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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1203/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1203/2021
TRA
(CF: , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dio Civitavecchia via A. Cialdi n. 3/d, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Alberto Torrazza e dell'avv. Lelio Galdieri, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
Massi sito in Roma piazza Giuseppe Mazzini n. 27, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/20 va ingiunta al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
134.256,00 oltre interessi e spese della fase monitoria. Deduceva, in particolare: -che era un'agenzia marittima attiva nel settore croceristico operante nel porto di Civitavecchia;
-che tra i servizi offerti da vi erano pacchetti turistici comprendenti il servizio di trasporto dei Pt_1 passeggeri crocieristi nell'ambito portuale;
-che i detti servizi di trasporto veniva offerti da , quale concessionaria esclusiva dei servizi Controparte_1 di mobilità nel cchia;
-che, quindi, aveva dovuto Pt_1 rivolgersi a per poter offrire ai propri tali servizi di CP_1 trasporto;
-che, nel dettaglio, i servizi di trasporto passeggeri erano da distinguere in due tipologie: “(i) il servizio che copre il trasferimento dei passeggeri dalle navi ai varchi portuali (“Servizio Navetta”); (ii) il servizio che copre il tragitto tra la banchina di attracco della nave e un treno utilizzato quale ulteriore mezzo di trasporto offerto dal pacchetto turistico di per Pt_1 il trasferimento dei turisti dal porto di Civitavecchia verso Roma ( sa) (“Servizio Seatrain”)”; -che nel corso del 2015, era venuta a Pt_1 conoscenza che aveva applicato a una tariffa più alta per CP_1 Pt_1
i Servizi di Nave quella applicata al società che gestisce il terminal crociere (Roma Cruise Terminal S.r.l.); -che dalla disamina del Piano dei Servizi e Tariffario era emerso che aveva applicato tariffe CP_1 differenziate a seconda della tipologia del cliente dei Servizi di Navetta, con prezzi di favore per il solo Roma Cruis Terminal srl, rispetto al resto dell'utenza. Contestava, quindi: -che il decreto ingiuntivo era stato notificato in assenza del ricorso monitorio;
-che il credito era prescritto operando il termine di un anno previsto all'art. 2951 c.c.; -che era carente di legittimazione Parte_1 passiva in quanto non era responsab iti maturati anteriormente in capo a all'anno 2019. Parte_2
Precis o ad impugnare presso il Tar Lazio la delibera 7 luglio 2015 n. 31 del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale con la quale era stato approvato il Piano dei Servizi e Tariffario di;
-che, CP_1 siccome il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo diti di per tariffe imposte a sulla scorta del Piano tariffario CP_1 Pt_1
2015, erano illegittime tali tariffe in quanto il piano tariffario 2015 era stato annullato dal Tar Lazio. Contestava, poi, il difetto di prova del credito ingiunto, la ricorrenza di un'ipotesi di abuso di posizione dominante o di dipendenza economica. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “- rigettare, per i motivi tutti sin qui esposti, l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021 per omessa notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo. IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il decorso del termine di cui all'art 2951 c.c., e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di
[...]
e per l'ulteriore effetto dichiarare nullo e revocare il D Controparte_1 ibunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - accertare e dichiarare, per i motivi tutti sin qui esposti, e nei termini precisati in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle fatture (in ordine Parte_1 cronologico) dalla n. 229 del alla fattura n. 66 del 11 dicembre 2018 e in ogni caso per ogni credito maturato prima del 1 gennaio 2019. NEL MERITO: - in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa che, non risultando essere stata fornita prova del diritto di credito, nessun importo è dovuto da e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 dichiarare nullo e revocare i Civitavecchia il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - in via subordinata: accertare e dichiarare - tenuto conto della sentenza di annullamento da parte del TAR della Delibera n. 31/2015 e del suo passaggio in giudicato ovvero, in ogni caso, anche previa disapplicazione del Piano dei Servizi e Tariffario approvato con la suddetta Delibera e/o di ogni altro Piano dei Servizi e Tariffario, precedente e/o successivo - che nessun importo è dovuto da a e per l'effetto dichiarare nullo e Parte_1 Controparte_1 revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare - anche previa disapplicazione del Piano dei Servizi e Tariffario approvato con la Delibera n. 31/2015 e/o di ogni altro Piano dei Servizi e Tariffario, precedente e/o successivo - che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 Legge n. 287/1990 (ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 9 Legge n. 192/1998), nessun importo è dovuto da a e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - in via di maggior subordine: accertare e dichiarare - anche tenuto conto della sentenza di annullamento da parte del TAR della Delibera n. 31/2015 e del suo passaggio in giudicato ovvero, in ogni caso, anche previa disapplicazione del Piano dei Servizi e Tariffario approvato con la suddetta Delibera e/o di ogni altro Piano dei Servizi e Tariffario, precedente e/o successivo, e previo ogni accertamento in fatto ed in diritto – che
[...]
