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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11139 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. ER SI, all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6175-2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Saverio De Angelis
E
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 CP_1
c.p.c.
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Del Prete CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 616 c.p.c. instaurato a seguito di ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al giudice del Lavoro di Roma l'Avv.
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni“- in via Commentato [UB1]: CP_1 CP_2
preliminare, accerti e dichiari la legittimità dei pignoramenti esattoriali n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000, stante la certezza del
petitum; - nel merito, rigetti il ricorso proposto da perché palesemente CP_1
in-fondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condanni al pagamento CP_1
delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore
antistatario...”.
L'Avv. si è costituito rassegnando a sua volta le conclusioni che CP_1
seguono: “in via preliminare, Voglia il Giudice, Dott. ER SI, astenersi
dal presente giudizio ai sensi dell'art. 51 comma 4 c.p.p. posto che lo stesso è stato
estensore della sentenza di primo grado n° 890/2025 (r.g. 28605/2024) che ha
rigettato l'opposizione dell'Avv. avverso la “intimazione di pagamento CP_1
n° 097 2024 90839666 74/000 della somma complessiva di € 18.964,05”, vale a dire
nel procedimento connesso non solo oggettivamente e soggettivamente con il presente
(r.g. 6175/2025), ma anche in rapporto di evidente pregiudizialità, per tutte le
ragioni anzidette. ancora in via preliminare, che venga sospeso il presente giudizio in
attesa della definizione del giudizio di appello r.g. 220 / 2025, che dovrà decidere
sull'appello avverso la sentenza di primo grado n. 890 / 2025, che aveva rigettato il
ricorso dell'Avv. avverso la intimazione n. 097202490839666674000, CP_1
relativa alle sottese cartelle di pagamento da cui scaturiscono i pignoramenti oggetto
del presente contenzioso;
nel merito, che venga respinto il giudizio di merito
introdotto dall' in quanto infondato, in fatto e in diritto, quindi Parte_1
confermare il provvedimento del 31.01.2025 ha sospeso l'esecuzione esattoriale n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000 << considerato vi è totale
incertezza sull'entità del credito azionato in via esecutiva in quanto i due
pignoramenti, pur fondati sulle medesime cartelle di pagamento, indicano, del tutto
immotivatamente, per tributi, sanzioni, interessi importi totalmente differenti;
pertanto, va sospesa l'esecuzione per assoluta incertezza del petitum >> (r.g.
80670/2024). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio,..
“ CP_3
costituita nel giudizio davanti al G.E, non ha depositato altra CP_2
comparsa nel presente giudizio.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Vediamo prima i fatti di causa.
Con ricorso ex art 615 c.p.c., depositato in data 16/09/2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza in data 21/11/2024,
[...]
ha chiesto al G.E. di sospendere l'esecuzione dei pignoramenti di CP_1
crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, fasc. n. 97/2024/211794 e fasc. n.
97/2024/333980, per indebita duplicazione degli stessi, con il favore delle spese di lite. A sostegno della domanda ha dedotto che aveva notificato CP_4
al ricorrente due atti di pignoramento di crediti verso terzi, uno il 9/8/2024 e l'altro il 12/9/2024, aventi ad oggetto le medesime cartelle di pagamento, ovvero la n. 0972000484436751000 e la n. 0972024003695943000 e che tale procedura doveva essere ritenuta illegittima anche perché l'opponente aveva impugnato l'avviso di intimazione prodromico n. 09720249083966674000
dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – RG 28605/2024, dott.
SI, ai sensi e per gli effetti dell'art 24 D.Lgs 46/99 (con un ricorso che
è stato nel frattempo respinto).
Il G.E. ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28/01/2025,
differendo l'esecuzione fino alla suddetta udienza e si è costituita l'
[...]
impugnando il ricorso in opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art 615 cpc e chiedendone il rigetto, perché a suo dire inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto,
stante la legittimità del doppio pignoramento.
Tuttavia, con ordinanza in data 31/01/2025, il G.E. ha sospeso l'esecuzione esattoriale n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000 e ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.664,00, oltre rimborso spese, iva e cpa.
L'Agente della Riscossione ha quindi instaurato il presente il giudizio di merito del procedimento R.G.E. n. 80670/2024, essendo a suo dire del tutto infondata l'eccezione relativa alla duplicazione dei due procedimenti.
L'opinione di è del tutto condivisibile. CP_4 In realtà, i pignoramenti in questione sono i c.d. ordini di pagamento
“diretto” di crediti verso terzi previsti dall'art 72 bis del DPR 602/73, a mente del quale l'agente della riscossione può impartire al terzo debitor debitoris
l'ordine di pagare il credito direttamente all'agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Ma allora è evidente che i due ordini di pagamento, quello del 9/8/2024
(docc. 6 e 7 e l'altro del 12/9/2024 (docc. 8 e 9), scaturiscono da due CP_4
differenti crediti vantati dall'avv. nei confronti di CP_1 CP_2
società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente di euro 8.145,60 ed euro 5.138,00.
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori ad euro 5.000,00 devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente. Infatti, nella premessa dei due pignoramenti opposti si legge che ha segnalato all'agente della CP_2
riscossione di essere debitore di di due differenti crediti, CP_1
ragione per cui ha proceduto legittimamente a notificare due differenti CP_4
ordini di pagamento, in quanto il primo avrebbe consentito di recuperare solo parzialmente il proprio credito di euro 20.019,10. Più in particolare, a seguito del primo pignoramento esattoriale n. 09784202400028131001 di euro
20.019,10 in data 9/8/2024, ha versato ad in data 23/8/2024 CP_2 CP_4 la somma di euro 8.145,60, come si evince dall'attestazione di pagamento prodotta da (doc. 10), così che il credito Parte_1
residuo è divenuto di euro 11.837,00.
Dovendo effettuare un secondo pagamento di euro 5.138,00 CP_2
(superiore ad euro 5.000,00) in favore di ha dovuto attivare CP_1
nuovamente l'art. 48 bis del DPR 602/73 e, quindi, è partito un nuovo pignoramento esattoriale n. 09784202400032476000, stavolta di euro 11.957,72.
Ne consegue, che il motivo di opposizione non è fondato ed il provvedimento di sospensione dei pignoramenti risulta parimenti infondato.
CP_ A fronte di tali evidenze risultano infondate le eccezioni dell'Avv. il quale sostiene che il giudice dovrebbe sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.
perché la sentenza che ha respinto la sua impugnazione ad intimazione di pagamento è stata appellata.
Infatti, anche a prescindere dal fatto, evidenziato dalla difesa di che CP_4
quel giudizio (deciso proprio da questo giudice) non riguarderebbe comunque tutti i crediti che interessano in questa sede, è noto che oggi non vi
è più spazio nel nostro ordinamento per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (cfr. Cass. civ. 31 gennaio 2007, n, 2089; Cass.
civ. 25 maggio 2007, n. 12233 ecc.). “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile solo la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'articolo 337 c.p.c. come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'articolo 282
c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia
l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Cass. Sez.Un.,
19 giugno 2012 n. 10027;Cass. 798/15; 6207/14; Cass 21924/2008)” (così, Cass.n.
10412/2015).
“Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, 2° co., c.p.c., sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento,
a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di adottare un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 337, 2° co., c.p.c. (così,
Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027; Cass., 19 settembre 2013, n. 21505; Cass., 18 marzo 2014, n. 6207; Cass., 20 gennaio 2015, n. 798; Cass., 9 luglio 2018, n.
17936; Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763)” (così, più di recente, Cass.
n.5599 del 21 febbraio 2022).
Insomma, nel caso di specie, non si è in presenza certamente di una ipotesi di
“sospensione necessaria”,ovvero di una ipotesi in cui la sospensione sia imposta da una “specifica disposizione di legge”.
CP_ Né si ravvisano ragioni, neppure dedotte dall'Avv. che ha invocato solo l'istituto della sospensione necessaria, per disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c..
Occorre aggiungere che non vi è alcun obbligo di astenersi per questo giudice al quale è stata assegnata questa causa proprio per la connessione con altro giudizio pendente in quel momento tra le stesse (R.G. n. 33778/2024) in base alle tabelle attualmente vigenti.
Per le esposte ragioni il ricorso di merita Parte_1
accoglimento e la causa va decisa immediatamente e senza dilazione secondo le regole del processo del lavoro (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575
del 22 ottobre 2008 ecc).
Le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/22, seguono la
CP_ soccombenza nei rapporti tra e l'Avv. mentre vanno compensate le CP_4
altre spese nei confronti di CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara la legittimità dei pignoramenti esattoriali n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000 e rigetta l'opposizione all'esecuzione dell'avv.
[...]
CP_1
condanna l'Avv. a rifondere ad CP_1 Parte_1
le spese di lite, pari ad € 2000,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali (15%), iva e cpa da distrarsi, compensando le altre spese.
Roma lì 04.11.2025 Il Giudice
ER SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. ER SI, all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6175-2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesco Saverio De Angelis
E
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 CP_1
c.p.c.
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Del Prete CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 616 c.p.c. instaurato a seguito di ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione ha Parte_1
convenuto in giudizio davanti al giudice del Lavoro di Roma l'Avv.
e per sentir accogliere le seguenti conclusioni“- in via Commentato [UB1]: CP_1 CP_2
preliminare, accerti e dichiari la legittimità dei pignoramenti esattoriali n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000, stante la certezza del
petitum; - nel merito, rigetti il ricorso proposto da perché palesemente CP_1
in-fondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condanni al pagamento CP_1
delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore
antistatario...”.
L'Avv. si è costituito rassegnando a sua volta le conclusioni che CP_1
seguono: “in via preliminare, Voglia il Giudice, Dott. ER SI, astenersi
dal presente giudizio ai sensi dell'art. 51 comma 4 c.p.p. posto che lo stesso è stato
estensore della sentenza di primo grado n° 890/2025 (r.g. 28605/2024) che ha
rigettato l'opposizione dell'Avv. avverso la “intimazione di pagamento CP_1
n° 097 2024 90839666 74/000 della somma complessiva di € 18.964,05”, vale a dire
nel procedimento connesso non solo oggettivamente e soggettivamente con il presente
(r.g. 6175/2025), ma anche in rapporto di evidente pregiudizialità, per tutte le
ragioni anzidette. ancora in via preliminare, che venga sospeso il presente giudizio in
attesa della definizione del giudizio di appello r.g. 220 / 2025, che dovrà decidere
sull'appello avverso la sentenza di primo grado n. 890 / 2025, che aveva rigettato il
ricorso dell'Avv. avverso la intimazione n. 097202490839666674000, CP_1
relativa alle sottese cartelle di pagamento da cui scaturiscono i pignoramenti oggetto
del presente contenzioso;
nel merito, che venga respinto il giudizio di merito
introdotto dall' in quanto infondato, in fatto e in diritto, quindi Parte_1
confermare il provvedimento del 31.01.2025 ha sospeso l'esecuzione esattoriale n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000 << considerato vi è totale
incertezza sull'entità del credito azionato in via esecutiva in quanto i due
pignoramenti, pur fondati sulle medesime cartelle di pagamento, indicano, del tutto
immotivatamente, per tributi, sanzioni, interessi importi totalmente differenti;
pertanto, va sospesa l'esecuzione per assoluta incertezza del petitum >> (r.g.
80670/2024). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio,..
“ CP_3
costituita nel giudizio davanti al G.E, non ha depositato altra CP_2
comparsa nel presente giudizio.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Vediamo prima i fatti di causa.
Con ricorso ex art 615 c.p.c., depositato in data 16/09/2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza in data 21/11/2024,
[...]
ha chiesto al G.E. di sospendere l'esecuzione dei pignoramenti di CP_1
crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, fasc. n. 97/2024/211794 e fasc. n.
97/2024/333980, per indebita duplicazione degli stessi, con il favore delle spese di lite. A sostegno della domanda ha dedotto che aveva notificato CP_4
al ricorrente due atti di pignoramento di crediti verso terzi, uno il 9/8/2024 e l'altro il 12/9/2024, aventi ad oggetto le medesime cartelle di pagamento, ovvero la n. 0972000484436751000 e la n. 0972024003695943000 e che tale procedura doveva essere ritenuta illegittima anche perché l'opponente aveva impugnato l'avviso di intimazione prodromico n. 09720249083966674000
dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – RG 28605/2024, dott.
SI, ai sensi e per gli effetti dell'art 24 D.Lgs 46/99 (con un ricorso che
è stato nel frattempo respinto).
Il G.E. ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28/01/2025,
differendo l'esecuzione fino alla suddetta udienza e si è costituita l'
[...]
impugnando il ricorso in opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art 615 cpc e chiedendone il rigetto, perché a suo dire inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto,
stante la legittimità del doppio pignoramento.
Tuttavia, con ordinanza in data 31/01/2025, il G.E. ha sospeso l'esecuzione esattoriale n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000 e ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.664,00, oltre rimborso spese, iva e cpa.
L'Agente della Riscossione ha quindi instaurato il presente il giudizio di merito del procedimento R.G.E. n. 80670/2024, essendo a suo dire del tutto infondata l'eccezione relativa alla duplicazione dei due procedimenti.
L'opinione di è del tutto condivisibile. CP_4 In realtà, i pignoramenti in questione sono i c.d. ordini di pagamento
“diretto” di crediti verso terzi previsti dall'art 72 bis del DPR 602/73, a mente del quale l'agente della riscossione può impartire al terzo debitor debitoris
l'ordine di pagare il credito direttamente all'agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Ma allora è evidente che i due ordini di pagamento, quello del 9/8/2024
(docc. 6 e 7 e l'altro del 12/9/2024 (docc. 8 e 9), scaturiscono da due CP_4
differenti crediti vantati dall'avv. nei confronti di CP_1 CP_2
società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente di euro 8.145,60 ed euro 5.138,00.
Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori ad euro 5.000,00 devono verificare se il beneficiario risulta avere somme iscritte a ruolo per cui è inadempiente. Infatti, nella premessa dei due pignoramenti opposti si legge che ha segnalato all'agente della CP_2
riscossione di essere debitore di di due differenti crediti, CP_1
ragione per cui ha proceduto legittimamente a notificare due differenti CP_4
ordini di pagamento, in quanto il primo avrebbe consentito di recuperare solo parzialmente il proprio credito di euro 20.019,10. Più in particolare, a seguito del primo pignoramento esattoriale n. 09784202400028131001 di euro
20.019,10 in data 9/8/2024, ha versato ad in data 23/8/2024 CP_2 CP_4 la somma di euro 8.145,60, come si evince dall'attestazione di pagamento prodotta da (doc. 10), così che il credito Parte_1
residuo è divenuto di euro 11.837,00.
Dovendo effettuare un secondo pagamento di euro 5.138,00 CP_2
(superiore ad euro 5.000,00) in favore di ha dovuto attivare CP_1
nuovamente l'art. 48 bis del DPR 602/73 e, quindi, è partito un nuovo pignoramento esattoriale n. 09784202400032476000, stavolta di euro 11.957,72.
Ne consegue, che il motivo di opposizione non è fondato ed il provvedimento di sospensione dei pignoramenti risulta parimenti infondato.
CP_ A fronte di tali evidenze risultano infondate le eccezioni dell'Avv. il quale sostiene che il giudice dovrebbe sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c.
perché la sentenza che ha respinto la sua impugnazione ad intimazione di pagamento è stata appellata.
Infatti, anche a prescindere dal fatto, evidenziato dalla difesa di che CP_4
quel giudizio (deciso proprio da questo giudice) non riguarderebbe comunque tutti i crediti che interessano in questa sede, è noto che oggi non vi
è più spazio nel nostro ordinamento per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (cfr. Cass. civ. 31 gennaio 2007, n, 2089; Cass.
civ. 25 maggio 2007, n. 12233 ecc.). “Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile solo la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'articolo 337 c.p.c. come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'articolo 282
c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia
l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Cass. Sez.Un.,
19 giugno 2012 n. 10027;Cass. 798/15; 6207/14; Cass 21924/2008)” (così, Cass.n.
10412/2015).
“Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, 2° co., c.p.c., sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento,
a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di adottare un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 337, 2° co., c.p.c. (così,
Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027; Cass., 19 settembre 2013, n. 21505; Cass., 18 marzo 2014, n. 6207; Cass., 20 gennaio 2015, n. 798; Cass., 9 luglio 2018, n.
17936; Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763)” (così, più di recente, Cass.
n.5599 del 21 febbraio 2022).
Insomma, nel caso di specie, non si è in presenza certamente di una ipotesi di
“sospensione necessaria”,ovvero di una ipotesi in cui la sospensione sia imposta da una “specifica disposizione di legge”.
CP_ Né si ravvisano ragioni, neppure dedotte dall'Avv. che ha invocato solo l'istituto della sospensione necessaria, per disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c..
Occorre aggiungere che non vi è alcun obbligo di astenersi per questo giudice al quale è stata assegnata questa causa proprio per la connessione con altro giudizio pendente in quel momento tra le stesse (R.G. n. 33778/2024) in base alle tabelle attualmente vigenti.
Per le esposte ragioni il ricorso di merita Parte_1
accoglimento e la causa va decisa immediatamente e senza dilazione secondo le regole del processo del lavoro (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575
del 22 ottobre 2008 ecc).
Le spese, come liquidate in dispositivo ex DM 147/22, seguono la
CP_ soccombenza nei rapporti tra e l'Avv. mentre vanno compensate le CP_4
altre spese nei confronti di CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
dichiara la legittimità dei pignoramenti esattoriali n. 09784202400028131001 e n. 09784202400032476000 e rigetta l'opposizione all'esecuzione dell'avv.
[...]
CP_1
condanna l'Avv. a rifondere ad CP_1 Parte_1
le spese di lite, pari ad € 2000,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali (15%), iva e cpa da distrarsi, compensando le altre spese.
Roma lì 04.11.2025 Il Giudice
ER SI