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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 6907/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1
Migliaccio;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il riconoscimento
[...] della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 e della connotazione della capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/1992 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, Persona_1 nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue: “…ESAME
OBIETTIVO
APPARATO RESPIRATORIO
Torace di forma troncoconica, poco mobile con gli atti del respiro. FVT ipertrasmesso, MVF ridotto su tutto l'ambito, suono timpanico polmonare diffuso. Presenza di sibili e ronchi sparsi…
APPARATO OSTEOARTICOLARE Quadro clinico di poliartrosi a maggiore interessamento delle coxofemorali con moderato impegno funzionale. Passaggi posturali e deambulazione in autonomia…
ORGANI DI SENSO Visus ridotto con prevalenza a sinistra, corretto con occhiali
ESAME NEUROLOGICO E PSICHICO Nervi cranici integri. Motilità piramidale indenne bilateralmente. Sensibilità termo1algesiche e tattili e riflessi osteotendinei presenti. L'esame
1 psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto, disponibile, apparentemente orientata nel tempo e nello spazio in assenza di significativi disturbi della memoria di fissazione e di rievocazione. Il tono dell'umore è depresso…
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Sulla scorta della attenta indagine anamnestica, della visita medica e della documentazione clinica agli atti il sottoscritto può affermare che la Sig.ra di anni 69 è affetta da: Parte_1
• Asma bronchiale con iniziale interessamento enfisematoso;
• Angiosclerosi retinica bilaterale con deficit del visus in OS (1/10);
• Artrosi diffusa in paziente con protesi alle anche bilateralmente;
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
L'istante è risultata affetta da patologie croniche a carico del sistema osteoarticolare, a carico dell'apparato respiratorio e dell'apparato visivo, che inducono limitazioni ai movimenti, alla deambulazione ed alla stazione eretta prolungata, ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. Esse sono da considerarsi minorazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3 della legge
104/92. dell'epoca di inoltro della domanda amministrativa”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass.
n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Inoltre deve accertarsi che la ricorrente non è persona con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/1992.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
2 Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 05.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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