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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/12/2024, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa AZ Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3175/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA RI
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
IA RI
RICORRENTI
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 1/8/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 3 aprile 2008.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/2/2023) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 3 aprile 2008 tra Pt_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del
[...] CP_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 1 n.
55.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare sita in Livorno, via Tripoli 78 con gli arredi e suppellettili ivi esistenti, continuerà ad essere assegnata alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla con i figli AZ e;
Per_1
2) I figli AZ di anni 17 e di anni 15 saranno affidati in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Il padre starà insieme ai figli almeno due volte a settimana, nei giorni di lunedì
e mercoledì con pernottamento dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva quando saranno riaccompagnati a scuola ed ogni qual volta lo desiderino nei giorni da stabilirsi, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e previo preavviso alla madre, un fine settimana alternato decorrente dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la
2 cena e 10 giorni consecutivi per le ferie estive. Inoltre, I figli trascorreranno alternativamente le festività pasquali e natalizie con i genitori;
3) Il sig. entro il giorno 15 di ogni mese verserà alla sig.ra CP_1 la somma omnicomprensiva di euro 400,00 rivalutabile Parte_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT, di cui 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e 100,00 euro per il mantenimento della sig.ra verserà inoltre alla sig.ra il Parte_1 Pt_1
50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da protocollo CNF;
4) Il sig. continuerà a provvedere al pagamento dell'intero rateo CP_1 di mutuo mensile gravante sulla casa familiare, sita in Livorno via Tripoli 78, pari ad attuali euro 530,00 acceso con Banca Unicredit fino ad estinzione del mutuo, avente scadenza anno 2046;
5)La sig.ra continuerà a provvedere al pagamento del Parte_1 finanziamento contratto dal sig. nell'interesse familiare con CP_1
Banca Unicredit, pari ad un importo mensile di euro 274,00 fino ad estinzione del finanziamento, avente scadenza 20 dicembre 2030;
6) La sig.ra percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico Parte_1 previsto per ciascun dei figli AZ e Persona_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3/12/2024.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa AZ Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3175/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA RI
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
IA RI
RICORRENTI
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 1/8/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 3 aprile 2008.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
18/2/2023) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 3 aprile 2008 tra Pt_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del
[...] CP_1
Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 1 n.
55.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare sita in Livorno, via Tripoli 78 con gli arredi e suppellettili ivi esistenti, continuerà ad essere assegnata alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla con i figli AZ e;
Per_1
2) I figli AZ di anni 17 e di anni 15 saranno affidati in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Il padre starà insieme ai figli almeno due volte a settimana, nei giorni di lunedì
e mercoledì con pernottamento dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva quando saranno riaccompagnati a scuola ed ogni qual volta lo desiderino nei giorni da stabilirsi, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e previo preavviso alla madre, un fine settimana alternato decorrente dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la
2 cena e 10 giorni consecutivi per le ferie estive. Inoltre, I figli trascorreranno alternativamente le festività pasquali e natalizie con i genitori;
3) Il sig. entro il giorno 15 di ogni mese verserà alla sig.ra CP_1 la somma omnicomprensiva di euro 400,00 rivalutabile Parte_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT, di cui 300,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e 100,00 euro per il mantenimento della sig.ra verserà inoltre alla sig.ra il Parte_1 Pt_1
50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da protocollo CNF;
4) Il sig. continuerà a provvedere al pagamento dell'intero rateo CP_1 di mutuo mensile gravante sulla casa familiare, sita in Livorno via Tripoli 78, pari ad attuali euro 530,00 acceso con Banca Unicredit fino ad estinzione del mutuo, avente scadenza anno 2046;
5)La sig.ra continuerà a provvedere al pagamento del Parte_1 finanziamento contratto dal sig. nell'interesse familiare con CP_1
Banca Unicredit, pari ad un importo mensile di euro 274,00 fino ad estinzione del finanziamento, avente scadenza 20 dicembre 2030;
6) La sig.ra percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico Parte_1 previsto per ciascun dei figli AZ e Persona_2
Dichiara interamente compensate le spese di lite
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3/12/2024.
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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