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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3546/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7589/2024, vertente
TRA
, E , nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Persona_1
Fabio Massimo n. 45, presso lo studio dell'Avv. Nadia Candeloro, che le rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Loredana Leto, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 19.12.2024, , e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di hanno Parte_3 Persona_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato CP_ cessata la materia del contendere con condanna dell al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.110,20 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e distrazione ex art. 93 c.p.c. Si è costituito l chiedendo di rigettare l'avverso ricorso e, in ogni CP_2 caso, decidere secondo giustizia.
Con l'atto d'appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di , censurano la decisione
[...] Persona_1 del Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite liquidate e CP_ chiedono di “condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del difensore antistatario, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.110,20) oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato interamente versato, anche di questo grado di giudizio pari ad € 64,50, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS,”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dalle odierne appellanti circa la non correttezza della liquidazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado in violazione dei minimi tabellari. Tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento della stessa deve escludersi la remunerazione della fase istruttoria non espletata, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 1.011,00 fase decisionale), con conseguente debenza della somma complessiva di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.358,25). Vero è che il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Tuttavia, proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta. Non vi sono i presupposti, poi, per la liquidazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del DM 55/2014 comma 1bis. Al riguardo, infatti, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 ha specificato che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”. V., altresì, Sez. L - , Ordinanza n. 21365 del 19/07/2023 secondo cui “In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione”. Circa, poi, la restituzione del contributo unificato erogato in primo e nel presente grado del giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione”, così Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, alla stregua di quanto disposto da Cass. n. 35195/2022.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, CP_2 che liquida in € 1.865,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, che CP_2 liquida in € 300,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3546/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7589/2024, vertente
TRA
, E , nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di ed elettivamente domiciliate in Roma, Via Persona_1
Fabio Massimo n. 45, presso lo studio dell'Avv. Nadia Candeloro, che le rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Loredana Leto, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29 APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in data 19.12.2024, , e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di hanno Parte_3 Persona_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato CP_ cessata la materia del contendere con condanna dell al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.110,20 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e distrazione ex art. 93 c.p.c. Si è costituito l chiedendo di rigettare l'avverso ricorso e, in ogni CP_2 caso, decidere secondo giustizia.
Con l'atto d'appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di , censurano la decisione
[...] Persona_1 del Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite liquidate e CP_ chiedono di “condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del difensore antistatario, da quantificarsi ai sensi della normativa vigente, (in misura integrale e nel rispetto del principio della inderogabilità dei minimi tariffari), nella somma di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.110,20) oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato interamente versato, anche di questo grado di giudizio pari ad € 64,50, o, comunque, nella diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS,”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dalle odierne appellanti circa la non correttezza della liquidazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado in violazione dei minimi tabellari. Tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento della stessa deve escludersi la remunerazione della fase istruttoria non espletata, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 1.011,00 fase decisionale), con conseguente debenza della somma complessiva di € 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.358,25). Vero è che il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Tuttavia, proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta. Non vi sono i presupposti, poi, per la liquidazione della maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del DM 55/2014 comma 1bis. Al riguardo, infatti, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 ha specificato che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”. V., altresì, Sez. L - , Ordinanza n. 21365 del 19/07/2023 secondo cui “In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione”. Circa, poi, la restituzione del contributo unificato erogato in primo e nel presente grado del giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione”, così Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, alla stregua di quanto disposto da Cass. n. 35195/2022.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, CP_2 che liquida in € 1.865,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, che CP_2 liquida in € 300,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 25.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste