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati in altro giudizio, in ordine alla medesima pretesa creditoria. Ciò in ossequio al principio del c.d. ne bis in idem, che vieta al giudice di pronunciare due volte sulla medesima controversia, in quanto espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati. Ne consegue che è certamente inammissibile la censura già avanzata in altro giudizio definito con sentenza, per violazione del principio del ne bis in idem. Dalle considerazioni svolte, consegue l'integrale rigetto dell'opposizione, permanendo, dunque, valida ed efficace l'intimazione recata dal precetto del 21.11.2023. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la infondatezza della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Rigetta integralmente l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2- Condanna parte opponente , al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore della parte opposta che si liquidano in euro 1700,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge – da attribuirsi all'Avv. Lucia Vicinanza, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Salerno, lì 3.04.25
Il Giudice
Alessia Pecoraro