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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1491 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PUCE PAOLO ROCCO, con domicilio eletto in Busto RS alla Piazza Trento e Trieste n.4, presso il difensore avv. PUCE PAOLO ROCCO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, esponendo che: l'attore è proprietario di un posto auto coperto sito al piano interrato del Condominio “
[...] [...]
” in Magnago alla via Nino Bixio n.29; tale posto auto è stato acquistato dall'attore con atto di CP_2 compravendita del 18.09.2019 concluso con il Fallimento Immobiliare Le Mimose s.a.s.”; al punto 6 dell'atto di compravendita la parte venditrice ha dichiarato che quanto in contratto pervenne alla società fallita per costruzione su area acquistata in forza di atto in data 16 settembre 1992; il posto auto del viene Parte_1 utilizzato quotidianamente da il quale vi parcheggia senza alcun titolo diverse autovetture;
parte CP_1 attrice avrebbe voluto stipulare con la parte convenuta un contratto di comodato ma quest'ultima si è rifiutata.
Ciò premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto di proprietà esclusiva dell'attore sul posto auto oggetto di giudizio con accertamento della detenzione illegittima della parte convenuta del suddetto posto auto e con condanna del convenuto al rilascio dello stesso e al pagamento di una somma pari ad euro 27,00 al mese a partire dal 18.09.2019 a titolo di indennità di occupazione.
Seppur ritualmente citato il convenuto non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare la proprietà del posto auto coperto sito al piano interrato del
“ ” in Magnago alla via Nino Bixio n.29 deducendo che lo stesso è occupato sine titulo CP_3 CP_2 dal convenuto che lo utilizza per il parcheggio di diverse auto e chiede di conseguenza la restituzione dello stesso in suo favore e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Sul punto va osservato che la Suprema Corte ha statuito che ' la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile ' (così Cass.civ., sez.II, 14.1.2013, n. 705; vedi anche
Cass.civ., sez.II, 12.11.2015, n. 23121, secondo la quale ' l'azione per il rilascio di un fondo esercitata in base al titolo di proprietà dell'attore e all'assenza di titolo dell'occupante è un'azione di rivendica ').
Di qui, per l'appunto, l'inquadramento della domanda proposta nel contesto della presente controversia nell'ambito di quella ' azione di rivendicazione ' che ' esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore ' (cfr. Cass.civ., sez.III, 18.9.2014, n. 19653; e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez.II, 3.3.2009, n.
5131, in base alla quale, sempre ' in tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio ').
La pretesa in esame si configura, quindi, come azione di rivendicazione, diretta ad ottenere, a mente dell'art. 948 cc, l'accertamento della proprietà della parte che l'ha proposta sul bene in controversia ed il rientro di questo nella materiale disponibilità del medesimo.
In altri termini, nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, questi è soggetto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, costituito, normalmente, dal compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
- 2 - L'onere della prova non può, tuttavia, dirsi soddisfatto con la mera dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all'attore, occorrendo, come si è detto, che egli provi l'esistenza di un titolo originario di acquisto e, ove adduca l'acquisto del bene per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., non è sufficiente la prova che il titolo di acquisto risalga ad un ventennio, dovendo l'attore anche dimostrare di avere, egli ed i suoi danti causa, continuamente posseduto l'immobile dalla relativa data ed in conformità al contenuto del titolo stesso.
Nella fattispecie in esame parte attrice si è limitata a produrre l'atto di acquisto del bene ( avvenuto nel 2019) e l'atto con il quale la società ( rectius il Fallimento della società) che ha venduto il posto auto all'odierno attore ha acquistato l'aria di sedime sul quale il posto auto è stato costruito;
tuttavia questi atti non consentono di risalire ad un acquisto a titolo originario né si ha la prova del compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Ebbene l'atto di acquisto dell'area di sedime su cui è stato ricavato il posto auto è del tutto neutro ai fini di causa, avendo dovuto l'attore provare la data in cui il posto auto è stato costruito al fine di poter provare il possesso dello stesso per un ventennio.
L'atto di acquisto dell'area di sedime (che ovviamente riporta mappali diversi rispetto a quello relativo al posto auto di cui l'attore rivendica la proprietà) non è atto sufficiente quindi a provare che l'attore sia proprietario del posto auto in assenza della prova della data in cui il posto auto è stato realizzato.
Manca quindi la prova che l'attore– e prima di lui, i suoi danti causa fino ad arrivare al ventennio – ha goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui ed in maniera tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus per un ventennio.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda di rivendicazione deve ritenersi infondata perché priva di prova e per l'effetto vanno rigettate anche le conseguenziali domande volte al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno.
Nulla sulle spese in quanto parte convenuta non si è costituita.
In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto RS definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande;
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto RS, il 11/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1491 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PUCE PAOLO ROCCO, con domicilio eletto in Busto RS alla Piazza Trento e Trieste n.4, presso il difensore avv. PUCE PAOLO ROCCO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, esponendo che: l'attore è proprietario di un posto auto coperto sito al piano interrato del Condominio “
[...] [...]
” in Magnago alla via Nino Bixio n.29; tale posto auto è stato acquistato dall'attore con atto di CP_2 compravendita del 18.09.2019 concluso con il Fallimento Immobiliare Le Mimose s.a.s.”; al punto 6 dell'atto di compravendita la parte venditrice ha dichiarato che quanto in contratto pervenne alla società fallita per costruzione su area acquistata in forza di atto in data 16 settembre 1992; il posto auto del viene Parte_1 utilizzato quotidianamente da il quale vi parcheggia senza alcun titolo diverse autovetture;
parte CP_1 attrice avrebbe voluto stipulare con la parte convenuta un contratto di comodato ma quest'ultima si è rifiutata.
Ciò premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto di proprietà esclusiva dell'attore sul posto auto oggetto di giudizio con accertamento della detenzione illegittima della parte convenuta del suddetto posto auto e con condanna del convenuto al rilascio dello stesso e al pagamento di una somma pari ad euro 27,00 al mese a partire dal 18.09.2019 a titolo di indennità di occupazione.
Seppur ritualmente citato il convenuto non si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare la proprietà del posto auto coperto sito al piano interrato del
“ ” in Magnago alla via Nino Bixio n.29 deducendo che lo stesso è occupato sine titulo CP_3 CP_2 dal convenuto che lo utilizza per il parcheggio di diverse auto e chiede di conseguenza la restituzione dello stesso in suo favore e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Sul punto va osservato che la Suprema Corte ha statuito che ' la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile ' (così Cass.civ., sez.II, 14.1.2013, n. 705; vedi anche
Cass.civ., sez.II, 12.11.2015, n. 23121, secondo la quale ' l'azione per il rilascio di un fondo esercitata in base al titolo di proprietà dell'attore e all'assenza di titolo dell'occupante è un'azione di rivendica ').
Di qui, per l'appunto, l'inquadramento della domanda proposta nel contesto della presente controversia nell'ambito di quella ' azione di rivendicazione ' che ' esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore ' (cfr. Cass.civ., sez.III, 18.9.2014, n. 19653; e, nello stesso senso, Cass. Civ., sez.II, 3.3.2009, n.
5131, in base alla quale, sempre ' in tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio ').
La pretesa in esame si configura, quindi, come azione di rivendicazione, diretta ad ottenere, a mente dell'art. 948 cc, l'accertamento della proprietà della parte che l'ha proposta sul bene in controversia ed il rientro di questo nella materiale disponibilità del medesimo.
In altri termini, nell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, questi è soggetto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, costituito, normalmente, dal compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
- 2 - L'onere della prova non può, tuttavia, dirsi soddisfatto con la mera dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all'attore, occorrendo, come si è detto, che egli provi l'esistenza di un titolo originario di acquisto e, ove adduca l'acquisto del bene per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., non è sufficiente la prova che il titolo di acquisto risalga ad un ventennio, dovendo l'attore anche dimostrare di avere, egli ed i suoi danti causa, continuamente posseduto l'immobile dalla relativa data ed in conformità al contenuto del titolo stesso.
Nella fattispecie in esame parte attrice si è limitata a produrre l'atto di acquisto del bene ( avvenuto nel 2019) e l'atto con il quale la società ( rectius il Fallimento della società) che ha venduto il posto auto all'odierno attore ha acquistato l'aria di sedime sul quale il posto auto è stato costruito;
tuttavia questi atti non consentono di risalire ad un acquisto a titolo originario né si ha la prova del compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus.
Ebbene l'atto di acquisto dell'area di sedime su cui è stato ricavato il posto auto è del tutto neutro ai fini di causa, avendo dovuto l'attore provare la data in cui il posto auto è stato costruito al fine di poter provare il possesso dello stesso per un ventennio.
L'atto di acquisto dell'area di sedime (che ovviamente riporta mappali diversi rispetto a quello relativo al posto auto di cui l'attore rivendica la proprietà) non è atto sufficiente quindi a provare che l'attore sia proprietario del posto auto in assenza della prova della data in cui il posto auto è stato realizzato.
Manca quindi la prova che l'attore– e prima di lui, i suoi danti causa fino ad arrivare al ventennio – ha goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui ed in maniera tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus per un ventennio.
Alla stregua delle superiori considerazioni la domanda di rivendicazione deve ritenersi infondata perché priva di prova e per l'effetto vanno rigettate anche le conseguenziali domande volte al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno.
Nulla sulle spese in quanto parte convenuta non si è costituita.
In tale ipotesi, la Suprema Corte ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella "nulla a disporre sulle spese" (Cass. 10445/11).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto RS definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei Parte_1 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta le domande;
2) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto RS, il 11/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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