Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 27/03/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza del 21/03/2024, con cui è stata tra l'altro disposta la sostituzione con il deposito di note scritte dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 26/03/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 25/03/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5114 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F./P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Roma n. 4
- Latina presso lo studio dell'avv. Stefano PEROTTI, dal quale, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Socrate TOSELLI, è rappresentata e difesa, giusta procura depositata unitamente all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Corso della
CHILLON, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto d'opera - vizi e difformità dell'opera risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 26/03/2025): “insistendo per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie rimaste disattese, da intendersi per trascritte, si confida nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione. Con vittoria di spese e compensi professionali”; per parte convenuta (note scritte del 25/03/2025): “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare: Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi, nonché l'intervenuta prescrizione della spiegata azione ex art. 2226, 2° co. c.c. e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
società In via principale: Rigettare la domanda di parte Parte_1
attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma a titolo di
[...]
risarcimento del danno, importo da determinarsi in via equitativa. Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30/09/2021, la società ha evocato in giudizio l'impresa individuale Parte_1 CP_1
, chiedendo, previo accertamento della responsabilità della convenuta, la
[...] condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di €
8.560,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che, rilevata la necessità di rendere maggiormente visibile lo showroom di materiali di arredo, bagni e cucine da essa gestito, ha acquistato un monitor da esterni (Samsung modello
OM55D - W;
matricola dalla ditta;
che per C.F._1 Controparte_2
l'acquisto di tale bene ha sottoscritto un contratto di locazione operativa n. 3946752 con la società DLL Financial Solution Partener - De Lage Landen International BV, impegnandosi al pagamento di 24 canoni mensili di € 218,55 iva esclusa e € 610,00 iva inclusa per il riscatto del bene;
che per il montaggio di tale monitor si è avvalsa dell'opera del convenuto, che ha suggerito la progettazione e realizzazione di una cassa-supporto ove posizionare lo schermo e di una struttura necessaria per il fissaggio e l'ancoraggio dello schermo alla parete;
che in data 31/07/2020 si è verificato il collasso dell'intera installazione, per causa non imputabile ad alcun fattore esterno, quanto piuttosto allo sfilamento degli ancoraggi predisposti dall'impresa convenuta, con conseguente caduta e rottura del monitor.
Dedotta la non conformità a regola d'arte dell'opera eseguita, suffragata da perizia di parte, la società attrice ha esperito l'azione risarcitoria, individuando il danno subito nella rottura del monitor, oggetto di locazione operativa e riscatto, per un totale di € 7.096,96, nel prezzo corrisposto alla ditta convenuta per la struttura di supporto e installazione pari ad € 976,00, nonché nella rovina della parete del locale commerciale che necessita di opere di ripristino per un importo pari a € 400,00, oltre
IVA.
Sulla scorta delle richiamate circostanze, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, accertata la responsabilità della parte convenuta rispetto all'evento lesivo descritto in premessa, condannare la stessa al risarcimento dei danni patiti dalla società quantificati Parte_1 nella somma di € 8.560,96, ovvero in quella diversa somma -maggiore o minore- che sarà ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
1.1 Con comparsa depositata telematicamente in data 14/01/2022 si è costituita in giudizio , titolare di omonima impresa individuale, che Controparte_1 ha eccepito l'intervenuta decadenza dalla tutela invocata ai sensi dell'art. 2226, secondo comma, c.c., atteso che l'attore avrebbe dovuto attivarsi e denunciare il vizio entro e non oltre il 08/08/2020, essendosi verificato l'evento in data 31/07/2020.
Il convenuto ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2226, secondo comma, c.c., essendo ampiamente decorso il termine annuale normativamente previsto: l'azione si sarebbe prescritta in data 14/03/2019, ovverosia un anno dopo l'esecuzione dell'opera.
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda stante l'esecuzione a regola d'arte dell'opera commissionata: l'installazione della struttura di supporto e del monitor, collocata sulla rampa di accesso al negozio, prevedeva un braccio di ancoraggio che veniva movimentato ogni volta che la serranda del locale veniva aperta e chiusa o si rendeva necessario svolgere operazioni di carico/scarico merce.
La circostanza che sin dal giorno dell'installazione la struttura di supporto fosse perfettamente funzionante, secondo la prospettazione di parte convenuta, confermerebbe la realizzazione a regola d'arte dell'opera, in quanto se la medesima struttura fosse stata realmente inadeguata (perché sottodimensionata rispetto al peso del monitor) non avrebbe sostenuto il monitor per più di due anni, il che renderebbe probabile l'intervento di un fattore esterno (il monitor è stato divelto dal muro a seguito, presumibilmente, di un'erronea movimentazione della serranda metallica del locale).
Sulla scorta delle richiamate circostanze, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.2 Assegnati sulla richiesta formulata dalle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 10/02/2023 il g.i. ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., limitatamente ai capitoli 1 e 2, e la prova per interpello e testi articolata dalla parte convenuta nella memoria istruttoria, limitatamente ai capitoli da 3 a 7.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21/03/2024 è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 27/03/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 - ter c.p.c.. Con ordinanza del 28/03/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 28/03/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Va preliminarmente rilevata la tardività delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art. 2226, secondo comma, c.c., sollevate da parte convenuta.
In tema di contratto d'opera, laddove si deduca la sussistenza di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c., al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, atteso che, nella prima ipotesi,
l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall'accettazione dell'opera.
Come previsto dall'art. 2226, secondo comma, c.c., il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. La decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera deve essere eccepita dal prestatore dell'opera, il quale potrebbe avere interesse a non far valere la decadenza, ben potendo preferire l'accertamento in giudizio dell'assenza di vizi nell'opera eseguita.
L'art. 2226, secondo comma, c.c. prevede altresì un termine di prescrizione
“l'azione di prescrive entro un anno dalla consegna”.
La prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, in virtù del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto.
La non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta è espressamente prevista dall'art. 2938 c.c..
Le eccezioni di decadenza e prescrizione normativamente previste sono, dunque, eccezioni in senso stretto, come tali, non rilevabili d'ufficio.
Non trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio, devono essere proposte ai sensi dell'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto.
Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., infatti, il convenuto, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio nella comparsa di risposta, ossia col primo atto difensivo, al momento della sua costituzione ex art. 166 c.p.c., ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.
Nel caso in esame, le eccezioni di prescrizione e decadenza sono stata sì proposte nella comparsa di costituzione e risposta, che non è stata tuttavia depositata venti giorni prima dell'udienza (deposito di comparsa di costituzione in data
14/1/2022 e udienza di prima comparizione del 18/1/2022), con conseguente tardività delle stesse.
Posto quanto sopra, le eccezioni sollevate da parte convenuta devono ritenersi inammissibili.
3. Parte attrice ha agito ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla non esecuzione a regola d'arte dell'opera commissionata alla ditta convenuta.
Nel caso di specie, può dirsi concluso un contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 c.c. e ss., il cui tratto peculiare si rinviene nell'assunzione del rischio di attività in capo al prestatore d'opera, che, ai sensi dell'art. 2226 c.c., è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera e solo l'accettazione dell'opera libera il prestatore d'opera da tale responsabilità.
In particolare, tra le parti si è concluso un contratto d'opera in forza del quale la ditta convenuta si è obbligata, a fronte del pagamento di un corrispettivo, alla progettazione e realizzazione di una struttura di supporto per l'incasso di uno schermo e di una struttura per il fissaggio e l'ancoraggio alla parete dello stesso, installata nel locale commerciale della società attrice.
I diritti del committente in caso di difformità o vizi dell'opera, come dedotti nel caso in esame, sono regolati dall'art. 1668 c.c. (v. richiamo contenuto nell'art. 2226, terzo comma, c.c.).
Il committente può, dunque, chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore o del prestatore d'opera, nonché la proporzionale diminuzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno.
Laddove le difformità dei vizi e dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere anche la risoluzione del contratto.
3.1 Nel caso di specie, parte attrice, allegando la non esecuzione a regola d'arte dell'opera affidata alla ditta convenuta, ha esperito l'azione risarcitoria.
L'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare che la struttura di supporto e ancoraggio del monitor è caduta all'improvviso, senza l'intervento di un fattore esterno idoneo ad escludere l'imputabilità del difetto o vizio alla convenuta.
Invero, il teste escusso all'udienza del 21/03/2024, sui Testimone_1 cap.1 e 2 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che in data 31.7.2020 la struttura installata dalla ditta presso la sede della Controparte_1
società attrice (supporto e monitor) collassava improvvisamente e pertanto cadeva rovinosamente a terra?; vero che tale evento provocava l'impatto a terra da un'altezza di circa 220 cm dal piano di calpestio sia del supporto che del monitor, con conseguente rottura del monitor stesso ed anche del muro ove detto monitor era stato installato?”) ha dichiarato: “Posso confermare quanto mi si legge nei capitoli;
io ero sul luogo, stavo servendo un cliente e sentii un forte rumore che ci ha molto spaventati;
ci siamo avvicinati e abbiamo verificato che il monitor ed il supporto erano collassati e caduti a terra. ADR: Il monitor aveva un'altezza di circa un metro
e 80 cm;
esso era posizionato all'interno del negozio all'entrata di un secondo ingresso per lo scarico della merce. ADR. In occasione dello scarico delle merci di maggiori dimensioni il monitor veniva piegato e allineato al muro su cui era ancorato. ADR. Il braccio veniva collocato normalmente aperto per svolgere la sua funzione pubblicitaria;
4/5 volte a settimana poteva essere chiuso per consentire lo scarico della merce di maggiore dimensione. ADR. Il braccio anche dopo la chiusura veniva normalmente lasciato aperto perché non creava alcun problema per la chiusura della serranda”.
Si precisa che, come desumibile anche dalle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, (escusso all'udienza del 21/03/2024, il quale ha Testimone_2 riferito: “Posso dire che l'ancoraggio del monitor, installato con un braccio mobile, era utile a consentite che lo stesso, posto in prossimità dell'entrata, potesse essere spostato in caso di necessità, ad esempio nel caso del carico o scarico di merce di maggiori dimensioni”), la struttura è stata progettata con la previsione di un braccio pieghevole proprio al fine di consentirne la movimentazione per scarico e carico merci.
Pertanto, le deduzioni di parte convenuta relative all'usura dell'installazione per i continui spostamenti del braccio di ancoraggio del monitor, con conseguente caduta dello stesso, si rivelano inconducenti, poiché il manufatto risulta commissionato proprio in vista di un ordinario uso che ne prevedesse il continuo ripiegamento ed estensione del braccio di supporto.
Proprio tale esigenza, di cui il prestatore d'opera risultava edotto, avrebbe dovuto indurre lo stesso a realizzare una struttura che, nonostante le diverse movimentazioni, fosse adeguata allo scopo da perseguire.
A ciò si aggiunga che il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria, con la conseguenza che, assolto da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera sia stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (Cass. civ., sez. II, 17/11/2023, ord. n. 31975, relativa all'art. 1668 c.c., richiamato dall'art. 2226, terzo comma, c.c. e, pertanto, applicabile anche al contratto d'opera).
Onere, che nella fattispecie, non è stato assolto dalla ditta convenuta.
Ne deriva la sussistenza del danno-evento lamentato da parte attrice.
3.2 È opportuno osservare come il danno risarcibile, che comprende sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno, deve essere conseguenza immediata e diretta dell'evento (art. 1223 c.c.).
Parte attrice individua il danno subito nella rottura dello schermo, chiedendo, pertanto la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo totale di €
7.096,96, pari alle spese sostenute per la locazione e il riscatto del bene, nonché al pagamento del prezzo corrisposto alla ditta convenuta per l'installazione richiesta (€
976,00 iva inclusa) e delle spese da sostenere per il ripristino del muro (€ 400,00, iva esclusa).
Le spese sostenute per la locazione e il riscatto del bene non sono risarcibili, in quanto non direttamente e immediatamente derivanti dall'evento.
Il danno subito può invero individuarsi nel valore del bene andato distrutto.
Il prezzo del monitor, per stessa ammissione di parte attrice, era pari ad €
4.867,80.
Tenuto conto della verificazione dell'evento due anni dopo l'acquisto, il valore del bene al momento dell'evento era senza alcun dubbio inferiore al prezzo di acquisto.
Pertanto, operando una decurtazione che appare congruo determinare nella misura del 20%, il valore del bene andato perduto è pari ad € 3.894,24.
Non costituiscono parimenti danno risarcibile, in assenza di un nesso diretto e immediato con l'evento, le spese sostenute per l'installazione, corrisposte alla ditta convenuta, trattandosi di corrispettivo per l'esecuzione di un'opera che è stata in ogni caso eseguita.
Tale richiesta riflette un'ottica restitutoria che si attaglia maggiormente all'azione di risoluzione del contratto, che nel caso di specie non è stata esperita. Può, al contrario, riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di
€ 400,00 impiegato per il ripristino dello stato dei luoghi (riparazione del muro).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti sopra individuati e va, pertanto accolta, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 4.294,24, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Trattandosi di debito di valore va altresì riconosciuta la chiesta rivalutazione monetaria (“In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37798).
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della difesa svolta) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e condanna la Parte_1
al pagamento in favore della società Controparte_1 Parte_1 della somma di € 4.294,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolare sulla predetta somma, devalutata sino alla data del sinistro (31/7/2020) e rivalutata anno per anno sino alla decisione secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevati dall'ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla presente sentenza all'effettivo pagamento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 società che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1.276,00 Parte_1
per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del
15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 28/03/2025
Il giudice
Luca Venditto