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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1169 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto
Responsabilità ex art. 2049 e 2051 2052 c.c. e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, Via Reggio Calabria n. 23, presso lo studio dell'Avv. Felicetta Maria Bova, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura allegata all'atto di citazione
- Attrice -
E
(P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Amalfi n.1, CP_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Salvatore Chiaravvaloti giusta procura in atti
- Convenuto –
a seguito delle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 11.4.2025, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. ha convenuto in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in Catanzaro in data 16.06.2021 ore 11:00 circa, quando nell'aprire e varcare la porta in alluminio posta nella galleria del Condominio ove ella abitava, veniva colpita alla schiena dall'anta lato maniglia che a causa di una folata di vento e del malfunzionamento dello spingi porta e per non essere saldamente ancorata al pavimento, si chiudeva improvvisamente alle sue spalle, facendola rovinare per terra.
1 A sostegno della domanda ha dedotto che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al convenuto in qualità di custode della porta, ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c., e che, a seguito della caduta, aveva riportato una “frattura vertebrale amielica del soma di L2” per come diagnosticato presso il Nosocomio di Catanzaro;
ivi ricoverata, veniva sottoposta in data 02.070.2021 ad intervento chirurgico di “impianto di sistema di stabilizzazione vertebrale D12-L1-L3 con viti penduncolari e barre in titanio sistema a
Revolve – Globus Medical” per poi essere dimessa in data 6.07.2021 ed essere dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in data 25.03.2022.
Successivamente alla richiesta di risarcimento danni, la veniva sottoposta a Pt_2 visita medico legale da parte del fiduciario della compagnia assicurativa il Controparte_3 quale accertava la sussistenza di postumi invalidanti a carattere permanente determinanti un danno biologico del 16%
In ragione di quanto sopra, chiedeva volersi accertare la responsabilità del convenuto e conseguentemente condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non conseguenti al sinistro quantificati nella misura di euro 44.353,00
1.2 Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea, con riferimento sia all'an che al quantum debeatur.
In particolare, nel merito, ha rilevato la propria estraneità sotto il profilo della responsabilità nella dinamica ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto la porta posta nella galleria dello stabile non era scardinata ma presentava soltanto un problema di chiusura (la molla chiudiporta non entrava nel foro di chiusura); ha inoltre evidenziato la conoscenza da parte dell'attrice dell'esistenza dello stato di pericolo e quindi la prevedibilità dell'evento nonché l'evitabilità del sinistro mediante l'uso della normale.
Su tali presupposti ha concluso chiedendo la chiamata in causa della compagnia per essere manlevata da questa nell'ipotesi di condanna;
nel merito Controparte_4 ha chiesto il rigetto della domanda attorea o in subordine il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. All'udienza del 28.06.2024 veniva rigettata la richiesta di chiamata di terzo poiché tardivamente formulata. Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione della prova orale e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 11.04.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
A seguito della discussione delle parti, la causa veniva decisa con la sentenza resa all'esito dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. L'attrice pone a fondamento dell'azione risarcitoria proposta la specifica responsabilità derivante dal rapporto di custodia ex 2051 c.c., lamentando in capo al la mancata attività manutentiva sulla porta al fine di impedire che questa fosse CP_1 causa di eventi dannosi.
2 In punto di diritto, deve precisarsi che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed
è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo (ex multis,
Cass. n. 27724/18).
Costante giurisprudenza ritiene che il si presuma responsabile, ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze del fabbricato in quanto custode dello stesso, ed avente l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica del bene (v. ex multis Cass. civ. Sez. II,
17/06/2013, n. 15096), tuttavia, è stato precisato, che il danneggiato deve provare il nesso causale. Compete quindi al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra la "res" e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. Sez. 6- 3 Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez.
2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 06/08/1997); ove tale onere probatorio venga assolto spetterà poi al convenuto l'onere di offrire la prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento, cui si imputa il danno, vale a dire dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fermo che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI-III n.
6703/2018; Cass. civ. sez. III, 13/07/2011, n. 15375; Cass. civ., sez. III, 22/04/2010).
A riguardo come ancora di recente ribadito da Cassazione civile sez. III, 28/11/2023, n.33074 “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, contraddistinguete dalla colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
Deve inoltre tenersi a mente che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo esclude la configurabilità dell'DI e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dato che quanto più il pericolo può essere previsto e superato con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi il suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Ed invero “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa,
3 gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (Cassazione civile sez. III,
09/01/2024, n.822)
3. Venendo al merito della vicenda, considerato che ai fini della corretta rappresentazione e prova del nesso causale, risulta imprescindibile l'allegazione e relativa prova dell'esatta dinamica del sinistro;
valutando l'istruttoria svolta in corso di giudizio nel suo complesso, il Tribunale ritiene che abbia trovato conferma l'elemento fondante il nesso causale indicato nell'atto di citazione, vale a dire la circostanza che il sinistro si sarebbe verificato a causa della chiusura subitanea dell'anta della porta. In particolare, oltre alla non contestazione dell'an da parte del convenuto, può ritenersi per circostanze di fatto e di tempo che effettivamente la sia stata colpita Pt_1 alle spalle dalla porta chiusasi, come dalla stessa allegato.
Appare rilevante in tal senso quanto riferito dalla teste la quale ha Tes_1 dichiarato di aver visto l'attrice uscire dal portone e subito dopo di aver udito un forte rumore di vetro e un forte boato e le urla della;
mentre gli altri testi hanno invece Pt_1 dichiarato di non essere stati presenti al momento del sinistro.
Anche il tipo di lesioni allegate e documentate risultano del tutto compatibili con la dinamica riferita.
Non da ultimo benché dalle allegazioni fotografiche non risulti che l'anta lato maniglia fosse scardinata, non stabile, oscillante, priva di sostegno deve ritenersi provato il fatto che lo spingi porta ivi presente non fosse perfettamente funzionante in quanto, altrimenti, la porta nel chiudersi avrebbe trovato un freno e non sarebbe sbattuta subitaneamente;
circostanza questa altresì confermata dai testi e nonché Tes_2 Tes_3 dal teste , condomino nello stesso condominio, il quale ha specificato che “ la Tes_4 porta presenta un inconveniente in quanto con il vento che va ad incanalarsi allorquando viene aperta, l'anta si chiude con la pressione dell'aria, anche alle spalle di chi entra.” Ha aggiunto inoltre che “posso dire che questo problema è ancora presente ed era già presente all'epoca del sinistro”; precisava il teste che la porta venne posizionata almeno 10 anni orsono, all'avvio della raccolta differenziata.
4 Le dichiarazioni del teste soccorrono nell' evidenziare come la problematica della porta e del vento fosse certamente un problema esistente e ben noto ai condomini, tanto da riferire che il vetro della porta era rotto in seguito allo sbattere della stessa e venne dallo stesso condominio cambiato.
4. Deve a questo punto aversi riguardo al fatto che la predetta oggettiva pericolosità, configurabile per chiunque, della repentina chiusura dell'anta della porta, deve ritenersi determinata in parte dalla condotta del custode ed in parte dalla presenza di forti folate di vento, in quella giornata, ragionevolmente in grado di chiudere repentinamente l'anta.
Tuttavia come sopra specificato in punto di diritto, a fronte di un dovere di precauzione imposto al custode del bene ex art. 2051 c.c. è configurabile un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa e tanto anche in ossequio al principio di autoresponsabilità, riconosciuto dalla Corte Costituzionale applicabile, in ragione della sua portata generale, anche alle ipotesi di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., per cui l'obbligo di diligenza richiesto all'utilizzatore non si limita a un impiego normale e conforme alla destinazione del bene;
comprendendo altresì il dovere di adottare una condotta prudente e accurata, proporzionata alle caratteristiche proprie del bene stesso e al rischio specifico derivante dal suo utilizzo. Di fatti ancora “ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito” (Cass.
05/12/2013, n. 28616)
Nel caso di specie, a fronte delle circostanze di fatto accertate risulta pacifico che la donna, come confermato dal teste , abitasse nel palazzo dal 1976/1977 e dunque Tes_4 fosse ben a conoscenza che la porta si chiudesse repentinamente così da dover necessariamente porre in essere una condotta idonea, accompagnando la chiusura della porta;
nella giornata in cui è occorso il sinistro è incontestato vi fossero forti folate di vento,
“fuori da ogni normalità” per come riferito dal convenuto e non contestato dall'attrice; di conseguenza non ci si può esimere dal ritenere che l'attrice oltre ad avere una piena percezione dello stato dei luoghi fosse altresì a conoscenza del fatto che in presenza di determinate condizioni atmosferiche la porta tendesse a richiudersi alle spalle più velocemente del normale e con maggiore forza con ciò escludendosi l'imprevedibilità dell'evento dovendosi quindi ritenere la condotta posta in essere come estremamente incauta a fronte di una situazione di possibile pericolo facilmente percepibile in ragione delle avverse condizioni meteo e facilmente quindi superabile mediante l'adozione di un comportamento di particolare cautela. Deve peraltro osservarsi che l'attrice non ha dimostrato di aver tenuto nell'occasione un comportamento di ordinaria ed esigibile cautela correlato alla situazione di rischio percepibile in concreto con l'ordinaria diligenza, in considerazione delle caratteristiche meteo, e pertanto la sua condotta assume efficacia causale esclusiva in quanto contraria alle normali cautele adottabili e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
5 Difatti nella descrizione dell'evento fornita nell'introduttivo questa ha precisato di essere stata colpita all'improvviso alla schiena dalla porta che si richiudeva a causa di una forte folata di vento.
In merito soccorre il principio della Suprema Corte laddove specifica che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzato come incauto, come nella specie, tanto da porsi esso stesso come causa del danno sofferto, pare da escludere la stessa rilevanza dall'onere di custodia del bene. La donna, infatti, doveva e poteva porre in essere una condotta tale da consentirle il passaggio dalla porta, di cui ben conosceva le caratteristiche abitando da anni ed anni in quell'immobile, essendo dalla stessa, dunque, un dovere di precauzione e cautela che la stessa non tenne. La situazione di possibile danno non solo era dalla stessa prevedibile e superabile ma deve ritenersi proprio conosciuta, essendo la donna inquilina del palazzo ed essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali che la porta doveva essere di fatto accompagnata, non solo per il solo repentino chiudersi, ma anche per il fatto che nella sua apertura l'incanalarsi del vento ne determinava la chiusura ancor più repentina. Il pericolo doveva essere dunque superato attraverso l'adozione di una condotta della danneggiata improntata a ordinaria cautela – attesa e prevedibile in rapporto alle concrete circostanze tanto da assurgere a causa autonoma dell'evento ( così Cass.
9.1.2024 n. 822).
Alla luce delle suesposte considerazioni, non può ritenersi sussistente responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la domanda va quindi rigettata. CP_1
4. Va altresì esclusa la responsabilità del convenuto in relazione all'art. CP_1
2043 c.c. in quanto non solo non è stato provato il nesso di causa tra la condotta del custode e l'evento, come sopra evidenziato, ma non è neppure stato provato che la porta rappresentasse DI , atteso che le caratteristiche del bene condominiale, la porta, erano ben note alla donna;
né sussiste l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al convenuto, essendosi rivelato marginale, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, la presunta scarsa manutenzione della porta.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d D.M. 147/2022 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), nei valori minimi, tenuto conto dello sforzo defensionale spiegato
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_1
3.809,00 oltre rimb. forf., Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, lì 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1169 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto
Responsabilità ex art. 2049 e 2051 2052 c.c. e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, Via Reggio Calabria n. 23, presso lo studio dell'Avv. Felicetta Maria Bova, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura allegata all'atto di citazione
- Attrice -
E
(P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Amalfi n.1, CP_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Salvatore Chiaravvaloti giusta procura in atti
- Convenuto –
a seguito delle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 11.4.2025, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. ha convenuto in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in Catanzaro in data 16.06.2021 ore 11:00 circa, quando nell'aprire e varcare la porta in alluminio posta nella galleria del Condominio ove ella abitava, veniva colpita alla schiena dall'anta lato maniglia che a causa di una folata di vento e del malfunzionamento dello spingi porta e per non essere saldamente ancorata al pavimento, si chiudeva improvvisamente alle sue spalle, facendola rovinare per terra.
1 A sostegno della domanda ha dedotto che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al convenuto in qualità di custode della porta, ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c., e che, a seguito della caduta, aveva riportato una “frattura vertebrale amielica del soma di L2” per come diagnosticato presso il Nosocomio di Catanzaro;
ivi ricoverata, veniva sottoposta in data 02.070.2021 ad intervento chirurgico di “impianto di sistema di stabilizzazione vertebrale D12-L1-L3 con viti penduncolari e barre in titanio sistema a
Revolve – Globus Medical” per poi essere dimessa in data 6.07.2021 ed essere dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in data 25.03.2022.
Successivamente alla richiesta di risarcimento danni, la veniva sottoposta a Pt_2 visita medico legale da parte del fiduciario della compagnia assicurativa il Controparte_3 quale accertava la sussistenza di postumi invalidanti a carattere permanente determinanti un danno biologico del 16%
In ragione di quanto sopra, chiedeva volersi accertare la responsabilità del convenuto e conseguentemente condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non conseguenti al sinistro quantificati nella misura di euro 44.353,00
1.2 Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza Controparte_1 della domanda attorea, con riferimento sia all'an che al quantum debeatur.
In particolare, nel merito, ha rilevato la propria estraneità sotto il profilo della responsabilità nella dinamica ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto la porta posta nella galleria dello stabile non era scardinata ma presentava soltanto un problema di chiusura (la molla chiudiporta non entrava nel foro di chiusura); ha inoltre evidenziato la conoscenza da parte dell'attrice dell'esistenza dello stato di pericolo e quindi la prevedibilità dell'evento nonché l'evitabilità del sinistro mediante l'uso della normale.
Su tali presupposti ha concluso chiedendo la chiamata in causa della compagnia per essere manlevata da questa nell'ipotesi di condanna;
nel merito Controparte_4 ha chiesto il rigetto della domanda attorea o in subordine il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. All'udienza del 28.06.2024 veniva rigettata la richiesta di chiamata di terzo poiché tardivamente formulata. Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione della prova orale e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 11.04.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
A seguito della discussione delle parti, la causa veniva decisa con la sentenza resa all'esito dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2. L'attrice pone a fondamento dell'azione risarcitoria proposta la specifica responsabilità derivante dal rapporto di custodia ex 2051 c.c., lamentando in capo al la mancata attività manutentiva sulla porta al fine di impedire che questa fosse CP_1 causa di eventi dannosi.
2 In punto di diritto, deve precisarsi che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico ed
è comprensivo della condotta incauta del danneggiato o del fatto di un terzo (ex multis,
Cass. n. 27724/18).
Costante giurisprudenza ritiene che il si presuma responsabile, ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze del fabbricato in quanto custode dello stesso, ed avente l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica del bene (v. ex multis Cass. civ. Sez. II,
17/06/2013, n. 15096), tuttavia, è stato precisato, che il danneggiato deve provare il nesso causale. Compete quindi al danneggiato l'onere di dimostrare l'esistenza di un efficace nesso causale tra la "res" e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. Sez. 6- 3 Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez.
2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 06/08/1997); ove tale onere probatorio venga assolto spetterà poi al convenuto l'onere di offrire la prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento, cui si imputa il danno, vale a dire dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fermo che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI-III n.
6703/2018; Cass. civ. sez. III, 13/07/2011, n. 15375; Cass. civ., sez. III, 22/04/2010).
