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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
R.G.N. 14855 /2024
Udienza del 14/04/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente gli avvocati DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA oggi sostituiti dall'avv. Eleonora Cannatà la quale discute la causa e si riporta agli iscritti difensivi e insiste per l'eccezione di incompetenza territoriale con condanna alle spese da distarsi
Per la parte convenuta opposta è comparso, l'avv GARDIN ALESSANDRA oggi sostituita dall'avv. Daniele De Santis il quale discute la causa e si riporta alla comparsa e alla adesione alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Verona e chiede la compensazione delle spese legali
Il Giudice, sulla discussione orale trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c decidendo come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14855 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 e vertente
TRA
c.f. con domicilio digitale eletto presso le pec degli Parte_1 C.F._1 avv. Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli che la difendono giusta procura rilasciata su foglio separato OPPONENTE CONTRO
P.I in persona del legale rappresentante pro tempore con CP_1 P.IVA_1 domicilio digitale eletto presso la pec dell'avv. Alessandra Gardin che la difende giusta procura speciale del 5.12. 2023 OPPOSTA
*****
Sentenza resa ai sendi degli artt. 132.c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. con immediata stesura delle ragioni della decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione l'opponente ha lamentato in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona, foro di residenza della stessa.
Con comparsa del 27 marzo 2024 la difesa dell'opposta società ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata, concordando sulla competenza in favore del Tribunale di Verona.
Detta eccezione pregiudiziale di incompetenza, formulata dall'opponente nella prima difesa e, segnatamente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, anche in conseguenza dell'adesione della parte opposta, è idonea, ai sensi dell'art. 279 comma 2 c.p.c,
a definire il giudizio.
Riguardando la presente causa un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, va osservato che, dalla adesione al Foro ritenuto competente, nella fattispecie Verona, discende l'incompetenza della Autorità adita e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 38 c.p.c. secondo cui quando le altre parti costituite aderiscono all'indicazione del Giudice territorialmente competente “… la competenza del Giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mese dalla cancellazione del ruolo”.
Per consolidata giurisprudenza, al contrario, “ nel caso di incompetenza (per valore, materia, territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sia la nullità del decreto ingiuntivo e, inoltre, deve revocare quest'ultimo fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (ex pluris Cass. Civile sez. lavoro 21.5.2007 n. 11748). In tale principale e preminente questione in rito resta assorbita ogni qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni, domande, eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti.
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca impongono, infine, una pronuncia con sentenza volta da un lato a dichiarare l'incompetenza del giudice adito e dall'altro a revocare il provvedimento opposto, regolando le spese di lite del processo davanti a sé.
Quanto al governo delle spese le stesse seguono la soccombenza ed in assenza di specifica nota spesa vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(euro 9.838,00) e della pronuncia in rito con l'applicazione dei minimi tariffati dell'indicato scaglione per le sole fasi effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa dichiara per le ragioni esposte in parte motiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di mesi 3 dalla comunicazione della presente decisione;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 12305/2019 emesso dal Tribunale di Roma nella causa NRG 35520/2019 che per l'effetto revoca;
dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'assorbimento nella pronuncia di rito di ogni altra questione sollevata dalle parti;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente che liquida in complessivi euro 850,00 per compensi professionali, oltre spese generali e oneri, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratesi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. in Roma il 14 aprile 2025, pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 12.39
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
R.G.N. 14855 /2024
Udienza del 14/04/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente gli avvocati DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA oggi sostituiti dall'avv. Eleonora Cannatà la quale discute la causa e si riporta agli iscritti difensivi e insiste per l'eccezione di incompetenza territoriale con condanna alle spese da distarsi
Per la parte convenuta opposta è comparso, l'avv GARDIN ALESSANDRA oggi sostituita dall'avv. Daniele De Santis il quale discute la causa e si riporta alla comparsa e alla adesione alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Verona e chiede la compensazione delle spese legali
Il Giudice, sulla discussione orale trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c decidendo come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14855 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 e vertente
TRA
c.f. con domicilio digitale eletto presso le pec degli Parte_1 C.F._1 avv. Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli che la difendono giusta procura rilasciata su foglio separato OPPONENTE CONTRO
P.I in persona del legale rappresentante pro tempore con CP_1 P.IVA_1 domicilio digitale eletto presso la pec dell'avv. Alessandra Gardin che la difende giusta procura speciale del 5.12. 2023 OPPOSTA
*****
Sentenza resa ai sendi degli artt. 132.c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. con immediata stesura delle ragioni della decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la presente opposizione l'opponente ha lamentato in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona, foro di residenza della stessa.
Con comparsa del 27 marzo 2024 la difesa dell'opposta società ha aderito alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata, concordando sulla competenza in favore del Tribunale di Verona.
Detta eccezione pregiudiziale di incompetenza, formulata dall'opponente nella prima difesa e, segnatamente, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, anche in conseguenza dell'adesione della parte opposta, è idonea, ai sensi dell'art. 279 comma 2 c.p.c,
a definire il giudizio.
Riguardando la presente causa un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi, va osservato che, dalla adesione al Foro ritenuto competente, nella fattispecie Verona, discende l'incompetenza della Autorità adita e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 38 c.p.c. secondo cui quando le altre parti costituite aderiscono all'indicazione del Giudice territorialmente competente “… la competenza del Giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mese dalla cancellazione del ruolo”.
Per consolidata giurisprudenza, al contrario, “ nel caso di incompetenza (per valore, materia, territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo sia la nullità del decreto ingiuntivo e, inoltre, deve revocare quest'ultimo fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (ex pluris Cass. Civile sez. lavoro 21.5.2007 n. 11748). In tale principale e preminente questione in rito resta assorbita ogni qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni, domande, eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti.
La declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca impongono, infine, una pronuncia con sentenza volta da un lato a dichiarare l'incompetenza del giudice adito e dall'altro a revocare il provvedimento opposto, regolando le spese di lite del processo davanti a sé.
Quanto al governo delle spese le stesse seguono la soccombenza ed in assenza di specifica nota spesa vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia
(euro 9.838,00) e della pronuncia in rito con l'applicazione dei minimi tariffati dell'indicato scaglione per le sole fasi effettivamente svolte.
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa dichiara per le ragioni esposte in parte motiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Verona innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di mesi 3 dalla comunicazione della presente decisione;
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 12305/2019 emesso dal Tribunale di Roma nella causa NRG 35520/2019 che per l'effetto revoca;
dichiara per le ragioni di cui in motivazione l'assorbimento nella pronuncia di rito di ogni altra questione sollevata dalle parti;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente che liquida in complessivi euro 850,00 per compensi professionali, oltre spese generali e oneri, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratesi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. in Roma il 14 aprile 2025, pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 12.39
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina