Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 6254 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Buratti Mirko Presidente relatore dott. Ancona Ethel Matilde Ancona Giudice dott. Filauro Camilla Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 6254 2024 promoSS da: nata a [...] il [...] e dall'Avv. Parte_1 NEGRI GIANMARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per procura in calce all'atto di citazione contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
CONCLUSIONI L'attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 27 maggio 2025 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo.
Conclusioni per Parte_1
“ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellamare di Stabia (NA) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 1395, parte 1, Serie A, anno 1992), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Per_1 Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà neceSSri per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo paSSggio in giudicato, al Comune di Castellamare di Stabia (NA), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, chiedeva che il Tribunale adito la autorizzasse a ottenere l'attribuzione di Parte_1 sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici neceSSri ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di CASTELLAMARE DI STABIA (NA) di rettificare il proprio certificato di nascita.
-forte disagio verso le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere femminile;
-costante e forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie per sviluppare caratteristiche sessuali del genere maschile e di appartenere al genere maschile;
-importante disagio con ansia e umore basso quando si sente considerato e viene trattato dagli altri come persona di genere femminile;
-desiderio profondo di essere considerato e trattato come una persona di genere maschile;
-bisogno di esprimersi ne vari ambienti sociali e nella quotidianità come persona di genere maschile. non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione. In data 26.06.2023 è stato concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio della Dott.SS Medico endocrinologo Persona_2 operante presso l'Istituto Auxologico di Milano (doc. 5 allegato al ricorso). Per tutta la durata del percorso l'esponente ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuto e di essere considerato come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana. Sul piano strettamente medico, è stato dato atto dell'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della terapia ormonale e delle positive ripercussioni di tali esiti rispetto al tono dell'umore e alla percezione di sé della parte attrice che ad oggi risulta e ben integrata nel ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. Dalle relazioni mediche prodotte emerge come di fronte all'esito positivo e terapeutico del percorso di transizione non sussistano elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere.
Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale paSSta in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di caSSzione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti,
“costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere neceSSrio dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'intereSSto rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone neceSSriamente la domanda dell'intereSSto di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla Parte_1
“Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione parte ricorrente ha intrapreso un percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che parte attrice da tempo si comporta e si mostra esternamente come un uomo, genere in cui si identifica, e che la steSS è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione.
Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore all'udienza del 27 maggio 2025, infine, la parte presenta non solo i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo Durante l'udienza parte ricorrente ha dichiarato: “la mia scelta è consapevole di tutto. Il percorso che ho intrapreso due anni fa è stato bellissimo. La mia famiglia mi ha supporto e anche tutti i miei amici. Fino a due anni fa sopravvivevo, vivevo in un corpo non mio. E' stato pesante non avendo gli strumenti per comprendere tutto ciò; grazie a questo aiuto, sia psicologico che materiale, ho preso atto di tutto e la mia vita ora è quasi perfetta.”
Dalle dichiarazioni rese dall'attrice – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di i presentarsi all'esterno Parte_1 come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. Per_1
infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili Parte_1 sicché può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa tre anni fa, l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dall'attrice, al prenome “ ” va sostituito il prenome . Parte_1 Per_1
Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico- chirurgici neceSSri per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta steSS. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più neceSSrio per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso. Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato in virtù del percorso iniziato da anni, già da tempo si Parte_1 presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che l'attrice ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico.
Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura neceSSria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede:
[...] I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di parte attrice di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di nata a Parte_1 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 20/10/1992 (atto n.1395 parte I, serie A) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome ; Parte_1 Per_1
III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di -CASTELLAMMARE DI STABIA di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II. IV IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Mirko Buratti