Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5041
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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L'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, nel porre a carico del curatore del fallimento, al fine della revoca di pagamenti liquidi ed esigibili, la prova "che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore", impone al curatore stesso di provare - ove sia contestato e, quindi, si presenti incerto - il momento di effettuazione del pagamento da revocare, dovendo la prova della conoscenza dello stato di insolvenza essere fornita con riferimento alla data di compimento dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5041
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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