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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
, partita Iva corrente in Spoleto Controparte_1 P.IVA_1
Via Arco di Druso n. 37, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene
Finocchi del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spoleto, Via Plinio il
Giovane n. 26;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , residente in Controparte_2 C.F._1
Via Filippo da Campello n. 47 Campello sul Clitunno (Pg)
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. e CP_3 C.F._2 residente in [...] Campello sul Clitunno (Pg);
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
per il ricorrente: - come da verbale del 10.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e 392 c.p.c. il Controparte_1 rappresentava quanto segue:
[...]
pagina 1 di 5 • in data 9/5/2024 proponeva dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Spoleto ricorso ex art. 316, 318 e 281 decies e undecies c.p.c., in cui si deduceva che: il Controparte_1 ha concesso in locazione ai Signori e con contratto del
[...] Controparte_2 CP_3
14/12/2020, regolarmente registrato in data 23/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate di
Spoleto, un appartamento sito in Spoleto Palazzo Leti-Sansi; il canone di locazione era pattuito in € 4.200,00 annui da corrispondersi in 12 rate mensili di € 350.00 ciascuna;
le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento e gas) venivano quantificate contrattualmente all'art. 6 con la previsione che i conduttori provvedessero al pagamento delle utenze in favore della proprietà, secondo scadenze mensili e con verifiche annuali di controllo;
che i conduttori, dopo un periodo iniziale in cui versavano correttamente i canoni di locazione e le spese delle utenze, a far data dall'anno 2021 iniziavano a tardare ingiustificatamente la corresponsione del dovuto, per cui parte locatrice, dopo vari solleciti, otteneva la liberazione dell'immobile con restituzione al in data 8/08/2023, ma permanevano mensilità CP_1 impagate;
che vi erano stati tentativi bonari di definire la questione, e in particolare le parti addivenivano all'accordo per cui i Signori e si obbligavano a pagare l'importo CP_2 CP_3 di € 5.833,06 relativo ai canoni scaduti e spese relative alle utenze mediante il versamento di rate da € 200,00 ciascuna mensili da corrispondersi entro il giorno 28 di ogni mese;
detto accordo veniva formalizzato in una comunicazione del Controparte_1 del 13/11/2023 e sottoscritto per accettazione dai Signori e in data 17/11/2023, CP_2 CP_3 ma i signori e non adempivano alle obbligazioni dagli stessi assunte;
CP_2 CP_3
• concludeva il per la condanna di controparte al pagamento dell'importo di € 5.833,06, CP_1 reveniente dalla somma dei canoni scaduti e non pagati, dalla mancata restituzione delle quote di registrazione del contratto e della mancata restituzione delle spese delle utenze;
• il procedimento veniva iscritto al R.G.N. 433/2024 all'Ufficio del Giudice di Pace di Spoleto e alla prima udienza del giorno 11/9/2024, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio i convenuti;
• il giudice di pace, tuttavia, rilevava d'ufficio la propria incompetenza per materia, e con ordinanza resa in udienza dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del
Tribunale di Spoleto, assegnando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di mesi tre dalla data della pronuncia;
• il dunque riassumeva la causa davanti all'intestato Tribunale nelle forme del rito CP_1 semplificato di cognizione, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di pagina 2 di 5 Spoleto, previa le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare obbligati i signori e nei confronti del CP_2 CP_3 [...]
al pagamento dell'importo di € 5.833,06 e condannare, per i titoli di cui Controparte_1 in premessa i Signori e al pagamento in favore del Controparte_2 CP_3 [...]
della somma di € 5.833,06 oltre interessi”. Controparte_1
I convenuti non si costituivano neanche nella presente sede, per cui se ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 8.1.2025 lo scrivente rilevava d'ufficio l'erroneità del rito in ragione della materia oggetto della domanda (locazioni) e dunque disponeva la prosecuzione della causa nella forme del rito lavoro, ex artt. 447 bis, 426 c.p.c., assegnando termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi e fissando nuova udienza nelle forme del nuovo rito.
All'udienza successiva, ritenute superflue le prove orali richiesta dal ricorrente, veniva fissata udienza per la discussione e decisione, con termine per il deposito di memorie di discussione.
All'udienza odierna del 10.9.2025 parte ricorrente si riportava alla memoria di discussione depositata e il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2. Le domande articolate da parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che dopo la riassunzione, la causa è correttamente incardinata davanti al giudice funzionalmente competente per le cause inerenti i contratti di locazione, ex art. 447 bis c.p.c., dovendosi così qualificare la domanda di parte ricorrente nella misura in cui si chiede la condanna al pagamento di canoni e somme dovute per le utenze, dovute in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato fra le parti (anche se l'immobile è da tempo stato rilasciato).
Poi, preme ribadire come i convenuti siano stati oggetto di regolare notifica per la presente fase dopo la riassunzione, ma non sono mai comparsi né si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Ciò premesso, a fronte di una mancata contestazione della domanda svolta dal ricorrente, occorre valutare la sufficienza degli elementi offerti in giudizio dal medesimo.
Sul punto, questi ha prodotto il contratto di locazione, sottoscritto e registrato, ovvero il titolo a fondamento dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Oltre a ciò, ha allegato l'inadempimento di controparte al pagamento di canoni e utenze per € 5.833,06.
Applicando alla fattispecie i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione dell'onere della prova in relazione all'inadempimento contrattuale, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, pagina 3 di 5 per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”
(così, per tutte, Cass. civ., sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533, massima), può dunque ritenersi correttamente provato il fatto a fondamento della domanda, avendo il ricorrente provato il titolo e allegato l'inadempimento, mentre i debitori sono rimasti contumaci e non hanno assolto all'onere su di essi gravante di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
A ulteriore conferma di ciò, mette conto evidenziare come parte ricorrente ha prodotto anche l'accordo di rateizzazione intervenuto fra le parti (lettera del in cui si dà atto dell'accettazione di CP_1 proposta di rateizzazione dei conduttori, sottoscritta “per ricevuta” da ) in data 13- Controparte_2
17/11/2023. Esso ha valenza sostanziale di ricognizione del debito, per quanto da parte del solo che è l'unico a sottoscrivere, ma è in ogni caso anche per quanto riguarda la posizione della CP_2 debitrice è elemento di ulteriore riconferma della tesi attorea anche nei confronti della CP_3 medesima, in considerazione del fatto che la stessa non ha in ogni caso mai preso posizione contraria in merito all'avvenuto raggiungimento di un accordo di rateizzazione, poi non adempiuto.
La domanda deve pertanto essere integralmente accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta, e limitando i compensi per le fasi introduttiva e decisionali ai valori di cui alla nota spese proposta dal difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
pagina 4 di 5 NN e , in solido tra loro, a pagare in favore del Controparte_2 CP_3 ricorrente la somma di € 5.833,06 oltre interessi come da domanda, a titolo di canoni di locazione e utenze dovuti in relazione al contratto di locazione del 14/12/2020, rimasti impagati;
NN e , in solido tra loro, a pagare in favore del Controparte_2 CP_3 ricorrente le spese di lite della presente fase che si liquidano, per compensi, in € 1.414,00, oltre spese generali al 15% dei compensi e C.P.A. al 4% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Spoleto, 10 settembre 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
, partita Iva corrente in Spoleto Controparte_1 P.IVA_1
Via Arco di Druso n. 37, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene
Finocchi del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spoleto, Via Plinio il
Giovane n. 26;
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , residente in Controparte_2 C.F._1
Via Filippo da Campello n. 47 Campello sul Clitunno (Pg)
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. e CP_3 C.F._2 residente in [...] Campello sul Clitunno (Pg);
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
per il ricorrente: - come da verbale del 10.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e 392 c.p.c. il Controparte_1 rappresentava quanto segue:
[...]
pagina 1 di 5 • in data 9/5/2024 proponeva dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Spoleto ricorso ex art. 316, 318 e 281 decies e undecies c.p.c., in cui si deduceva che: il Controparte_1 ha concesso in locazione ai Signori e con contratto del
[...] Controparte_2 CP_3
14/12/2020, regolarmente registrato in data 23/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate di
Spoleto, un appartamento sito in Spoleto Palazzo Leti-Sansi; il canone di locazione era pattuito in € 4.200,00 annui da corrispondersi in 12 rate mensili di € 350.00 ciascuna;
le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento e gas) venivano quantificate contrattualmente all'art. 6 con la previsione che i conduttori provvedessero al pagamento delle utenze in favore della proprietà, secondo scadenze mensili e con verifiche annuali di controllo;
che i conduttori, dopo un periodo iniziale in cui versavano correttamente i canoni di locazione e le spese delle utenze, a far data dall'anno 2021 iniziavano a tardare ingiustificatamente la corresponsione del dovuto, per cui parte locatrice, dopo vari solleciti, otteneva la liberazione dell'immobile con restituzione al in data 8/08/2023, ma permanevano mensilità CP_1 impagate;
che vi erano stati tentativi bonari di definire la questione, e in particolare le parti addivenivano all'accordo per cui i Signori e si obbligavano a pagare l'importo CP_2 CP_3 di € 5.833,06 relativo ai canoni scaduti e spese relative alle utenze mediante il versamento di rate da € 200,00 ciascuna mensili da corrispondersi entro il giorno 28 di ogni mese;
detto accordo veniva formalizzato in una comunicazione del Controparte_1 del 13/11/2023 e sottoscritto per accettazione dai Signori e in data 17/11/2023, CP_2 CP_3 ma i signori e non adempivano alle obbligazioni dagli stessi assunte;
CP_2 CP_3
• concludeva il per la condanna di controparte al pagamento dell'importo di € 5.833,06, CP_1 reveniente dalla somma dei canoni scaduti e non pagati, dalla mancata restituzione delle quote di registrazione del contratto e della mancata restituzione delle spese delle utenze;
• il procedimento veniva iscritto al R.G.N. 433/2024 all'Ufficio del Giudice di Pace di Spoleto e alla prima udienza del giorno 11/9/2024, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio i convenuti;
• il giudice di pace, tuttavia, rilevava d'ufficio la propria incompetenza per materia, e con ordinanza resa in udienza dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del
Tribunale di Spoleto, assegnando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di mesi tre dalla data della pronuncia;
• il dunque riassumeva la causa davanti all'intestato Tribunale nelle forme del rito CP_1 semplificato di cognizione, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di pagina 2 di 5 Spoleto, previa le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare obbligati i signori e nei confronti del CP_2 CP_3 [...]
al pagamento dell'importo di € 5.833,06 e condannare, per i titoli di cui Controparte_1 in premessa i Signori e al pagamento in favore del Controparte_2 CP_3 [...]
della somma di € 5.833,06 oltre interessi”. Controparte_1
I convenuti non si costituivano neanche nella presente sede, per cui se ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 8.1.2025 lo scrivente rilevava d'ufficio l'erroneità del rito in ragione della materia oggetto della domanda (locazioni) e dunque disponeva la prosecuzione della causa nella forme del rito lavoro, ex artt. 447 bis, 426 c.p.c., assegnando termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi e fissando nuova udienza nelle forme del nuovo rito.
All'udienza successiva, ritenute superflue le prove orali richiesta dal ricorrente, veniva fissata udienza per la discussione e decisione, con termine per il deposito di memorie di discussione.
All'udienza odierna del 10.9.2025 parte ricorrente si riportava alla memoria di discussione depositata e il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
2. Le domande articolate da parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
Preliminarmente, deve osservarsi che dopo la riassunzione, la causa è correttamente incardinata davanti al giudice funzionalmente competente per le cause inerenti i contratti di locazione, ex art. 447 bis c.p.c., dovendosi così qualificare la domanda di parte ricorrente nella misura in cui si chiede la condanna al pagamento di canoni e somme dovute per le utenze, dovute in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato fra le parti (anche se l'immobile è da tempo stato rilasciato).
Poi, preme ribadire come i convenuti siano stati oggetto di regolare notifica per la presente fase dopo la riassunzione, ma non sono mai comparsi né si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Ciò premesso, a fronte di una mancata contestazione della domanda svolta dal ricorrente, occorre valutare la sufficienza degli elementi offerti in giudizio dal medesimo.
Sul punto, questi ha prodotto il contratto di locazione, sottoscritto e registrato, ovvero il titolo a fondamento dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Oltre a ciò, ha allegato l'inadempimento di controparte al pagamento di canoni e utenze per € 5.833,06.
Applicando alla fattispecie i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di ripartizione dell'onere della prova in relazione all'inadempimento contrattuale, per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, pagina 3 di 5 per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”
(così, per tutte, Cass. civ., sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533, massima), può dunque ritenersi correttamente provato il fatto a fondamento della domanda, avendo il ricorrente provato il titolo e allegato l'inadempimento, mentre i debitori sono rimasti contumaci e non hanno assolto all'onere su di essi gravante di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
A ulteriore conferma di ciò, mette conto evidenziare come parte ricorrente ha prodotto anche l'accordo di rateizzazione intervenuto fra le parti (lettera del in cui si dà atto dell'accettazione di CP_1 proposta di rateizzazione dei conduttori, sottoscritta “per ricevuta” da ) in data 13- Controparte_2
17/11/2023. Esso ha valenza sostanziale di ricognizione del debito, per quanto da parte del solo che è l'unico a sottoscrivere, ma è in ogni caso anche per quanto riguarda la posizione della CP_2 debitrice è elemento di ulteriore riconferma della tesi attorea anche nei confronti della CP_3 medesima, in considerazione del fatto che la stessa non ha in ogni caso mai preso posizione contraria in merito all'avvenuto raggiungimento di un accordo di rateizzazione, poi non adempiuto.
La domanda deve pertanto essere integralmente accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e diminuiti ai minimi i compensi indicati in tabella in considerazione dell'esigua complessità in fatto e diritto della controversia, non tenendo conto della fase istruttoria che non si è tenuta, e limitando i compensi per le fasi introduttiva e decisionali ai valori di cui alla nota spese proposta dal difensore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così dispone:
pagina 4 di 5 NN e , in solido tra loro, a pagare in favore del Controparte_2 CP_3 ricorrente la somma di € 5.833,06 oltre interessi come da domanda, a titolo di canoni di locazione e utenze dovuti in relazione al contratto di locazione del 14/12/2020, rimasti impagati;
NN e , in solido tra loro, a pagare in favore del Controparte_2 CP_3 ricorrente le spese di lite della presente fase che si liquidano, per compensi, in € 1.414,00, oltre spese generali al 15% dei compensi e C.P.A. al 4% come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Spoleto, 10 settembre 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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