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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 4992/2025 promossa da
(C.F. assistito dagli avv.ti Giacomo Parte_1 C.F._1
CA e AR VA NT LI;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: condanna Fondo di Garanzia dell' per liquidazione di crediti di lavoro CP_1
1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro chiedendo la condanna del Fondo di Garanzia dell' al pagamento di € 4.607,63, a titolo di crediti retributivi CP_1 relativi agli ultimi tre mesi di rapporto - pari all'importo per cui è stato ammesso al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della Tech Art s.r.l., sua datrice di lavoro dal 1° luglio 2004 al 1° febbraio 2024 - negatogli in sede amministrativa per mancata ricomprensione dei crediti oggetto di domanda nella tutela apprestata dal Fondo di Garanzia.
2. L'Istituto deduce e documenta sia l'avvenuto accoglimento della domanda presentata dal ricorrente che l'avvenuta liquidazione della somma in data antecedente al deposito del ricorso, nel minor importo pari ad € 3.802,52, lordi, tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.
3. All'udienza di discussione tenuta in data odierna la difesa di parte ricorrente dà atto dell'intervenuto pagamento della somma e della sua rispondenza ai requisiti contabili di legge.
4. La domanda va, pertanto, rigettata.
5. Nonostante il rigetto della domanda, le spese di lite vanno compensate, in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att.
1 c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Torino, 12 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
minuta redatta dalla MOT dott.ssa Roberta Cosio
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 4992/2025 promossa da
(C.F. assistito dagli avv.ti Giacomo Parte_1 C.F._1
CA e AR VA NT LI;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. ) assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: condanna Fondo di Garanzia dell' per liquidazione di crediti di lavoro CP_1
1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro chiedendo la condanna del Fondo di Garanzia dell' al pagamento di € 4.607,63, a titolo di crediti retributivi CP_1 relativi agli ultimi tre mesi di rapporto - pari all'importo per cui è stato ammesso al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della Tech Art s.r.l., sua datrice di lavoro dal 1° luglio 2004 al 1° febbraio 2024 - negatogli in sede amministrativa per mancata ricomprensione dei crediti oggetto di domanda nella tutela apprestata dal Fondo di Garanzia.
2. L'Istituto deduce e documenta sia l'avvenuto accoglimento della domanda presentata dal ricorrente che l'avvenuta liquidazione della somma in data antecedente al deposito del ricorso, nel minor importo pari ad € 3.802,52, lordi, tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.
3. All'udienza di discussione tenuta in data odierna la difesa di parte ricorrente dà atto dell'intervenuto pagamento della somma e della sua rispondenza ai requisiti contabili di legge.
4. La domanda va, pertanto, rigettata.
5. Nonostante il rigetto della domanda, le spese di lite vanno compensate, in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att.
1 c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Torino, 12 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
minuta redatta dalla MOT dott.ssa Roberta Cosio
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