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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 4 e l'8 Aprile
2025 in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2600 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e ivi residente, nella Parte_1
via Sammarco n. 2, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del CodiceFiscale_1
presente giudizio, a Canicattì, nel Corso Garibaldi n. 123, presso lo studio dell'Avv. Selenia
Canicattì, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445bis c.p.c., depositato il 20/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 Agosto 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI
comma, c.p.c., la signora , dopo avere presentato la prevista dichiarazione Parte_1
di dissenso contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di
1 accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n.
118 del 30 Marzo 1971.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 6 Settembre 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 4 e l'8 Aprile 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dalla ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott. nominato nel corso Persona_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che, in concreto, le patologie da cui è affetta la signora sono tali da Parte_1
renderla invalida civile in misura pari al 52% dal 25 Gennaio 2023. Ragion per cui, non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento a suo favore del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Sulla scorta della richiamata valutazione medica, quindi, la ricorrente non ha la percentuale di invalidità stabilita dalla cennata legge per accedere al beneficio richiesto.
Prendendo atto delle conclusioni formulate dal prefato perito, l'odierna istante ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, la signora non ha indicato specifici e Parte_1
precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione
2 di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, la ricorrente ha lamentato, in maniera generica e poco circostanziata, soltanto una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito. In effetti, non ha indicato specificamente i motivi per cui la conclusione a cui è pervenuto il C.T.U. deve ritenersi non conforme a quella che è la sua situazione personale, nonché alle rispettive patologie. A questo proposito, va riportato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, la signora non ha prodotto agli atti del presente giudizio Parte_1
nessun nuovo certificato sanitario in grado di attestare l'intervenuto aggravamento delle patologie che l'affliggono.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla ricorrente.
La signora , seppure soccombente, deve essere esonerata dal Parte_1
pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo essa prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L. n. 269 del
30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che la signora non si trovava, né si trova nelle condizioni Parte_1
3 sanitarie previste per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_1
depositata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 11 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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