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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1366/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 04/04/2025, nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1366 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 07/01/2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla Parte_1 C.F._1 via XX Settembre nn. 17/19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Marinucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
e
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliate in Martinsicuro (TE) alla Via Roma n. 626, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Rapali, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenute -
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 07/01/2025.
Fatto e svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, conveniva in giudizio le società e Parte_1 Controparte_1
al fine di “accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di , dell'assegnazione patrimoniale Parte_1 operata nell'ambito della scissione parziale proporzionale posta in essere dalla
[...] con atto per Notar del 7.9.2015, repertorio n. 12527, Controparte_2 Persona_1
trascritto a Teramo il 30.9.2015, al n. 12139 reg. gen e n. 8732 reg. part., nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, , tra l'altro, la proprietà dei Controparte_1
seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno sito in Maltignano (AP), della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq.
2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq.
671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particelle n. 2584, di mq.
41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq. 245; c) appezzamento di terreno sito in
Tortoreto (TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785”.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- di essere creditore della società per la somma di € 63.951,18, oltre Controparte_2
IVA e Inarcassa, e oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 60.951,18 dalla messa in mora, avvenuta l'11.4.2011, in forza di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal
Tribunale di Teramo il 29.1.2015, munita della formula esecutiva il 24.2.2015;
- che avverso la predetta ordinanza la proponeva impugnazione, Controparte_2 nell'ambito della quale si costituiva l'odierno attore, proponendo appello incidentale;
- che l'impugnazione veniva definita con sentenza n. 83/2020 della Corte di Appello di
L'Aquila, la quale rigettava sia l'appello principale che quello incidentale;
- che, in forza del predetto titolo esecutivo, l'attore avviava l'azione esecutiva nei confronti della , notificando, in data 21.5.2015, atto di pignoramento presso terzi, Controparte_2
regolarmente iscritto a ruolo in data 1.6.2015 al n. 796/2015 R.G.E., azione conclusasi con l'estinzione della procedura all'udienza del 30.6.2015, stanti le dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati;
- che l'attore, in data 18.10.2017, notificava alla debitrice atto di pignoramento immobiliare, trascritto il 6.11.2017, al n. 7629 reg. gen e n. 5368 reg. part., e la relativa procedura esecutiva promossa davanti al Tribunale di Ascoli Piceno e iscritta al n. 124/2017 R.G.E., si concludeva con la vendita dell'immobile pignorato al prezzo di € 92.000,00;
2 - che all'attore, a fronte di un credito precisato nel corso della procedura in € 97.495,88 per sorte capitale, interessi, spese e compensi anche della procedura esecutiva, veniva assegnata la minor somma di € 9.832,31 in prededuzione ex art. 2770 c.c.;
- di essere altresì creditore della medesima società per la somma di € 113.219,91 relativa alle prestazioni professionali meglio descritte nella parcella depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo il 31.10.2018, vantando dunque un credito complessivo di € 200.439,82;
- che con deliberazione dell'11.06.2015 i soci della approvavano il Controparte_2
progetto di scissione parziale proporzionale della medesima società mediante assegnazione di parte del patrimonio alla Società Controparte_1
- che con atto a rogito del Notaio repertorio n. 12527, trascritto il Persona_1
30.9.2015, al n. 8732 di formalità, veniva stipulato l'atto di scissione parziale proporzionale, con assegnazione alla di tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del Controparte_1 passivo, nonché di tutti i beni indicati nel progetto di scissione attinenti all'attività di gestione immobiliare e con assegnazione alla stessa di un patrimonio netto di € 128.000,00, da imputarsi integralmente a riserva;
- che, nell'ambito della predetta scissione, venivano assegnati alla società beneficiaria i seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno sito in Maltignano (AP), della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq. 2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio
26, particelle n. 2584, di mq. 41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq.
245; c) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785;
- che la era partecipata al 70% da e al 30% da Controparte_2 Persona_2 [...]
, nonché amministrata da Controparte_3 Persona_2
- che la era partecipata al 70% da e al 30% da Controparte_1 Persona_2 [...]
, nonché amministrata da Controparte_3 Controparte_3
- che detti soci erano tra loro legati da rapporto di coniugio ed entrambe le società avevano sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via Cristoforo Colombo n. 7/A;
- in punto di diritto: i) l'ammissibilità della spiegata azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale contenuto nell'atto di scissione societaria;
ii) la prova documentale del credito vantato dall'attore, anteriore rispetto all'atto di scissione;
iii) che l'atto di attribuzione patrimoniale doveva considerarsi a titolo gratuito avendo la Controparte_1
3 acquisito elementi attivi del patrimonio della per un valore contabile di Controparte_2
€ 183.957,44 a fronte di elementi passivi per complessivi € 37.000,00; iv) la scientia damni in capo ai soci della società scissa, essendo entrambi consapevoli che l'operazione avrebbe decurtato la garanzia in favore dei creditori;
v) la totale specularità della compagine sociale e amministrativa delle società.
Si costituivano la e la negando la fondatezza, in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda attorea. Nello specifico, deducevano:
- che in data 01.08.2009, l'attore contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 CP_4
, figlia unica dei sigg.ri e e che questi ultimi
[...] Persona_2 Controparte_3 commissionavano all'attore una serie di attività da svolgere per conto delle società convenute;
- che nessun compenso veniva pattuito tra le parti, in quanto l'attività professionale veniva svolta dall'attore nell'interesse del coniuge;
- che, tuttavia, i coniugi e addivenivano alla separazione Parte_1 Controparte_4
consensuale, omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n.765/2017;
- che l'attore, per mera ritorsione, avviava contro le società convenute una serie di azioni giudiziali;
- in punto di diritto: i) l'inammissibilità dell'azione, avendo l'attore atteso circa due anni per notificare il pignoramento immobiliare su uno degli immobili residui di proprietà della società
e circa cinque anni per impugnare l'atto di scissione parziale;
ii) Controparte_2
l'insussistenza del concilium fraudis, atteso che la pretesa creditoria era sorta con missiva di messa in mora dell'11.04.2011, mentre l'atto dispositivo impugnato era successivo al sorgere della pretesa stessa (07.09.2015); iii) che l'eventus damni dedotto era conseguenza della normale attività immobiliare svolta dalla società convenuta, di talché l'impugnato atto di scissione non poteva ritenersi elusivo della pretesa creditoria dell'attore, quanto piuttosto il risultato di un equo accordo economico-patrimoniale tra le società convenute, finalizzato alla cessione di immobili e all'assunzione dei debiti societari;
iv) l'insussistenza della scientia damni paventata da parte attrice, posto che al momento dell'atto dispositivo l'attore aveva già notificato atto di pignoramento immobiliare su un bene immobile di proprietà della stessa società poi venduto all'incanto; v) l'incompatibilità tra la Controparte_2 scissione societaria e l'azione revocatoria, dal momento che l'art. 2503 c.c. consente ai creditori di opporsi alla scissione nei sessanta giorni decorrenti dal deposito del progetto di scissione presso il Registro delle imprese.
4 La causa veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
07/01/2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'inefficacia del trasferimento immobiliare compiuto nell'ambito della scissione societaria avvenuta per Notar con atto Persona_1
pubblico del 07.09.2015, rep. n. 12527, racc. n. 8239 (cfr. doc. 18 indice di parte attrice).
Occorre dapprima interrogarsi, stante l'eccezione spiegata sul punto dalle società convenute, sull'ammissibilità dell'azione in questa sede proposta.
La soluzione che ammette l'esperibilità dell'azione revocatoria della scissione societaria è stata già espressa dal Tribunale di Roma con sentenza del 18.10.2016. In particolare, a detta del Tribunale capitolino, “alla luce dell'inequivoco disposto del primo comma dell'art. 2506 c.c. (di portata sostanzialmente non dissimile da quello dell'art. 2504 septies c.c. nel testo anteriore alla riforma del diritto delle società del 2003), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società (nel caso di specie, di nuova costituzione) contro
l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione, da parte della società beneficiaria, di valori prima non esistenti nel suo patrimonio;
e ciò, per effetto della manifestazione di volontà unilaterale della società scissa contenuta nell'atto di scissione (in questo senso, cfr., in riferimento alla disciplina legale in vigore prima della riforma, Cass., 13 aprile 2012, n. 5874). L'operazione straordinaria in questione organizzativa […] ha, dunque, quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso: l'atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo onde, nella sussistenza dei restanti presupposti di cui all'art. 2901 c.c., è passibile di revocatoria su istanza del creditore o dei creditori della società scissa”.
Tale orientamento, condiviso dal Collegio, ha trovato il favore della recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 2153/2021 secondo cui “conformemente a quanto statuito dalla Corte di
Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C- 394/18), l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre la seconda è finalizzata a farne valere l'invalidità”), essendo indubbio che la scissione parziale costituisca fattispecie suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia generica assicurata ai creditori dal patrimonio netto della società scissa, che viene a essere, anche se solo in parte, scorporato, determinando dunque l'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c.
5 Va, poi, osservato che alla declaratoria giudiziale di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. non è di ostacolo il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione, imposto al giudice dall'art. 2504 quater c.c. (applicabile all'atto di scissione per effetto del rinvio recettizio formale contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506 ter c.c.).
Invero, la dichiarazione dì inefficacia dell'atto dispositivo, consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa, non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c. Del resto, nello stesso ordine di concetti la giurisprudenza dominante, anche di legittimità, ha avuto modo di affermare il principio della non interferenza, sulla validità dell'atto costitutivo di società di capitali, dell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto il conferimento di beni in tale società da parte di una delle parti del contratto sociale (cfr. Cass., 11 marzo 1995, n.
2817; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891).
L'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 2901 c.c. non può neppure escludersi in ragione della esistenza, in favore dei creditori della scissa per titolo anteriore, di uno specifico strumento di tutela anticipata, quale quello previsto dall'art. 2503 c.c. (applicabile alla scissione in forza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506 ter c.c.), a mente del quale i creditori possono fare opposizione alla scissione entro sessanta giorni dalla iscrizione della delibera nel Registro delle
Imprese. Difatti, l'opposizione ex art. 2503 c.c. e l'azione revocatoria costituiscono strumenti di tutela profondamente diversi, dal momento che l'opposizione paralizza l'esecuzione dell'operazione di scissione impedendo il venire a esistenza dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace ex post e nei limitati confronti del creditore istante. A ciò si aggiunga che il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. ha carattere di specialità, rispetto all'actio pauliana, avente carattere generale e nessuna norma di diritto positivo impedisce ai creditori sociali di ricorrere a differenti mezzi di garanzia, peraltro dissimili. Inoltre, l'azione revocatoria è rimedio esperibile nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. anche da parte di coloro che abbiano acquistato ragioni di credito, nei confronti della scissa, dopo l'iscrizione della delibera di scissione nel Registro delle Imprese, laddove, per converso, il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. è accordato solo ai creditori per titolo anteriore.
Ritiene, altresì, il Tribunale che all'applicazione della norma di cui all'art. 2901 c.c. non sia neppure di ostacolo la disciplina della solidarietà dal lato passivo, conseguente alla scissione ex art. 2506 quater, ultimo comma, c.c.
Invero, costituisce principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui il compimento di un alto di disposizione del proprio patrimonio (comportante
6 diminuzione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c.) da parte di un coobbligato solidale, facoltizzi il creditore ad esercitare nei suoi confronti l'azione revocatoria (ricorrendone i presupposti), a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, dal momento che la solidarietà dal lato passivo per l'adempimento di obbligazione pecuniaria determina una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito, tra loro distinti e autonomi, tanto che il creditore ha la facoltà (art. 1292 c.c.) di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento (potendo anche rinunciare alla solidarietà nei confronti di uno dei condebitori), con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (cfr., in questo senso,
Cass., 1 agosto 1960, n. 2264; Cass, 13 marzo 1987, n. 2623; Cass., 21 novembre 1990. n. 11251;
Cass., 22 marzo 2011, n. 6486).
Acclarata, dunque, l'ammissibilità dell'azione revocatoria dell'atto dispositivo posto in essere nell'ambito di un'operazione di scissione societaria, va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata da parte convenuta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Tale locuzione deve essere interpretata attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., ossia nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass., n. 5889/2016).
L'atto di cui si discorre dovrebbe dunque individuarsi nell'assegnazione patrimoniale della società scissa alle società beneficiarie, quale momento indefettibile e necessario della scissione, che in quanto tale comporta una riduzione di parte o dell'intero patrimonio della società scindenda a favore dell'unica beneficiaria o della pluralità di beneficiarie.
Nella specie, occorre, dunque, fare riferimento all'atto pubblico di scissione del 07.09.2015 (cfr. doc.
18 indice di parte attrice), posto che soltanto da tale momento si è verificato il trasferimento degli immobili di cui in premessa nel patrimonio della Controparte_1
Ciò posto, l'atto di citazione del presente giudizio risulta notificato via pec alle società convenute in data 11.08.2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalle stesse formulata.
Nel merito, l'art. 2901 c.c. individua quali presupposti: i) la sussistenza di un credito, anche eventuale o litigioso (cfr. Cass., n. 2673/2016); ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo che arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); iii) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (scientia damni); iv) trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel
7 caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (consilium fraudis).
Occorre sul punto rilevare che, diversamente da quanto opinato da parte attrice, la scissione costituisce atto a titolo oneroso, in quanto, pur perdendo la società scissa parte del patrimonio, i soci ottengono l'attribuzione delle quote della società beneficiaria;
inoltre, insieme al conferimento dei beni, vengono trasferite, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto della beneficiaria, anche i rapporti passivi. Va evidenziato sul punto che, ai fini della revocatoria, il concetto di onerosità è più ampio di quello di corrispettività, comprendendo tutti quegli atti dai quali discenda direttamente, anche per il debitore, un vantaggio patrimoniale;
gratuito è solo l'atto che comporti una volontaria attribuzione patrimoniale in favore di un altro soggetto che non sia bilanciata da alcun vantaggio, sia pure indiretto o mediato, per il soggetto disponente (cfr. Trib. Napoli 02.04.2024 cit.).
Nella specie, sussistono tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta da parte attrice nei confronti delle società convenute.
In particolare: i) è documentalmente provata e non contestata la preesistenza, rispetto all'atto dispositivo, del debito della nei confronti dell'attore, come risultante Controparte_2 dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa in data 28.01.2015 dal Tribunale di Teramo (cfr. doc.
1 indice di parte attrice), divenuta definitiva a seguito della pronuncia della sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 83/2020 (cfr. doc. 4 indice di parte attrice); ii) l'elemento dell'eventus damni è effetto diretto della scissione societaria, in virtù della quale la attraverso Controparte_2
un atto di disposizione che ha depauperato il patrimonio sociale, si è spogliata degli immobili in favore della aggravando sensibilmente le possibilità di esecuzione coattiva Controparte_1
del credito;
iii) la scientia damni può essere desunta dalla consapevolezza, in capo ai soci della società debitrice, del depauperamento della garanzia creditoria, rimasta di fatto insoddisfatta pur a seguito delle ulteriori iniziative intraprese dall'attore in via esecutiva per recuperare il credito (cfr. docc. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 indice di parte attrice); iv) per quel che, infine, concerne la prova del consilium fraudis, ossia della consapevolezza di creditore e terzo in ordine al pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, essa può dirsi integrata dalle presunzioni ritraibili dalla compagine sociale e amministrativa delle società coinvolte nell'operazione di scissione (sostanzialmente coincidente, dal momento che la è partecipata al 70% da e al 30% da Controparte_2 Persona_2 [...]
nonché amministrata da mentre la era Controparte_3 Persona_2 Controparte_1
partecipata al 70% da e al 30% da nonché amministrata da Persona_2 Controparte_3
; cfr. docc. 19 e 20 indice di parte attrice), dal rapporto di coniugio esistente tra Controparte_3
i soci (circostanza non contestata dalla parte convenuta) e dalla coincidenza della sede legale delle società parti dell'operazione di scissione (cfr. visure camerali sub. socc. 19 e 20 cit.).
8 L'azione proposta dall'attore risulta, quindi, fondata. A ciò consegue la declaratoria di inefficacia, nei confronti di , dell'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione Parte_1
parziale proporzionale posta in essere dalla con atto per Notar Controparte_2 Persona_1 del 07.09.2015, repertorio n. 12527, trascritto a Teramo il 30.9.2015, al n. 12139 reg. gen
[...]
e n. 8732 reg. part., nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, Controparte_1
la proprietà dei seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno sito in Maltignano (AP),
[...]
della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq. 2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particelle n. 2584, di mq. 41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq. 245; c) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia, nei confronti di
[...]
, dell'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione parziale Parte_1
proporzionale posta in essere dalla con atto per Notar Controparte_2 Persona_1 del 07.09.2015, repertorio n. 12527, trascritto a Teramo il 30.9.2015, al n. 12139
[...]
reg. gen e n. 8732 reg. part., nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione,
la proprietà dei seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno Controparte_1
sito in Maltignano (AP), della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq. 2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particelle n. 2584, di mq. 41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq. 245; c) appezzamento di terreno sito in Tortoreto
(TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785;
9 - condanna la e la al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_1 di lite in favore di liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge e oltre spese di notifica e di contributo unificato.
Così deciso nella videoconferenza del 04/04/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 04/04/2025, nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1366 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 07/01/2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in L'Aquila, alla Parte_1 C.F._1 via XX Settembre nn. 17/19, presso lo studio dell'Avv. Ugo Marinucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
e
(P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. IVA ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliate in Martinsicuro (TE) alla Via Roma n. 626, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Rapali, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenute -
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 07/01/2025.
Fatto e svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, conveniva in giudizio le società e Parte_1 Controparte_1
al fine di “accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di , dell'assegnazione patrimoniale Parte_1 operata nell'ambito della scissione parziale proporzionale posta in essere dalla
[...] con atto per Notar del 7.9.2015, repertorio n. 12527, Controparte_2 Persona_1
trascritto a Teramo il 30.9.2015, al n. 12139 reg. gen e n. 8732 reg. part., nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, , tra l'altro, la proprietà dei Controparte_1
seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno sito in Maltignano (AP), della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq.
2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq.
671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particelle n. 2584, di mq.
41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq. 245; c) appezzamento di terreno sito in
Tortoreto (TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785”.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- di essere creditore della società per la somma di € 63.951,18, oltre Controparte_2
IVA e Inarcassa, e oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 60.951,18 dalla messa in mora, avvenuta l'11.4.2011, in forza di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal
Tribunale di Teramo il 29.1.2015, munita della formula esecutiva il 24.2.2015;
- che avverso la predetta ordinanza la proponeva impugnazione, Controparte_2 nell'ambito della quale si costituiva l'odierno attore, proponendo appello incidentale;
- che l'impugnazione veniva definita con sentenza n. 83/2020 della Corte di Appello di
L'Aquila, la quale rigettava sia l'appello principale che quello incidentale;
- che, in forza del predetto titolo esecutivo, l'attore avviava l'azione esecutiva nei confronti della , notificando, in data 21.5.2015, atto di pignoramento presso terzi, Controparte_2
regolarmente iscritto a ruolo in data 1.6.2015 al n. 796/2015 R.G.E., azione conclusasi con l'estinzione della procedura all'udienza del 30.6.2015, stanti le dichiarazioni negative rese dai terzi pignorati;
- che l'attore, in data 18.10.2017, notificava alla debitrice atto di pignoramento immobiliare, trascritto il 6.11.2017, al n. 7629 reg. gen e n. 5368 reg. part., e la relativa procedura esecutiva promossa davanti al Tribunale di Ascoli Piceno e iscritta al n. 124/2017 R.G.E., si concludeva con la vendita dell'immobile pignorato al prezzo di € 92.000,00;
2 - che all'attore, a fronte di un credito precisato nel corso della procedura in € 97.495,88 per sorte capitale, interessi, spese e compensi anche della procedura esecutiva, veniva assegnata la minor somma di € 9.832,31 in prededuzione ex art. 2770 c.c.;
- di essere altresì creditore della medesima società per la somma di € 113.219,91 relativa alle prestazioni professionali meglio descritte nella parcella depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo il 31.10.2018, vantando dunque un credito complessivo di € 200.439,82;
- che con deliberazione dell'11.06.2015 i soci della approvavano il Controparte_2
progetto di scissione parziale proporzionale della medesima società mediante assegnazione di parte del patrimonio alla Società Controparte_1
- che con atto a rogito del Notaio repertorio n. 12527, trascritto il Persona_1
30.9.2015, al n. 8732 di formalità, veniva stipulato l'atto di scissione parziale proporzionale, con assegnazione alla di tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del Controparte_1 passivo, nonché di tutti i beni indicati nel progetto di scissione attinenti all'attività di gestione immobiliare e con assegnazione alla stessa di un patrimonio netto di € 128.000,00, da imputarsi integralmente a riserva;
- che, nell'ambito della predetta scissione, venivano assegnati alla società beneficiaria i seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno sito in Maltignano (AP), della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq. 2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio
26, particelle n. 2584, di mq. 41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq.
245; c) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785;
- che la era partecipata al 70% da e al 30% da Controparte_2 Persona_2 [...]
, nonché amministrata da Controparte_3 Persona_2
- che la era partecipata al 70% da e al 30% da Controparte_1 Persona_2 [...]
, nonché amministrata da Controparte_3 Controparte_3
- che detti soci erano tra loro legati da rapporto di coniugio ed entrambe le società avevano sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), via Cristoforo Colombo n. 7/A;
- in punto di diritto: i) l'ammissibilità della spiegata azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale contenuto nell'atto di scissione societaria;
ii) la prova documentale del credito vantato dall'attore, anteriore rispetto all'atto di scissione;
iii) che l'atto di attribuzione patrimoniale doveva considerarsi a titolo gratuito avendo la Controparte_1
3 acquisito elementi attivi del patrimonio della per un valore contabile di Controparte_2
€ 183.957,44 a fronte di elementi passivi per complessivi € 37.000,00; iv) la scientia damni in capo ai soci della società scissa, essendo entrambi consapevoli che l'operazione avrebbe decurtato la garanzia in favore dei creditori;
v) la totale specularità della compagine sociale e amministrativa delle società.
Si costituivano la e la negando la fondatezza, in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto, delle allegazioni poste a fondamento della domanda attorea. Nello specifico, deducevano:
- che in data 01.08.2009, l'attore contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1 CP_4
, figlia unica dei sigg.ri e e che questi ultimi
[...] Persona_2 Controparte_3 commissionavano all'attore una serie di attività da svolgere per conto delle società convenute;
- che nessun compenso veniva pattuito tra le parti, in quanto l'attività professionale veniva svolta dall'attore nell'interesse del coniuge;
- che, tuttavia, i coniugi e addivenivano alla separazione Parte_1 Controparte_4
consensuale, omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n.765/2017;
- che l'attore, per mera ritorsione, avviava contro le società convenute una serie di azioni giudiziali;
- in punto di diritto: i) l'inammissibilità dell'azione, avendo l'attore atteso circa due anni per notificare il pignoramento immobiliare su uno degli immobili residui di proprietà della società
e circa cinque anni per impugnare l'atto di scissione parziale;
ii) Controparte_2
l'insussistenza del concilium fraudis, atteso che la pretesa creditoria era sorta con missiva di messa in mora dell'11.04.2011, mentre l'atto dispositivo impugnato era successivo al sorgere della pretesa stessa (07.09.2015); iii) che l'eventus damni dedotto era conseguenza della normale attività immobiliare svolta dalla società convenuta, di talché l'impugnato atto di scissione non poteva ritenersi elusivo della pretesa creditoria dell'attore, quanto piuttosto il risultato di un equo accordo economico-patrimoniale tra le società convenute, finalizzato alla cessione di immobili e all'assunzione dei debiti societari;
iv) l'insussistenza della scientia damni paventata da parte attrice, posto che al momento dell'atto dispositivo l'attore aveva già notificato atto di pignoramento immobiliare su un bene immobile di proprietà della stessa società poi venduto all'incanto; v) l'incompatibilità tra la Controparte_2 scissione societaria e l'azione revocatoria, dal momento che l'art. 2503 c.c. consente ai creditori di opporsi alla scissione nei sessanta giorni decorrenti dal deposito del progetto di scissione presso il Registro delle imprese.
4 La causa veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
07/01/2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'inefficacia del trasferimento immobiliare compiuto nell'ambito della scissione societaria avvenuta per Notar con atto Persona_1
pubblico del 07.09.2015, rep. n. 12527, racc. n. 8239 (cfr. doc. 18 indice di parte attrice).
Occorre dapprima interrogarsi, stante l'eccezione spiegata sul punto dalle società convenute, sull'ammissibilità dell'azione in questa sede proposta.
La soluzione che ammette l'esperibilità dell'azione revocatoria della scissione societaria è stata già espressa dal Tribunale di Roma con sentenza del 18.10.2016. In particolare, a detta del Tribunale capitolino, “alla luce dell'inequivoco disposto del primo comma dell'art. 2506 c.c. (di portata sostanzialmente non dissimile da quello dell'art. 2504 septies c.c. nel testo anteriore alla riforma del diritto delle società del 2003), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società (nel caso di specie, di nuova costituzione) contro
l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione, da parte della società beneficiaria, di valori prima non esistenti nel suo patrimonio;
e ciò, per effetto della manifestazione di volontà unilaterale della società scissa contenuta nell'atto di scissione (in questo senso, cfr., in riferimento alla disciplina legale in vigore prima della riforma, Cass., 13 aprile 2012, n. 5874). L'operazione straordinaria in questione organizzativa […] ha, dunque, quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso: l'atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo onde, nella sussistenza dei restanti presupposti di cui all'art. 2901 c.c., è passibile di revocatoria su istanza del creditore o dei creditori della società scissa”.
Tale orientamento, condiviso dal Collegio, ha trovato il favore della recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 2153/2021 secondo cui “conformemente a quanto statuito dalla Corte di
Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C- 394/18), l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre la seconda è finalizzata a farne valere l'invalidità”), essendo indubbio che la scissione parziale costituisca fattispecie suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia generica assicurata ai creditori dal patrimonio netto della società scissa, che viene a essere, anche se solo in parte, scorporato, determinando dunque l'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c.
5 Va, poi, osservato che alla declaratoria giudiziale di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. non è di ostacolo il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione, imposto al giudice dall'art. 2504 quater c.c. (applicabile all'atto di scissione per effetto del rinvio recettizio formale contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506 ter c.c.).
Invero, la dichiarazione dì inefficacia dell'atto dispositivo, consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa, non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c. Del resto, nello stesso ordine di concetti la giurisprudenza dominante, anche di legittimità, ha avuto modo di affermare il principio della non interferenza, sulla validità dell'atto costitutivo di società di capitali, dell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto il conferimento di beni in tale società da parte di una delle parti del contratto sociale (cfr. Cass., 11 marzo 1995, n.
2817; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891).
L'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 2901 c.c. non può neppure escludersi in ragione della esistenza, in favore dei creditori della scissa per titolo anteriore, di uno specifico strumento di tutela anticipata, quale quello previsto dall'art. 2503 c.c. (applicabile alla scissione in forza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506 ter c.c.), a mente del quale i creditori possono fare opposizione alla scissione entro sessanta giorni dalla iscrizione della delibera nel Registro delle
Imprese. Difatti, l'opposizione ex art. 2503 c.c. e l'azione revocatoria costituiscono strumenti di tutela profondamente diversi, dal momento che l'opposizione paralizza l'esecuzione dell'operazione di scissione impedendo il venire a esistenza dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace ex post e nei limitati confronti del creditore istante. A ciò si aggiunga che il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. ha carattere di specialità, rispetto all'actio pauliana, avente carattere generale e nessuna norma di diritto positivo impedisce ai creditori sociali di ricorrere a differenti mezzi di garanzia, peraltro dissimili. Inoltre, l'azione revocatoria è rimedio esperibile nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. anche da parte di coloro che abbiano acquistato ragioni di credito, nei confronti della scissa, dopo l'iscrizione della delibera di scissione nel Registro delle Imprese, laddove, per converso, il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. è accordato solo ai creditori per titolo anteriore.
Ritiene, altresì, il Tribunale che all'applicazione della norma di cui all'art. 2901 c.c. non sia neppure di ostacolo la disciplina della solidarietà dal lato passivo, conseguente alla scissione ex art. 2506 quater, ultimo comma, c.c.
Invero, costituisce principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui il compimento di un alto di disposizione del proprio patrimonio (comportante
6 diminuzione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c.) da parte di un coobbligato solidale, facoltizzi il creditore ad esercitare nei suoi confronti l'azione revocatoria (ricorrendone i presupposti), a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, dal momento che la solidarietà dal lato passivo per l'adempimento di obbligazione pecuniaria determina una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito, tra loro distinti e autonomi, tanto che il creditore ha la facoltà (art. 1292 c.c.) di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento (potendo anche rinunciare alla solidarietà nei confronti di uno dei condebitori), con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (cfr., in questo senso,
Cass., 1 agosto 1960, n. 2264; Cass, 13 marzo 1987, n. 2623; Cass., 21 novembre 1990. n. 11251;
Cass., 22 marzo 2011, n. 6486).
Acclarata, dunque, l'ammissibilità dell'azione revocatoria dell'atto dispositivo posto in essere nell'ambito di un'operazione di scissione societaria, va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione sollevata da parte convenuta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Tale locuzione deve essere interpretata attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., ossia nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass., n. 5889/2016).
L'atto di cui si discorre dovrebbe dunque individuarsi nell'assegnazione patrimoniale della società scissa alle società beneficiarie, quale momento indefettibile e necessario della scissione, che in quanto tale comporta una riduzione di parte o dell'intero patrimonio della società scindenda a favore dell'unica beneficiaria o della pluralità di beneficiarie.
Nella specie, occorre, dunque, fare riferimento all'atto pubblico di scissione del 07.09.2015 (cfr. doc.
18 indice di parte attrice), posto che soltanto da tale momento si è verificato il trasferimento degli immobili di cui in premessa nel patrimonio della Controparte_1
Ciò posto, l'atto di citazione del presente giudizio risulta notificato via pec alle società convenute in data 11.08.2020, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalle stesse formulata.
Nel merito, l'art. 2901 c.c. individua quali presupposti: i) la sussistenza di un credito, anche eventuale o litigioso (cfr. Cass., n. 2673/2016); ii) il compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo che arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni); iii) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (scientia damni); iv) trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel
7 caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (consilium fraudis).
Occorre sul punto rilevare che, diversamente da quanto opinato da parte attrice, la scissione costituisce atto a titolo oneroso, in quanto, pur perdendo la società scissa parte del patrimonio, i soci ottengono l'attribuzione delle quote della società beneficiaria;
inoltre, insieme al conferimento dei beni, vengono trasferite, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto della beneficiaria, anche i rapporti passivi. Va evidenziato sul punto che, ai fini della revocatoria, il concetto di onerosità è più ampio di quello di corrispettività, comprendendo tutti quegli atti dai quali discenda direttamente, anche per il debitore, un vantaggio patrimoniale;
gratuito è solo l'atto che comporti una volontaria attribuzione patrimoniale in favore di un altro soggetto che non sia bilanciata da alcun vantaggio, sia pure indiretto o mediato, per il soggetto disponente (cfr. Trib. Napoli 02.04.2024 cit.).
Nella specie, sussistono tutti i presupposti dell'azione revocatoria proposta da parte attrice nei confronti delle società convenute.
In particolare: i) è documentalmente provata e non contestata la preesistenza, rispetto all'atto dispositivo, del debito della nei confronti dell'attore, come risultante Controparte_2 dall'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa in data 28.01.2015 dal Tribunale di Teramo (cfr. doc.
1 indice di parte attrice), divenuta definitiva a seguito della pronuncia della sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 83/2020 (cfr. doc. 4 indice di parte attrice); ii) l'elemento dell'eventus damni è effetto diretto della scissione societaria, in virtù della quale la attraverso Controparte_2
un atto di disposizione che ha depauperato il patrimonio sociale, si è spogliata degli immobili in favore della aggravando sensibilmente le possibilità di esecuzione coattiva Controparte_1
del credito;
iii) la scientia damni può essere desunta dalla consapevolezza, in capo ai soci della società debitrice, del depauperamento della garanzia creditoria, rimasta di fatto insoddisfatta pur a seguito delle ulteriori iniziative intraprese dall'attore in via esecutiva per recuperare il credito (cfr. docc. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 indice di parte attrice); iv) per quel che, infine, concerne la prova del consilium fraudis, ossia della consapevolezza di creditore e terzo in ordine al pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, essa può dirsi integrata dalle presunzioni ritraibili dalla compagine sociale e amministrativa delle società coinvolte nell'operazione di scissione (sostanzialmente coincidente, dal momento che la è partecipata al 70% da e al 30% da Controparte_2 Persona_2 [...]
nonché amministrata da mentre la era Controparte_3 Persona_2 Controparte_1
partecipata al 70% da e al 30% da nonché amministrata da Persona_2 Controparte_3
; cfr. docc. 19 e 20 indice di parte attrice), dal rapporto di coniugio esistente tra Controparte_3
i soci (circostanza non contestata dalla parte convenuta) e dalla coincidenza della sede legale delle società parti dell'operazione di scissione (cfr. visure camerali sub. socc. 19 e 20 cit.).
8 L'azione proposta dall'attore risulta, quindi, fondata. A ciò consegue la declaratoria di inefficacia, nei confronti di , dell'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione Parte_1
parziale proporzionale posta in essere dalla con atto per Notar Controparte_2 Persona_1 del 07.09.2015, repertorio n. 12527, trascritto a Teramo il 30.9.2015, al n. 12139 reg. gen
[...]
e n. 8732 reg. part., nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, Controparte_1
la proprietà dei seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno sito in Maltignano (AP),
[...]
della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq. 2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particelle n. 2584, di mq. 41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq. 245; c) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria, in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia, nei confronti di
[...]
, dell'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione parziale Parte_1
proporzionale posta in essere dalla con atto per Notar Controparte_2 Persona_1 del 07.09.2015, repertorio n. 12527, trascritto a Teramo il 30.9.2015, al n. 12139
[...]
reg. gen e n. 8732 reg. part., nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione,
la proprietà dei seguenti beni immobili: a) appezzamento di terreno Controparte_1
sito in Maltignano (AP), della estensione di mq.
3.140 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 7, particelle n. 194, di mq. 2.650, e n. 654 di mq. 490; b) appezzamento di terreno sito in Tortoreto (TE), della estensione di mq. 671 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particelle n. 2584, di mq. 41, n. 2586 di mq. 129, n. 2410 di mq. 256, e n. 3476 di mq. 245; c) appezzamento di terreno sito in Tortoreto
(TE), della estensione di mq. 785 catastali, distinto nel catasto terreni del predetto Comune al foglio 26, particella n. 3068, di mq. 785;
9 - condanna la e la al pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_1 di lite in favore di liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre accessori di legge e oltre spese di notifica e di contributo unificato.
Così deciso nella videoconferenza del 04/04/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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