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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1387 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ) nato a Le Mans in [...] il Parte_1 C.F._1
22.03.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Mannocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, via Sant'Andrea 56, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il 29 CP_1 C.F._2
11 1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Aringhieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ponsacco (Pi) Via Venezia n. 54 c/o, giusta procura in atti.
Resistente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
* * *
Ha agito in giudizio ex art 473 bis 29 cpc il sig. chiedendo la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, deducendo che:
- Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio il 07 Parte_1 CP_1
aprile 2013 in Pontedera e dalla loro unione erano nati i figli in data Persona_1
15 06 2003 e il 16 09 2008; Persona_2
- Si sono separati nell'anno 2018, e hanno divorziato congiuntamente giusta sentenza n 1472/2021 emessa in data 10.11.2021 dal Tribunale Ordinario di
Pisa;
- È necessario ottenere una modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n 1472/2021, stante la sopravvenienza di gravi e giustificati motivi;
- Dall'emissione di tale provvedimento ad oggi la situazione lavorativa ed economica del Sig. è completamente cambiata e le condizioni economiche Pt_1 sono andate progressivamente peggiorando;
- Attualmente il ricorrente è gravato da debiti pregressi per imposte e contributi non versati per oltre 120,000 euro e tale situazione lo ha costretto in data
17.07.2024 a cessare la propria attività di lavoro autonomo ed a reperire un lavoro quale dipendente con stipendio mensile fisso per l'importo di circa €
1.500,00 mensili;
- Per tali motivi il sig. si trova nella oggettiva impossibilità di osservare gli Pt_1
obblighi economici statuiti nella sentenza 1472/ 2021 emessa dal Tribunale di
Pisa;
- In particolare, ha chiesto che il Tribunale stabilisca che il Sig. versi Pt_1
mensilmente quale contributo di mantenimento per i due figli la complessiva somma di € 300,00 e che entrambi i genitori contribuiscano in misura del 50% alle spese straordinarie per i due figli.
Con decreto del 16.05.2025 è stata fissata l'udienza davanti al collegio in data
29.10.2025.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 30.09.2025 rappresentando che le parti hanno trovato un accordo circa la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n 1472/2021.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale posta in via Fornace Braccini 12/B Pontedera, di proprietà del sig. Pt_1
e attualmente assegnata alla sig.ra ed ai figli fin quando essi non saranno
[...] CP_1 economicamente autosufficienti verrà intestata e trasferita gratuitamente dal medesimo in proprietà ai figli nato il [...] a [...] e nata a [...]_2
Pontedera il 16.9.2008 con diritto di abitazione della signora l'atto verrà CP_1 rogato dal Notaio dott. con studio in Ponsacco (PI) che il sig. Persona_3 Parte_1 incaricherà previa autorizzazione del Giudice Tutelare necessaria per la minore Persona_2 ed entro 15 giorni dal suo rilascio;
le spese tecniche e notarili, necessarie per l'atto (ivi
[...] comprese se necessarie sanatorie e quant'altro) escluse quelle necessarie per la richiesta di autorizzazione del Giudice Tutelare, saranno a carico del sig. tale cessione immobiliare è Pt_1 stata determinante per il componimento della crisi familiare e per la regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
2) Entro e non oltre quindici giorni dal rogito notarile per il trasferimento del bene, la Sig.ra provvederà a volturare a proprio nome, da sola o congiuntamente al figlio maggiorenne, CP_1 tutte le utenze relative all'immobile di Via Fornace Braccini 12/B accollandosi tutti gli eventuali oneri economici per la manutenzione ordinaria, straordinaria ed utenze, inclusi eventuali arretrati di esse e per spese condominiali.
3) In ogni caso il sig. dovrà ritenersi esonerato dal pagamento di qualsivoglia somma Parte_1
dovuta per le spese ed utenze suddette, anche arretrate.
4) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vista Persona_2
l'età (17 anni), concorderà direttamente con il padre i tempi di visita e permanenza presso il medesimo;
5) Il sig. corrisponderà alla signora quale contributo per il mantenimento dei figli un Pt_1 CP_1
Per_ assegno mensile di euro 300,00 per ed euro 300,00 per assegno che sarà Persona_2 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere sino a quando i figli non avranno reperito un'occupazione che li renda economicamente autosufficienti;
6) Saranno ripartite fra i due genitori al 50% le seguenti spese che si considerano obbligatorie e straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesta la previa concertazione: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli solo quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
7) Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, tutte subordinate però al consenso di entrambi i genitori, l'eventuale dissenso deve essere motivato e non in contrasto con l'interesse dei figli, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
8) Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
9) L'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig. CP_1
10) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile e si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto, adempiuto quanto concordato, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo. La sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo rinuncia a CP_1 qualunque somma arretrata dovuta dal sig. a qualunque titolo. Pt_1
11) Le spese legali saranno integralmente compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 29.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a modificare le condizioni della sentenza di divorzio.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G
1387/2025, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1472/2021 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 10.11.2021, così provvede:
1) ACCOGLIE le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto, ferme restando le rimanenti condizioni,
I. DÀ ATTO che la casa coniugale - posta in via Fornace Braccini 12/B
Pontedera, di proprietà del sig. - verrà intestata e trasferita Parte_1 gratuitamente dal sig. in proprietà ai figli e Pt_1 Persona_1 Persona_2
[...]
II. DISPONE che la figlia minore resterà affidata Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori e concorderà direttamente con il padre i tempi di visita e permanenza presso il medesimo;
III. DISPONE che il sig. corrisponderà alla signora quale Pt_1 CP_1
contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 300,00 per ed euro 300,00 per Per_1 Persona_2
IV. DISPONE che saranno ripartite fra i due genitori al 50% le spese che si considerano obbligatorie e straordinarie;
V. DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig.
CP_1
DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile e si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto, adempiuto quanto concordato, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo.
VII. DÀ ATTO che la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo CP_1
rinuncia a qualunque somma arretrata dovuta dal sig. a qualunque Pt_1 titolo.
2) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1387 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ) nato a Le Mans in [...] il Parte_1 C.F._1
22.03.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Mannocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, via Sant'Andrea 56, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ) nata a [...] il 29 CP_1 C.F._2
11 1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Aringhieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ponsacco (Pi) Via Venezia n. 54 c/o, giusta procura in atti.
Resistente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
* * *
Ha agito in giudizio ex art 473 bis 29 cpc il sig. chiedendo la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio, deducendo che:
- Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio il 07 Parte_1 CP_1
aprile 2013 in Pontedera e dalla loro unione erano nati i figli in data Persona_1
15 06 2003 e il 16 09 2008; Persona_2
- Si sono separati nell'anno 2018, e hanno divorziato congiuntamente giusta sentenza n 1472/2021 emessa in data 10.11.2021 dal Tribunale Ordinario di
Pisa;
- È necessario ottenere una modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n 1472/2021, stante la sopravvenienza di gravi e giustificati motivi;
- Dall'emissione di tale provvedimento ad oggi la situazione lavorativa ed economica del Sig. è completamente cambiata e le condizioni economiche Pt_1 sono andate progressivamente peggiorando;
- Attualmente il ricorrente è gravato da debiti pregressi per imposte e contributi non versati per oltre 120,000 euro e tale situazione lo ha costretto in data
17.07.2024 a cessare la propria attività di lavoro autonomo ed a reperire un lavoro quale dipendente con stipendio mensile fisso per l'importo di circa €
1.500,00 mensili;
- Per tali motivi il sig. si trova nella oggettiva impossibilità di osservare gli Pt_1
obblighi economici statuiti nella sentenza 1472/ 2021 emessa dal Tribunale di
Pisa;
- In particolare, ha chiesto che il Tribunale stabilisca che il Sig. versi Pt_1
mensilmente quale contributo di mantenimento per i due figli la complessiva somma di € 300,00 e che entrambi i genitori contribuiscano in misura del 50% alle spese straordinarie per i due figli.
Con decreto del 16.05.2025 è stata fissata l'udienza davanti al collegio in data
29.10.2025.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 30.09.2025 rappresentando che le parti hanno trovato un accordo circa la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n 1472/2021.
All'udienza del 29.10.2025, sostituita tramite il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale posta in via Fornace Braccini 12/B Pontedera, di proprietà del sig. Pt_1
e attualmente assegnata alla sig.ra ed ai figli fin quando essi non saranno
[...] CP_1 economicamente autosufficienti verrà intestata e trasferita gratuitamente dal medesimo in proprietà ai figli nato il [...] a [...] e nata a [...]_2
Pontedera il 16.9.2008 con diritto di abitazione della signora l'atto verrà CP_1 rogato dal Notaio dott. con studio in Ponsacco (PI) che il sig. Persona_3 Parte_1 incaricherà previa autorizzazione del Giudice Tutelare necessaria per la minore Persona_2 ed entro 15 giorni dal suo rilascio;
le spese tecniche e notarili, necessarie per l'atto (ivi
[...] comprese se necessarie sanatorie e quant'altro) escluse quelle necessarie per la richiesta di autorizzazione del Giudice Tutelare, saranno a carico del sig. tale cessione immobiliare è Pt_1 stata determinante per il componimento della crisi familiare e per la regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi;
2) Entro e non oltre quindici giorni dal rogito notarile per il trasferimento del bene, la Sig.ra provvederà a volturare a proprio nome, da sola o congiuntamente al figlio maggiorenne, CP_1 tutte le utenze relative all'immobile di Via Fornace Braccini 12/B accollandosi tutti gli eventuali oneri economici per la manutenzione ordinaria, straordinaria ed utenze, inclusi eventuali arretrati di esse e per spese condominiali.
3) In ogni caso il sig. dovrà ritenersi esonerato dal pagamento di qualsivoglia somma Parte_1
dovuta per le spese ed utenze suddette, anche arretrate.
4) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vista Persona_2
l'età (17 anni), concorderà direttamente con il padre i tempi di visita e permanenza presso il medesimo;
5) Il sig. corrisponderà alla signora quale contributo per il mantenimento dei figli un Pt_1 CP_1
Per_ assegno mensile di euro 300,00 per ed euro 300,00 per assegno che sarà Persona_2 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere sino a quando i figli non avranno reperito un'occupazione che li renda economicamente autosufficienti;
6) Saranno ripartite fra i due genitori al 50% le seguenti spese che si considerano obbligatorie e straordinarie, per le quali, pertanto, non è richiesta la previa concertazione: mensa, libri scolastici, cancelleria d'inizio anno, prescuola/doposcuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli solo quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, rinnovo documenti, spese per tasse scolastiche presso istituti pubblici, uscite didattiche organizzate dalla scuola;
7) Saranno ripartite altresì al 50% le seguenti spese, tutte subordinate però al consenso di entrambi i genitori, l'eventuale dissenso deve essere motivato e non in contrasto con l'interesse dei figli, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e del kit vestiario e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
- Tutte le spese da suddividere al 50%, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.
8) Qualora sussista l'obbligo di concertazione delle spese straordinarie, sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica, se possibile anche allegando la previsione del relativo impegno economico;
il destinatario entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre un'alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso;
9) L'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig. CP_1
10) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile e si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto, adempiuto quanto concordato, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo. La sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo rinuncia a CP_1 qualunque somma arretrata dovuta dal sig. a qualunque titolo. Pt_1
11) Le spese legali saranno integralmente compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., con provvedimento del 29.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per recepire l'accordo intervenuto tra le parti volto a modificare le condizioni della sentenza di divorzio.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G
1387/2025, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1472/2021 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 10.11.2021, così provvede:
1) ACCOGLIE le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto, ferme restando le rimanenti condizioni,
I. DÀ ATTO che la casa coniugale - posta in via Fornace Braccini 12/B
Pontedera, di proprietà del sig. - verrà intestata e trasferita Parte_1 gratuitamente dal sig. in proprietà ai figli e Pt_1 Persona_1 Persona_2
[...]
II. DISPONE che la figlia minore resterà affidata Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori e concorderà direttamente con il padre i tempi di visita e permanenza presso il medesimo;
III. DISPONE che il sig. corrisponderà alla signora quale Pt_1 CP_1
contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 300,00 per ed euro 300,00 per Per_1 Persona_2
IV. DISPONE che saranno ripartite fra i due genitori al 50% le spese che si considerano obbligatorie e straordinarie;
V. DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli sarà percepito per intero dalla sig.
CP_1
DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno divorzile e si danno reciprocamente atto, con la firma del presente atto, di aver definito ogni rapporto tra loro pendente e pertanto, adempiuto quanto concordato, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo.
VII. DÀ ATTO che la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo CP_1
rinuncia a qualunque somma arretrata dovuta dal sig. a qualunque Pt_1 titolo.
2) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 15.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi