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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1734/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Monale (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.03.1984, residente ad Asti entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASTALLONE DARIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Monale (AT), il 07/02/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monale (AT) (atto n. 1 parte I serie 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Pt_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monale (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1734/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Monale (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.03.1984, residente ad Asti entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MASTALLONE DARIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Monale (AT), il 07/02/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monale (AT) (atto n. 1 parte I serie 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Pt_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monale (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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