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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ANNA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DELL'ANNA GIOVANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA elettivamente domiciliato in CP_2 P.IVA_2
presso il difensore avv. LUPOLI MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 4.10.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio l' e il per CP_2 Controparte_1 chiedere che: 1) fosse accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta ai fini del trattamento di fine servizio anche il periodo di riscatto dal 10.09.1982 al 31.08.1990 e in ogni caso a percepire il TFS computando il periodo di riscatto dal 10.09.1982 al 31.08.1990; 2) fosse condannata la parte resistente al pagamento della somma di €. 13.853,00, a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione. Affermava che: 1) aveva lavorato dal 27.10.1976 sia come supplente temporanea che come supplente annuale con qualifiche diverse: insegnante elementare VI livello, collaboratrice amministrativa IV livello, coordinatrice amministrativa V livello;
2) era stata immessa in ruolo con la qualifica di collaboratrice amministrativa con decorrenza giuridica ed economica pagina 1 di 3 dall'8.9.1990; 3) aveva presentato domanda di riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza;
il 16.4.1991 le era CP_3 pervenuta copia della domanda di riscatto ai fini della buonuscita inviata dal CP_3
Provveditorato all' , nel cui modello allegato erano stati ammessi a Controparte_4 riscatto i periodi di servizio dal 27.10.1976 al 31.8.1990; 3) era poi stata immessa in ruolo con la qualifica di insegnante elementare con decorrenza economica dall'1.9.1991 e giuridica dal 10.9.1982 (con nomina ai sensi dell'art.
8-bis L. n. 426/88); 4) l'1.9.2019 era andata in pensione come docente di scuola primaria;
5) l'11.4.1992 aveva consegnato all'
[...]
agli studi di Bologna tutti i certificati di servizio rilasciati Controparte_5 dalle scuole attestanti l'avvenuta sistemazione in 1^ categoria insieme con i prospetti Pt_2 dei conteggi relativi (parte degli oneri erano a debito, parte erano a credito); le era stato comunicato che “In seguito a retrodatazione giuridica del ruolo al 10.9.82 per tutti i servizi successivi a tale data si è provveduto alla sistemazione in 1^ categoria”, da cui era conseguito che la delibera di riscatto si era fermata al 9.9.1982, tanto che aveva dovuto pagare gli CP_3 oneri fino a tale data;
aveva così riscattato i periodi non coperti dal servizio dal 10.9.1982 al 31.8.1990 con il conseguente riconoscimento di mesi 5 e gg. 4, ai sensi dell'art. 142 DPR 1092/73 (decreto di computo n. 115 del 26.2.2016 prot. 6678/B3), tanto che nel suo decreto di pensionamento (Decreto Pensione prot. 1300/29.8.2019) risultavano 42 anni e 3 mesi di servizio che corrispondevano esattamente alla sua anzianità di servizio;
6) nel giugno 2020 aveva potuto verificare che non le erano stati computati 8 anni di servizio (risultavano anni 28 e mesi 11 escluso il servizio pre-ruolo, calcolati dall'8.9.1990 al 31.08.2019); 7) aveva quindi diritto all'ulteriore trattamento di fine servizio, che tenesse conto anche del periodo riscattato, dal 10.9.1982 al 31.8.1990, pari a €. 13.853,00. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in CP_2 fatto e in diritto. Affermava che ex art. 2 d.p.r. n. 1032/73 la rilevanza degli anni di servizio, a fini pensionistici, era limitata a quelli in cui il servizio era stato intero e dal 10.9.1982 al 31.8.1990 la ricorrente aveva prestato servizi brevi e saltuari;
non aveva quindi diritto al trattamento di fine servizio con riferimento a quegli anni. Benché ritualmente evocato in giudizio, il restava Controparte_1 contumace. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza dell'8.7.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati. Oggetto del presente giudizio è la riliquidazione del trattamento di fine servizio in considerazione del periodo di pre-ruolo riscattato dal 10.9.1982 al 31.08.1990. In fatto non è contestato che: 1) quanto ai servizi dal 10.9.1982 al 31.8.1990 la ricorrente ha provveduto al riscatto dei predetti periodi ex art. 142 d.p.r. n. 1092/73 (come risulta anche dal decreto di computo n. 115 del 26.2.2016); 2) gli stessi, nonostante il riscatto, non sono stati considerati nella somma finale percepita del trattamento di fine servizio. Se così, propri perché oggetto di riscatto, anche il periodo dal 10.9.1982 al 31.8.1990 deve essere computato ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
pagina 2 di 3 Né rileva la difesa dell' secondo cui tale periodo non è computabile nell'anzianità CP_2 della ricorrente perché caratterizzato da servizi inferiori all'anno. Recita il citato art. 2:
“l'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica”. La norma disciplina la rilevanza del servizio prestato, non di quello oggetto di riscatto. Del resto, se i servizi della ricorrente dal 10.09.1982 al 31.08.1990 fossero stati di un anno non sarebbe stato necessario il riscatto. Quest'ultimo permette ai dipendenti di dare valore a periodi di lavoro non coperti da contributi utili – nella specie per periodi inferiori a un anno – aumentando gli anni utili per la prestazione e così aumentare l'importo della liquidazione finale, riempiendo eventuali vuoti contributivi. Circa il quantum della differenza dovuta, non è contestato che essa ammonti a €. 13.853,00. Deve dunque essere accertato il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine servizio computando il periodo di riscatto dal 10.9.1982 al 31.8.1990 e deve essere condannato l' al pagamento della somma di €. 13.853,00. Su di essa è poi dovuta la CP_2 maggior somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo. Poiché non è contestato che debitore della somma sia l' , solo l' CP_2 CP_6 previdenziale deve essere condannato al pagamento, dovendo viceversa rigettarsi le domande nei confronti del , pure evocato in giudizio. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo fra la ricorrente e l' , con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
possono CP_2 invece essere interamente compensate quelle fra la ricorrente e il Controparte_7
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3574/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del Presidente pro tempore, e il CP_2 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così
[...] provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta ai fini del trattamento di fine servizio anche il periodo di riscatto dal 10.9.1982 al 31.8.1990;
2) condanna l' al pagamento a favore della ricorrente della somma di €. 13.853,00, a titolo CP_2 di trattamento di fine servizio, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) condanna l' al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in CP_2 complessivi €. 2.018,50, di cui €. 118,50 per anticipazioni ed €. 1.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa per intero quelle fra la ricorrente e il Controparte_1
;
[...]
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 8.7.2025 Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ANNA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DELL'ANNA GIOVANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPOLI MARIA elettivamente domiciliato in CP_2 P.IVA_2
presso il difensore avv. LUPOLI MARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 4.10.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio l' e il per CP_2 Controparte_1 chiedere che: 1) fosse accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta ai fini del trattamento di fine servizio anche il periodo di riscatto dal 10.09.1982 al 31.08.1990 e in ogni caso a percepire il TFS computando il periodo di riscatto dal 10.09.1982 al 31.08.1990; 2) fosse condannata la parte resistente al pagamento della somma di €. 13.853,00, a tale titolo, oltre a interessi legali e a rivalutazione. Affermava che: 1) aveva lavorato dal 27.10.1976 sia come supplente temporanea che come supplente annuale con qualifiche diverse: insegnante elementare VI livello, collaboratrice amministrativa IV livello, coordinatrice amministrativa V livello;
2) era stata immessa in ruolo con la qualifica di collaboratrice amministrativa con decorrenza giuridica ed economica pagina 1 di 3 dall'8.9.1990; 3) aveva presentato domanda di riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza;
il 16.4.1991 le era CP_3 pervenuta copia della domanda di riscatto ai fini della buonuscita inviata dal CP_3
Provveditorato all' , nel cui modello allegato erano stati ammessi a Controparte_4 riscatto i periodi di servizio dal 27.10.1976 al 31.8.1990; 3) era poi stata immessa in ruolo con la qualifica di insegnante elementare con decorrenza economica dall'1.9.1991 e giuridica dal 10.9.1982 (con nomina ai sensi dell'art.
8-bis L. n. 426/88); 4) l'1.9.2019 era andata in pensione come docente di scuola primaria;
5) l'11.4.1992 aveva consegnato all'
[...]
agli studi di Bologna tutti i certificati di servizio rilasciati Controparte_5 dalle scuole attestanti l'avvenuta sistemazione in 1^ categoria insieme con i prospetti Pt_2 dei conteggi relativi (parte degli oneri erano a debito, parte erano a credito); le era stato comunicato che “In seguito a retrodatazione giuridica del ruolo al 10.9.82 per tutti i servizi successivi a tale data si è provveduto alla sistemazione in 1^ categoria”, da cui era conseguito che la delibera di riscatto si era fermata al 9.9.1982, tanto che aveva dovuto pagare gli CP_3 oneri fino a tale data;
aveva così riscattato i periodi non coperti dal servizio dal 10.9.1982 al 31.8.1990 con il conseguente riconoscimento di mesi 5 e gg. 4, ai sensi dell'art. 142 DPR 1092/73 (decreto di computo n. 115 del 26.2.2016 prot. 6678/B3), tanto che nel suo decreto di pensionamento (Decreto Pensione prot. 1300/29.8.2019) risultavano 42 anni e 3 mesi di servizio che corrispondevano esattamente alla sua anzianità di servizio;
6) nel giugno 2020 aveva potuto verificare che non le erano stati computati 8 anni di servizio (risultavano anni 28 e mesi 11 escluso il servizio pre-ruolo, calcolati dall'8.9.1990 al 31.08.2019); 7) aveva quindi diritto all'ulteriore trattamento di fine servizio, che tenesse conto anche del periodo riscattato, dal 10.9.1982 al 31.8.1990, pari a €. 13.853,00. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in CP_2 fatto e in diritto. Affermava che ex art. 2 d.p.r. n. 1032/73 la rilevanza degli anni di servizio, a fini pensionistici, era limitata a quelli in cui il servizio era stato intero e dal 10.9.1982 al 31.8.1990 la ricorrente aveva prestato servizi brevi e saltuari;
non aveva quindi diritto al trattamento di fine servizio con riferimento a quegli anni. Benché ritualmente evocato in giudizio, il restava Controparte_1 contumace. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza dell'8.7.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati. Oggetto del presente giudizio è la riliquidazione del trattamento di fine servizio in considerazione del periodo di pre-ruolo riscattato dal 10.9.1982 al 31.08.1990. In fatto non è contestato che: 1) quanto ai servizi dal 10.9.1982 al 31.8.1990 la ricorrente ha provveduto al riscatto dei predetti periodi ex art. 142 d.p.r. n. 1092/73 (come risulta anche dal decreto di computo n. 115 del 26.2.2016); 2) gli stessi, nonostante il riscatto, non sono stati considerati nella somma finale percepita del trattamento di fine servizio. Se così, propri perché oggetto di riscatto, anche il periodo dal 10.9.1982 al 31.8.1990 deve essere computato ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
pagina 2 di 3 Né rileva la difesa dell' secondo cui tale periodo non è computabile nell'anzianità CP_2 della ricorrente perché caratterizzato da servizi inferiori all'anno. Recita il citato art. 2:
“l'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica”. La norma disciplina la rilevanza del servizio prestato, non di quello oggetto di riscatto. Del resto, se i servizi della ricorrente dal 10.09.1982 al 31.08.1990 fossero stati di un anno non sarebbe stato necessario il riscatto. Quest'ultimo permette ai dipendenti di dare valore a periodi di lavoro non coperti da contributi utili – nella specie per periodi inferiori a un anno – aumentando gli anni utili per la prestazione e così aumentare l'importo della liquidazione finale, riempiendo eventuali vuoti contributivi. Circa il quantum della differenza dovuta, non è contestato che essa ammonti a €. 13.853,00. Deve dunque essere accertato il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine servizio computando il periodo di riscatto dal 10.9.1982 al 31.8.1990 e deve essere condannato l' al pagamento della somma di €. 13.853,00. Su di essa è poi dovuta la CP_2 maggior somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo. Poiché non è contestato che debitore della somma sia l' , solo l' CP_2 CP_6 previdenziale deve essere condannato al pagamento, dovendo viceversa rigettarsi le domande nei confronti del , pure evocato in giudizio. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo fra la ricorrente e l' , con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
possono CP_2 invece essere interamente compensate quelle fra la ricorrente e il Controparte_7
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 3574/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' , in persona del Presidente pro tempore, e il CP_2 Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così
[...] provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta ai fini del trattamento di fine servizio anche il periodo di riscatto dal 10.9.1982 al 31.8.1990;
2) condanna l' al pagamento a favore della ricorrente della somma di €. 13.853,00, a titolo CP_2 di trattamento di fine servizio, oltre alla maggior somma fra gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) condanna l' al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in CP_2 complessivi €. 2.018,50, di cui €. 118,50 per anticipazioni ed €. 1.900,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa per intero quelle fra la ricorrente e il Controparte_1
;
[...]
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 8.7.2025 Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
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