Art. 10. (Applicazione dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101). 1. Al personale di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e' attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.
2. Al personale di cui alla prima parte della lettera c) del primo comma dell' articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.
3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , per "maturato economico" realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorche' inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, e' attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede e' riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.
Nota all'art. 10:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Al personale di cui alla prima parte della lettera c) del primo comma dell' articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.
3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , per "maturato economico" realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorche' inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, e' attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede e' riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.
Nota all'art. 10:
Parte di provvedimento in formato grafico