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23 agosto 1961
23 agosto 1961
Art. 2.
L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitato funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni.
Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonche' per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici.
ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture e' determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro".
L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"I magistrati che esercitato funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni.
Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonche' per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici.
ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo e' fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture e' determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 02/04/2016, n. 124Provvedimento: […] - che il riferimento alle “funzioni giudiziarie”, che compare nell'art. 90 comma 1 del R.d. n. 12/1941, veniva introdotto, per la prima volta, dall'art. 2 della Legge n. 704/1961, al fine di unificare la durata delle ferie dei magistrati delle corti e dei tribunali (da una parte) e dei pretori (dall'altra) che prima era invece differenziata (rispettivamente con 60 e 30 gg), per cui non pare potersi sostenere l'opzione ermeneutica che vorrebbe farle coincidere con le “funzioni giudicanti” (contrapposte a quelle requirenti);Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- competenza funzionale·
- ferie annuali·
- funzioni giudiziarie·
- magistrati ordinari·
- pubblici dipendenti·
- incostituzionalità·
- giurisdizione TAR·
- sospensione termini processuali·
- art. 16 D.L. n. 132/2014