A riguardo come ancora di recente ribadito da Cassazione civile sez. III, 28/11/2023, n.33074 “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, contraddistinguete dalla colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”.
Deve inoltre tenersi a mente che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo esclude la configurabilità dell'DI e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dato che quanto più il pericolo può essere previsto e superato con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi il suo comportamento imprudente nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Ed invero “Quando il comportamento del danneggiato sia ragionevolmente apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa,
3 gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento (o reciproca interazione) tra i doveri di precauzione e cautela gravanti sui soggetti coinvolti. Difatti, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente (e quindi oggettivamente) attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (anomalo appunto nel senso di discosto dalla normalità oggettivamente intesa delle condotte attese in quel frangente) nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonoma dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res” (Cassazione civile sez. III,
09/01/2024, n.822)
3. Venendo al merito della vicenda, considerato che ai fini della corretta rappresentazione e prova del nesso causale, risulta imprescindibile l'allegazione e relativa prova dell'esatta dinamica del sinistro;
valutando l'istruttoria svolta in corso di giudizio nel suo complesso, il Tribunale ritiene che abbia trovato conferma l'elemento fondante il nesso causale indicato nell'atto di citazione, vale a dire la circostanza che il sinistro si sarebbe verificato a causa della chiusura subitanea dell'anta della porta. In particolare, oltre alla non contestazione dell'an da parte del convenuto, può ritenersi per circostanze di fatto e di tempo che effettivamente la sia stata colpita Pt_1 alle spalle dalla porta chiusasi, come dalla stessa allegato.
Appare rilevante in tal senso quanto riferito dalla teste la quale ha Tes_1 dichiarato di aver visto l'attrice uscire dal portone e subito dopo di aver udito un forte rumore di vetro e un forte boato e le urla della;
mentre gli altri testi hanno invece Pt_1 dichiarato di non essere stati presenti al momento del sinistro.
Anche il tipo di lesioni allegate e documentate risultano del tutto compatibili con la dinamica riferita.
Non da ultimo benché dalle allegazioni fotografiche non risulti che l'anta lato maniglia fosse scardinata, non stabile, oscillante, priva di sostegno deve ritenersi provato il fatto che lo spingi porta ivi presente non fosse perfettamente funzionante in quanto, altrimenti, la porta nel chiudersi avrebbe trovato un freno e non sarebbe sbattuta subitaneamente;
circostanza questa altresì confermata dai testi e nonché Tes_2 Tes_3 dal teste , condomino nello stesso condominio, il quale ha specificato che “ la Tes_4 porta presenta un inconveniente in quanto con il vento che va ad incanalarsi allorquando viene aperta, l'anta si chiude con la pressione dell'aria, anche alle spalle di chi entra.” Ha aggiunto inoltre che “posso dire che questo problema è ancora presente ed era già presente all'epoca del sinistro”; precisava il teste che la porta venne posizionata almeno 10 anni orsono, all'avvio della raccolta differenziata.
4 Le dichiarazioni del teste soccorrono nell' evidenziare come la problematica della porta e del vento fosse certamente un problema esistente e ben noto ai condomini, tanto da riferire che il vetro della porta era rotto in seguito allo sbattere della stessa e venne dallo stesso condominio cambiato.
4. Deve a questo punto aversi riguardo al fatto che la predetta oggettiva pericolosità, configurabile per chiunque, della repentina chiusura dell'anta della porta, deve ritenersi determinata in parte dalla condotta del custode ed in parte dalla presenza di forti folate di vento, in quella giornata, ragionevolmente in grado di chiudere repentinamente l'anta.
Tuttavia come sopra specificato in punto di diritto, a fronte di un dovere di precauzione imposto al custode del bene ex art. 2051 c.c. è configurabile un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa e tanto anche in ossequio al principio di autoresponsabilità, riconosciuto dalla Corte Costituzionale applicabile, in ragione della sua portata generale, anche alle ipotesi di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., per cui l'obbligo di diligenza richiesto all'utilizzatore non si limita a un impiego normale e conforme alla destinazione del bene;
comprendendo altresì il dovere di adottare una condotta prudente e accurata, proporzionata alle caratteristiche proprie del bene stesso e al rischio specifico derivante dal suo utilizzo. Di fatti ancora “ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito” (Cass.
05/12/2013, n. 28616)
Nel caso di specie, a fronte delle circostanze di fatto accertate risulta pacifico che la donna, come confermato dal teste , abitasse nel palazzo dal 1976/1977 e dunque Tes_4 fosse ben a conoscenza che la porta si chiudesse repentinamente così da dover necessariamente porre in essere una condotta idonea, accompagnando la chiusura della porta;
nella giornata in cui è occorso il sinistro è incontestato vi fossero forti folate di vento,
“fuori da ogni normalità” per come riferito dal convenuto e non contestato dall'attrice; di conseguenza non ci si può esimere dal ritenere che l'attrice oltre ad avere una piena percezione dello stato dei luoghi fosse altresì a conoscenza del fatto che in presenza di determinate condizioni atmosferiche la porta tendesse a richiudersi alle spalle più velocemente del normale e con maggiore forza con ciò escludendosi l'imprevedibilità dell'evento dovendosi quindi ritenere la condotta posta in essere come estremamente incauta a fronte di una situazione di possibile pericolo facilmente percepibile in ragione delle avverse condizioni meteo e facilmente quindi superabile mediante l'adozione di un comportamento di particolare cautela. Deve peraltro osservarsi che l'attrice non ha dimostrato di aver tenuto nell'occasione un comportamento di ordinaria ed esigibile cautela correlato alla situazione di rischio percepibile in concreto con l'ordinaria diligenza, in considerazione delle caratteristiche meteo, e pertanto la sua condotta assume efficacia causale esclusiva in quanto contraria alle normali cautele adottabili e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete.
5 Difatti nella descrizione dell'evento fornita nell'introduttivo questa ha precisato di essere stata colpita all'improvviso alla schiena dalla porta che si richiudeva a causa di una forte folata di vento.
In merito soccorre il principio della Suprema Corte laddove specifica che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzato come incauto, come nella specie, tanto da porsi esso stesso come causa del danno sofferto, pare da escludere la stessa rilevanza dall'onere di custodia del bene. La donna, infatti, doveva e poteva porre in essere una condotta tale da consentirle il passaggio dalla porta, di cui ben conosceva le caratteristiche abitando da anni ed anni in quell'immobile, essendo dalla stessa, dunque, un dovere di precauzione e cautela che la stessa non tenne. La situazione di possibile danno non solo era dalla stessa prevedibile e superabile ma deve ritenersi proprio conosciuta, essendo la donna inquilina del palazzo ed essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali che la porta doveva essere di fatto accompagnata, non solo per il solo repentino chiudersi, ma anche per il fatto che nella sua apertura l'incanalarsi del vento ne determinava la chiusura ancor più repentina. Il pericolo doveva essere dunque superato attraverso l'adozione di una condotta della danneggiata improntata a ordinaria cautela – attesa e prevedibile in rapporto alle concrete circostanze tanto da assurgere a causa autonoma dell'evento ( così Cass.
9.1.2024 n. 822).
Alla luce delle suesposte considerazioni, non può ritenersi sussistente responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la domanda va quindi rigettata. CP_1
4. Va altresì esclusa la responsabilità del convenuto in relazione all'art. CP_1
2043 c.c. in quanto non solo non è stato provato il nesso di causa tra la condotta del custode e l'evento, come sopra evidenziato, ma non è neppure stato provato che la porta rappresentasse DI , atteso che le caratteristiche del bene condominiale, la porta, erano ben note alla donna;
né sussiste l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al convenuto, essendosi rivelato marginale, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, la presunta scarsa manutenzione della porta.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d D.M. 147/2022 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), nei valori minimi, tenuto conto dello sforzo defensionale spiegato
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in persona della Dott. Adele Ferraro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_1
3.809,00 oltre rimb. forf., Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, lì 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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