è creditrice di un importo inferiore a quello azionato Controparte_1 monitoria, come risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021 e/o condannare del minore importo. IN Parte_1
OGNI CASO: - condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempo pese e compensi del procedimento”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto inf tto.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale. All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Il giudizio di opposizione ha ad oggetto crediti vantati da Controparte_1 per il servizio navetta erogato negli anni 2015, 2016, 2018 cui ha svolto attività di raccomandazione per la Parte_2 soci ip Management Ltd nelle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalle navi da crociera, avvalendosi del servizio di navetta fornito da , quest'ultima essendo concessionaria dei Controparte_1 servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale per il Porto di Civitavecchia, giusta convenzione del 26.05.2005 con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Per tali attività di navetta ha emesso fatture intestate a Controparte_1
Pullmantur presso la raccomandataria per un totale Parte_2 di euro 134.256,00 oltre interessi. Dalla lettura delle fatture si evince che le somme vengono richieste per il
“servizio navetta prestato nell'ambito del Porto di Civitavecchia” con l'indicazione del numero di navetta, del mese e dell'orario di servizio.
5.Sull'effettiva erogazione del servizio navetta nel periodo interessato dalle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto, deve osservarsi che l'opponente non ha reso specifica contestazione sotto tale profilo, limitandosi a contestare il mero valore probatorio della fattura, senza tuttavia allegare che i servizi di navetta non erano stati in concreto resi da . CP_1
Del resto, nella copiosa documentazione stragiudiziale che ha preceduto e seguito il presente giudizio non si evince mai alcuna contestazione del credito legato alla insussistenza dei servizi di mobilità da parte dell'opposta.
6.Tuttavia, il servizio erogato da rientra nell'ambito della CP_1 fattispecie di trasporto. Secondo l'art. 2951 c.c. “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione”. Sia che il rapporto contrattuale venga integralmente ricondotto al paradigma del contratto di trasporto, sia che del medesimo rapporto si intenda valorizzare la natura mista, di trasporto, per quanto attiene al trasferimento delle persone da un posto a un altro, e di appalto di servizi, per quanto attiene agli ulteriori servizi indicati dall'opposta e nella concessione, in ogni caso, in entrambi i casi, deve trovare applicazione il regime di prescrizione dettato dall'art. 2951 c.c. Al riguardo, giova, infatti, richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi e di trasporto: dovendosi, in tale ipotesi, fare riferimento alla normativa in materia di trasporto per individuare le norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione” (cfr Così Cass. n. 25517/2015; nello stesso senso Cass. Civ. n. 24265/2010): Deve, dunque, ritenersi applicabile, nel caso di specie, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2951 c.c., decorrente dalla data di esecuzione dei trasporti.
