Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10849/2024 R.G. Lavoro, discussa a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., promossa da con l'assistenza e difesa dall'avv. Pietro Parte_1
Insalata;
contro in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La
Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. deve essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi
6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 222/1984
“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_1
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Al riguardo va specificato che “la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n.
222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;
… la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, di cui alla L. 12 giugno
1984, n. 222, art. 1, va, dunque, verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si
è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (si veda Cass. civ., Sez. VI, 6443/2017).
Nel caso di specie, secondo la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio, dalla dott.ssa le Persona_1 patologie da cui è affetta l'odierna parte ricorrente sono risultate tali da giustificare il riconoscimento del beneficio di cui innanzi.
Tuttavia, il CTU non ha specificato nella precedete fase di giudizio la decorrenza del beneficio in questione.
A fronte di tanto, il medesimo C.T.U., richiesto nella presente fase di fornire chiarimenti, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del
02.09.2021.
Va inoltre precisato che - in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha per oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376,
Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939). In ragione di tanto deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 02.09.2021(data della domanda amministrativa).
Le spese di lite - liquidate in ragione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 per entrambe le fasi del presente giudizio e ridotte rispetto ai valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate - sono poste integralmente a carico dell' secondo CP_1 soccombenza con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente in quanto antistatario.
Le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 02.09.2021;
- condanna l' alla corresponsione delle spese di lite per CP_1 entrambe le fasi di giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 5.300,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A.
e C.A.P. come per legge con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come CP_1 già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca