Sentenza 15 marzo 1969
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In tema di esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo la menzione nel precetto del provvedimento con il quale e stata disposta l' esecutorieta del decreto e dell'apposizione della formula esecutiva sostituisce la formalita di una nuova notificazione del titolo in Forma esecutiva ed integra la precedente notificazione del titolo non avente ancora carattere di titolo esecutivo.*
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- 1. PRECETTO: nullo se privo dell’indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivoAvv. Marco Eduardo Acampora · https://www.expartecreditoris.it/ · 29 novembre 2019
ISSN 2385-1376 Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità – deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Porreca, con la sentenza n. 24226 del 30.09.2019. Una società aveva proposto opposizione avverso un atto di precetto, notificatogli da un creditore in forza di …
Leggi di più… - 2. Nullo il precetto privo dell’indicazione del decreto di esecutorieta’ del decreto ingiuntivoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 12 novembre 2019
IL CASO: Una società avendo ricevuto la notifica di un atto di precetto in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo, proponeva opposizione avverso il suddetto precetto deducendone la nullità in quanto privo dell'indicazione del provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del provvedimento monitorio. Il Tribunale, ritenendo sufficiente l'indicazione nel precetto dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo non opposto, ha rigettato l'opposizione. Nel caso esaminato nell'atto di precetto erano stati indicati il numero, la data e l'autorità giudiziaria che aveva emesso il decreto ingiuntivo, la mancata opposizione e l'apposizione della formula esecutiva, mentre non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/03/1969, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1969 |
Testo completo
In tema di esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo la menzione nel precetto del provvedimento con il quale e stata disposta l' esecutorieta del decreto e dell'apposizione della formula esecutiva sostituisce la formalita di una nuova notificazione del titolo in Forma esecutiva ed integra la precedente notificazione del titolo non avente ancora carattere di titolo esecutivo.*