TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 900 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERMANA' MAURIZIO IGOR, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/03/2025, i coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70 parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie , il 07/09/2010 e Persona_1 Persona_2
il 14/09/2015;
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno, ogni eventuale successiva variazione di domicilio dovrà essere comunicata da entrambi. Nel caso in cui uno dei coniugi voglia trasferirsi fuori dal Comune di Messina e voglia portare con sé le figlie ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'altro coniuge. 2) Le figlie minori, e vengono affidate condivisamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, secondo le prescrizioni della legge n. 54/2006, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. 3) Il padre potrà tenere con sé le figlie per due giorni a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00, da concordare preventivamente con la madre
(e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze delle minori;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
- per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con le figlie, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura della minore;
- il giorno del compleanno delle minori alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 10,00 alle ore 22,00. 4) Il Sig. si obbliga a versare mensilmente, alla Sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno dieci di ogni mese, per il mantenimento di quest'ultima la somma di €
[...] 100,00 nonché la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlia) per il mantenimento delle figlie. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Il
Sig. corrisponderà, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie Parte_1
per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla Sig.ra nelle quali vanno ricomprese quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario CP_1
Nazionale. 5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 CP_1
a ES (ME) il 09/08/1990, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 900 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GERMANA' MAURIZIO IGOR, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/03/2025, i coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70 parte 1;
- che dall'unione erano nate le figlie , il 07/09/2010 e Persona_1 Persona_2
il 14/09/2015;
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza nel luogo che riterranno più opportuno, ogni eventuale successiva variazione di domicilio dovrà essere comunicata da entrambi. Nel caso in cui uno dei coniugi voglia trasferirsi fuori dal Comune di Messina e voglia portare con sé le figlie ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione all'altro coniuge. 2) Le figlie minori, e vengono affidate condivisamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, secondo le prescrizioni della legge n. 54/2006, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. 3) Il padre potrà tenere con sé le figlie per due giorni a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00, da concordare preventivamente con la madre
(e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze delle minori;
- durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze delle minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
- per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con le figlie, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura della minore;
- il giorno del compleanno delle minori alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 10,00 alle ore 22,00. 4) Il Sig. si obbliga a versare mensilmente, alla Sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno dieci di ogni mese, per il mantenimento di quest'ultima la somma di €
[...] 100,00 nonché la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlia) per il mantenimento delle figlie. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Il
Sig. corrisponderà, nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie Parte_1
per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla Sig.ra nelle quali vanno ricomprese quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario CP_1
Nazionale. 5) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'udienza del 17/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 CP_1
a ES (ME) il 09/08/1990, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70 parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.