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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12301 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 2.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21707 R.A.C.C. dell'anno 2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Rieti, Viale Matteucci n. 1/b, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Sandra Ottaviani che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace AR
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.6.2023 ed iscritto a ruolo il 30.6.2023 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della CP_2 resistente, esercente attività di Trasporto merci per conto terzi, dal 12.04.2022 al 13.07.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato ed inquadrato, con la qualifica di operaio, nel livello 3S del CCNL del settore Trasporto Merci per lo svolgimento della mansione di autotrasportatore;
di avere percepito ad aprile, maggio e giugno 2022 percepito una retribuzione netta mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, di € 2.500,00, mediante bonifici bancari, come da estratto conto allegato;
di non avere ricevuto le corrispondenti buste paga, tranne la prima del mese di aprile 2022; che alla cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non ha percepito la retribuzione maturata del mese di luglio, fino al giorno 13, né ha percepito il Trattamento di fine rapporto;
che alla luce del conteggio redatto dall'Ufficio Vertenze della OS Cgil di Poggio Mirteto, allegato al ricorso, il ricorrente risulta creditore del complessivo importo di € 1.356,49, di cui € 802,44 per retribuzione di Luglio ed € 554,05 per TFR;
che non ha avuto esito l'invito e diffida della OS. Cgil di rivolto alle Società in data CP_3
09.02.2023, a provvedere al pagamento di quanto dovuto al lavoratore.
Esposte alcune considerazioni in diritto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” accertato e dichiarato essere tra le parti intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato, dal 12.04.2022 al 13.07.2022, con inquadramento nel livello 3S°del Trasporto
Merci ed il mancato pagamento delle indennità di cui al presente atto e per l'effetto:
1. condannare
, in persona del legale rappresentante e amministratore unico SI.ra AR
, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di € Controparte_4
1.356,49, di cui € 554,05 per TFR, o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali sulla somma rivalutata e al versamento dei contributi previdenziali omessi;
2. condannare altresì in persona del legale AR rappresentante e amministratore unico SI.ra , al pagamento delle spese, Controparte_4 competenze ed onorari di giudizio, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'antistatario Avvocato Sandra Ottaviani che dichiara di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari”.
La società convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta a decorrere dal 12.04.2022 al 13.07.2022, data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato ed inquadrato, con la qualifica di operaio, inquadrato nel livello 3S del CCNL del settore Trasporto Merci, con mansioni di autotrasportatore (cfr. visura storica camerale, comunicazione di assunzione, busta paga aprile 2022, comunicazione di dimissioni, doc.1,2,3,5).
Lamenta il ricorrente il mancato pagamento della retribuzione di luglio 2023 e del t.f.r.
Sulla scorta dei conteggi allegati al ricorso, immuni da vizi, emerge che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della complessiva somma di € 1.356,49, di cui € 802,44 per retribuzione di Luglio 2022 ed € 554,05 per TFR. La società convenuta ha rinunciato a costituirsi al fine di documentare l'eventuale pagamento delle somme per cui è causa.
In conseguenza la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 1.356,49, di cui € 802,44 per retribuzione di Luglio ed € 554,05 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
P.Q.M
1) condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del ricorrente di € 1.356,49, di cui € 802,44 per retribuzione di Luglio 2022 ed
€ 554,05 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
.
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.184,00 di cui € 1.030,00 per compensi ed € 154,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 2.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi