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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2024, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3494 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Nucci;
RICORRENTE
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Raffaele Rigoli;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 788/2022 del 20/26.4.22 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, alla quale ha aderito la resistente, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cosenza, il 14 luglio 1984, tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il thema decidendum è pertanto a questo punto circoscritto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, in tal senso dovendo essere qualificata la richiesta di
“Confermare, la convalida dell'assegno di mantenimento, di € 400,00, così come stabilito con decreto di omologazione”.
1 Ciò posto, va innanzitutto chiarito che la decisione da assumere al riguardo prescinde dal riscontro di eventuali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione, dovendosi procedere ad una valutazione del tutto autonoma, attesa la radicale differenza dei presupposti in presenza dei quali sorge il diritto all'assegno divorzile rispetto a quelli necessari per il riconoscimento dell'assegno ex art. 156 c.c.
Infatti, l'assegno di separazione postula la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale parametro non rileva, invece, in sede di fissazione dell'assegno divorzile (cfr. Cass. 14354/24).
Inoltre, l'art. 5 L. 898/70, nell'individuare le condizioni necessarie per l'attribuzione dell'assegno divorzile, non si limita a presupporre che l'istante non possieda mezzi personali adeguati, ma esige, altresì, che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Alla stregua dei criteri enunciati da Cass., Sez. Un., 18287/18, l'assegno divorzile, il quale postula innanzitutto l'esistenza di una situazione di disparità economica tra i coniugi, che peraltro deve essere “rilevante” (cfr., tra le altre, Cass. 21228/19 in motivazione), ha una funzione composita, sia assistenziale che perequativa-compensativa, con la conseguenza che il parametro della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata, non avendo l'istante fornito la prova, della quale era onerata (cfr., tra le altre, Cass. 21885/22), dell'esistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione.
Sotto il profilo patrimoniale, è pacifico che la resistente sia proprietaria della casa in cui vive, nonché comproprietaria di ulteriori cespiti immobiliari, sebbene in quota minima (1/10), e titolare di diritto di usufrutto in quota del 50% su appartamento concesso in godimento al figlio.
Le risultanze della espletata istruttoria orale consentono inoltre di ritenere che la resistente sia dotata di capacità lavorativa, in concreto esplicata anche nel corso del presente giudizio.
E' emerso infatti in particolare dalla deposizione resa da figlio delle Testimone_1 parti, che la ha sempre svolto attività lavorativa, ancorchè saltuaria, “come CP_1 badante o donna delle pulizie” fino ad almeno un mese prima della deposizione medesima,
2 resa in data 10.11.23; il che peraltro smentisce l'assunto che il coniuge le avrebbe “proibito di dedicarsi ad altra attività che non fosse riferita al proprio ristorante e, soprattutto, alla famiglia”.
Dei redditi percepiti da tali attività, che le hanno verosimilmente consentito di accumulare i risparmi utilizzati per l'acquisto, nel mese di febbraio del 2020, della casa in cui attualmente vive (la tesi delle donazioni da parte dei familiari è stata infatti sostanzialmente ritrattata in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c., pag. 4), e per elargizioni di denaro ai due figli (€ 5.000,00 l'uno; cfr. deposizione resa da , la resistente non ha Testimone_1
fornito alcun riscontro.
Non è pertanto possibile apprezzare la sussistenza del requisito imprescindibile della rilevante disparità economica rispetto all'ex coniuge, nè può, comunque, ritenersi che la versi in una situazione inidonea a garantirle condizioni di vita dignitosa in CP_1 autonomia e tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno in funzione assistenziale.
Inoltre, attesa la riscontrata capacità lavorativa, non potrebbe in ogni caso ritenersi dimostrata la impossibilità, del resto neanche specificamente allegata, di procurarsi redditi adeguati per ragioni “oggettive”, tale non potendosi considerare la scelta, pur insindacabile, della resistente di dedicarsi all'assistenza dell'anziana madre (dalla quale riceve, per sua stessa ammissione, un “contributo in denaro”; cfr. comparsa di costituzione in giudizio), e della sorella disabile, che peraltro si avvalgono anche delle prestazioni di una badante (cfr. deposizioni rese da e ). Testimone_1 Testimone_2
Deve infine rilevarsi che l'istante non ha provato circostanze utili ai fini dell'apprezzamento della esigenza perequativa-compensativa e che, anzi, sotto tale profilo, è, come detto, risultato smentito l'assunto che il coniuge le avrebbe impedito di lavorare presso terzi.
La condivisione della domanda principale e il circoscritto ambito delle questioni accessorie controverse giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
- dott.ssa Germana Maffei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3494 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive, vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Nucci;
RICORRENTE
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Raffaele Rigoli;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 788/2022 del 20/26.4.22 il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, alla quale ha aderito la resistente, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cosenza, il 14 luglio 1984, tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il thema decidendum è pertanto a questo punto circoscritto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, in tal senso dovendo essere qualificata la richiesta di
“Confermare, la convalida dell'assegno di mantenimento, di € 400,00, così come stabilito con decreto di omologazione”.
1 Ciò posto, va innanzitutto chiarito che la decisione da assumere al riguardo prescinde dal riscontro di eventuali circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione, dovendosi procedere ad una valutazione del tutto autonoma, attesa la radicale differenza dei presupposti in presenza dei quali sorge il diritto all'assegno divorzile rispetto a quelli necessari per il riconoscimento dell'assegno ex art. 156 c.c.
Infatti, l'assegno di separazione postula la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale parametro non rileva, invece, in sede di fissazione dell'assegno divorzile (cfr. Cass. 14354/24).
Inoltre, l'art. 5 L. 898/70, nell'individuare le condizioni necessarie per l'attribuzione dell'assegno divorzile, non si limita a presupporre che l'istante non possieda mezzi personali adeguati, ma esige, altresì, che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Alla stregua dei criteri enunciati da Cass., Sez. Un., 18287/18, l'assegno divorzile, il quale postula innanzitutto l'esistenza di una situazione di disparità economica tra i coniugi, che peraltro deve essere “rilevante” (cfr., tra le altre, Cass. 21228/19 in motivazione), ha una funzione composita, sia assistenziale che perequativa-compensativa, con la conseguenza che il parametro della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Ciò premesso, la domanda deve essere rigettata, non avendo l'istante fornito la prova, della quale era onerata (cfr., tra le altre, Cass. 21885/22), dell'esistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione.
Sotto il profilo patrimoniale, è pacifico che la resistente sia proprietaria della casa in cui vive, nonché comproprietaria di ulteriori cespiti immobiliari, sebbene in quota minima (1/10), e titolare di diritto di usufrutto in quota del 50% su appartamento concesso in godimento al figlio.
Le risultanze della espletata istruttoria orale consentono inoltre di ritenere che la resistente sia dotata di capacità lavorativa, in concreto esplicata anche nel corso del presente giudizio.
E' emerso infatti in particolare dalla deposizione resa da figlio delle Testimone_1 parti, che la ha sempre svolto attività lavorativa, ancorchè saltuaria, “come CP_1 badante o donna delle pulizie” fino ad almeno un mese prima della deposizione medesima,
2 resa in data 10.11.23; il che peraltro smentisce l'assunto che il coniuge le avrebbe “proibito di dedicarsi ad altra attività che non fosse riferita al proprio ristorante e, soprattutto, alla famiglia”.
Dei redditi percepiti da tali attività, che le hanno verosimilmente consentito di accumulare i risparmi utilizzati per l'acquisto, nel mese di febbraio del 2020, della casa in cui attualmente vive (la tesi delle donazioni da parte dei familiari è stata infatti sostanzialmente ritrattata in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c., pag. 4), e per elargizioni di denaro ai due figli (€ 5.000,00 l'uno; cfr. deposizione resa da , la resistente non ha Testimone_1
fornito alcun riscontro.
Non è pertanto possibile apprezzare la sussistenza del requisito imprescindibile della rilevante disparità economica rispetto all'ex coniuge, nè può, comunque, ritenersi che la versi in una situazione inidonea a garantirle condizioni di vita dignitosa in CP_1 autonomia e tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno in funzione assistenziale.
Inoltre, attesa la riscontrata capacità lavorativa, non potrebbe in ogni caso ritenersi dimostrata la impossibilità, del resto neanche specificamente allegata, di procurarsi redditi adeguati per ragioni “oggettive”, tale non potendosi considerare la scelta, pur insindacabile, della resistente di dedicarsi all'assistenza dell'anziana madre (dalla quale riceve, per sua stessa ammissione, un “contributo in denaro”; cfr. comparsa di costituzione in giudizio), e della sorella disabile, che peraltro si avvalgono anche delle prestazioni di una badante (cfr. deposizioni rese da e ). Testimone_1 Testimone_2
Deve infine rilevarsi che l'istante non ha provato circostanze utili ai fini dell'apprezzamento della esigenza perequativa-compensativa e che, anzi, sotto tale profilo, è, come detto, risultato smentito l'assunto che il coniuge le avrebbe impedito di lavorare presso terzi.
La condivisione della domanda principale e il circoscritto ambito delle questioni accessorie controverse giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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