Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27177/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 27177/2022 R.G.,
e vertente
tra
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Briganti Parte_1
213, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Armando Ma- C.F._1
ria BIONDI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Gino Doria
,158 in virtù di procura come in atti;
- Opponente
contro
con sede sociale in Conegliano (TV) Controparte_1
Via Vittorio Alfieri 1, p.iva in persona dell'Amministratore pro P.IVA_1
tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2
con sede legale e domiciliata per la carica in Verona, alla Via Flavio Gioia
[...]
39 C.F./P.IVA giusta procura speciale autenticata dal Notaio P.IVA_2
in data 15.12.2016 n. 2790 Rep., rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Elena FRASCINO (C.F. ) ed elettivamente do- C.F._2
miciliata presso il suo studio in Benevento alla via Pacevecchia 14 C, per procura generale alle liti conferita in data 29.09.2015 autenticata dal Notaio Per_1
rep. n. 1616/ racc. n. 1161;
[...]
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 21484/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli in data 22.9.22, su ricorso di (nel prosieguo “ ”), Controparte_1 CP_1
con il quale è stato ingiunto ad di pagare la somma di € 9.537,71, Parte_1
oltre interessi al tasso legale sul solo capitale dalla data della notifica sino al sal- do, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 540,00, per compen- so, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di credito ad uso rota- tivo n. 10155000395770, stipulato dall'ingiunto con (nel prosie- Controparte_3 guo “ ”) in data 13.10.03 e successivo contratto del 31.10.05 di amplia- CP_3
mento dell'importo iniziale, per un totale di € 4.500,00. Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito: il difetto di legittimazione T_
attiva e titolarità di;
la vessatorietà della clausola n. 7, rubricata “cessione CP_1 del contratto”, in quanto priva di sottoscrizione;
la prescrizione del diritto di cre- dito (sorto in data 13.10.03; scadenza 13.10.06; prima comunicazione del
2.2.19); l'applicazione illegittima di interessi ultralegali e l'usurarietà degli stes- si. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite. In data 13.12.22 l'opponente ha depositato delibera di ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patroci- nio a spese dello Stato ai sensi del DPR n. 115 del 30.5.02 (prot. n. 6258/2022 del 30.11.22).
Con comparsa si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto CP_1
dell'opposizione insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà. In particolare, l'opposta ha inteso superare l'eccezione di carenza di legittimazione, limitata alla cessione intercorsa tra e (nel prosieguo CP_3 Controparte_4
“ ”), producendo l'estratto della G.U. n. 145 del 13.12.12 (doc. 4 fasc. mo- CP_4
nitorio) nel quale sono indicati i criteri di determinazione dei crediti inclusi nella cessione. Ha altresì prodotto la lista dei crediti ceduti (doc. 14) afferenti alla ces-
CP_ sione intercorsa tra (nel prosieguo “ ”) ed , ove è indi- Controparte_5 CP_1
cato il codice di credito relativo al presente giudizio (0315005571) al fine di fu-
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gare ogni dubbio sulla sua titolarità. L'opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di abusività della clausola n. 7, perché non prevista in negozio;
in ogni caso, ha fatto come oggetto di cessione sia il credito e non il con- CP_1
tratto, da cui la superfluità dell'eccezione. Ha respinto l'eccezione di prescrizione producendo l'intimazione di pagamento notificata all'opponente in data 20.11.14
(doc. 6), seguita da ulteriore diffida notificata in data 12.3.19 (doc. 9) ad opera della cessionaria. Quanto all'asserita usurarietà del tasso d'interesse, ne CP_1 ha eccepito l'inammissibilità in quanto generica e priva di prova, non avendo controparte provveduto al deposito dei dm. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Elena Frascino, con condanna di controparte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dan- ni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto (ord. del 3.7.23) ed assegnato il termine per l'introduzione della procedura di mediazione (verbale negativo de- positato in data 26.3.24), la causa veniva istruita con scambio di memorie.
All'udienza del 28.6.24, il giudice sottoponeva alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa alla eventuale abusività delle clausole determinative degli inte- ressi moratori e penale di cui ai documenti di cui è causa ai sensi dell'art. 33 co- dice del consumo e della conseguente nullità di tali clausole, invitandole a dedur- re sul punto.
In data 5.11.24 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 190 cod. proc. civ.
Le parti hanno concluso come da note depositate agli atti.
Per : “conclude per l'accoglimento di tutte le richieste formulate in T_
sede di opposizione”
Per : “come da propria comparsa di costituzione e risposta, le cui con- CP_1
clusioni si abbiano qui, per brevità, per integralmente ripetute e trascritte, e chiede che la causa venga introitata a sentenza”
L'opposizione è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
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Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta. È ormai pacifico che, in tema di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole catego- rie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetti della cessione
(Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023). Si è poi precisato che ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è suffi- ciente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta me- diante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendosi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione può rivestire un valore indi- ziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass.
n. 17944/2023). Nel caso in esame, la lettura dei documenti di causa ha consenti- to di accertare che il credito sorto in capo a è stato dapprima ceduto a CP_3
CP
e, da questa, ad per poi essere acquisito dall'attuale opposta. CP_4
ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante avendo prodotto: CP_1
l'estratto della G.U. (n. 145 del 13.12.12) relativo alla prima cessione, tra CP_6
[.. CP
e (doc. 4, fasc. monitorio); il contratto di cessione tra e CP_4 CP_4
(doc. 5), con lettera di comunicazione di avvenuta cessione indirizzata da cedente e cessionaria nei confronti dell'ingiunto (doc. 6 del 4.11.14 con avviso di ricevi- mento del 20.11.14); estratto della G.U. (n. 14 del 2.2.19) relativo alla cessione CP intercorsa tra e (doc. 8 fasc. monitorio), con lista dei crediti ceduti CP_1
(doc. 14). La documentazione prodotta consente di superare le contestazioni mosse da . T_
Venendo al merito, come noto, nell'ambito del giudizio d'opposizione a decre- to ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat- to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass.
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n. 826/2015). L'opposta, in aggiunta alla documentazione sopra menzionata, tra cui l'intimazione di pagamento notificata in data 20.11.14 (doc. 6), ha provato il credito mediante deposito di copia del contratto di finanziamento (doc. 3 fasc. monitorio) e successivo contratto di ampliamento del fido stipulato in data
31.10.05 (all. 1,2,3 nota deposito 25.10.24) nonché degli estratti conto (doc. 10,
11, 12 fasc. monitorio).
Al fine di contrastare la pretesa creditoria, ne ha eccepito la prescri- T_ zione. L'eccezione è tuttavia priva di fondamento.
Il negozio è stato stipulato in data 13.10.03. In data 31.10.05 è stata ampliata la linea di credito (all. 3 fasc. opposta). Saldate regolarmente le prime rate del fi- nanziamento, ad eccezione di quella del 30.11.06, il debitore è divenuto inadem- piente ed è decaduto dal beneficio del termine in data 9.4.09. Da quella data, dunque, il creditore avrebbe potuto far valere il suo diritto di credito ed è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione (art. 2946 cod. civ.) che è stato interrotto una prima volta dalla notifica della diffida ed intimazione di pagamento risalente al 20.11.14 (doc. 6) e successivamente dalla diffida del 7.3.19 (all. 9 fasc. monitorio). Entrambe le intimazioni di pagamento prodotte in giudizio da
, infatti, contengono, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato CP_1
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione e richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. n. 24913/2022; Cass. n.
15140/2021). Ancorando il dies a quo del termine di prescrizione alla data del
7.3.19, si deve concludere per l'infondatezza dell'eccezione, essendo il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21.9.22 e notificato al debitore in data
14.10.22 (sugli effetti in tema di prescrizione in caso di ricorso per decreto in- giuntivo, Cass. n. 27944/2022).
Altresì infondata è l'eccezione di abusività della clausola n.
7. Quanto riferito da non ha trovato riscontro nei documenti di causa. Si aggiunge, in ogni T_
caso, che oggetto delle cessioni non è stata l'intera posizione contrattuale bensì esclusivamente il diritto di credito (sulla distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto v. Cass. n. 17727/2018). La differenza consiste in ciò:
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mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito è limitata al solo dirit- to di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, ri- spetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'origi- nario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Chiarito che si tratti di cessione del credito, è sufficiente richiamare quanto previsto dall'art. 1260 cod. civ. che sancisce la facoltà del creditore di trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito “anche senza il consenso del debitore”, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato dalla legge, circostanze estranee al presente giudizio.
È invece fondata la questione rilevata d'ufficio, e sottoposta al contraddittorio delle parti all'udienza del 28.6.24 in conformità all'orientamento della giurispru- denza nazionale e sovranazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 mag- gio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in CP_7
causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing e in causa C-869/19 L. c. Unicaja Banco), relativa alla vessatorietà delle clausole vol- te a stabilire la misura degli interessi di mora e della penale, in quanto presunti- vamente in grado di causare un “significativo squilibrio” nella posizione del de- bitore-consumatore. La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata ri- spetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è col- mabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente). Ciò ha indotto a sottoporre la que- stione al contraddittorio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ..
Non vi è dubbio, infatti, che rivesta la qualifica di consumatore, da T_
cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della discipli- na consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per
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soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti- lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato- re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Nel caso di specie, il contratto di credito ad uso rotativo n. 10155000395770 prevedeva il finanziamento dell'importo complessivo di € 3.000,00, da restituire in n. 36 rate mensili del valore cadauna di € 110,69, TAN 17,52% TAEG
19,28%. Il resoconto depositato da , risalente al 15.3.05 (all. 4 fasc. oppo- CP_1
sta) mostra una riduzione del TAN al 15,84%; a cui ha fatto seguito un ulteriore riduzione al 13,80% (praticata dal 15.11.05). In data 31.10.05 le parti hanno pat- tuito un ampliamento della linea di credito già concessa, giungendo ad un totale finanziato di € 4.500,00, TAN 13,80%.