7.A questo punto, va rilevato che è incontestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.01.2020 e che parimenti i servizi di trasporto attengono ad attività concluse prima del 25.01.2020. Del resto risulta anche dalle fatture in atti che i servizi in relazione ai quali è stato richiesto il pagamento dei corrispettivi con il ricorso per decreto ingiuntivo sono stati tutti eseguiti nel periodo anteriore al 25.01.2020 e, da altro lato, che non sono stati documentati da parte opposta atti interruttivi del termine di prescrizione anteriori alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto, pacificamente avvenuta il 25.01.2021.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Ogni ulteriore questione rimane assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 11.406,50 di cui euro 406,50 per spese vive ed euro 11.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 25.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1203/2021
TRA
(CF: , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 dio Civitavecchia via A. Cialdi n. 3/d, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Alberto Torrazza e dell'avv. Lelio Galdieri, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
Massi sito in Roma piazza Giuseppe Mazzini n. 27, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/20 va ingiunta al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
134.256,00 oltre interessi e spese della fase monitoria. Deduceva, in particolare: -che era un'agenzia marittima attiva nel settore croceristico operante nel porto di Civitavecchia;
-che tra i servizi offerti da vi erano pacchetti turistici comprendenti il servizio di trasporto dei Pt_1 passeggeri crocieristi nell'ambito portuale;
-che i detti servizi di trasporto veniva offerti da , quale concessionaria esclusiva dei servizi Controparte_1 di mobilità nel cchia;
-che, quindi, aveva dovuto Pt_1 rivolgersi a per poter offrire ai propri tali servizi di CP_1 trasporto;
-che, nel dettaglio, i servizi di trasporto passeggeri erano da distinguere in due tipologie: “(i) il servizio che copre il trasferimento dei passeggeri dalle navi ai varchi portuali (“Servizio Navetta”); (ii) il servizio che copre il tragitto tra la banchina di attracco della nave e un treno utilizzato quale ulteriore mezzo di trasporto offerto dal pacchetto turistico di per Pt_1 il trasferimento dei turisti dal porto di Civitavecchia verso Roma ( sa) (“Servizio Seatrain”)”; -che nel corso del 2015, era venuta a Pt_1 conoscenza che aveva applicato a una tariffa più alta per CP_1 Pt_1
i Servizi di Nave quella applicata al società che gestisce il terminal crociere (Roma Cruise Terminal S.r.l.); -che dalla disamina del Piano dei Servizi e Tariffario era emerso che aveva applicato tariffe CP_1 differenziate a seconda della tipologia del cliente dei Servizi di Navetta, con prezzi di favore per il solo Roma Cruis Terminal srl, rispetto al resto dell'utenza. Contestava, quindi: -che il decreto ingiuntivo era stato notificato in assenza del ricorso monitorio;
-che il credito era prescritto operando il termine di un anno previsto all'art. 2951 c.c.; -che era carente di legittimazione Parte_1 passiva in quanto non era responsab iti maturati anteriormente in capo a all'anno 2019. Parte_2
Precis o ad impugnare presso il Tar Lazio la delibera 7 luglio 2015 n. 31 del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale con la quale era stato approvato il Piano dei Servizi e Tariffario di;
-che, CP_1 siccome il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo diti di per tariffe imposte a sulla scorta del Piano tariffario CP_1 Pt_1
2015, erano illegittime tali tariffe in quanto il piano tariffario 2015 era stato annullato dal Tar Lazio. Contestava, poi, il difetto di prova del credito ingiunto, la ricorrenza di un'ipotesi di abuso di posizione dominante o di dipendenza economica. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “- rigettare, per i motivi tutti sin qui esposti, l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021 per omessa notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo. IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, il decorso del termine di cui all'art 2951 c.c., e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito di
[...]
e per l'ulteriore effetto dichiarare nullo e revocare il D Controparte_1 ibunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - accertare e dichiarare, per i motivi tutti sin qui esposti, e nei termini precisati in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle fatture (in ordine Parte_1 cronologico) dalla n. 229 del alla fattura n. 66 del 11 dicembre 2018 e in ogni caso per ogni credito maturato prima del 1 gennaio 2019. NEL MERITO: - in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa che, non risultando essere stata fornita prova del diritto di credito, nessun importo è dovuto da e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 dichiarare nullo e revocare i Civitavecchia il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - in via subordinata: accertare e dichiarare - tenuto conto della sentenza di annullamento da parte del TAR della Delibera n. 31/2015 e del suo passaggio in giudicato ovvero, in ogni caso, anche previa disapplicazione del Piano dei Servizi e Tariffario approvato con la suddetta Delibera e/o di ogni altro Piano dei Servizi e Tariffario, precedente e/o successivo - che nessun importo è dovuto da a e per l'effetto dichiarare nullo e Parte_1 Controparte_1 revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare - anche previa disapplicazione del Piano dei Servizi e Tariffario approvato con la Delibera n. 31/2015 e/o di ogni altro Piano dei Servizi e Tariffario, precedente e/o successivo - che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 Legge n. 287/1990 (ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 9 Legge n. 192/1998), nessun importo è dovuto da a e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021. - in via di maggior subordine: accertare e dichiarare - anche tenuto conto della sentenza di annullamento da parte del TAR della Delibera n. 31/2015 e del suo passaggio in giudicato ovvero, in ogni caso, anche previa disapplicazione del Piano dei Servizi e Tariffario approvato con la suddetta Delibera e/o di ogni altro Piano dei Servizi e Tariffario, precedente e/o successivo, e previo ogni accertamento in fatto ed in diritto – che
[...]
