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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 6919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6919 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, alla quale è riunita la causa R.G. n. 52/2020, posta in decisione all'udienza del giorno 4 novembre 2024 e vertente TRA
, C.F. con TE CodiceFiscale_1
l'avvocato Antonietta Centomiglia PARTE APPELLANTE E con l'avvocato OParte_1
Antonietta Centomiglia PARTE APPELLANTE E
[...]
, P.I.: OParte_2
, con l'avvocato Simona Giordano P.IVA_1
PARTE APPELLATA PARTE APPELLANTE E
, con gli OParte_3 avvocati Francesco Vanz e Marco Visconti PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 22740/2019 pubblicata. il 25/11/2019. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
1 FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato ad P_ [...]
in qualità di obbligata principale, e OParte_1
e , in qualità di coobbligati, TE Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n.17155/2015, emesso dal Tribunale di Roma, in data 21/07/2015, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in solido, in favore di
[...]
dell'importo di € 10.917,08, per il mancato OParte_4 pagamento dei premi di proroga maturati sulle polizze cauzionali BP0607845 e BP0607650, oltre spese legali, eccependo, in via preliminare, i signori e , l'inesistenza di Parte_2 Pt_1 ogni obbligo diretto e personale, invero assunto con la sottoscrizione delle appendici DF 0607650 e DF P.IVA_2 disconoscendo le firme apposte in calce ai documenti;
nel merito, l'estinzione delle polizze fideiussorie, per estinzione dell'obbligazione principale garantita, non essendo pertanto maturato alcun diritto alla percezione dei premi di proroga dal 2012 al 2014/2015. Parte opponente formulava altresì domanda riconvenzionale per la restituzione dei premi pagati dopo il mese di giugno 2012, ritenuta a tale data estinta l'obbligazione sottesa alla garanzia fideiussoria, e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo , ritenuta responsabile, per non aver inviato CP_3 una dichiarazione di svincolo che, avrebbe potuto liberare essa parte opponente dall'obbligo di pagamento dei premi maturati. Si costituiva in giudizio poi OParte_4 divenuta OParte_5
chiedendo il rigetto dell'istanza di
[...] differimento udienza per la chiamata di terzo, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, il rigetto dei motivi di opposizione, con conferma del d.i., previa concessione della provvisoria esecuzione. Si costituiva in giudizio la Terza chiamata – CP_3 sede secondaria italiana, chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Autorizzata la chiamata di terzo, integrato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione di tutte le parti, veniva concessa la provvisoria esecuzione nei confronti dell'obbligata principale venivano, su richiesta, assegnati OParte_1
i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per deposito memorie
2 istruttorie, veniva altresì ordinato a parte opposta il deposito degli originali delle polizze e delle relative appendici con sottoscrizioni e e disposta comparizione TE Parte_2 personale delle parti all'udienza del 16 gennaio 2018. In detta udienza, presenti le parti personalmente, veniva dato atto che non aveva ottemperato all'ordine di P_ deposito, ritenuto in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale, che il disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. doveva essere fatto sull'originale del documento, incombente che non era possibile esperire, stante il mancato deposito degli originali, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dall'opposta, in difetto di ulteriori articolazione di mezzi istruttori delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazioni alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“Revoca il d.i. 17155/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 21/07/2015, nell'ambito della procedura R.G. 43982/2015, nei confronti di e;
Dichiara TE Parte_2 definitivamente esecutivo il d.i. opposto nei confronti di
[...]
Dichiara tenuta e condanna OParte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in OParte_1 favore della società opposta, che liquida in complessivi e
2.500,00, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%; Dichiara tenuta e condanna OParte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della Terza
[...] chiamata, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «L'opposizione proposta da e TE Pt_2
è fondata nei termini di cui appresso. Devesi invece
[...] ritenere infondata la richiesta di pagamento del credito in solido avanzata dall'opposta, nei confronti dei signori e TE
, in forza di due appendici e precisamente DF Parte_2
0607650 e DF 0607845, dagli stessi sottoscritte in qualità di coobbligati. La eccezione degli opponenti e Parte_2 Pt_1
avente ad oggetto il disconoscimento delle sottoscrizioni
[...]
3 apposte a loro nome sulle copie costituite dalle appendici di polizza DF 0607650 e DF 0607845, in conseguenza del mancato deposito degli originali da parte della società opposta, di cui era stata espressamente onerata, fa venire meno gli effetti del titolo nei loro confronti, poiché giusta quanto disposto dagli artt. 2702 e 2719 c.c. la scrittura privata, vale adire le appendici di polizza, sono inefficaci. L'opposizione proposta da OParte_1
è invece infondata e deve essere rigettata nei termini di cui appresso. Parte opposta, poi OParte_4 divenuta OParte_5
ha fondato la sua pretesa creditoria nei
[...] confronti di dell'importo di € OParte_1
10.971,08, a titolo di premi dovuti e non corrisposti in relazione alle polizze fideiussorie n. BP0607650 e n. BP0607845, aventi entrambe quale soggetto garantito CP_3
Si tratta di “Polizza fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici, ai sensi della
Legge 10-6-1982, n. 348” come testualmente si legge nelle stesse, ove tuttavia prevalgono le norme privatistiche assunte, atteso che si è costituita fideiussore in favore del Beneficiario P_
, sia pure per opere pubbliche. CP_3
Le polizze in questione depositate dall'opposta e della Terza chiamata risultano incontestate riguardo alla loro emissione. La polizza n. BP0607650 del 29/2/2012 stipulata tra e la a favore di P_ OParte_1 CP_3
risulta essere stata emessa «a garanzia degli obblighi ed oneri
[...] per i lavori di scavo con qualunque mezzo di gallerie naturali…facenti parte del Sublotto 2.1. – S.S. 77 tratto Foligno- Pontelatrave del Maxi-Lotto n. 1 “Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero” di cui alla lettera a) del contratto principale rif. Atto Aggiuntivo n.5 dell'8/02/2012 al contratto di affidamento prot. 189 MDM Aff. 10 del 17/12/2009». La polizza n. BP0607845 del 26/06/2012 stipulata tra le stesse parti ed a favore del medesimo Beneficiario risulta essere stata emessa «relativamente allo svincolo anticipato delle ritenute
a garanzia – SAL n. 18 del 30 aprile 2012 inerente al contratto d'appalto lavori del maxilotto n. 1 del sistema “Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 Val di Chienti Civitanova Marche- Foligno. CUP F12C030000050010». Entrambi le polizze prevedono espressamente nelle rispettive condizioni
4 generali che «La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del Beneficiario». Ritiene questo giudice, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, che le polizze di assicurazione cauzione, come quelle di che trattasi, in considerazione del tenore delle clausole inserite dalle parti nella piena autonomia contrattuale, hanno natura di polizze fideiussorie, atteso che, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, hanno una prevalente funzione di garanzia e costituiscono delle fideiussioni, o meglio dei contratti autonomi di garanzia. In materia, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 2947/2010, ha avuto modo di precisare che: “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Dalla documentazione prodotta dall'opposta deve ritenersi fondata la pretesa azionata in sede monitoria considerato che, in relazione ai supplementi di ratei di premio (dovuti in caso di maggiore durata della garanzia), oggetto di domanda, non risulta consegnato alla società di fideiussione lo svincolo da parte del Beneficiario.
5 Nella fattispecie, non vi è prova di intervenuto svincolo, che doveva essere rilasciato dalla società beneficiaria delle polizze, In disparte l'ampia dissertazione di parte e la CP_3 documentazione prodotta in questo giudizio da circa CP_3 la cattiva esecuzione delle opere, ciò che interessa in questa sede è la perdurante validità ed efficacia delle predette polizze, in considerazione del mancato svincolo delle stesse. La documentazione prodotta dalla parte opposta a sostegno dello svincolo di polizza n. BP0607845, indicato come “Copia dell'esemplare valido per il beneficiario” depositato dalla parte solo in copia (polizza MDM depositata unitamente alla memoria 183 n.1 c.pc.), è priva di rilevanza giuridica, atteso che detto documento non è conforme alla copia in possesso del Beneficiario
, esibito in originale in udienza, le difformità sono CP_3 evidenti nella seconda parte del documento, ove nel documento in originale in possesso di non vi è né la data “25 CP_3
OTTOBRE 2012”, né alcuna sigla e neppure corrisponde la scritta
“Copia dell'esemplare valido per il beneficiario”, bensì la sola scritta Esemplare valido per il beneficiario”. Il documento depositato dall'opposta di cui sopra non contiene elementi certi ed incontrovertibili circa la sua autenticità, inficiata dalla privilegiata prova documentale prodotta dalla Terza chiamata in quanto a provenienza ed autenticità. Del resto la stessa società opponente ha dichiarato di aver continuato a corrispondere i premi di polizza nel corso del 2013, dopo aver precisato di aver ultimato i lavori nel 2012.
La ultimazione dei lavori di per sé non produce automaticamente lo svincolo delle polizze, né può questo giudice, sulla base degli atti, dichiarare il venir meno degli effetti della polizza per estinzione dell'obbligazione principale. Non si palesa invocabile nella fattispecie la disciplina peraltro successiva in materia di appalti pubblici e delle garanzie previste per legge con svincolo automatico delle fideiussioni, senza necessità di benestare del committente. Non si rinviene altresì idonea documentazione da cui emerge una regolare esecuzione delle opere, per cui le polizze cauzionali rilasciate a garanzia della regolare esecuzione dei lavori possano ritenersi in altro modo, per tale ragione automaticamente estinte, con la conseguente liberazione della società opponente dall'obbligazione di pagare i premi alla società P_
Da quanto sopra ne consegue che la società
[...]
è tenuta al pagamento dei premi così OParte_1 come richiesti, stante la validità ed efficacia delle su indicate
6 polizze fideiussorie, sino a che non venga data prova o non venga richiesto lo svincolo delle stesse. In conclusione, la pretesa avanzata dall'opposta nei confronti della società si palesa OParte_1 fondata sulle polizze fideiussorie n. BP0607650 e n. BP0607845, rilasciate in favore della Beneficiaria , ed in particolare CP_3 per gli ulteriori premi di polizza in scadenza a decorrere dal 20/08/2014 (€ 1.680,00) e dal 20/02/2015 (€ 1680,00), per la polizza BP0607845 dal 1/7/2014 (€3.783,50) e dal 1/1/2015 (€ 3.783,50) per la polizza BP0607650, per un totale di € 10.927,00, la cui modalità di determinazione, in difetto di contestazione specifica in tal senso, deve ritenersi corretta. Da quanto sopra ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente. All'esito di questo giudizio il d.i. opposto deve essere revocato nei confronti di e di . TE Parte_2
Le spese sono poste a carico di OParte_1
e vengono liquidate, tenuto conto della revoca del d.i.
[...] opposto nei confronti dei coobbligati, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/2014».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha chiesto: TE
“Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Roma accogliere l'appello proposto e, in riforma integrale della sentenza n. 22740/2019 resa dal Tribunale di Roma, Giudice Onorario Dott.ssa Paola Ragozzo, in data 25 Novembre 2019, nella causa iscritta al numero 71392/2015 del R.G., condannare al P_ pagamento in favore dell'esponente delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio con la maggiorazione per spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per dichiarato anticipo”. si OParte_2
è costituita ed ha chiesto: “- Contrariis reiectis;
- In accoglimento dei suesposti motivi, o per qualsivoglia altra motivazione, rigettare la domanda formulata dall'appellante perché palesemente infondata in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, confermare nella parte impugnata dal Sig. la TE sentenza n. 22740/2019 resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, Dott.ssa Paola Ragozzo;
- Condannare l'appellante a rifondere all' OParte_2 tutte le spese, competenze ed onorari dell'odierno
[...] giudizio d'appello, in quanto pretestuosamente ed immotivatamente introdotto;
- Salvis juribus”.
7 ha proposto un distinto atto OParte_1 di appello che ha dato luogo al giudizio R.G. n. 52/2020. Queste le rassegnate conclusioni: “In riforma integrale dell'impugnata sentenza: a) accogliersi l'opposizione al decreto ingiuntivo Contro proposta da dichiarandosi lo stesso nullo e comunque revocandolo, b) In subordine e salvo gravame condannare Contro
manlevare di tutte le somme che questa fosse CP_3 costretta a corrispondere ad anche per spese, c) P_
Condannarsi o alternativamente al P_ CP_3 Contro pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Sede Secondaria Italiana ha resistito al CP_3 OP gravame di ed ha così concluso: “Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali del 15% ed accessori vari di legge, per entrambi i gradi di giudizio, I) In via preliminare Dichiararsi inammissibile l'appello avversario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, per tutte le ragioni esposte sub paragrafo II del presente atto. II) Nel merito Respingersi, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provati, tutti i motivi di gravame proposti dalla
[...] avverso la sentenza n. 22740/2019 resa OParte_1 inter partes dal Tribunale di Roma, confermandosi integralmente la stessa”.
OParte_2 costituitasi anche nel giudizio RG n. 52/2020 ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Riunite le impugnazioni, la causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 4 novembre 2024 previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
§ 4. — L'appello proposto da contiene un TE unico motivo con il quale si censura la sentenza nella parte in cui, in violazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Tribunale ha omesso di condannare al rimborso delle spese di lite, P_ nonostante la soccombenza nei confronti dell'appellante.
*** Il motivo va accolto.
8 Invero, la circostanza che OParte_1 in qualità di obbligata principale, e e TE Pt_2
, in qualità di coobbligati, abbiano congiuntamente
[...] proposto opposizione avverso il decreto n.17155/2015 del Tribunale di Roma in favore di non rileva ai fini della P_ qualificazione del carattere scindibile dell'azione proposta da quest'ultima nei confronti di ciascuno dei predetti opponenti. Ne consegue che la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le domande proposte, cosicché la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascuna posizione, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza. Non poteva pertanto il Tribunale omettere di onerare delle spese di lite nei confronti di , in P_ TE quanto soccombente nei confronti dell'odierno appellante, risultando pertanto erronea in diritto la parte di motivazione nella quale il primo giudice ha ritenuto che “Le spese sono poste a carico di e vengono liquidate, OParte_1 tenuto conto della revoca del d.i. opposto nei confronti dei coobbligati, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/2014”. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata al rimborso delle spese del giudizio di P_ primo grado in favore di , liquidate, avuto TE riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n 147/2022 valori minimi, al fine di adeguare gli onorari al valore della causa e alla posizione di coobbligato dell'appellante, nella misura di euro 2.540 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria.
§ 5. — ha proposto appello OParte_1 nel giudizio riunito RG n. 52/2020 per i seguenti motivi: 1) SULLA ESTINZIONE DELL'OBBLIGO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI PREMI IN COINCIDENZA CON LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED IN OGNI CASO DECORSO UN ANNO DALLA ULTIMAZIONE STESSA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207. Secondo l'appellante, è priva di pregio logico, prima ancora che giuridico, la pretesa di rimettere l'estinzione della garanzia prestata alla libera ed incondizionata iniziativa del soggetto garantito. Del resto, se così fosse, sostiene l'appellante che ci troveremmo di fronte ad una pattuizione nulla secondo quanto
9 stabilisce l'art. 1355 cod. civ., in quanto la stessa finirebbe con il far dipendere il permanere dell'obbligo, da una insindacabile e libera scelta del soggetto garantito e non dal dato oggettivo della ultimazione dei lavori.
*** Il motivo va disatteso. Il giudice di primo grado ha sostenuto che la disciplina di cui al richiamato art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 non fosse applicabile in quanto successiva alla stipula del contratto di appalto garantito dalle polizze fideiussorie di cui è giudizio. Sul punto di motivazione in questione l'appellante non ha dedotto nulla, né per dimostrare che invece il contratto era successivo all'entrata in vigore della citata normativa, né per dimostrare che il richiamato art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 fosse applicabile ai contratti in corso. Ne deriva l'assenza di qualsivoglia censura atta dimostrare l'erroneità della motivazione del primo giudice. Per altro verso, il richiamo all'art. 1355 c.c. è del tutto inconferente ed inidoneo a dimostrare la fondatezza della tesi sostenuta dall'appellante. Invero l'art. 1355 c.c. riguarda la nullità della condizione sospensiva, che faccia dipendere l'efficacia del contratto dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, del debitore. Nelle polizze fideiussorie di cui è giudizio, non CP_3 OP è l'alienante né il contraente debitore, che è , ma è invece il beneficiario, e la clausola in esame non è una condizione del contratto. Prosegue l'appellante sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto delibare la domanda svolta nei confronti della terza chiamata, e rilevare che la garanzia riferita alla polizza BP0607845 contemplava un termine finale: “fino al termine dei lavori oggetto del Contratto”, scaduto il quale, il comportamento omissivo di non può che connotarsi in termini di abusività e di CP_3 illiceità, con la conseguenza che qualora risulti CP_3 fondata la pretesa di di cui al ricorso per decreto P_ ingiuntivo, dovrà rivalere l'appellante di quanto essa sia costretta a corrispondere per premi, oltre la citata scadenza, in relazione alla polizza BP0607845, avendo omesso di compiere una attività: la dichiarazione di svincolo, che era tenuta a porre in essere anche nel rispetto del principio di buona fede in senso oggettivo. Anche detta censura è infondata. La polizza BP0607845 prevede nella premessa alle condizioni generali di contratto che la polizza avrà efficacia fino allo svincolo da parte del beneficiario.
10 Per quanto attiene ai rapporti tra l'appellante e CP_3
e all'azione di rivalsa esercitata dall'appellante, deve escludersi la violazione del dovere di buona fede da parte dell'appellata CP_3 come si vedrà nell'esame della successiva censura.
[...]
2) SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E SULLA TEMERARIETA' DELLE ALLEGAZIONI DI STRABAG A.G., ANCHE ALLA LUCE DELLA
DOCUMENTAZIONE CHE SI DEPOSITA, ACQUISITA SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, A VALLE DELL'INTERVENTO VOLONTARIO SPIEGATO DALL'ESPONENTE IN DATA 10 DICEMBRE 2019 NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL NUMERO 76675/2016 ATTUALMENTE PENDENTE DAVANTI ALLA SEZIONE TERZA IMPRESE DEL TRIBUNALE DI ROMA Secondo l'appellante, ad onta di quanto allegato da CP_3 secondo quanto risulta da quanto da essa stessa dichiarato
[...] nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale da essa depositata nel giudizio attualmente pendente davanti alla Sezione Terza Imprese del Tribunale di Roma e secondo quanto risulta dalla stessa documentazione versata da n quel CP_3 giudizio, evidentemente con valore confessorio rispetto all'odierna appellante, nessun inadempimento vi sarebbe stato da OP parte di . In sostanza risulterebbe che il OParte_6 in data 4 Luglio 2018 prot. 25862/2018, ha emesso
[...]
Certificato Esecuzione Lavori per Contraente Generale dal quale, anche, risulta confermata l'ultimazione dei lavori da parte dell'esponente prima del 30 Giugno 2012; inoltre la e per CP_3 essa , con la riserva n 72, rubricata “Illegittima OParte_7 condotta della committenza in relazione agli interventi di risanamento del rivestimento definitivo delle gallerie”, non solo ha dedotto l'assoluta inattendibilità delle indagini sulla CP_8 base di quanto emerso durante l'esecuzione dei lavori c.d. di ripristino, che hanno rivelato spessori maggiori rispetto a quelli rilevati dall'indagine in alcuni casi anche maggiori CP_8 rispetto a quelli previsti contrattualmente, ma ha anche richiesto a MU la restituzione di tutte le somme trattenute in relazione alle supposte, ma poi rivelatesi insussistenti, non conformità, oltre che il risarcimento dei danni.
*** Il motivo è privo di pregio.
11 Già il giudice di primo grado ha evidenziato la differenza tra ultimazione dei lavori e approvazione e collaudo degli stessi, con conseguente svincolo delle polizze fideiussorie e liberazione dell'obbligato. Inoltre il richiamo degli atti relativi al giudizio davanti al Tribunale di Roma è del tutto inconferente, non essendo detto OP giudizio incentrato su rapporto tra e . CP_3
Peraltro , a confutazione della censura avversaria, ha CP_3 ricordato i seguenti documenti già depositati in atti:
-il verbale di accertamento in data 27.07.2016 della Commissione di Collaudo (doc.n.10 fasc. I grado), nonché il verbale in pari data di presa in consegna anticipata (doc.n.11 fasc. I grado);
il Certificato di Esecuzione Lavori relativo all'appalto complessivo commissionato al contraente generale OParte_7
(doc.n.17 fasc. I grado) che in ragione dei suddetti vizi, è
[...] stato emesso dall'amministrazione aggiudicatrice/stazione appaltante solamente in data Parte_3
14.09.2018 e dal quale risulta peraltro l'applicazione di consistenti penali a causa della ritardata ultimazione dei lavori, dovuta alle problematiche in questione;
lo Stato Finale Lavori in data 01.08.2018 (doc.n.18 fasc. I grado) ove la sigla GN408 individua appunto la Galleria naturale
“Bavareto” (v. l'oggetto del contratto indicato all'art.
2.1 del contratto d'affidamento), interessata dalla presenza dei sottospessori. Inoltre l'appellata ha evidenziato che l'esistenza ed entità OP dei vizi riscontrati nelle opere oggetto di affidamento ad e la loro imputabilità alla società affidataria è stata pienamente accertata nell'ambito dell'ulteriore contenzioso intercorso fra le parti avanti il foro di Bologna, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bologna n.500/2020 pubblicata in data 06.03.2020, la cui produzione è ammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto documento formatosi dopo la sentenza di primo grado. Con la predetta sentenza sono stati accertati i vizi delle OP opere eseguite da e sono stati quantificati i “costi di ripristino per la galleria Bavareto imputabili alle opere mal Contro eseguite da , per complessivi €788.762,47, arrotondabili a € 790.000,00…”. Detta sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 1843/2024, pubblicata in data 01.10.2024. Dalla suddetta documentazione, dunque, risulta l'infondatezza della tesi dell'appellante in ordine alla colpevole
12 condotta di nel mancato svincolo delle polizze in CP_3 questione. In conclusione, la sentenza impugnata va confermata nella OP parte riguardante il rapporto tra e , ed il rapporto P_ OP tra e . CP_3
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza di nei confronti di . Esse si liquidano, avuto P_ TE riguardo al valore della domanda del predetto appellante proposta in appello, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori minimi, riguardando l'impugnazione solo il regime delle spese, nella misura di euro 1.458 oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria. Le spese seguono altresì la soccombenza di
[...] nei confronti di OParte_1 [...]
OParte_2
e Sede Secondaria Italiana. Esse si
[...] CP_3 liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna parte appellata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e da nei TE OParte_1 confronti di
[...]
e OParte_2 CP_3
Sede Secondaria Italiana, contro la sentenza resa tra le parti
[...] dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna OParte_2
al rimborso in favore di
[...] delle spese sostenute per il giudizio di primo TE grado, liquidate nella misura di euro 2.540 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria;
2. — ferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. — rigetta l'appello proposto da OParte_1
[...]
4. — condanna
[...]
al rimborso in OParte_2 favore di delle spese sostenute per il presente TE giudizio di appello, liquidate nella misura di euro 1.458 oltre a
13 spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria;
OP 5. — condanna al OParte_1 rimborso, in favore di OParte_2 [...]
e di OParte_2 P_ P_
Sede Secondaria Italiana, delle spese sostenute CP_3 per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna parte appellata.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo OParte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2024. Il presidente estensore
14
IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8378 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, alla quale è riunita la causa R.G. n. 52/2020, posta in decisione all'udienza del giorno 4 novembre 2024 e vertente TRA
, C.F. con TE CodiceFiscale_1
l'avvocato Antonietta Centomiglia PARTE APPELLANTE E con l'avvocato OParte_1
Antonietta Centomiglia PARTE APPELLANTE E
[...]
, P.I.: OParte_2
, con l'avvocato Simona Giordano P.IVA_1
PARTE APPELLATA PARTE APPELLANTE E
, con gli OParte_3 avvocati Francesco Vanz e Marco Visconti PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n. 22740/2019 pubblicata. il 25/11/2019. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
1 FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato ad P_ [...]
in qualità di obbligata principale, e OParte_1
e , in qualità di coobbligati, TE Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n.17155/2015, emesso dal Tribunale di Roma, in data 21/07/2015, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in solido, in favore di
[...]
dell'importo di € 10.917,08, per il mancato OParte_4 pagamento dei premi di proroga maturati sulle polizze cauzionali BP0607845 e BP0607650, oltre spese legali, eccependo, in via preliminare, i signori e , l'inesistenza di Parte_2 Pt_1 ogni obbligo diretto e personale, invero assunto con la sottoscrizione delle appendici DF 0607650 e DF P.IVA_2 disconoscendo le firme apposte in calce ai documenti;
nel merito, l'estinzione delle polizze fideiussorie, per estinzione dell'obbligazione principale garantita, non essendo pertanto maturato alcun diritto alla percezione dei premi di proroga dal 2012 al 2014/2015. Parte opponente formulava altresì domanda riconvenzionale per la restituzione dei premi pagati dopo il mese di giugno 2012, ritenuta a tale data estinta l'obbligazione sottesa alla garanzia fideiussoria, e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo , ritenuta responsabile, per non aver inviato CP_3 una dichiarazione di svincolo che, avrebbe potuto liberare essa parte opponente dall'obbligo di pagamento dei premi maturati. Si costituiva in giudizio poi OParte_4 divenuta OParte_5
chiedendo il rigetto dell'istanza di
[...] differimento udienza per la chiamata di terzo, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, il rigetto dei motivi di opposizione, con conferma del d.i., previa concessione della provvisoria esecuzione. Si costituiva in giudizio la Terza chiamata – CP_3 sede secondaria italiana, chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Autorizzata la chiamata di terzo, integrato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione di tutte le parti, veniva concessa la provvisoria esecuzione nei confronti dell'obbligata principale venivano, su richiesta, assegnati OParte_1
i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per deposito memorie
2 istruttorie, veniva altresì ordinato a parte opposta il deposito degli originali delle polizze e delle relative appendici con sottoscrizioni e e disposta comparizione TE Parte_2 personale delle parti all'udienza del 16 gennaio 2018. In detta udienza, presenti le parti personalmente, veniva dato atto che non aveva ottemperato all'ordine di P_ deposito, ritenuto in adesione al condivisibile orientamento giurisprudenziale, che il disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c. doveva essere fatto sull'originale del documento, incombente che non era possibile esperire, stante il mancato deposito degli originali, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dall'opposta, in difetto di ulteriori articolazione di mezzi istruttori delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazioni alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“Revoca il d.i. 17155/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 21/07/2015, nell'ambito della procedura R.G. 43982/2015, nei confronti di e;
Dichiara TE Parte_2 definitivamente esecutivo il d.i. opposto nei confronti di
[...]
Dichiara tenuta e condanna OParte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite in OParte_1 favore della società opposta, che liquida in complessivi e
2.500,00, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%; Dichiara tenuta e condanna OParte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della Terza
[...] chiamata, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre oneri di legge e spese generali nella misura del 15%.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «L'opposizione proposta da e TE Pt_2
è fondata nei termini di cui appresso. Devesi invece
[...] ritenere infondata la richiesta di pagamento del credito in solido avanzata dall'opposta, nei confronti dei signori e TE
, in forza di due appendici e precisamente DF Parte_2
0607650 e DF 0607845, dagli stessi sottoscritte in qualità di coobbligati. La eccezione degli opponenti e Parte_2 Pt_1
avente ad oggetto il disconoscimento delle sottoscrizioni
[...]
3 apposte a loro nome sulle copie costituite dalle appendici di polizza DF 0607650 e DF 0607845, in conseguenza del mancato deposito degli originali da parte della società opposta, di cui era stata espressamente onerata, fa venire meno gli effetti del titolo nei loro confronti, poiché giusta quanto disposto dagli artt. 2702 e 2719 c.c. la scrittura privata, vale adire le appendici di polizza, sono inefficaci. L'opposizione proposta da OParte_1
è invece infondata e deve essere rigettata nei termini di cui appresso. Parte opposta, poi OParte_4 divenuta OParte_5
ha fondato la sua pretesa creditoria nei
[...] confronti di dell'importo di € OParte_1
10.971,08, a titolo di premi dovuti e non corrisposti in relazione alle polizze fideiussorie n. BP0607650 e n. BP0607845, aventi entrambe quale soggetto garantito CP_3
Si tratta di “Polizza fidejussoria per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici, ai sensi della
Legge 10-6-1982, n. 348” come testualmente si legge nelle stesse, ove tuttavia prevalgono le norme privatistiche assunte, atteso che si è costituita fideiussore in favore del Beneficiario P_
, sia pure per opere pubbliche. CP_3
Le polizze in questione depositate dall'opposta e della Terza chiamata risultano incontestate riguardo alla loro emissione. La polizza n. BP0607650 del 29/2/2012 stipulata tra e la a favore di P_ OParte_1 CP_3
risulta essere stata emessa «a garanzia degli obblighi ed oneri
[...] per i lavori di scavo con qualunque mezzo di gallerie naturali…facenti parte del Sublotto 2.1. – S.S. 77 tratto Foligno- Pontelatrave del Maxi-Lotto n. 1 “Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero” di cui alla lettera a) del contratto principale rif. Atto Aggiuntivo n.5 dell'8/02/2012 al contratto di affidamento prot. 189 MDM Aff. 10 del 17/12/2009». La polizza n. BP0607845 del 26/06/2012 stipulata tra le stesse parti ed a favore del medesimo Beneficiario risulta essere stata emessa «relativamente allo svincolo anticipato delle ritenute
a garanzia – SAL n. 18 del 30 aprile 2012 inerente al contratto d'appalto lavori del maxilotto n. 1 del sistema “Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna” – Lavori di completamento della direttrice S.S. 77 Val di Chienti Civitanova Marche- Foligno. CUP F12C030000050010». Entrambi le polizze prevedono espressamente nelle rispettive condizioni
4 generali che «La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte del Beneficiario». Ritiene questo giudice, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, che le polizze di assicurazione cauzione, come quelle di che trattasi, in considerazione del tenore delle clausole inserite dalle parti nella piena autonomia contrattuale, hanno natura di polizze fideiussorie, atteso che, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, hanno una prevalente funzione di garanzia e costituiscono delle fideiussioni, o meglio dei contratti autonomi di garanzia. In materia, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 2947/2010, ha avuto modo di precisare che: “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Dalla documentazione prodotta dall'opposta deve ritenersi fondata la pretesa azionata in sede monitoria considerato che, in relazione ai supplementi di ratei di premio (dovuti in caso di maggiore durata della garanzia), oggetto di domanda, non risulta consegnato alla società di fideiussione lo svincolo da parte del Beneficiario.
5 Nella fattispecie, non vi è prova di intervenuto svincolo, che doveva essere rilasciato dalla società beneficiaria delle polizze, In disparte l'ampia dissertazione di parte e la CP_3 documentazione prodotta in questo giudizio da circa CP_3 la cattiva esecuzione delle opere, ciò che interessa in questa sede è la perdurante validità ed efficacia delle predette polizze, in considerazione del mancato svincolo delle stesse. La documentazione prodotta dalla parte opposta a sostegno dello svincolo di polizza n. BP0607845, indicato come “Copia dell'esemplare valido per il beneficiario” depositato dalla parte solo in copia (polizza MDM depositata unitamente alla memoria 183 n.1 c.pc.), è priva di rilevanza giuridica, atteso che detto documento non è conforme alla copia in possesso del Beneficiario
, esibito in originale in udienza, le difformità sono CP_3 evidenti nella seconda parte del documento, ove nel documento in originale in possesso di non vi è né la data “25 CP_3
OTTOBRE 2012”, né alcuna sigla e neppure corrisponde la scritta
“Copia dell'esemplare valido per il beneficiario”, bensì la sola scritta Esemplare valido per il beneficiario”. Il documento depositato dall'opposta di cui sopra non contiene elementi certi ed incontrovertibili circa la sua autenticità, inficiata dalla privilegiata prova documentale prodotta dalla Terza chiamata in quanto a provenienza ed autenticità. Del resto la stessa società opponente ha dichiarato di aver continuato a corrispondere i premi di polizza nel corso del 2013, dopo aver precisato di aver ultimato i lavori nel 2012.
La ultimazione dei lavori di per sé non produce automaticamente lo svincolo delle polizze, né può questo giudice, sulla base degli atti, dichiarare il venir meno degli effetti della polizza per estinzione dell'obbligazione principale. Non si palesa invocabile nella fattispecie la disciplina peraltro successiva in materia di appalti pubblici e delle garanzie previste per legge con svincolo automatico delle fideiussioni, senza necessità di benestare del committente. Non si rinviene altresì idonea documentazione da cui emerge una regolare esecuzione delle opere, per cui le polizze cauzionali rilasciate a garanzia della regolare esecuzione dei lavori possano ritenersi in altro modo, per tale ragione automaticamente estinte, con la conseguente liberazione della società opponente dall'obbligazione di pagare i premi alla società P_
Da quanto sopra ne consegue che la società
[...]
è tenuta al pagamento dei premi così OParte_1 come richiesti, stante la validità ed efficacia delle su indicate
6 polizze fideiussorie, sino a che non venga data prova o non venga richiesto lo svincolo delle stesse. In conclusione, la pretesa avanzata dall'opposta nei confronti della società si palesa OParte_1 fondata sulle polizze fideiussorie n. BP0607650 e n. BP0607845, rilasciate in favore della Beneficiaria , ed in particolare CP_3 per gli ulteriori premi di polizza in scadenza a decorrere dal 20/08/2014 (€ 1.680,00) e dal 20/02/2015 (€ 1680,00), per la polizza BP0607845 dal 1/7/2014 (€3.783,50) e dal 1/1/2015 (€ 3.783,50) per la polizza BP0607650, per un totale di € 10.927,00, la cui modalità di determinazione, in difetto di contestazione specifica in tal senso, deve ritenersi corretta. Da quanto sopra ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente. All'esito di questo giudizio il d.i. opposto deve essere revocato nei confronti di e di . TE Parte_2
Le spese sono poste a carico di OParte_1
e vengono liquidate, tenuto conto della revoca del d.i.
[...] opposto nei confronti dei coobbligati, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/2014».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha chiesto: TE
“Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Roma accogliere l'appello proposto e, in riforma integrale della sentenza n. 22740/2019 resa dal Tribunale di Roma, Giudice Onorario Dott.ssa Paola Ragozzo, in data 25 Novembre 2019, nella causa iscritta al numero 71392/2015 del R.G., condannare al P_ pagamento in favore dell'esponente delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio con la maggiorazione per spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per dichiarato anticipo”. si OParte_2
è costituita ed ha chiesto: “- Contrariis reiectis;
- In accoglimento dei suesposti motivi, o per qualsivoglia altra motivazione, rigettare la domanda formulata dall'appellante perché palesemente infondata in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, confermare nella parte impugnata dal Sig. la TE sentenza n. 22740/2019 resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, Dott.ssa Paola Ragozzo;
- Condannare l'appellante a rifondere all' OParte_2 tutte le spese, competenze ed onorari dell'odierno
[...] giudizio d'appello, in quanto pretestuosamente ed immotivatamente introdotto;
- Salvis juribus”.
7 ha proposto un distinto atto OParte_1 di appello che ha dato luogo al giudizio R.G. n. 52/2020. Queste le rassegnate conclusioni: “In riforma integrale dell'impugnata sentenza: a) accogliersi l'opposizione al decreto ingiuntivo Contro proposta da dichiarandosi lo stesso nullo e comunque revocandolo, b) In subordine e salvo gravame condannare Contro
manlevare di tutte le somme che questa fosse CP_3 costretta a corrispondere ad anche per spese, c) P_
Condannarsi o alternativamente al P_ CP_3 Contro pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Sede Secondaria Italiana ha resistito al CP_3 OP gravame di ed ha così concluso: “Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione (anche istruttoria), produzione e conclusione, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali del 15% ed accessori vari di legge, per entrambi i gradi di giudizio, I) In via preliminare Dichiararsi inammissibile l'appello avversario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, per tutte le ragioni esposte sub paragrafo II del presente atto. II) Nel merito Respingersi, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provati, tutti i motivi di gravame proposti dalla
[...] avverso la sentenza n. 22740/2019 resa OParte_1 inter partes dal Tribunale di Roma, confermandosi integralmente la stessa”.
OParte_2 costituitasi anche nel giudizio RG n. 52/2020 ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Riunite le impugnazioni, la causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 4 novembre 2024 previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
§ 4. — L'appello proposto da contiene un TE unico motivo con il quale si censura la sentenza nella parte in cui, in violazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Tribunale ha omesso di condannare al rimborso delle spese di lite, P_ nonostante la soccombenza nei confronti dell'appellante.
*** Il motivo va accolto.
8 Invero, la circostanza che OParte_1 in qualità di obbligata principale, e e TE Pt_2
, in qualità di coobbligati, abbiano congiuntamente
[...] proposto opposizione avverso il decreto n.17155/2015 del Tribunale di Roma in favore di non rileva ai fini della P_ qualificazione del carattere scindibile dell'azione proposta da quest'ultima nei confronti di ciascuno dei predetti opponenti. Ne consegue che la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le domande proposte, cosicché la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascuna posizione, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza. Non poteva pertanto il Tribunale omettere di onerare delle spese di lite nei confronti di , in P_ TE quanto soccombente nei confronti dell'odierno appellante, risultando pertanto erronea in diritto la parte di motivazione nella quale il primo giudice ha ritenuto che “Le spese sono poste a carico di e vengono liquidate, OParte_1 tenuto conto della revoca del d.i. opposto nei confronti dei coobbligati, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/2014”. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata al rimborso delle spese del giudizio di P_ primo grado in favore di , liquidate, avuto TE riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n 147/2022 valori minimi, al fine di adeguare gli onorari al valore della causa e alla posizione di coobbligato dell'appellante, nella misura di euro 2.540 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria.
§ 5. — ha proposto appello OParte_1 nel giudizio riunito RG n. 52/2020 per i seguenti motivi: 1) SULLA ESTINZIONE DELL'OBBLIGO RELATIVO AL PAGAMENTO DEI PREMI IN COINCIDENZA CON LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED IN OGNI CASO DECORSO UN ANNO DALLA ULTIMAZIONE STESSA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207. Secondo l'appellante, è priva di pregio logico, prima ancora che giuridico, la pretesa di rimettere l'estinzione della garanzia prestata alla libera ed incondizionata iniziativa del soggetto garantito. Del resto, se così fosse, sostiene l'appellante che ci troveremmo di fronte ad una pattuizione nulla secondo quanto
9 stabilisce l'art. 1355 cod. civ., in quanto la stessa finirebbe con il far dipendere il permanere dell'obbligo, da una insindacabile e libera scelta del soggetto garantito e non dal dato oggettivo della ultimazione dei lavori.
*** Il motivo va disatteso. Il giudice di primo grado ha sostenuto che la disciplina di cui al richiamato art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 non fosse applicabile in quanto successiva alla stipula del contratto di appalto garantito dalle polizze fideiussorie di cui è giudizio. Sul punto di motivazione in questione l'appellante non ha dedotto nulla, né per dimostrare che invece il contratto era successivo all'entrata in vigore della citata normativa, né per dimostrare che il richiamato art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 fosse applicabile ai contratti in corso. Ne deriva l'assenza di qualsivoglia censura atta dimostrare l'erroneità della motivazione del primo giudice. Per altro verso, il richiamo all'art. 1355 c.c. è del tutto inconferente ed inidoneo a dimostrare la fondatezza della tesi sostenuta dall'appellante. Invero l'art. 1355 c.c. riguarda la nullità della condizione sospensiva, che faccia dipendere l'efficacia del contratto dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, del debitore. Nelle polizze fideiussorie di cui è giudizio, non CP_3 OP è l'alienante né il contraente debitore, che è , ma è invece il beneficiario, e la clausola in esame non è una condizione del contratto. Prosegue l'appellante sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto delibare la domanda svolta nei confronti della terza chiamata, e rilevare che la garanzia riferita alla polizza BP0607845 contemplava un termine finale: “fino al termine dei lavori oggetto del Contratto”, scaduto il quale, il comportamento omissivo di non può che connotarsi in termini di abusività e di CP_3 illiceità, con la conseguenza che qualora risulti CP_3 fondata la pretesa di di cui al ricorso per decreto P_ ingiuntivo, dovrà rivalere l'appellante di quanto essa sia costretta a corrispondere per premi, oltre la citata scadenza, in relazione alla polizza BP0607845, avendo omesso di compiere una attività: la dichiarazione di svincolo, che era tenuta a porre in essere anche nel rispetto del principio di buona fede in senso oggettivo. Anche detta censura è infondata. La polizza BP0607845 prevede nella premessa alle condizioni generali di contratto che la polizza avrà efficacia fino allo svincolo da parte del beneficiario.
10 Per quanto attiene ai rapporti tra l'appellante e CP_3
e all'azione di rivalsa esercitata dall'appellante, deve escludersi la violazione del dovere di buona fede da parte dell'appellata CP_3 come si vedrà nell'esame della successiva censura.
[...]
2) SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E SULLA TEMERARIETA' DELLE ALLEGAZIONI DI STRABAG A.G., ANCHE ALLA LUCE DELLA
DOCUMENTAZIONE CHE SI DEPOSITA, ACQUISITA SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, A VALLE DELL'INTERVENTO VOLONTARIO SPIEGATO DALL'ESPONENTE IN DATA 10 DICEMBRE 2019 NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL NUMERO 76675/2016 ATTUALMENTE PENDENTE DAVANTI ALLA SEZIONE TERZA IMPRESE DEL TRIBUNALE DI ROMA Secondo l'appellante, ad onta di quanto allegato da CP_3 secondo quanto risulta da quanto da essa stessa dichiarato
[...] nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale da essa depositata nel giudizio attualmente pendente davanti alla Sezione Terza Imprese del Tribunale di Roma e secondo quanto risulta dalla stessa documentazione versata da n quel CP_3 giudizio, evidentemente con valore confessorio rispetto all'odierna appellante, nessun inadempimento vi sarebbe stato da OP parte di . In sostanza risulterebbe che il OParte_6 in data 4 Luglio 2018 prot. 25862/2018, ha emesso
[...]
Certificato Esecuzione Lavori per Contraente Generale dal quale, anche, risulta confermata l'ultimazione dei lavori da parte dell'esponente prima del 30 Giugno 2012; inoltre la e per CP_3 essa , con la riserva n 72, rubricata “Illegittima OParte_7 condotta della committenza in relazione agli interventi di risanamento del rivestimento definitivo delle gallerie”, non solo ha dedotto l'assoluta inattendibilità delle indagini sulla CP_8 base di quanto emerso durante l'esecuzione dei lavori c.d. di ripristino, che hanno rivelato spessori maggiori rispetto a quelli rilevati dall'indagine in alcuni casi anche maggiori CP_8 rispetto a quelli previsti contrattualmente, ma ha anche richiesto a MU la restituzione di tutte le somme trattenute in relazione alle supposte, ma poi rivelatesi insussistenti, non conformità, oltre che il risarcimento dei danni.
*** Il motivo è privo di pregio.
11 Già il giudice di primo grado ha evidenziato la differenza tra ultimazione dei lavori e approvazione e collaudo degli stessi, con conseguente svincolo delle polizze fideiussorie e liberazione dell'obbligato. Inoltre il richiamo degli atti relativi al giudizio davanti al Tribunale di Roma è del tutto inconferente, non essendo detto OP giudizio incentrato su rapporto tra e . CP_3
Peraltro , a confutazione della censura avversaria, ha CP_3 ricordato i seguenti documenti già depositati in atti:
-il verbale di accertamento in data 27.07.2016 della Commissione di Collaudo (doc.n.10 fasc. I grado), nonché il verbale in pari data di presa in consegna anticipata (doc.n.11 fasc. I grado);
il Certificato di Esecuzione Lavori relativo all'appalto complessivo commissionato al contraente generale OParte_7
(doc.n.17 fasc. I grado) che in ragione dei suddetti vizi, è
[...] stato emesso dall'amministrazione aggiudicatrice/stazione appaltante solamente in data Parte_3
14.09.2018 e dal quale risulta peraltro l'applicazione di consistenti penali a causa della ritardata ultimazione dei lavori, dovuta alle problematiche in questione;
lo Stato Finale Lavori in data 01.08.2018 (doc.n.18 fasc. I grado) ove la sigla GN408 individua appunto la Galleria naturale
“Bavareto” (v. l'oggetto del contratto indicato all'art.
2.1 del contratto d'affidamento), interessata dalla presenza dei sottospessori. Inoltre l'appellata ha evidenziato che l'esistenza ed entità OP dei vizi riscontrati nelle opere oggetto di affidamento ad e la loro imputabilità alla società affidataria è stata pienamente accertata nell'ambito dell'ulteriore contenzioso intercorso fra le parti avanti il foro di Bologna, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Bologna n.500/2020 pubblicata in data 06.03.2020, la cui produzione è ammissibile in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto documento formatosi dopo la sentenza di primo grado. Con la predetta sentenza sono stati accertati i vizi delle OP opere eseguite da e sono stati quantificati i “costi di ripristino per la galleria Bavareto imputabili alle opere mal Contro eseguite da , per complessivi €788.762,47, arrotondabili a € 790.000,00…”. Detta sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 1843/2024, pubblicata in data 01.10.2024. Dalla suddetta documentazione, dunque, risulta l'infondatezza della tesi dell'appellante in ordine alla colpevole
12 condotta di nel mancato svincolo delle polizze in CP_3 questione. In conclusione, la sentenza impugnata va confermata nella OP parte riguardante il rapporto tra e , ed il rapporto P_ OP tra e . CP_3
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza di nei confronti di . Esse si liquidano, avuto P_ TE riguardo al valore della domanda del predetto appellante proposta in appello, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori minimi, riguardando l'impugnazione solo il regime delle spese, nella misura di euro 1.458 oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria. Le spese seguono altresì la soccombenza di
[...] nei confronti di OParte_1 [...]
OParte_2
e Sede Secondaria Italiana. Esse si
[...] CP_3 liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna parte appellata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e da nei TE OParte_1 confronti di
[...]
e OParte_2 CP_3
Sede Secondaria Italiana, contro la sentenza resa tra le parti
[...] dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna OParte_2
al rimborso in favore di
[...] delle spese sostenute per il giudizio di primo TE grado, liquidate nella misura di euro 2.540 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria;
2. — ferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. — rigetta l'appello proposto da OParte_1
[...]
4. — condanna
[...]
al rimborso in OParte_2 favore di delle spese sostenute per il presente TE giudizio di appello, liquidate nella misura di euro 1.458 oltre a
13 spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Antonietta Centomiglia dichiaratasi antistataria;
OP 5. — condanna al OParte_1 rimborso, in favore di OParte_2 [...]
e di OParte_2 P_ P_
Sede Secondaria Italiana, delle spese sostenute CP_3 per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 5.809 oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna parte appellata.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo OParte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2024. Il presidente estensore
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