Sentenza breve 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 12/02/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14230/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14230 del 2024, proposto da Ecolux S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione delle idonee misure cautelari,
la determinazione n. 13874 del 29.10.2024, con la quale parte resistente ha disposto il divieto di esecuzione dell’intervento oggetto dell’istanza di P.A.S. prot. n. 13711 del 25.10.2024, presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1,5 MW in località “Cementeria” nel Comune di Bassano Romano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.12.2024 e depositato in data 30.12.204, Ecolux S.r.l. adiva l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Bassano Romano (anche “Comune”) per sentir annullare, previa concessione delle idonee misure cautelari, la determinazione n. 13874 del 29.10.2024, con la quale parte resistente ha disposto il divieto di esecuzione dell’intervento oggetto dell’istanza di P.A.S. prot. n. 13711 del 25.10.2024, presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1,5 MW in località “Cementeria” nel Comune di Bassano Romano.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha enucleato i seguenti motivi:
a) il provvedimento amministrativo in questa sede gravato sarebbe illegittimo nella parte in cui si sancisce l’inidoneità del contratto preliminare stipulato dalla ricorrente, quale promissaria acquirente, con il promittente alienante, al fine di acquisire la disponibilità dell’area su cui installare il menzionato impianto fotovoltaico, in quanto tale contratto, essendo asseritamente a effetti anticipati, trasferirebbe in via immediata il possesso in favore della società istante;
b) parte resistente, benchè all’uopo richiesta del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica per poter procedere alla stipula del contratto definitivo, non li avrebbe rilasciati, impedendo per tal via a parte ricorrente di acquisire, definitivamente, la disponibilità del bene che in questa sede ci occupa;
c) il provvedimento in esame si porrebbe in violazione diretta del diritto Unionale e, in particolare, della direttiva europea 2009/28/CE (oggi direttiva UE 2023/2413), che si pone come obiettivo quella di favorire la massima diffusione degli impianti di fonti di energia rinnovabili.
Benchè ritualmente intimato, il Comune di Bassano Romano non si costituiva in giudizio.
All’udienza camerale del 29.1.2025, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
1. Al fine di vagliare il primo motivo di ricorso, giova premettere come l’art. 6, comma 2, D. Lgs. 28/2011 riconosca, il potere di attivare la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), al proprietario, o a colui che abbia la disponibilità dell’area, su cui andranno installati i pannelli fotovoltaici che in questa sede ci occupano.
L’art. 12, comma 4 bis , D. Lgs. 387/2002 stabilisce che “ per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto ”.
Sennonchè, l’art. 65, comma 5, D.L., 24 gennaio 2012, n. 1 ha stabilito che il comma 4 bis dell’art. 12 D. Lgs., 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’art. 27, comma 42, L., 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali. In altri termini, se poteva ammettersi che la disponibilità dell’area potesse comunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione suddetta ha escluso tale “ favor ” per gli impianti fotovoltaici. Tale tesi è stata confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con la sent. n. 4538 del 28 ottobre 2016, che ha sancito, con riferimento agli impianti fotovoltaici, che il titolo giuridico in ordine alla disponibilità dell’area debba preesistere all’avvio dell’ iter procedurale (P.A.S.).
Nel caso di specie, il ricorrente, prima di dare avvio alla P.A.S. (iniziata in data 25.10.2024 con istanza prot. n. 13711), aveva stipulato il contratto preliminare di acquisto del diritto di superficie, a rogito (Rep. n. 42408/26070; Racc. n. 26070) del Notar, Federico Tedeschi Porceddu, registrato a Viterbo il 23.07.2024 al n. 7830 e ivi trascritto il 24.07.2024 al n. 9811.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la ragione ostativa indicata nell’atto impugnato sia stata correttamente dedotta dall’Amministrazione.
In primo luogo, non v’è dubbio che il contratto preliminare non possa, in sé, costituire titolo idoneo per l’acquisizione della disponibilità dell’area, in quanto da esso non deriva un diritto reale o personale di godimento in favore del promissario acquirente, bensì un mero diritto di credito alla stipula del contratto definitivo (in tal senso, cfr. TAT Lazio, II bis , sent. n. 1963/2025).
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, 8241/21, TAR Cagliari, 118/2020), condivisa dal Collegio, è invece netta nel richiedere, ai fini della valida conclusione della P.A.S., la sussistenza di un diritto reale o personale di godimento, tali da conferire una disponibilità stabile al privato, con esclusione della mera detenzione di fatto.
In secondo luogo, nel caso di specie, non è condivisibile la tesi del ricorrente per il quale il descritto contratto preliminare sarebbe a effetti anticipati.
Dalla disamina dello stesso (cfr. doc. 7), si evince che il promittente alienante si impegna, ex art. 6.2., con la sottoscrizione del negozio giuridico, a consentire il libero accesso sul terreno al promissario acquirente al solo “ fine di effettuare tutte le attività di analisi di verifica della fattibilità tecnico economica del progetto ”, ossia a conferirgli la disponibilità, per tali motivi e solo a tali scopi, del terreno de quo .
E anche a fronte di siffatta concessione, il terreno rimane nella materiale disponibilità del proprietario il quale si impegna, ex artt. 1.3. e 6.3., solamente a non svolgere sullo stesso alcuna opera, manufatto istallazioni, coltivazioni che possano ridurre, anche solo parzialmente, l’irraggiamento solare sul terreno, oppure pregiudicare la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
D’altra parte, l’art. 2.4. del contratto in esame prevede che il possesso del bene verrà trasferito in favore del promissario acquirente solo al momento della conclusione del contratto definitivo.
In ogni caso, la previsione dell’art. 6.6 non altera il quadro negoziale sopra richiamato in quanto se, da un lato, consente al promissario acquirente di svolgere i lavori necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico, dall’altro, tale previsione è circoscritta solamente a quei lavori necessari per realizzare le servitù di passaggio, di cavità otto, di elettrodotto necessarie alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico stesso.
Infine, l’art. 4 del contratto in esame contiene e disciplina una condizione sospensiva, cosicchè siffatto contratto non è affatto immediatamente produttivo di effetti giuridici, essendo il definitivo prodursi degli stessi subordinato al verificarsi dell’evento.
2. Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio, in quanto non c’è alcuna relazione tra la presunta invalidità del provvedimento gravato e l’omesso rilascio dei certificati di destinazione urbanistica. Ove infatti la doglianza in esame fosse fondata, la stessa rileverebbe in altra sede e con altri mezzi, ma non nell’ambito del giudizio caducatorio di un provvedimento amministrativo di diniego cui fa da contraltare l’interesse legittimo pretensivo del ricorrente.
3. Anche il terzo motivo, enucleato in epigrafe, è infondato.
L’art. 13 della Direttiva europea 2009/28/CE, attuata dal D. Lgs. 28/2011, ha demandato agli Stati membri il compito di prevedere procedure amministrative semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici e ha all’uopo fissato i principi cui gli stessi devono attenersi.
Come detto, il legislatore nazionale ha individuato, tra i requisiti per l’accoglimento dell’istanza P.A.S. e in piena conformità con il diritto unionale, quello della prova del preventivo possesso dell’area interessata dagli impianti per cui è causa, cosicchè il provvedimento in questa sede gravato, in quanto applicativo della legge, deve ritenersi, anche sotto tale aspetto, immune da censure.
Per completezza, si osserva poi come la previsione del requisito di tal fatta, lungi dal restringere l’ambito di diffusione degli impianti di energia rinnovabile, mira a garantire la stabile realizzazione degli stessi in perfetta adesione al dettato unionale.
4. Né a conclusioni opposte può condurre l’entrata in vigore, in data 30.12.2024, del D. Lgs. 190/2024 – che ha innovato e modificato la vigente disciplina –, in quanto esso è stato adottato in data successiva a quella di emanazione del provvedimento in questa sede impugnato; cosicchè la nuova normativa non è applicabile, ratione temporis , al caso di specie.
5. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
6. L’omessa costituzione in giudizio di parte resistente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO