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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 306/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 306/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. CONTI _1 P.IVA_1
GIANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
accertare e dichiarare il sig. , nato ad [...] il [...], residente in [...]
Castiglione (VB), Località Antrogna n. 16 e domiciliato in Quargnento (AL), Strada Vallerina n. 24,
C.F. , nella sua veste di erede dei genitori (C.F. C.F._1 Persona_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. ), C.F._2 Persona_2 C.F._3 nata ad [...] il [...], deceduti rispettivamente il 30/09/2015 e il 01/02/2021 ad Alessandria, ha accettato tacitamente l'eredità dei predetti suoi genitori comprendente i beni (intestati a siti in: Persona_1
- Alessandria, Via Galvani n. 23, censiti al Catasto del predetto Comune al: F. 119 n. 374, sub. 15, Via Luigi Galvani n. 19 (rectius 23). , z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, rendita € 704,96 (l'alloggio CP_2
pagina 1 di 7 e la cantina); F. 119 n. 374, sub. 58, Via Luigi Galvani n. 19 (rectius 23), p. 1PS, z.c. 1, cat. C/6, cl. 7, mq. 13, rendita € 59,08 (l'autorimessa); nonché i beni (intestati a ) siti in: Persona_2
- Quargnento (AL), Strada Vallerina n. 24, censiti al Catasto del predetto Comune al F. 2 n. 245,
Strada Vallerina 24, p. S1-T, cat. A/2, cl. 1, vani 6,5, rendita € 386,05; per l'effetto disporre la trascrizione dell'accettazione delle eredità di e Persona_1 Per_2
oggetto della sentenza che concluderà il giudizio de quo;
dichiarare tenuto e condannare il sig.
[...]
a rimborsare alla tutte le spese che la predetta ricorrente dovrà CP_1 _1 eventualmente sostenere per la richiamata trascrizione.
Con le spese ed i compensi di Legge del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in giudizio _1 CP_1 al fine di accertare e dichiarare che quest'ultimo aveva accettato tacitamente l'eredità dei genitori e In particolare ha esposto che: Persona_1 Persona_2
- che tra la banca istante e , e era intercorso il CP_1 Persona_1 Persona_2
contratto di mutuo fondiario (ai sensi dell'art. 38 e segg.ti del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 – TU delle Leggi in materia bancaria e creditizia) a rogito notaio di Torino, repertorio n. Persona_3
114728 raccolta n. 27292 per la somma di € 175.000,00;
- che, a garanzia della restituzione del capitale mutuato a titolo di finanziamento nella forma di mutuo e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal relativo contratto, le parti mutuatarie e ciascuno per quanto di spettanza, avevano consentito l'iscrizione Persona_1 Persona_2
di ipoteca sui beni siti in Alessandria nella titolarità del sig. e sui beni nella titolarità Persona_1
della sig.ra siti nel Comune di Quargnento;
Persona_2
- che il contratto di mutuo datato 28/12/2010 era stato munito di formula esecutiva apposta il
29/12/2010 e che le parti mutuatarie erano rimaste inadempienti al pagamento delle rate di mutuo;
- che i coniugi e erano entrambi deceduti ab intestato Persona_1 Persona_2
rispettivamente in data 30/09/2015 e in data 01/02/2021 e che l'unico erede dei predetti genitori era il figlio;
CP_1
- che aveva accettato le eredità dei genitori per facta concludentia, salvo omettere la CP_1
presentazione delle dichiarazioni di successione obbligatorie ai fini fiscali e le conseguenti trascrizioni con riferimento ai beni immobili caduti in successione;
pagina 2 di 7 - che la prova dell'accettazione tacita da parte di delle eredità relitte dai genitori CP_1 Per_1
e emergeva dalla corrispondenza intercorsa tra lo stesso e la
[...] Persona_2 CP_1
dove il convenuto aveva dichiarato di essersi attivato – anche attraverso _1
agenti immobiliari – per addivenire alla vendita dei beni immobili dei genitori, individuando altresì anche i potenziali acquirenti che avrebbero corrisposto acconti sul prezzo di vendita da destinarsi a cura del predetto convenuto in parte agli incombenti ed ai costi della successione riferita ai beni dei genitori ed in parte al pagamento di una parte del credito della;
_1
- che il contegno tenuto da , finalizzato alla vendita dei beni dei genitori, era CP_1
incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità.
Il resistente non si è, invece, costituito e all'udienza del 15.1.2025 è stato dichiarato CP_1
contumace.
A seguito di una richiesta di rinvio da parte del ricorrente, l'udienza di comparizione delle parti del
16.10.2024 è stata differita al 15.1.2025. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
26.2.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata ed è, pertanto, meritevole d'accoglimento.
Giova premettere che, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non
è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) e divenire erede
(Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018). La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di pagina 3 di 7 una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere (Cass. n.
14499/2018; n. 10796/2009). Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito,
a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass., n. 4843 del 19/02/2019).
Costituisce, infatti, principio reiteratamente affermato quello secondo cui l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. (cfr. Cass. n. 12753/1999).
L'accettazione tacita di eredità può, quindi, essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. sez. VI, 30/04/2021,
n.11478).
Nella specie, con riferimento all'eredità di risulta dimostrato che il resistente ha Persona_1
compiuto la voltura catastale degli immobili caduti in successione (doc. 15). Tale circostanza è sufficiente per riconoscere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
pagina 4 di 7 Con riferimento all'eredità di va premesso che sussistono casi in cui l'acquisto Persona_2
dell'eredità avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: si tratta della cosiddetta accettazione presunta. Mentre nell'ipotesi di accettazione tacita l'acquisto dell'eredità dipende dal compimento di atti che il chiamato avrebbe diritto di fare solo in quanto erede, in quella presunta tale acquisto avviene automaticamente, in forza della legge, o perché non si è provveduto ad uno specifico atto previsto dalla legge (artt. 485 c.c. e 487), ovvero, al contrario, perché si è tenuto un determinato comportamento che preclude la rinuncia all'eredità (art. 527 c.c.). Pertanto, l'acquisto dell'eredità non si ricollega ad una presunzione della volontà di accettare, che è considerata del tutto irrilevante, bensì ad una fattispecie legale tipica, automaticamente sufficiente a determinare l'effetto previsto dal legislatore. Uno di questi casi è quello previsto dall'art. 485 c.c., in base al quale il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n.
3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Va notato che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso in cui il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cfr. Cass., sez. II, 01/06/2023, n.15587; Cass. n.
1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma 2, c.c.). Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003). La giurisprudenza ha puntualizzato, peraltro, che ai fini della sussistenza della situazione di possesso, come previsto dall'art. 485 c.c., è sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovvero una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni (Cass.,
pagina 5 di 7 22.06.1995, n. 7076; Cass., 14.5.1994, n. 4707; Cass. 25.7.1980 n. 4835), la quale può anche essere circoscritta ad uno solo dei beni ereditari.
Posto ciò, dalla corrispondenza intercorsa tra il resistente e la emerge che _1
, dopo l'apertura della successione, si sia trovato nel possesso dei beni ereditari. In tale CP_1
corrispondenza il convenuto aveva, infatti, dichiarato di essersi attivato per addivenire alla vendita dei beni immobili dei genitori, individuando altresì i potenziali acquirenti che avrebbero corrisposto acconti sul prezzo di vendita da destinarsi a cura del predetto convenuto in parte agli incombenti ed ai costi della successione riferita ai beni dei genitori ed in parte al pagamento di una parte del credito della
(doc. da n. 9 a n. 14). Difatti, nel corso del giudizio sono state, altresì, _1
prodotte delle proposte preliminari d'acquisto degli immobili sottoscritte dallo stesso CP_1
(doc. 16-17).
Deve, quindi, ritenersi che è stata integrata un'ipotesi d'accettazione presunta dell'eredità ex art. 485
c.c. Come illustrato, ai fini della sussistenza della situazione di possesso, è sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovvero una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni ed è irrilevante che il possesso del bene esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito successivamente. Nel caso concreto può affermarsi che, perlomeno dal gennaio 2022, il resistente fosse in possesso dell'immobile e che da tale momento è decorso un tempo ampiamente superiore ai tre mesi senza che lo stesso abbia redatto l'inventario.
Difatti, a fronte della contumacia del resistente, non è stato offerto alla cognizione del Giudice alcun elemento da cui possa essere desunta la predisposizione dell'inventario ad opera di . CP_1
Tali circostanze e, in particolare l'accettazione delle proposte di preliminare d'acquisto, dimostrano, inoltre, che il convenuto ha svolto un'attività gestoria e dispositiva degli immobili, tale da presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Pertanto, può ritenersi che abbia accettato l'eredità di CP_1 Persona_2
anche tacitamente ai sensi dell'art. 476 c.c.
Per le considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta e deve essere accertata in capo a CP_1
la qualità d'erede puro e semplice di e di
[...] Persona_1 Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla CP_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate con _1
pagina 6 di 7 l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività svolta e dello sforzo defensionale (medi per le prime due fasi, minimi per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria), in € 545,00 per esborsi e in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. presso la Conservatoria dei RR.II. competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara che è erede di deceduto in data 30.9.2025 e di CP_1 Persona_1
deceduta in data 1.2.2021 e che ha accettato l'eredita degli stessi;
Persona_2
- condanna a rifondere a favore di le spese di lite CP_1 _1
liquidate in € 545,00 per esborsi e in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648
c.c. presso la Conservatoria dei RR.II. competente.
Verbania, 24.3.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 306/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. CONTI _1 P.IVA_1
GIANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
accertare e dichiarare il sig. , nato ad [...] il [...], residente in [...]
Castiglione (VB), Località Antrogna n. 16 e domiciliato in Quargnento (AL), Strada Vallerina n. 24,
C.F. , nella sua veste di erede dei genitori (C.F. C.F._1 Persona_1
), nato a [...] il [...] e (C.F. ), C.F._2 Persona_2 C.F._3 nata ad [...] il [...], deceduti rispettivamente il 30/09/2015 e il 01/02/2021 ad Alessandria, ha accettato tacitamente l'eredità dei predetti suoi genitori comprendente i beni (intestati a siti in: Persona_1
- Alessandria, Via Galvani n. 23, censiti al Catasto del predetto Comune al: F. 119 n. 374, sub. 15, Via Luigi Galvani n. 19 (rectius 23). , z.c. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, rendita € 704,96 (l'alloggio CP_2
pagina 1 di 7 e la cantina); F. 119 n. 374, sub. 58, Via Luigi Galvani n. 19 (rectius 23), p. 1PS, z.c. 1, cat. C/6, cl. 7, mq. 13, rendita € 59,08 (l'autorimessa); nonché i beni (intestati a ) siti in: Persona_2
- Quargnento (AL), Strada Vallerina n. 24, censiti al Catasto del predetto Comune al F. 2 n. 245,
Strada Vallerina 24, p. S1-T, cat. A/2, cl. 1, vani 6,5, rendita € 386,05; per l'effetto disporre la trascrizione dell'accettazione delle eredità di e Persona_1 Per_2
oggetto della sentenza che concluderà il giudizio de quo;
dichiarare tenuto e condannare il sig.
[...]
a rimborsare alla tutte le spese che la predetta ricorrente dovrà CP_1 _1 eventualmente sostenere per la richiamata trascrizione.
Con le spese ed i compensi di Legge del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in giudizio _1 CP_1 al fine di accertare e dichiarare che quest'ultimo aveva accettato tacitamente l'eredità dei genitori e In particolare ha esposto che: Persona_1 Persona_2
- che tra la banca istante e , e era intercorso il CP_1 Persona_1 Persona_2
contratto di mutuo fondiario (ai sensi dell'art. 38 e segg.ti del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 – TU delle Leggi in materia bancaria e creditizia) a rogito notaio di Torino, repertorio n. Persona_3
114728 raccolta n. 27292 per la somma di € 175.000,00;
- che, a garanzia della restituzione del capitale mutuato a titolo di finanziamento nella forma di mutuo e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal relativo contratto, le parti mutuatarie e ciascuno per quanto di spettanza, avevano consentito l'iscrizione Persona_1 Persona_2
di ipoteca sui beni siti in Alessandria nella titolarità del sig. e sui beni nella titolarità Persona_1
della sig.ra siti nel Comune di Quargnento;
Persona_2
- che il contratto di mutuo datato 28/12/2010 era stato munito di formula esecutiva apposta il
29/12/2010 e che le parti mutuatarie erano rimaste inadempienti al pagamento delle rate di mutuo;
- che i coniugi e erano entrambi deceduti ab intestato Persona_1 Persona_2
rispettivamente in data 30/09/2015 e in data 01/02/2021 e che l'unico erede dei predetti genitori era il figlio;
CP_1
- che aveva accettato le eredità dei genitori per facta concludentia, salvo omettere la CP_1
presentazione delle dichiarazioni di successione obbligatorie ai fini fiscali e le conseguenti trascrizioni con riferimento ai beni immobili caduti in successione;
pagina 2 di 7 - che la prova dell'accettazione tacita da parte di delle eredità relitte dai genitori CP_1 Per_1
e emergeva dalla corrispondenza intercorsa tra lo stesso e la
[...] Persona_2 CP_1
dove il convenuto aveva dichiarato di essersi attivato – anche attraverso _1
agenti immobiliari – per addivenire alla vendita dei beni immobili dei genitori, individuando altresì anche i potenziali acquirenti che avrebbero corrisposto acconti sul prezzo di vendita da destinarsi a cura del predetto convenuto in parte agli incombenti ed ai costi della successione riferita ai beni dei genitori ed in parte al pagamento di una parte del credito della;
_1
- che il contegno tenuto da , finalizzato alla vendita dei beni dei genitori, era CP_1
incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità.
Il resistente non si è, invece, costituito e all'udienza del 15.1.2025 è stato dichiarato CP_1
contumace.
A seguito di una richiesta di rinvio da parte del ricorrente, l'udienza di comparizione delle parti del
16.10.2024 è stata differita al 15.1.2025. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
26.2.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata ed è, pertanto, meritevole d'accoglimento.
Giova premettere che, ai fini dell'acquisto della qualità di erede, non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non
è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) e divenire erede
(Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018). La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di pagina 3 di 7 una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere (Cass. n.
14499/2018; n. 10796/2009). Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito,
a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass., n. 4843 del 19/02/2019).
Costituisce, infatti, principio reiteratamente affermato quello secondo cui l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. (cfr. Cass. n. 12753/1999).
L'accettazione tacita di eredità può, quindi, essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (Cass. sez. VI, 30/04/2021,
n.11478).
Nella specie, con riferimento all'eredità di risulta dimostrato che il resistente ha Persona_1
compiuto la voltura catastale degli immobili caduti in successione (doc. 15). Tale circostanza è sufficiente per riconoscere l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
pagina 4 di 7 Con riferimento all'eredità di va premesso che sussistono casi in cui l'acquisto Persona_2
dell'eredità avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: si tratta della cosiddetta accettazione presunta. Mentre nell'ipotesi di accettazione tacita l'acquisto dell'eredità dipende dal compimento di atti che il chiamato avrebbe diritto di fare solo in quanto erede, in quella presunta tale acquisto avviene automaticamente, in forza della legge, o perché non si è provveduto ad uno specifico atto previsto dalla legge (artt. 485 c.c. e 487), ovvero, al contrario, perché si è tenuto un determinato comportamento che preclude la rinuncia all'eredità (art. 527 c.c.). Pertanto, l'acquisto dell'eredità non si ricollega ad una presunzione della volontà di accettare, che è considerata del tutto irrilevante, bensì ad una fattispecie legale tipica, automaticamente sufficiente a determinare l'effetto previsto dal legislatore. Uno di questi casi è quello previsto dall'art. 485 c.c., in base al quale il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n.
3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Va notato che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso in cui il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cfr. Cass., sez. II, 01/06/2023, n.15587; Cass. n.
1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma 2, c.c.). Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003). La giurisprudenza ha puntualizzato, peraltro, che ai fini della sussistenza della situazione di possesso, come previsto dall'art. 485 c.c., è sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovvero una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni (Cass.,
pagina 5 di 7 22.06.1995, n. 7076; Cass., 14.5.1994, n. 4707; Cass. 25.7.1980 n. 4835), la quale può anche essere circoscritta ad uno solo dei beni ereditari.
Posto ciò, dalla corrispondenza intercorsa tra il resistente e la emerge che _1
, dopo l'apertura della successione, si sia trovato nel possesso dei beni ereditari. In tale CP_1
corrispondenza il convenuto aveva, infatti, dichiarato di essersi attivato per addivenire alla vendita dei beni immobili dei genitori, individuando altresì i potenziali acquirenti che avrebbero corrisposto acconti sul prezzo di vendita da destinarsi a cura del predetto convenuto in parte agli incombenti ed ai costi della successione riferita ai beni dei genitori ed in parte al pagamento di una parte del credito della
(doc. da n. 9 a n. 14). Difatti, nel corso del giudizio sono state, altresì, _1
prodotte delle proposte preliminari d'acquisto degli immobili sottoscritte dallo stesso CP_1
(doc. 16-17).
Deve, quindi, ritenersi che è stata integrata un'ipotesi d'accettazione presunta dell'eredità ex art. 485
c.c. Come illustrato, ai fini della sussistenza della situazione di possesso, è sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovvero una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni ed è irrilevante che il possesso del bene esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito successivamente. Nel caso concreto può affermarsi che, perlomeno dal gennaio 2022, il resistente fosse in possesso dell'immobile e che da tale momento è decorso un tempo ampiamente superiore ai tre mesi senza che lo stesso abbia redatto l'inventario.
Difatti, a fronte della contumacia del resistente, non è stato offerto alla cognizione del Giudice alcun elemento da cui possa essere desunta la predisposizione dell'inventario ad opera di . CP_1
Tali circostanze e, in particolare l'accettazione delle proposte di preliminare d'acquisto, dimostrano, inoltre, che il convenuto ha svolto un'attività gestoria e dispositiva degli immobili, tale da presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Pertanto, può ritenersi che abbia accettato l'eredità di CP_1 Persona_2
anche tacitamente ai sensi dell'art. 476 c.c.
Per le considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta e deve essere accertata in capo a CP_1
la qualità d'erede puro e semplice di e di
[...] Persona_1 Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato alla CP_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate con _1
pagina 6 di 7 l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'attività svolta e dello sforzo defensionale (medi per le prime due fasi, minimi per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria), in € 545,00 per esborsi e in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. presso la Conservatoria dei RR.II. competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara che è erede di deceduto in data 30.9.2025 e di CP_1 Persona_1
deceduta in data 1.2.2021 e che ha accettato l'eredita degli stessi;
Persona_2
- condanna a rifondere a favore di le spese di lite CP_1 _1
liquidate in € 545,00 per esborsi e in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
- dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648
c.c. presso la Conservatoria dei RR.II. competente.
Verbania, 24.3.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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