è creditrice di un importo inferiore a quello azionato Controparte_1 monitoria, come risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 163/2021 (R.G. n. 250/2021) del 9 febbraio 2021 e notificato in data 24 febbraio 2021 e/o condannare del minore importo. IN Parte_1
OGNI CASO: - condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempo pese e compensi del procedimento”.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto inf tto.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale. All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Il giudizio di opposizione ha ad oggetto crediti vantati da Controparte_1 per il servizio navetta erogato negli anni 2015, 2016, 2018 cui ha svolto attività di raccomandazione per la Parte_2 soci ip Management Ltd nelle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalle navi da crociera, avvalendosi del servizio di navetta fornito da , quest'ultima essendo concessionaria dei Controparte_1 servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito portuale per il Porto di Civitavecchia, giusta convenzione del 26.05.2005 con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Per tali attività di navetta ha emesso fatture intestate a Controparte_1
Pullmantur presso la raccomandataria per un totale Parte_2 di euro 134.256,00 oltre interessi. Dalla lettura delle fatture si evince che le somme vengono richieste per il
“servizio navetta prestato nell'ambito del Porto di Civitavecchia” con l'indicazione del numero di navetta, del mese e dell'orario di servizio.
5.Sull'effettiva erogazione del servizio navetta nel periodo interessato dalle fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto, deve osservarsi che l'opponente non ha reso specifica contestazione sotto tale profilo, limitandosi a contestare il mero valore probatorio della fattura, senza tuttavia allegare che i servizi di navetta non erano stati in concreto resi da . CP_1
Del resto, nella copiosa documentazione stragiudiziale che ha preceduto e seguito il presente giudizio non si evince mai alcuna contestazione del credito legato alla insussistenza dei servizi di mobilità da parte dell'opposta.
6.Tuttavia, il servizio erogato da rientra nell'ambito della CP_1 fattispecie di trasporto. Secondo l'art. 2951 c.c. “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione”. Sia che il rapporto contrattuale venga integralmente ricondotto al paradigma del contratto di trasporto, sia che del medesimo rapporto si intenda valorizzare la natura mista, di trasporto, per quanto attiene al trasferimento delle persone da un posto a un altro, e di appalto di servizi, per quanto attiene agli ulteriori servizi indicati dall'opposta e nella concessione, in ogni caso, in entrambi i casi, deve trovare applicazione il regime di prescrizione dettato dall'art. 2951 c.c. Al riguardo, giova, infatti, richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi e di trasporto: dovendosi, in tale ipotesi, fare riferimento alla normativa in materia di trasporto per individuare le norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione” (cfr Così Cass. n. 25517/2015; nello stesso senso Cass. Civ. n. 24265/2010): Deve, dunque, ritenersi applicabile, nel caso di specie, il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 2951 c.c., decorrente dalla data di esecuzione dei trasporti.
7.A questo punto, va rilevato che è incontestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.01.2020 e che parimenti i servizi di trasporto attengono ad attività concluse prima del 25.01.2020. Del resto risulta anche dalle fatture in atti che i servizi in relazione ai quali è stato richiesto il pagamento dei corrispettivi con il ricorso per decreto ingiuntivo sono stati tutti eseguiti nel periodo anteriore al 25.01.2020 e, da altro lato, che non sono stati documentati da parte opposta atti interruttivi del termine di prescrizione anteriori alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto, pacificamente avvenuta il 25.01.2021.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Ogni ulteriore questione rimane assorbita in virtù del principio della ragione più liquida.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 11.406,50 di cui euro 406,50 per spese vive ed euro 11.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 25.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani