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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1935/2020
In persona del Giudice designato, Dr.Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 1935/2020
TRA
Parte_1
Avv.VALETTINI CORINNA
- Parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
Avv. PLICANTI MOIRA
- Parte convenuta -
E
Controparte_2
Avv.RAGUSA RICCARDO
- Parte terza intervenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
P a g . 1 | 5 – accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di comodato del 15/09/2017 stipulato tra le odierne parti in causa in virtù del recesso ad nutum della comodante odierna ricorrente per violazione degli obblighi ex art. 1804 cc da parte della comodataria, sig.ra e Controparte_1 per gli effetti condannare la medesima alla restituzione dell'automobile tipo Controparte_1 Audi tg EK438VR alla odierna istante, nonché condannare la medesima Sig.ra Controparte_1 al risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo della vettura, da parametrare ai costi giornalieri di noleggio delle vetture, e quindi in Euro 70,00 al giorno, dal 28/03/2019 all'effettiva restituzione o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
– in subordine, accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di comodato del 15/09/2017 stipulato tra le odierne parti in causa in virtù del recesso ad nutum della comodante odierna ricorrente per violazione degli obblighi ex art. 1804 cc da parte della comodataria, sig.ra e per gli effetti condannare la medesima alla corresponsione Controparte_1 Controparte_1 della somma di €. 7.000,00 pari al valore dell'automobile tipo Audi tg EK438VR al momento della richiesta restituzione (28/03/19), o alla diversa somma che sarà di risulta in esito all'espletanda istruttoria, nonché condannare la medesima Sig.ra al Controparte_1 risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo della vettura, da parametrare ai costi giornalieri di noleggio delle vetture, e quindi in Euro 70,00 al giorno, dal 28/03/2019 all'effettiva restituzione o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
– in ogni caso: condannare la convenuta, sigra al pagamento delle sanzioni Controparte_1 amministrative di cui ai verbali (Polizia Municipale di Bolano) in atti, per la somma capitale pari a € 1.178,30 o la diversa che sarà di risulta in esito all'espletanda istruttoria, nel caso dovessero essere notificati medio tempore ulteriori verbali. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA PISANI VERONICA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le declaratorie di legge, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, produzione e deduzione disattesa e respinta in via principale e nel merito: respingere la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente ordinare a Controparte_1 [...]
l'immediata restituzione del veicolo tipo Audi tg. EK438VR ed i relativi documenti CP_3 di circolazione a . Controparte_1
In via subordinata dichiarare tenuta a corrispondere a di Controparte_1 Parte_1 quanto emergerà, alla luce di quanto esposto e di quanto risulterà ad istruttoria espletata, eventualmente dovuto per i titoli di cui alla presente costituzione. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.”
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA : Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
-in via principale e nel merito: accogliere le conclusioni precisate nella propria comparsa di risposta da da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie Controparte_1 in via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, si chiede sin d'ora l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze di cui alla premessa previa opportuna capitolazione A teste: Legale rappresentate della Bini srl. Con vittoria di spese e di onorari”.
***
P a g . 2 | 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di procedimento ex art. 670 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...] chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione dell'autovettura Audi A1 tg. CP_1
EK438VR, oggetto del contratto di comodato stipulato tra le parti il 15.9.2017 (bene già sottoposto a sequestro giudiziario e assegnato in custodia all'attrice), oltre al risarcimento del danno.
L'attrice lamenta l'inadempimento della comodataria, in conseguenza del mancato pagamento di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada (verbali del Comando di Polizia Municipale del Comune di Bolano n.1827/2017, n. 1843/2017 e 200/2018).
in data 28.3.2019, aveva chiesto alla comodataria la restituzione del bene, Parte_1 manifestando la sua intenzione di sciogliere il contratto (cfr. doc. 1 attrice), e ottenendo poi il sequestro giudiziario del mezzo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo nel merito e chiedendo la restituzione del veicolo sequestrato. Precisava, in particolare, di averlo custodito con la dovuta diligenza, provvedendo al pagamento di tutte le spese legate al suo godimento.
In data 22.2.2021, interveniva in giudizio, a sostegno delle ragioni della convenuta,
[...]
, dichiarandosi proprietario del veicolo sequestrato, in quanto soggetto che aveva CP_2 fornito la provvista per l'acquisto, ed essendo la era formale intestataria del bene. Pt_1
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali (testimoni Tes_1
richiesto da parte attrice, , richiesto dalla convenuta, e
[...] Testimone_2 [...]
, dal terzo intervenuto). All'udienza del 25.10.2021 l'attrice rendeva interrogatorio Tes_3 formale.
Il fascicolo era poi riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22.11.2024. Erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche e la causa era trattenuta in decisione.
***
Così ricostruita la vicenda, mette conto evidenziare che il contratto di comodato non richiede necessariamente la proprietà del bene concesso in godimento, essendo sufficiente che il comodante ne abbia la disponibilità e sia in grado di consegnarlo al comodatario. Ne consegue che il comodante che agisce in giudizio chiedendo la restituzione non deve provare la proprietà, ma solo il titolo in forza del quale il bene era stato consegnato.
Pertanto, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione, dal terzo intervenuto non comportano la trasformazione in reale della domanda personale di restituzione del bene, né, in ogni caso, implicano che l'attrice sia tenuta a soddisfare il correlato onere probatorio inerente le azioni reali.
Nel caso in esame, è pacifico che sia stato stipulato un contratto tra la la Pt_1 CP_1
Peraltro, anche a voler considerare provato che l'auto sia stata acquistata da Controparte_2
(si vedano all. 2 terzo intervenuto e testimonianza Bini di cui al verbale di udienza del 25/10/21), ciò non toglie che il veicolo era intestato all'attrice, come si evince dai pubblici registri automobilistici, e nella sua piena disponibilità al momento della stipula del contratto
(nel quale l'attrice è qualificata come proprietaria).
Premesso, poi, che, trattandosi di comodato “precario” (1810 c.c.), la restituzione sarebbe stata dovuta al momento della richiesta, il contratto prevedeva l'obbligo della comodataria di tenere
P a g . 3 | 5 indenne la comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada (cfr. art. 6 contratto – doc. 6 attrice e doc. 3 intervenuto).
È orientamento consolidato quello secondo il quale, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce in giudizio deve dare la prova del titolo e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito (Cass. Sez. Un. 13533/2021).
Nel caso di specie, la comodataria ha eccepito che tali verbali non le sarebbero stati comunicati dalla controparte e che la stessa ne avrebbe avuto conoscenza solo con la ricezione della comunicazione di recesso (più di un anno dopo, ossia il 28.3.2019). A riprova del proprio comportamento diligente, la convenuta ha prodotto una serie di documenti che attestano il pagamento delle spese correlate all'uso del veicolo (premi assicurativi, tasse di proprietà, altri verbali di accertamento per violazioni del codice della strada), senza, tuttavia, provare il pagamento dei verbali contestati (neppure dopo il 28.3.19). Tal circostanza, di per sé, rende la comodataria inadempiente rispetto agli obblighi previsti, non avendo alcun rilievo probatorio il pagamento di altre sanzioni.
Sul punto, non appaiono rilevanti le dichiarazioni rese dall'unico teste richiesto da parte convenuta, (escusso all'udienza del 26.4.2022), avendo quest'ultimo Testimone_2 sostanzialmente riferito soltanto di aver appreso dalla stessa che ella avrebbe Controparte_1 consegnato del denaro alla senza, peraltro, precisare che tale denaro servisse al Pt_1 pagamento delle sanzioni in questione. Anzi, sul punto preme sottolineare che la convenuta non ha neppure contestato l'omesso versamento della provvista in relazione ai verbali n.1827/2017,
n. 1843/2017 e 200/2018.
Conseguentemente, deve riconoscersi l'inadempimento di , cui conseguono la Controparte_1 condanna alla restituzione del bene e l'obbligo a tenere indenne la ispetto al pagamento Pt_1 della complessiva somma di € 1.178,30 (€ 466,93 di cui al verbale n. 1827/2017 + € 126,27 di cui al verbale 1843/2017/V + € 585,10 relativi al verbale n. 200/2018).
In proposito, peraltro, devono svolgersi alcune precisazioni:
1. quanto alla riconsegna del bene, esso si trova già nella disponibilità dell'attrice, in quanto custode del veicolo, sottoposto a sequestro giudiziario;
2. in ordine alle sanzioni, non vi è prova che il relativo esborso sia stato sostenuto dall'attrice, che, anzi, afferma di non sapere se siano mai state pagate -evidentemente non avendovi provveduto in prima persona-. L'art. 6 del contratto, peraltro, traspone, con riferimento al comodato, la disciplina dettata in ipotesi di vendita con patto di riservato dominio, leasing o locazione dall'art. 196 d.lgs. 285/1992, di talché, anche alla luce della dicitura impiegata in contratto (“si obbliga a tenere indenne”), se ne evince l'obbligo della comodataria non al pagamento diretto della sanzione, ma, appunto, a tenere indenne la proprietaria, che avrà diritto a rivalersi su di ella
(evidentemente sul presupposto che la sanzione sia notificata alla proprietaria e non alla comodataria autrice dell'infrazione, come infatti accaduto). Pertanto, poiché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle sanzioni da parte della proprietaria, non vi potrà essere condanna della convenuta al rimborso alla comodante, né, d'altra parte, condanna al pagamento diretto (richiesto dal creditore alla proprietaria), potendo solo riconoscersi un obbligo a tenere indenne la comodante. Sul punto, tuttavia, l'attrice non ha avanzato domanda di accertamento del diritto.
P a g . 4 | 5 Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno correlato all'indebito utilizzo della vettura da parte della comodataria, quantificato dall'attrice in € 7000 (pari al valore del veicolo al momento della richiesta di restituzione), nonché € 70,00 giornalieri relativi alle spese di noleggio di altro veicolo sino al giorno dell'effettiva restituzione. La comodante, infatti, non ha fornito prova del danno lamentato, che non può ritenersi in re ipsa, né, a ben vedere, neppure allegato di essere stata costretta al noleggio di altro mezzo di locomozione.
Nel caso di specie, peraltro, il danno non può desumersi nemmeno in via presuntiva, considerato che la comodante, per sua stessa ammissione, è priva della patente di guida e non ha mai utilizzato autonomamente la propria auto (cfr. interrogatorio formale verbale Parte_1 udienza del 25/10/2021: No, non ho mai guidato il veicolo, non ho la patente, avrei dovuto prenderla, ma non ho potuto per ragioni di salute;
ad oggi non ho ancora la patente).
Ne deriva, di conseguenza, anche l'inammissibilità di un risarcimento in via equitativa, in quanto “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (cfr. Cass. civ. Sez. III sent. 20889/2016. In senso conforme cfr. Cass. civ. 4310/2018, Cass. civ. Sez. VI ord.
4534/2017).
Le spese sono compensate ex art. 92 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, sulla domanda proposta da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento di , così dispone: Controparte_2
1. ACCERTA l'inadempimento di e, per l'effetto, dichiara lo Controparte_1 scioglimento del contratto di comodato stipulato con in data Parte_1
15.9.2017, con diritto di a ritenere il veicolo Audi A1 tg. Parte_1
EK438VR;
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Massa, li 06/03/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5