Giuste le condizioni di contratto (all. 1,2,4 fasc. opposta), per il caso di ritarda- to pagamento ed inadempimento del debitore, il negozio prevedeva l'applicazione di una penale pari al 6% dell'importo dovuto, con un minimo di €
80 ed un massimo di € 260 in caso di decadenza dal beneficio del termine, non- ché interessi di mora pari allo “0,3% in più rispetto al tasso d'interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso con un minimo dell'1,5% e in ogni caso nella misura massima consentita” (pag. 3 all. 4).
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron- tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragio- nevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola
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nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C- Per_ 415/11, MO . Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
– nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla CA d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze e contenute nel dm 19 settembre 2003 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consu- matore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo- se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della CA d'IA (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
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CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, Froukje Faber; CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, contro. CP_8
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona- le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva- zioni relative al tasso soglia operate dalla CA d'IA e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività delle condizioni negoziali sopra men- zionate.
In primo luogo, infatti, occorre notare la formulazione della pattuizione relati- va agli interessi moratori, i quali sono applicati “in ogni caso nella misura mas- sima consentita”. A fronte di simile pattuizione, non è possibile ritenere che “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consuma- tore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . In secondo luogo, le rilevazioni statisti- Persona_3
che riportate nel dm indicano che la maggiorazione media stabilita contrattual- mente per i casi di ritardato pagamento è pari a 2,1%. Nel caso in esame, a fronte di TAN pari a 13,80, (nella misura più bassa fissata in corso di rapporto) il con- tratto fissa la misura degli interessi moratori nello “0,3% in più rispetto al tasso
d'interesse mensile più alto in vigore sugli utilizzi in corso con un minimo dell'1,5% e in ogni caso nella misura massima consentita” (pag. 3 all. 4), per un totale annuo del 18% minimo. Considerata la maggiorazione media sopra indica- ta, la misura praticata è ben superiore al 2,1%.
Si deve, altresì, tener conto della penale ancorata alla decadenza dal beneficio del termine (pag. 3 all. 4 fasc. opposta) e fissata nel 6% dell'importo dovuto, con un minimo di € 80.00 ed un massimo di € 260,00. L'art. 1469bis cod. civ. – ap-
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plicabile ratione temporis – sancisce la vessatorietà, fino a prova contraria, delle clausole volte ad “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritar- do nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarci- mento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante eccessi- vo” (n. 6). Oltre che eccessivamente onerosa in sé per il cliente, l'abusività della penale è ancor più evidente tenuto conto delle ulteriori conseguenze dell'inadempimento (penale, interessi di mora e spese per il recupero crediti). A questo importo, infine, si aggiungono le spese per legali per il recupero del credi- to e spese di esazione domiciliare, fissate nella misura del 15% dell'importo do- vuto dal cliente oltre iva.
Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere ri- determinata la misura del credito vantato dall'opposta nei confronti del debitore, come emergente dagli atti (doc. 3 fasc. monitorio), epurata dalle conseguenze le- gate all'inadempimento.
Il valore del credito è pari ad € 5.919,51, importo sul quale decorrono gli inte- ressi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data del deposito del ricorso
(21.9.22) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante
CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, CA B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessa- rio, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20,
EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
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Non può essere accolta l'istanza relativa alla lite temeraria formulata dall'opposta. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sus- sistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospet- tate (Cass. sez. un. n. 9912/2018). Nella fattispecie, è escluso che possano sussi- sterne i presupposti, considerata la riscontrata abusività delle clausole negoziali sopra indicate.
In conclusione, l'opposizione è solo parzialmente fondata sulla scorta dell'abusività della clausola rilevata d'ufficio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed condannato al pagamento della diversa somma emersa in T_
corso di causa.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite: sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in misura inferiore, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiun- tivo non può solo per questo qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. n. 9587/2015; Cass. 18125/2017; Cass. n. 16431/2019; Cass.
24482/2022). Tenuto conto altresì che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite (Cass. n.
3595/2012), queste sono compensate al 50% attesa la soccombenza reciproca e per la restante parte poste a carico dell'opponente in favore dell'opposta, e si li- quidano in € 1250,00, per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 21484/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.9.22, nei confronti di T_
;
[...]
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- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola penale e clausola volta a fissare la misura degli interessi moratori;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 5.919,51, sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data del deposito del ricorso (21.9.22) e sino al soddisfo;
- condanna altresì l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida nella misura di € 1250,00 per compensi, oltre
IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali;
- separato provvedimento a seguito di istanza per la liquidazione in favore del legale di parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
Napoli, 14.4.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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