Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, nel porre a carico del curatore del fallimento, al fine della revoca di pagamenti liquidi ed esigibili, la prova "che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore", impone al curatore stesso di provare - ove sia contestato e, quindi, si presenti incerto - il momento di effettuazione del pagamento da revocare, dovendo la prova della conoscenza dello stato di insolvenza essere fornita con riferimento alla data di compimento dell'atto impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5041 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO SILCE SpA, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI FLAUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLAUCO MORO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE SpA già IBI - ISTITUTO BANCARIO ITALIANO SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 18752/99 proposto da:
CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE SpA già IBI - ISTITUTO BANCARIO ITALIANO SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO PIZZIGATI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO SILCE SpA, in persona dei Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato LUIGI.FLAUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLAUCO MORO, giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 15/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Flauti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 27.8.1991, il fallimento della SI s.p.a., dichiarato dal tribunale di Pordenone in data 7 novembre 1989, conveniva dinanzi a detto giudice l'Istituto Bancario Italiano s.p.a., esponendo che la società fallita, appartenente al gruppo industriale Bonfada, aveva intrattenuto con l'istituto convenuto il conto corrente bancario n. 96/13118;
che tale conto, alla data del 30 giugno 1989, presentava una situazione debitoria di lire 18.385.976;
che l'istituto non aveva presentato per detta somma domanda di ammissione al passivo;
che da tale fatto doveva dedursi che questa era stata pagata alla banca prima della dichiarazione di fallimento.
Essendo stato tale pagamento ricevuto dalla banca nel periodo sospetto e nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza, l'attore ne chiedeva la revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., con rivalutazione monetaria ed interessi. Costituitasi in giudizio, l'I.B.I. deduceva che sul conto n. 96/13112, che al 30.6.89 presentava un debito di lire 18.385.976, era stata concessa alla SI una linea di credito fino a lire 70.000.000 anche per sconto, anticipi su fatture, anticipi effetti s.b.f., anticipi su s.a.l.
Poiché successivamente gli effetti erano andati a buon fine il conto era venuto ad avere un saldo attivo di lire 561.366, che era stato rimesso alla curatela.
Non avendo le operazioni effettuate determinato sconfinamenti dalla linea di credito, la domanda del fallimento doveva essere rigettata. Il Tribunale di Pordenone respingeva la domanda.
Anche l'appello del fallimento avverso tale sentenza veniva respinto dalla corte d'appello di Trieste, sull'assunto che non era stata fornita la prova che l'I.B.I., nel momento in cui riceveva il pagamento della somma in questione, era a conoscenza dello stato di insolvenza della SILCE s.p.a..
Avverso tale sentenza il Fallimento SI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. La Cariplo - Cassa di risparmio delle Province Lombarde s.p.a., già IBI, Istituto Bancario Italiano s.p.a. - ha resistito con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato. Il fallimento ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115, secondo comma, c.p.c., con omessa motivazione sulla valutazione della notorietà del fatto controverso.
Secondo il ricorrente la corte di merito avrebbe omesso di considerare che la circostanza, che la SI s.p.a. faceva parte del gruppo Bonfada, era notoria nel luogo della decisione e che, pertanto, non necessitava di una prova specifica, trattandosi di nozione di fatto rientrante nella comune esperienza. In ogni caso, anche se dovesse negarsi la censurabilità dinanzi alla suprema corte del mancato ricorso alla notorietà del fatto da parte della corte d'appello, la suprema corte potrebbe comunque rilevarla d'ufficio, essendo sufficiente tener conto che la circostanza summenzionata appariva assolutamente pacifica nel luogo e nel tempo della decisione.
Infatti, nella sentenza 7 novembre 1989, dichiarativa del fallimento della SI s.p.a., prodotta in giudizio, il Tribunale di Pordenone si riferirebbe espressamente alla pubblica risonanza dell'insolvenza della SI s.p.a., accresciuta dalle ripetute notizie sulla stampa locale che si riferiva al gruppo Bonfada;
nella sentenza 27 settembre 1993, n. 738, anch'essa prodotta in giudizio, il Tribunale di Pordenone avrebbe accertato l'elemento soggettivo di un'analoga azione revocatoria, ritenendo notoria all'epoca dei pagamenti revocandi - nello stesso periodo che riguarda la presente controversia - l'appartenenza della SI al gruppo Bonfada. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla valutazione della prova documentale nonché sulla distribuzione dell'onere della prova, con violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 116 e 112 c.p.c.. Secondo il ricorrente la affermazione dei giudici di secondo grado - secondo cui dalla sentenza 7 novembre 1989, dichiarativa del fallimento della SI s.p.a., che aveva fatto richiamo alla ampia eco data dalla stampa locale alla crisi aziendale del gruppo Bonfada, non era possibile trarre alcun elemento di prova utile alla tesi del Fallimento appellante, non potendosi trasferire alla SI situazioni che si riferivano alla Bonfada - sarebbe contraddittoria ed incongrua, essendo di solare evidenza che il Tribunale di Pordenone, dichiarando formalmente lo stato di decozione della SI, "non poteva che collegare il predetto stato alle notizie giornalistiche (dimesse ritualmente in causa) del dissesto dell'intero gruppo Bonfada al quale la SI logicamente doveva appartenere". Affatto insufficiente, se non omessa, sarebbe, poi, la motivazione relativa all'efficacia probatoria della nota 12 gennaio 1989 dell'I.B.I., recante un'informativa sugli affidamenti del gruppo Bonfada con esplicita ed inequivoca menzione della Bonfada Dino s.p.a. e della SI s.p.a.; nella sentenza impugnata si affermerebbe che detta lettera "nulla specificamente prova", pur riconoscendosi che da essa sarebbe anche possibile desumere l'appartenenza della SI al gruppo Bonfada.
La corte di merito avrebbe poi violato l'art. 2697 c.c. addossando alla curatela del fallimento l'onere di provare che la copertura del conto corrente era avvenuta quantomeno in data successiva al 6 luglio 1989, data in cui era comparso il primo articolo sul dissesto del gruppo di cui faceva parte la impresa fallita.
Sarebbe, infatti, incontroverso che le rimesse affluite su conto corrente, provenienti da terzi in forza di specifici mandati ad incassare conferiti alla banca, erano state effettuate nel periodo di pubblica cognizione dell'insolvenza della società fallita, essendo ciò stato ammesso dalla banca e dimostrato dalla documentazione da questa prodotta, fatti questi di cui la corte di merito non avrebbe tenuto alcun conto, violando così l'art. 116 c.c. per non aver tratto argomenti di prova dal qualificato comportamento processuale di una delle parti del processo.
Inoltre la corte di appello, nell'affermare che la curatela fallimentare avrebbe dovuto dimostrare che la copertura del conto corrente era avvenuta quantomeno in data successiva al 6 luglio 1989, sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione, avendo pronunciato su un'eccezione non dedotta specificamente dalla banca, spettando a questa di dimostrare, quale fatto impeditivo, che i pagamenti erano avvenuti esclusivamente fra il 30 giugno ed il 6 luglio 1989, data questa in cui lo stato di insolvenza del gruppo Bonfada era divenuto di pubblico dominio sulla stampa locale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 67 legge fall., con omessa o insufficiente motivazione sulla valutazione della prova presuntiva.
Secondo il ricorrente la corte di merito, correttamente valutando il documento in cui la banca dichiara espressamente l'appartenenza della SI al gruppo Bonfada, avrebbe dovuto desumere la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens dalla dimostrata conoscenza da parte di costui della crisi del gruppo al quale appartiene l'impresa.
La corte di merito avrebbe comunque dovuto ragionevolmente presumere che la banca sapesse perfettamente dell'appartenenza della SI al gruppo Bonfada, imponendo, un'interpretazione logica del sistema revocatorio previsto dall'art. 67 della legge fall., di tener conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione, soprattutto quando il creditore è una banca, che, per il tipico servizio espletato, presta particolare attenzione al manifestarsi di segni di insolvenza da parte dei suoi correntisti ed ha una possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune. Infine la corte di merito, nonostante la esplicita sollecitazione dell'attuale ricorrente, non avrebbe nemmeno considerato che l'utilizzo di "un conto anticipi" con l'esclusiva funzione di ridurre l'esposizione, bloccando di fatto ogni prelievo, costituisce indice del carattere solutorio delle operazioni impugnate in revoca e, quindi, della scientia decoctionis della banca nel periodo individuato come sospetto da parte della curatela.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine ai motivi di gravame svolti da Ibi-Cariplo nel proprio appello incidentale condizionato (artt. 112, 132, 352 c.p.c.). Considerando assorbiti i motivi posti a fondamento dell'appello incidentale per avere respinto quello principale, la corte di merito avrebbe violato il dettato dell'art. 132 c.p.c.. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163/164 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132 C.P.C.. La corte d'appello, in accoglimento di quanto dedotto da Ibi in sede di appello, avrebbe dovuto:
a) dichiarare la nullità della citazione per violazione del dettato degli artt. 163 e 164 c.p.c., non essendo stata minimamente individuata la rimessa da dichiararsi inefficace. Nè successivamente sarebbero stati acquisiti elementi idonei ad individuare le rimesse dedotte nella domanda, con conseguente violazione della garanzia del contraddittorio;
b) respingere la domanda sulla base del rilievo dell'inesistenza della rimessa da assoggettare a revocatoria.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia illogicità e contraddittorietà della sentenza che, statuendo su un oggetto non dedotto in giudizio (cioè le rimesse di terzi), avrebbe deciso ultra petita ed in violazione e falsa applicazione dell'art. 67 legge fall. Controparte, giocando sull'equivoco determinato dalla genericità del termine adottato, avrebbe ritenuto equiparabile la rimessa (dedotta, ma pacificamente mai effettuata) da SI con quelle (riferite da Ibi e, solo dopo, riconosciute dal fallimento) effettuate da terzi. I giudici d'appello non avevano affrontato tale questione, che era stata invece esaminata dal Tribunale di Pordenone e criticata in sede di appello incidentale condizionato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia carenza di motivazione, mancando qualsiasi indicazione circa il preciso contenuto del rapporto intrattenuto con la banca dalla società fallita. Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale condizionato, perché proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C.. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Il ricorrente lamenta che la corte di merito avrebbe omesso di considerare che la circostanza che la SI s.p.a. faceva parte del gruppo Bonfada era notoria nel luogo della decisione e che, pertanto, non necessitava di una prova specifica, trattandosi di fatto rientrante nella comune esperienza.
Tale censura è inammissibile, atteso che, secondo il costante orientamento di questa corte, che il collegio condivide non sussistendo plausibili ragioni per discostarsene, il ricorso alle nozioni di comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, per cui non è consentito insorgere in sede di legittimità contro il mancato uso di tale potere (cflr. in tal senso tra le molte: cass. n. 479/80;
cass. n. 4543/82; cass. n. 169/96; cass. n. 8481/99). Nè la corte di cassazione può rilevare d'ufficio - come sollecitato dal ricorrente - la notorietà del fatto che la SI s.p.a. faceva parte del gruppo Bonfada, essendo il ricorso a circostanze notorie, rientranti nel bagaglio di comune esperienza, come suddetto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il fallimento in primo luogo si duole del fatto che la corte di merito non abbia dato la giusta rilevanza probatoria a circostanze di fatto risultanti dalla motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
Osserva il collegio che tale sentenza ha come imprescindibili presupposti la qualità di imprenditore commerciale del fallito e la sussistenza dello stato di insolvenza dello stesso, mentre l'appartenenza dell'imprenditore ad un determinato gruppo societario, ancorché in crisi, non costituisce necessario presupposto per la dichiarazione di fallimento.
Non si vede, pertanto, quale efficacia probatoria possa essere riconosciuta nel presente giudizio alle affermazioni, contenute nella motivazione della sentenza dichiarativa del fallimento della SI s.p.a, relative alle notizie di stampa sulla crisi economica del gruppo Bonfada, non essendo stato chiarito dal ricorrente - al fine di valutare la loro rilevanza nell'economia di quel giudizio e, quindi, la loro utilizzabilità nel presente giudizio - il nesso di tali notizie coll'accertamento di un fatto obbiettivo, quale lo stato di insolvenza, e della qualità di imprenditore della società dichiarata fallita.
Comunque il giudice di merito - dopo aver chiarito che la stampa locale non aveva mai detto che gli operai in sciopero o in agitazione davanti agli organi statali o regionali erano dipendenti della SI o che amministratori di questa avevano preso parte a riunioni con autorità amministrative o rappresentanti bancari per salvare l'azienda o trovare compratori e che nel pubblicare tali notizie la stampa aveva sempre fatto riferimento alla Bonfada o al gruppo Bonfada - ha escluso con adeguata e logica motivazione che dal generico richiamo fatto nella sentenza dichiarativa di fallimento alla ampia eco data dalla stampa locale alla crisi aziendale potesse ricavarsi la notorietà dell'appartenza della SI al gruppo Bonfada.
Nè maggior pregio ha la censura di vizio motivazionale con riferimento alla nota del 12.1.1989.
Al riguardo si afferma nella sentenza impugnata: "Nulla specificamente prova la nota di data 12.1.1989 dell'I.B.I. che avendo ad oggetto: 'affidamenti gruppo Bonfada' nel contesto indica la situazione dei rapporti di conto corrente sia della Bonfada Dino s.p.a., sia della SI s.p.a.; anche se dal detto contesto si volesse trarre prova dell'appartenenza della SI al cosiddetto gruppo Bonfada, resterebbe sempre la circostanza che nessuna prova è stata data circa lo stato di insolvenza della SI e la sua conoscenza da parte dell'I.B.I. non potendosi sottacere che la pretesa conoscenza addotta dalla curatela fallimentare dovrebbe decorrere dal 6.7.89 e non è dato assolutamente conoscere in quale data è avvenuta la copertura del conto corrente che presentava il saldo a debito alla data del 30.6.89."
Tale motivazione appare ineccepibile, atteso che l'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, nel porre a carico del curatore del fallimento, al fine della revoca di pagamenti liquidi ed esigibili, la prova "che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore", impone al curatore stesso di provare, nella ipotesi che sia contestato e, quindi, si presenti incerto, il momento di effettuazione del pagamento da revocare, dovendo la prova della conoscenza dello stato di insolvenza essere fornita con riferimento alla data di compimento dell'atto impugnato.
Passando all'esame del terzo motivo il collegio osserva. Le questioni proposte con il motivo in esame non sono state ritualmente prospettate nei precedenti gradi di giudizio e, quindi, debbono ritenersi inammissibili, perché nuove, richiedendo accertamenti e valutazioni di fatto preclusi al giudice di legittimità.
In ogni caso, contrariamente all'assunto del ricorrente, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens non potrebbe desumersi presuntivamente dalla dimostrazione della conoscenza della crisi del gruppo al quale appartiene l'impresa, atteso che l'operatività di tale presunzione presuppone la prova - nel caso di specie non raggiunta - della conoscenza da parte dell'accipiens stesso dell'appartenenza della singola impresa al gruppo in dissesto.
Infine nessun indizio può trarsi dalle modalità con le quali si è operato sul conto corrente di cui sopra, atteso che l'affermazione del ricorrente che le rimesse impugnate erano affluite su un conto corrente affidato, ma di fatto "bloccato", non è stato oggetto di accertamento da parte del giudice di merito e, quindi, non può costituire il fatto noto su cui fondare la presunzione di conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza della SI s.p.a.. Per quanto precede il ricorso principale deve essere rigettato, il che comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente, per il principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare in complessive lire 3.298.000, di cui lire 3.000.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive lire 3.298.000, di cui lire 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001