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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/07/2024, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Alida Accogli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n° 548 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione Ala esecuzione,
promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Licchelli Irene Parte_1
Maria,
attore in opposizione,
CONTRO
in persona del suo L.R.P.T., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Vincenzo Ragni,
convenuta,
NONCHE' contro in persona del suo L.R.P.T., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Pierluigi Dell'Anna
altra convenuta.
La presente sentenza viene redatta con “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato.
Nel richiamare le conclusioni formulate dalle parti, da ritenersi quivi integralmente riportate, decide il presente giudizio come di seguito.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato il 12 agosto 2022, da ritenersi quivi trascritto, impugnava l'intimazione di Parte_1
1 pagamento n. 059 2023 90031123 31/00, emessa in forza della cartella di pagamento n. 05920210008505462000.
Eccepiva l'attore che i crediti sottesi alla succitata cartella di pagamento fossero oggetto della procedura di sovraindebitamento rubricata al n. R.G.18/2021 (piano del consumatore).
Ciò nondimeno, l' in data 6.06.23 aveva promosso Organizzazione_1 pignoramento “diretto” presso la . Parte_2
L'attore proponeva quindi correlativa opposizione avente N. R.G.E. 954/23.
Si costituiva altresì eccependo la sua carenza di legittimazione nel Parte_2
presente giudizio.
Nondimeno, nelle more, con provvedimento del 30.08.23, Controparte_3
accoglieva il ricorso/reclamo proposto dal affermando che
[...] Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 059 2023 90031123 31/00, contestata, non produrrà effetto stante la sospensione della cartella di pagamento sottesa in pendenza di procedura di sovaindebitamento.
Alla udienza del 30.05.24, le parti chiedevano dunque una declaratoria di cessazione della materia del contendere dovuta alla adesione da parte della convenuta alla tesi dell'attore/opponente.
Invero, l'odierno giudizio deve essere estinto non già per intervenuta cessata materia del contendere, attesa l'assenza di esplicita accettazione delle altre parti processuali, bensì per sopravvenuta carenza di interesse atteso il sopraggiungere di circostanza di indole fattuale (con ripercussioni processuali) che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità della pronuncia giudiziale.
Il giudicante, tuttavia, allo stato degli atti, potrà valutare incidenter tantum la fondatezza delle ragioni dell'attore reputando così opportuno compensare le spese di lite tra le parti ad eccezione della rifusione da parte di Controparte_1
della metà delle spese di lite in favore dell'attore nella misura meglio
[...]
indicata in dispositivo che tiene tuttavia conto della modesta attività espletata in giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Onorario Avv. Alida Accogli in funzioni presso il Tribunale di Lecce,
Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
2 così provvede
- Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse nella prosecuzione del presente giudizio;
- Condanna alla rifusione della metà dei compensi di Controparte_1 lite da corrispondersi all'attore, quivi già specificata pro quota in Euro 700,00, con contributi di legge qualora dovuti;
Compensa per il resto tra le parti le correlative spese di lite.
Così deciso in Lecce il 4.07.24
Il Giudice Onorario
D.ssa Alida Accogli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Alida Accogli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n° 548 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione Ala esecuzione,
promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Licchelli Irene Parte_1
Maria,
attore in opposizione,
CONTRO
in persona del suo L.R.P.T., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Vincenzo Ragni,
convenuta,
NONCHE' contro in persona del suo L.R.P.T., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Pierluigi Dell'Anna
altra convenuta.
La presente sentenza viene redatta con “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” di cui all'art. 132 c.p.c. come novellato.
Nel richiamare le conclusioni formulate dalle parti, da ritenersi quivi integralmente riportate, decide il presente giudizio come di seguito.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato il 12 agosto 2022, da ritenersi quivi trascritto, impugnava l'intimazione di Parte_1
1 pagamento n. 059 2023 90031123 31/00, emessa in forza della cartella di pagamento n. 05920210008505462000.
Eccepiva l'attore che i crediti sottesi alla succitata cartella di pagamento fossero oggetto della procedura di sovraindebitamento rubricata al n. R.G.18/2021 (piano del consumatore).
Ciò nondimeno, l' in data 6.06.23 aveva promosso Organizzazione_1 pignoramento “diretto” presso la . Parte_2
L'attore proponeva quindi correlativa opposizione avente N. R.G.E. 954/23.
Si costituiva altresì eccependo la sua carenza di legittimazione nel Parte_2
presente giudizio.
Nondimeno, nelle more, con provvedimento del 30.08.23, Controparte_3
accoglieva il ricorso/reclamo proposto dal affermando che
[...] Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 059 2023 90031123 31/00, contestata, non produrrà effetto stante la sospensione della cartella di pagamento sottesa in pendenza di procedura di sovaindebitamento.
Alla udienza del 30.05.24, le parti chiedevano dunque una declaratoria di cessazione della materia del contendere dovuta alla adesione da parte della convenuta alla tesi dell'attore/opponente.
Invero, l'odierno giudizio deve essere estinto non già per intervenuta cessata materia del contendere, attesa l'assenza di esplicita accettazione delle altre parti processuali, bensì per sopravvenuta carenza di interesse atteso il sopraggiungere di circostanza di indole fattuale (con ripercussioni processuali) che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità della pronuncia giudiziale.
Il giudicante, tuttavia, allo stato degli atti, potrà valutare incidenter tantum la fondatezza delle ragioni dell'attore reputando così opportuno compensare le spese di lite tra le parti ad eccezione della rifusione da parte di Controparte_1
della metà delle spese di lite in favore dell'attore nella misura meglio
[...]
indicata in dispositivo che tiene tuttavia conto della modesta attività espletata in giudizio.
P.Q.M.
il Giudice Onorario Avv. Alida Accogli in funzioni presso il Tribunale di Lecce,
Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
2 così provvede
- Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse nella prosecuzione del presente giudizio;
- Condanna alla rifusione della metà dei compensi di Controparte_1 lite da corrispondersi all'attore, quivi già specificata pro quota in Euro 700,00, con contributi di legge qualora dovuti;
Compensa per il resto tra le parti le correlative spese di lite.
Così deciso in Lecce il 4.07.24
Il Giudice Onorario
D.ssa Alida Accogli
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