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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/06/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2023
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 839/2023, promossa da:
(P. Iva n. ), in qualità di impresa designata Parte_1 P.IVA_1 per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Colitti, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Galanti CP_1 C.F._1
Occulti, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
(P. Iva n. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Controparte_2 P.IVA_2
Villanova e Yasmine Laachir, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale – appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.5.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:
“[…] Nel merito in via principale riformare l'impugnata Parte_1
sentenza resa dal G.d.P. di Chieti, Avv. Settevendemie, n. 170/2023, pubblicata in data 18/04/2023, relativa al giudizio n. R.G. 1044/2020, non notificata, ed in accoglimento dell'appello come proposto dichiarare il difetto di prove da porsi a sostegno della domanda spiegata dalla terza chiamata
[...]
nei confronti della deducente per i motivi esposti, e per l'effetto rigettare ogni Controparte_4
domanda proposta nei confronti di questa appellante, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico della PA , che pure dovrà rifondere le spese del doppio grado Controparte_4
di giudizio alla deducente, essendo risultata totalmente infondata la chiamata in causa, per tutte le motivazioni suindicate;
in via meramente subordinata riformare la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni in punto di quantum per i motivi esposti, e segnatamente accertare e dichiarare la violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 283 (caso lettera A), D.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui ha condannato la deducente al pagamento di somme ulteriori rispetto al risarcimento del solo danno alla persona, e per l'effetto riformare la sentenza ponendo a carico della deducente le somme relative al solo danno alla persona subito dalla Sig.ra come accertato in sede di CTU CP_1
medica; in ulteriore subordine accertare e dichiarare la violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 283 (caso lettera A), D.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui ha condannato la deducente al pagamento del ristoro del danno materiale, senza applicare la franchigia di € 500,00, e per l'effetto porre a carico della deducente le somme ritenute di giustizia, detraendo dal risarcimento del danno materiale gli importi che dalla fattura in atti sono relativi a danni subiti dalla parte anteriore del veicolo IA di proprietà della Sig.ra anche in via equitativa ovvero a mezzo di CTU, applicando CP_1
successivamente al danno materiale così determinato, la franchigia di € 500,00, come per Legge;
in pagina 2 di 15 ogni caso accertare e dichiarare che il criterio adottato per la liquidazione delle spese legali di parte attrice risulta errato in relazione al decisum, e per l'effetto rideterminarlo in ragione del decisum €
4.382,37, salvo ridurlo ulteriormente in caso di accoglimento anche parziale del gravame”.
AN BA: “[…] Riformare la sentenza n. 170/2023 emessa dal Giudice di Pace di Chieti e pubblicata in data 18.04.2023, dichiarando che il sinistro di cui si controverte sia imputabile alla esclusiva responsabilità della conducente del veicolo di proprietà del sig. e, per Controparte_3
l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la , al risarcimento dei Controparte_4 danni patiti nell'occasione dalla sig.ra così come quantificati e liquidati nella sentenza CP_1 di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Inoltre, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove contestazioni e/o eccezioni ex adverso formulate”.
GREAT LAKES INS. SA: “[…] Nel merito, previo vaglio dell'ammissibilita' dell'odierno gravame, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato , ivi comprese le eccezioni, nessuna esclusa, da non Controparte_5 intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c.:'Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del terzo veicolo rimasto ignoto nella produzione del sinistro e, per l'effetto ed in ogni caso, respingere le domande formulate da parte dell'attrice nei confronti di CP_4
e dell'assicurato 10 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le
[...] Controparte_3
ragioni esposte in narrativa, mandando assolti i medesimi da ogni pretesa avanzata nei loro confronti nell'odierno giudizio. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna emessa nei confronti di , liquidare soltanto i danni ritenuti Controparte_4
riconducibili al sinistro de quo, tenuto conto del grado di corresponsabilità che verrà accertato in capo a ciascun conducente, condannando la compagnia quale impresa Parte_1
di assicurazione tenuta a provvedere alla liquidazione dei sinistro a carico del Fondo Vittime della
Strada ex art. 286 D.Lgs 209/2005 per i sinistri avvenuti nella regione Abruzzo, a tenere indenne ovvero a rifondere all'esponente compagnia ogni eventuale importo che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'attrice. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi pagina 3 di 15 professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: si insiste per
l'ammissione di tutte le richieste istruttorie articolate nella comparsa di costituzione e risposta, ove non ammesse e/o assunte, qui da intendersi integralmente ritrascritte. In via istruttoria: ammettere le prove per testi e le altre istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di Pace di prime cure;
confermare il rigetto da parte del PRIMO GIUDICE delle istanze istruttorie di controparte non ammesse e/o rigettate in primo grado. Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del secondo grado”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nel 2020, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, CP_1 [...]
(quale proprietario di una vettura IA NT) e la (quale CP_3 Controparte_2
assicuratrice per la RCA di detta vettura), chiedendone la condanna solidale, nelle predette qualità, a risarcirle i danni alla salute (quantificati in €. 4309,52) e alla propria vettura AC DE
(quantificati in €. 2.900,00, oltre al danno da fermo tecnico) che dedusse di avere riportato a seguito di un tamponamento subito il 3.4.19 - mentre era alla guida del veicolo da ultimo citato, all'interno di una galleria nel territorio di Francavilla al Mare - ad opera della summenzionata IA NT, nell'occasione guidata da la quale, nel mentre ella era ferma a bordo del proprio mezzo, in Persona_1
colonna dietro altra vettura, la aveva violentemente tamponata da tergo.
2. La (di seguito, contestò la fondatezza della domanda Controparte_2 CP_4 dell'attrice, assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro dovesse ascriversi al conducente di una vettura di colore grigio, la quale aveva violentemente tamponato da dietro la IA NT, provocandone il sobbalzo in avanti ed il conseguente urto con la AC DE, per poi darsi subito alla fuga, così restando non identificata;
chiese, pertanto, la autorizzazione alla chiamata in causa della in qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e – come tale - obbligata a risarcire i danni subiti a causa dell'ignoto automobilista da parte dell'attrice, le cui domande avversò anche nel quantum.
3. La di seguito, contestò la propria legittimazione Parte_1 CP_6
passiva, deducendo il difetto di prova del fatto che la IA NT fosse stata effettivamente tamponata da una automobile poi dileguatasi e sostenendo che il sinistro fosse stato cagionato in via esclusiva dalla condotta di guida della , che in via autonoma aveva tamponato la vettura della Per_1 CP_1 pagina 4 di 15 4. rimase contumace nel processo, al cui esito (dopo l'espletamento Controparte_3 dell'istruttoria orale e di una CTU medico legale sulla , il Giudice di Pace, con sentenza n. CP_1
170/23, ritenne provato che il sinistro fosse stato cagionato da un primo tamponamento di una vettura
(poi dileguatasi) contro la IA NT, che aveva provocato il successivo tamponamento di quest'ultima contro la vettura attorea;
per l'effetto, condannò la a risarcire la della somma di €. CP_6 CP_1
4382,37 (per danni materiali alla vettura e per danni alla salute) e a rimborsarle le spese di lite.
5. La – nel proporre appello avverso la citata sentenza – ne ha chiesto la riforma integrale, CP_6 sostenendo l'assenza di prove del coinvolgimento nel sinistro di un'“auto pirata” e, in subordine, la irrisarcibilità (ex art. 283 D.lgs. n. 209/05) dei danni materiali alla vettura denunziati dalla la CP_1 non riconducibilità al sinistro di taluni dei predetti danni, nonché l'erronea qualificazione delle spese legali di soccombenza liquidate dal Giudice di Pace.
6. La ha proposto appello incidentale adesivo all'appello principale della per gli CP_1 CP_6 stessi motivi addotti da quest'ultima in ordine al difetto di prova del fatto che la IA NT avesse tamponato la sua vettura, in conseguenza di un previo tamponamento dalla prima subito ad opera di una vettura poi dileguatasi;
pertanto, ha chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente della IA NT per il sinistro e la conseguente condanna del e della CP_3 CP_4
a risarcirle i danni come liquidatile nella sentenza di I cure.
[...]
7. La ha contestato la fondatezza degli avversi appelli, assumendo la correttezza della CP_4 decisione impugnata;
in subordine, ha chiesto l'accoglimento “di tutte le domande già svolte in primo grado, ivi comprese le eccezioni”.
8. Il processo, nel cui ambito è stata rigettata la istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c. della CP_6
giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La motivazione della sentenza di I grado sulla ritenuta responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente di una “vettura pirata”
La motivazione della sentenza di I grado oggetto di appello, in ordine alla ritenuta riconducibilità esclusiva del sinistro subito dalla vettura della ad un tamponamento - ad opera di una vettura poi CP_1 dileguatasi - della vettura IA NT condotta dalla è stata la seguente: “Sulla dinamica, il Per_1 pagina 5 di 15 teste della Polizia di Stato conferma l'allegato rapporto ossia che il veicolo tamponante non era presente al suo arrivo, pur avendo riscontrato danni nella parte anteriore sulle autovetture presenti.
Tutto poi confermato altresì dal teste, perito ”. CP_7
B. L'oggetto della cognizione di merito del Tribunale
1. Per effetto delle specifiche censure mosse dalle appellanti alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, operata dal Giudice di Pace, il Tribunale è chiamato all'esame delle risultanze processuali acquisite in prime cure, ai fini della verifica della correttezza o meno di quella ricostruzione e – in quest'ambito – ai fini della individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti,
a cui debba ascriversi la responsabilità, ovvero la corresponsabilità del tamponamento pacificamente subito dalla vettura della CP_1
2. Al riguardo, è noto che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del
Giudice” (Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n.
13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez.
L., 25.9.13, n. 21909).
3. E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
pagina 6 di 15 C. La distribuzione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori da sinistro stradale per tamponamento e nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada
1. In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
2. Inoltre, “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma
1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005).
D. La responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla conducente della IA NT ed il difetto di prova del coinvolgimento nel sinistro di una “auto pirata”
Dalla considerazione comparata dei principi summenzionati e delle risultanze processuali acquisite in primo grado discende la conclusione della fondatezza degli appelli proposti, in quanto la responsabilità per il tamponamento subito dalla vettura della deve ritenersi essere stato cagionato, in via CP_1
esclusiva ,da un tamponamento da tergo colpevolmente causato dalla vettura condotta dalla
, non essendo emersa alcuna prova giuridicamente rilevante del fatto (addotto dalla Per_1 CP_4 pagina 7 di 15 e riconosciuto dal Giudice di Pace) per cui la vettura da ultimo citata era stata a sua volta CP_4
tamponata da una auto pirata, che la aveva spinta contro la vettura della che subito dopo si era CP_1
dileguata.
Tali conclusioni si ricavano dalla valutazione comparata degli elementi di seguito illustrati.
D.1 La violenza del tamponamento della IA NT contro la Parte_2
La violenza dell'urto in questione è oggettivamente dimostrata:
-) dalla tipologia e dalla entità dei danni materiali riportati dalla , in conseguenza Parte_2 dell'impatto subito da tergo ad opera della IA NT;
in particolare, la vettura dell'attrice: a) ha riportato, nella parte spigolare sinistra: “paraurti abraso/deformato; ruota fuori asse” (cfr. la relazione di intervento della Polizia Stradale); b) in conseguenza di tale tamponamento, non era più marciante, sì da necessitare dell'intervento di recupero di un carroattrezzi (cfr. la relazione da ultimo citata);
-) dalla tipologia e dalla entità dei danni materiali riportati a sua volta dalla IA NT, nella sua parte anteriore, in conseguenza dell'urto inferto da tergo alla che la precedeva sulla stessa Parte_2
corsia di marcia;
in particolare, la vettura IA NT: aa) ha riportato: “danni parte spigolare anteriore dx con: paraurti abraso/ deformato;
ruota anteriore destra fuori asse, con cerchio piegato
e pneumatico floscio”; bb) in conseguenza di tale tamponamento, non era più marciante, sì da necessitare dell'intervento di recupero di un carroattrezzi (cfr. la relazione da ultimo citata);
-) dai danni alla salute riportati dalla in conseguenza di tale tamponamento (“distorsione CP_1
rachide cervicale per tamponamento con lieve limitazione funzionale lieve contrattura della muscolatura paravertebrale”; conseguente invalidità temporanea di giorni 26, di cui 10 giorni al
75%, 10 giorni al 50% e 6 giorni al 25%: conseguente necessità di trattamenti fisioterapici da parte della danneggiata;
postumi residui dello 0,5%: cfr. la relazione del CTU medico legale nominato dal
Giudice di Pace;
cfr. il certificato di pronto soccorso del 4.4.19);
-) dall'accertamento tecnico esperito sulle due summenzionate vetture dal perito dell'attrice, CP_7
(nominato ante causam da quest'ultima), il quale, tanto nella relativa relazione, quanto nella
[...]
testimonianza resa innanzi al Giudice di Pace, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali la allocazione e la rilevanza dei danni riportati dalla IA NT e dalla , a seguito del Parte_2 tamponamento da tergo dell'una contro l'altra, dimostravano la violenza dell'urto (per il generale pagina 8 di 15 principio per cui “Il giudice di merito può fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione”, cfr. ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 11/10/2001; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011).
D.2 La inesistenza sulla parte posteriore della IA NT e sulla carreggiata di segni da tamponamento (violento) subito da tergo ad opera di altra vettura
1. Essendo pacifico (vd. sopra) che la parte anteriore destra della vettura IA NT tamponò violentemente da tergo la parte posteriore sinistra della vettura (lasciando sulle parti Parte_2 attinte dall'impatto i tipici effetti dannosi degli urti violenti tra i due mezzi), logica avrebbe voluto che
– qualora il tamponamento tra dette vetture fosse stato “innescato” da un precedente tamponamento a sua volta subito da tergo dalla IA NT (nella sua “parte posteriore”: cfr. le SIT della del Per_1
3.4.19) ad opera di una altra vettura che la seguiva – anche la IA NT avrebbe necessariamente dovuto riportare (nella sua parte posteriore) i segni del tamponamento subito.
2. Peraltro, la violenza del 1° tamponamento (quello asseritamente subito dalla IA NT ad opera di una vettura poi dileguatasi) - qualora avvenuto – avrebbe dovuto essere superiore a quella del 2° tamponamento che la IA NT, sospinta in avanti (a dire della cfr. le SIT summenzionate) Per_1 per effetto dell'urto subito, aveva innescato contro la : infatti, se lo sbalzo in avanti Parte_2
asseritamente subito dalla IA NT (mentre questa aveva già rallentato la sua marcia, al fine di fermarsi a causa di una fila di macchine formatasi nella galleria: cfr. le SIT della ), per Per_1 effetto del tamponamento da tergo subito da una vettura “pirata” fu di una forza tale da sospingere la vettura tamponata contro la vettura che la precedeva (quella della con la violenza CP_1
oggettivamente dimostrata dalla entità rilevante e dalla tipologia dei danni da impatto subiti da entrambe le citate vetture nelle parti di esse attinte dallo scontro, ciò vuol dire che la violenza del tamponamento che la asserita auto pirata aveva fatto contro la IA NT era stata ancora più elevata, in quanto, ancorchè attutita dalla resistenza della IA NT, innescò comunque una violenta spinta in avanti di essa contro la vettura che precedeva quest'ultima.
3. Per contro, dalla testimonianza resa dall'Agente di Polizia di Stato intervenuto subito dopo il sinistro ed autore della relazione di servizio in atti, nonché dal contenuto di quest'ultima, è emerso sia che sulla carreggiata non venne rinvenuto alcun detrito relativo all'asserito urto del terzo veicolo poi dileguatosi contro la IA NT, sia che quest'ultima (oltre ai danni nella sua parte anteriore destra, pagina 9 di 15 causati dall'impatto contro la vettura della non presentava altri danni, se non una “abrasione CP_1 nella parte spigolare sinistra” e che – al riguardo – “si trattava di un lievissimo danno”.
4. Una tale testimonianza trova oggettiva conferma nelle fotografie della IA NT, scattate pochi giorni dopo il sinistro ed allegate alla relazione tecnica del perito di parte attrice , che CP_7
dimostrano la esistenza soltanto di una leggera abrasione della vernice della carrozzeria della predetta vettura, in una porzione di limitata estensione della parte sinistra del paraurti posteriore.
5. La inesistenza nella parte posteriore della IA NT di “danni” compatibili con il denunziato violento tamponamento da una auto pirata è stata motivatamente rilevata dal citato perito, sia nella propria relazione che nella testimonianza resa innanzi al Giudice di Pace.
6. Peraltro, non solo la tipologia, ma anche la allocazione di tale “abrasione” non risulta compatibile con il tamponamento da ultimo citato: infatti, posto che la stessa ha dichiarato agli Agenti Per_1
della Polizia di Stato (cfr. le Sit) di essere stata tamponata nella parte posteriore della sua vettura, da altra vettura che la seguiva nella stessa corsia di marcia e posto, pertanto, che (in difetto di allegazione di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro) tali due veicoli marciavano uno dietro l'altro, il tamponamento avrebbe dovuto attingere la parte anteriore frontale della vettura tamponante e la parte posteriore centrale della vettura tamponata: non si spiega, quindi, perché l'unico (asserito) danno di tale tamponamento si sarebbe localizzato soltanto nella parte laterale sinistra della IA NT, vicino allo pneumatico sinistro.
D.3 La “neutralità” - ai fini della prova del coinvolgimento nel tamponamento di una auto pirata - delle SIT rese dalla agli Agenti della Polizia Stradale CP_1
1. Nelle predette SIT, la ha dichiarato, tra l'altro: “[…] A causa di una fila sulla mia corsia CP_1
rallentavo per poi fermarmi, garantendomi una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che mi precedeva. Durante l'attesa del via libera, ho sentito un urto notevole nella parte posteriore e dopo pochi secondi sono scesa dal veicolo per verificare l'accaduto. Dietro la mia macchina notavo una IA
NT blu in posizione obliqua e immediatamente dietro un'autovettura di grandi dimensioni e di colore grigio appoggiata alla parte posteriore della IA NT. Mentre cercavo di comunicare con la conducente della IA NT preoccupata per le condizioni del figlio il conducente del veicolo grigio si allontanava verso Pescara […]”.
pagina 10 di 15 2. Si tratta di dichiarazioni dalle quali - diversamente da quanto sostenuto dalla – non CP_4 può ricavarsi la prova del fatto (l'unico rilevante ai fini di causa) che quella vettura grigia avesse effettivamente poco prima tamponato la IA NT e, così facendo, avesse spinto quest'ultima contro la vettura della CP_1
3. Infatti, va in primo luogo osservato come la stessa nel corso del proprio interrogatorio CP_1 formale reso innanzi al Giudice di Pace, ha dichiarato: “[…] Io non ho visto alcun veicolo tamponare la IA NT, In quanto ero davanti alla colonna di macchine e mi era impossibile vedere cosa è accaduto dietro. Io ho sentito un solo urto contro la mia vettura” (per il principio per cui “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24799 del
16/09/2024);
4. Va osservato, in secondo luogo, come in effetti la nelle summenzionate SIT (ed in coerenza CP_1
con quanto affermato in sede di interpello) riferì di avere sentito un solo urto (quello della IA NT contro la propria vettura) - laddove anche il rumore del primo, presunto, urto (quello violento tra la macchina di grandi dimensioni e le IA NT, asseritamente consumatosi a pochi metri dalla automobile dell'attrice) e – quanto alla vettura grigia – lungi dal descrivere una scena indicativa di un pregresso, violento tamponamento di essa contro la IA NT, si limitò a riferire di avere visto che detta vettura era “appoggiata” all'altra (usando, dunque, una espressione che appare indicativa – anche in ragione della oggettiva mancanza di danni materiali subiti dalla IA NT nella sua parte posteriore
- del fatto che le due macchine stessero ferme una dietro l'altra, con i rispettivi paraurti che si toccavano).
5. Va rilevato, in terzo luogo, come la stessa posizione di quiete di mero “appoggio” (id est: di contatto) della vettura grigia con la IA NT e la mancanza di danni di sorta indicativi del violento tamponamento tra i due mezzi sono difficilmente compatibili con la tesi del violento tamponamento tra questi ultimi: infatti, si dovrebbe immaginare che, dopo la violenta collisione della vettura grigia contro la IA NT, dopo lo sbalzo in avanti di questa, dopo il vano tentativo della sua conducente di evitare di tamponare la vettura della attraverso una manovra di sterzata a destra (cfr. le SIT CP_1
della , dopo la violenta collisione tra tali due veicoli e dopo la assunzione da parte di essi Per_1
della posizione di quiete post urto) la vettura grigia ebbe a sua volta – dopo il tamponamento con la pagina 11 di 15 IA NT (da cui non residuarono danni a quest'ultima) e, con esso, dopo la violenta spinta in avanti della stessa – una qualche traiettoria che, alla fine, la condusse a fermarsi a contatto con la IA NT, senza peraltro causarle danni di sorta.
6. Per contro, la considerazione sia del posizionamento della vettura grigia, come percepito dalla di mero “appoggio”), sia della mancanza di segni (a terra, come sulla vettura IA NT) di un CP_1
effettivo (oltre che violento) tamponamento tra i due mezzi rende più verosimile ritenere che quel
“contatto” della macchina che seguiva la IA NT fu semplicemente l'esito di una manovra della prima di repentina frenata e di arresto riuscito (pur se in aderenza alla IA NT), manovra determinata dall'improvviso ostacolo che quest'ultima – nel tamponare violentemente la vettura che la precedeva e nell'arrestarsi in posizione di quiete sulla carreggiata - aveva creato pochi istanti prima sulla corsia di marcia alla vettura grigia che ivi la seguiva a poca distanza.
7. Inoltre, in tale contesto di risultanze (e, in tale ambito ed in particolare, in assenza di qualsivoglia danno da tamponamento visibile sulla parte posteriore della IA NT), non vi sono elementi per poter ragionevolmente interpretare l'allontanamento della vettura grigia dal luogo del sinistro, pochi istanti dopo la sua verificazione, come elemento di prova del coinvolgimento del suo conducente nell'incidente e come desiderio dello stesso di darsi alla fuga, piuttosto che come semplice volontà del conducente stesso (estraneo ai fatti) di superare l'ingorgo della corsia di marcia che avevano creato i due veicoli in posizione di quiete post urto (come riconosciuto dalle due conducenti) e di proseguire nella propria marcia.
D.4 Conclusioni sulla dinamica del sinistro e sulle relative responsabilità
1. La valutazione congiunta di tutte le sopra richiamate risultanze porta alle seguenti conclusioni:
-) vi è la prova del violento tamponamento da tergo della vettura IA NT contro la vettura AC
Snaidero;
-) non vi è la prova (di cui la era onerata) del pregresso tamponamento di una terza CP_4
vettura contro la IA NT, da cui si sia innescato il successivo tamponamento a catena di questa contro la vettura AC Snaidero;
-) la sentenza di I grado (che con motivazione laconica e sostanzialmente apparente, oltre che contraddittoria, nella parte in cui ha valorizzato la testimonianza del perito , che – come visto - CP_7
pagina 12 di 15 escludeva il coinvolgimento di una terza vettura) deve essere integralmente riformata, dovendosi riconoscere la responsabilità esclusiva per il sinistro della conducente della IA NT;
-) la e devono essere condannati – di conseguenza – nelle CP_4 Controparte_3
loro rispettive vesti, al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla n CP_1
conseguenza del sinistro.
2. A tale ultimo riguardo, posto, da un lato, che la ha chiesto la conferma del quantum CP_1 risarcitorio riconosciutole dalla sentenza di I grado, dall'altro che la statuizione di tale quantum
(motivata dal Giudice di Pace con il richiamo agli esiti della CTU medico legale esperita e al contenuto delle fatture prodotte dalla danneggiata, peraltro confermate dalle testimonianze espletate) non è stata impugnata da e dalla né tanto meno è stata avversata in Controparte_3 CP_4 appello da quest'ultima con alcuna specifica contestazione (cfr. la comparsa di costituzione in II grado), la decisione appellata va sul punto integralmente confermata (peraltro, per il generale principio per cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”, cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023).
E. La disciplina delle spese di lite
1. Le spese del doppio grado di giudizio sostenute dalla e dalla – ivi comprese le CP_1 CP_6 spese di CTU - seguono, ex lege, la soccombenza della e con CP_4 Controparte_3
liquidazione come da dispositivo.
2. Quanto alle spese di I grado, vanno confermate le spese processuali liquidate alla che non ha CP_1
impugnato il relativo capo di condanna, nel quantum liquidatole), mentre quelle della si CP_6
liquidano nei valori tabellari medi, rispetto al decisum.
3. Quanto alle spese di II grado, esse vanno liquidate nei valori tabellari medi.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 839/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In riforma della sentenza di I grado:
ACCERTA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro del 3.4.19, meglio Persona_1
descritto in atti.
Per l'effetto
ANNULLA la condanna della in qualità di impresa designata per Parte_1
l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti da n conseguenza del sinistro. CP_1
CONDANNA
e in solido tra loro e nelle loro rispettive qualità, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento a titolo risarcitorio, in favore di della somma di €. 4.382,37, oltre CP_1
interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
RIGETTA le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA
e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_3
processuali del doppio grado di giudizio sostenute da e dalla CP_1 [...]
che liquida: Parte_1
- per – per il giudizio di I cure - nella stessa misura liquidata dal Giudice di CP_1
Pace e – per il presente giudizio – in €. 179,9 per esborsi ed €. 2552,00 per compensi, oltre il
15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge;
pagina 14 di 15 - per – per il giudizio di I cure - in €. 1265,00 per Parte_1
compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge e
– per il presente giudizio – in €. 174,00 per esborsi ed €. 2552,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge.
PONE
le spese della CTU espletata in primo grado a carico definitivo e solidale della Controparte_2
[...
e di Controparte_3
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 10.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 839/2023, promossa da:
(P. Iva n. ), in qualità di impresa designata Parte_1 P.IVA_1 per l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Colitti, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Galanti CP_1 C.F._1
Occulti, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
(P. Iva n. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Controparte_2 P.IVA_2
Villanova e Yasmine Laachir, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale – appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.5.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte:
“[…] Nel merito in via principale riformare l'impugnata Parte_1
sentenza resa dal G.d.P. di Chieti, Avv. Settevendemie, n. 170/2023, pubblicata in data 18/04/2023, relativa al giudizio n. R.G. 1044/2020, non notificata, ed in accoglimento dell'appello come proposto dichiarare il difetto di prove da porsi a sostegno della domanda spiegata dalla terza chiamata
[...]
nei confronti della deducente per i motivi esposti, e per l'effetto rigettare ogni Controparte_4
domanda proposta nei confronti di questa appellante, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico della PA , che pure dovrà rifondere le spese del doppio grado Controparte_4
di giudizio alla deducente, essendo risultata totalmente infondata la chiamata in causa, per tutte le motivazioni suindicate;
in via meramente subordinata riformare la sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni in punto di quantum per i motivi esposti, e segnatamente accertare e dichiarare la violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 283 (caso lettera A), D.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui ha condannato la deducente al pagamento di somme ulteriori rispetto al risarcimento del solo danno alla persona, e per l'effetto riformare la sentenza ponendo a carico della deducente le somme relative al solo danno alla persona subito dalla Sig.ra come accertato in sede di CTU CP_1
medica; in ulteriore subordine accertare e dichiarare la violazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 283 (caso lettera A), D.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui ha condannato la deducente al pagamento del ristoro del danno materiale, senza applicare la franchigia di € 500,00, e per l'effetto porre a carico della deducente le somme ritenute di giustizia, detraendo dal risarcimento del danno materiale gli importi che dalla fattura in atti sono relativi a danni subiti dalla parte anteriore del veicolo IA di proprietà della Sig.ra anche in via equitativa ovvero a mezzo di CTU, applicando CP_1
successivamente al danno materiale così determinato, la franchigia di € 500,00, come per Legge;
in pagina 2 di 15 ogni caso accertare e dichiarare che il criterio adottato per la liquidazione delle spese legali di parte attrice risulta errato in relazione al decisum, e per l'effetto rideterminarlo in ragione del decisum €
4.382,37, salvo ridurlo ulteriormente in caso di accoglimento anche parziale del gravame”.
AN BA: “[…] Riformare la sentenza n. 170/2023 emessa dal Giudice di Pace di Chieti e pubblicata in data 18.04.2023, dichiarando che il sinistro di cui si controverte sia imputabile alla esclusiva responsabilità della conducente del veicolo di proprietà del sig. e, per Controparte_3
l'effetto, condannare quest'ultimo, in solido con la , al risarcimento dei Controparte_4 danni patiti nell'occasione dalla sig.ra così come quantificati e liquidati nella sentenza CP_1 di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Inoltre, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove contestazioni e/o eccezioni ex adverso formulate”.
GREAT LAKES INS. SA: “[…] Nel merito, previo vaglio dell'ammissibilita' dell'odierno gravame, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato , ivi comprese le eccezioni, nessuna esclusa, da non Controparte_5 intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c.:'Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del terzo veicolo rimasto ignoto nella produzione del sinistro e, per l'effetto ed in ogni caso, respingere le domande formulate da parte dell'attrice nei confronti di CP_4
e dell'assicurato 10 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le
[...] Controparte_3
ragioni esposte in narrativa, mandando assolti i medesimi da ogni pretesa avanzata nei loro confronti nell'odierno giudizio. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna emessa nei confronti di , liquidare soltanto i danni ritenuti Controparte_4
riconducibili al sinistro de quo, tenuto conto del grado di corresponsabilità che verrà accertato in capo a ciascun conducente, condannando la compagnia quale impresa Parte_1
di assicurazione tenuta a provvedere alla liquidazione dei sinistro a carico del Fondo Vittime della
Strada ex art. 286 D.Lgs 209/2005 per i sinistri avvenuti nella regione Abruzzo, a tenere indenne ovvero a rifondere all'esponente compagnia ogni eventuale importo che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in favore dell'attrice. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi pagina 3 di 15 professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: si insiste per
l'ammissione di tutte le richieste istruttorie articolate nella comparsa di costituzione e risposta, ove non ammesse e/o assunte, qui da intendersi integralmente ritrascritte. In via istruttoria: ammettere le prove per testi e le altre istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di Pace di prime cure;
confermare il rigetto da parte del PRIMO GIUDICE delle istanze istruttorie di controparte non ammesse e/o rigettate in primo grado. Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del secondo grado”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nel 2020, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, CP_1 [...]
(quale proprietario di una vettura IA NT) e la (quale CP_3 Controparte_2
assicuratrice per la RCA di detta vettura), chiedendone la condanna solidale, nelle predette qualità, a risarcirle i danni alla salute (quantificati in €. 4309,52) e alla propria vettura AC DE
(quantificati in €. 2.900,00, oltre al danno da fermo tecnico) che dedusse di avere riportato a seguito di un tamponamento subito il 3.4.19 - mentre era alla guida del veicolo da ultimo citato, all'interno di una galleria nel territorio di Francavilla al Mare - ad opera della summenzionata IA NT, nell'occasione guidata da la quale, nel mentre ella era ferma a bordo del proprio mezzo, in Persona_1
colonna dietro altra vettura, la aveva violentemente tamponata da tergo.
2. La (di seguito, contestò la fondatezza della domanda Controparte_2 CP_4 dell'attrice, assumendo che la responsabilità esclusiva del sinistro dovesse ascriversi al conducente di una vettura di colore grigio, la quale aveva violentemente tamponato da dietro la IA NT, provocandone il sobbalzo in avanti ed il conseguente urto con la AC DE, per poi darsi subito alla fuga, così restando non identificata;
chiese, pertanto, la autorizzazione alla chiamata in causa della in qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e – come tale - obbligata a risarcire i danni subiti a causa dell'ignoto automobilista da parte dell'attrice, le cui domande avversò anche nel quantum.
3. La di seguito, contestò la propria legittimazione Parte_1 CP_6
passiva, deducendo il difetto di prova del fatto che la IA NT fosse stata effettivamente tamponata da una automobile poi dileguatasi e sostenendo che il sinistro fosse stato cagionato in via esclusiva dalla condotta di guida della , che in via autonoma aveva tamponato la vettura della Per_1 CP_1 pagina 4 di 15 4. rimase contumace nel processo, al cui esito (dopo l'espletamento Controparte_3 dell'istruttoria orale e di una CTU medico legale sulla , il Giudice di Pace, con sentenza n. CP_1
170/23, ritenne provato che il sinistro fosse stato cagionato da un primo tamponamento di una vettura
(poi dileguatasi) contro la IA NT, che aveva provocato il successivo tamponamento di quest'ultima contro la vettura attorea;
per l'effetto, condannò la a risarcire la della somma di €. CP_6 CP_1
4382,37 (per danni materiali alla vettura e per danni alla salute) e a rimborsarle le spese di lite.
5. La – nel proporre appello avverso la citata sentenza – ne ha chiesto la riforma integrale, CP_6 sostenendo l'assenza di prove del coinvolgimento nel sinistro di un'“auto pirata” e, in subordine, la irrisarcibilità (ex art. 283 D.lgs. n. 209/05) dei danni materiali alla vettura denunziati dalla la CP_1 non riconducibilità al sinistro di taluni dei predetti danni, nonché l'erronea qualificazione delle spese legali di soccombenza liquidate dal Giudice di Pace.
6. La ha proposto appello incidentale adesivo all'appello principale della per gli CP_1 CP_6 stessi motivi addotti da quest'ultima in ordine al difetto di prova del fatto che la IA NT avesse tamponato la sua vettura, in conseguenza di un previo tamponamento dalla prima subito ad opera di una vettura poi dileguatasi;
pertanto, ha chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva della conducente della IA NT per il sinistro e la conseguente condanna del e della CP_3 CP_4
a risarcirle i danni come liquidatile nella sentenza di I cure.
[...]
7. La ha contestato la fondatezza degli avversi appelli, assumendo la correttezza della CP_4 decisione impugnata;
in subordine, ha chiesto l'accoglimento “di tutte le domande già svolte in primo grado, ivi comprese le eccezioni”.
8. Il processo, nel cui ambito è stata rigettata la istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c. della CP_6
giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La motivazione della sentenza di I grado sulla ritenuta responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente di una “vettura pirata”
La motivazione della sentenza di I grado oggetto di appello, in ordine alla ritenuta riconducibilità esclusiva del sinistro subito dalla vettura della ad un tamponamento - ad opera di una vettura poi CP_1 dileguatasi - della vettura IA NT condotta dalla è stata la seguente: “Sulla dinamica, il Per_1 pagina 5 di 15 teste della Polizia di Stato conferma l'allegato rapporto ossia che il veicolo tamponante non era presente al suo arrivo, pur avendo riscontrato danni nella parte anteriore sulle autovetture presenti.
Tutto poi confermato altresì dal teste, perito ”. CP_7
B. L'oggetto della cognizione di merito del Tribunale
1. Per effetto delle specifiche censure mosse dalle appellanti alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, operata dal Giudice di Pace, il Tribunale è chiamato all'esame delle risultanze processuali acquisite in prime cure, ai fini della verifica della correttezza o meno di quella ricostruzione e – in quest'ambito – ai fini della individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti,
a cui debba ascriversi la responsabilità, ovvero la corresponsabilità del tamponamento pacificamente subito dalla vettura della CP_1
2. Al riguardo, è noto che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del
Giudice” (Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n.
13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez.
L., 25.9.13, n. 21909).
3. E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
pagina 6 di 15 C. La distribuzione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori da sinistro stradale per tamponamento e nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada
1. In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
2. Inoltre, “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma
1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12304 del 10/06/2005).
D. La responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla conducente della IA NT ed il difetto di prova del coinvolgimento nel sinistro di una “auto pirata”
Dalla considerazione comparata dei principi summenzionati e delle risultanze processuali acquisite in primo grado discende la conclusione della fondatezza degli appelli proposti, in quanto la responsabilità per il tamponamento subito dalla vettura della deve ritenersi essere stato cagionato, in via CP_1
esclusiva ,da un tamponamento da tergo colpevolmente causato dalla vettura condotta dalla
, non essendo emersa alcuna prova giuridicamente rilevante del fatto (addotto dalla Per_1 CP_4 pagina 7 di 15 e riconosciuto dal Giudice di Pace) per cui la vettura da ultimo citata era stata a sua volta CP_4
tamponata da una auto pirata, che la aveva spinta contro la vettura della che subito dopo si era CP_1
dileguata.
Tali conclusioni si ricavano dalla valutazione comparata degli elementi di seguito illustrati.
D.1 La violenza del tamponamento della IA NT contro la Parte_2
La violenza dell'urto in questione è oggettivamente dimostrata:
-) dalla tipologia e dalla entità dei danni materiali riportati dalla , in conseguenza Parte_2 dell'impatto subito da tergo ad opera della IA NT;
in particolare, la vettura dell'attrice: a) ha riportato, nella parte spigolare sinistra: “paraurti abraso/deformato; ruota fuori asse” (cfr. la relazione di intervento della Polizia Stradale); b) in conseguenza di tale tamponamento, non era più marciante, sì da necessitare dell'intervento di recupero di un carroattrezzi (cfr. la relazione da ultimo citata);
-) dalla tipologia e dalla entità dei danni materiali riportati a sua volta dalla IA NT, nella sua parte anteriore, in conseguenza dell'urto inferto da tergo alla che la precedeva sulla stessa Parte_2
corsia di marcia;
in particolare, la vettura IA NT: aa) ha riportato: “danni parte spigolare anteriore dx con: paraurti abraso/ deformato;
ruota anteriore destra fuori asse, con cerchio piegato
e pneumatico floscio”; bb) in conseguenza di tale tamponamento, non era più marciante, sì da necessitare dell'intervento di recupero di un carroattrezzi (cfr. la relazione da ultimo citata);
-) dai danni alla salute riportati dalla in conseguenza di tale tamponamento (“distorsione CP_1
rachide cervicale per tamponamento con lieve limitazione funzionale lieve contrattura della muscolatura paravertebrale”; conseguente invalidità temporanea di giorni 26, di cui 10 giorni al
75%, 10 giorni al 50% e 6 giorni al 25%: conseguente necessità di trattamenti fisioterapici da parte della danneggiata;
postumi residui dello 0,5%: cfr. la relazione del CTU medico legale nominato dal
Giudice di Pace;
cfr. il certificato di pronto soccorso del 4.4.19);
-) dall'accertamento tecnico esperito sulle due summenzionate vetture dal perito dell'attrice, CP_7
(nominato ante causam da quest'ultima), il quale, tanto nella relativa relazione, quanto nella
[...]
testimonianza resa innanzi al Giudice di Pace, ha motivatamente spiegato le ragioni per le quali la allocazione e la rilevanza dei danni riportati dalla IA NT e dalla , a seguito del Parte_2 tamponamento da tergo dell'una contro l'altra, dimostravano la violenza dell'urto (per il generale pagina 8 di 15 principio per cui “Il giudice di merito può fondare la propria decisione su una consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione”, cfr. ex multis Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 11/10/2001; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26550 del 12/12/2011).
D.2 La inesistenza sulla parte posteriore della IA NT e sulla carreggiata di segni da tamponamento (violento) subito da tergo ad opera di altra vettura
1. Essendo pacifico (vd. sopra) che la parte anteriore destra della vettura IA NT tamponò violentemente da tergo la parte posteriore sinistra della vettura (lasciando sulle parti Parte_2 attinte dall'impatto i tipici effetti dannosi degli urti violenti tra i due mezzi), logica avrebbe voluto che
– qualora il tamponamento tra dette vetture fosse stato “innescato” da un precedente tamponamento a sua volta subito da tergo dalla IA NT (nella sua “parte posteriore”: cfr. le SIT della del Per_1
3.4.19) ad opera di una altra vettura che la seguiva – anche la IA NT avrebbe necessariamente dovuto riportare (nella sua parte posteriore) i segni del tamponamento subito.
2. Peraltro, la violenza del 1° tamponamento (quello asseritamente subito dalla IA NT ad opera di una vettura poi dileguatasi) - qualora avvenuto – avrebbe dovuto essere superiore a quella del 2° tamponamento che la IA NT, sospinta in avanti (a dire della cfr. le SIT summenzionate) Per_1 per effetto dell'urto subito, aveva innescato contro la : infatti, se lo sbalzo in avanti Parte_2
asseritamente subito dalla IA NT (mentre questa aveva già rallentato la sua marcia, al fine di fermarsi a causa di una fila di macchine formatasi nella galleria: cfr. le SIT della ), per Per_1 effetto del tamponamento da tergo subito da una vettura “pirata” fu di una forza tale da sospingere la vettura tamponata contro la vettura che la precedeva (quella della con la violenza CP_1
oggettivamente dimostrata dalla entità rilevante e dalla tipologia dei danni da impatto subiti da entrambe le citate vetture nelle parti di esse attinte dallo scontro, ciò vuol dire che la violenza del tamponamento che la asserita auto pirata aveva fatto contro la IA NT era stata ancora più elevata, in quanto, ancorchè attutita dalla resistenza della IA NT, innescò comunque una violenta spinta in avanti di essa contro la vettura che precedeva quest'ultima.
3. Per contro, dalla testimonianza resa dall'Agente di Polizia di Stato intervenuto subito dopo il sinistro ed autore della relazione di servizio in atti, nonché dal contenuto di quest'ultima, è emerso sia che sulla carreggiata non venne rinvenuto alcun detrito relativo all'asserito urto del terzo veicolo poi dileguatosi contro la IA NT, sia che quest'ultima (oltre ai danni nella sua parte anteriore destra, pagina 9 di 15 causati dall'impatto contro la vettura della non presentava altri danni, se non una “abrasione CP_1 nella parte spigolare sinistra” e che – al riguardo – “si trattava di un lievissimo danno”.
4. Una tale testimonianza trova oggettiva conferma nelle fotografie della IA NT, scattate pochi giorni dopo il sinistro ed allegate alla relazione tecnica del perito di parte attrice , che CP_7
dimostrano la esistenza soltanto di una leggera abrasione della vernice della carrozzeria della predetta vettura, in una porzione di limitata estensione della parte sinistra del paraurti posteriore.
5. La inesistenza nella parte posteriore della IA NT di “danni” compatibili con il denunziato violento tamponamento da una auto pirata è stata motivatamente rilevata dal citato perito, sia nella propria relazione che nella testimonianza resa innanzi al Giudice di Pace.
6. Peraltro, non solo la tipologia, ma anche la allocazione di tale “abrasione” non risulta compatibile con il tamponamento da ultimo citato: infatti, posto che la stessa ha dichiarato agli Agenti Per_1
della Polizia di Stato (cfr. le Sit) di essere stata tamponata nella parte posteriore della sua vettura, da altra vettura che la seguiva nella stessa corsia di marcia e posto, pertanto, che (in difetto di allegazione di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro) tali due veicoli marciavano uno dietro l'altro, il tamponamento avrebbe dovuto attingere la parte anteriore frontale della vettura tamponante e la parte posteriore centrale della vettura tamponata: non si spiega, quindi, perché l'unico (asserito) danno di tale tamponamento si sarebbe localizzato soltanto nella parte laterale sinistra della IA NT, vicino allo pneumatico sinistro.
D.3 La “neutralità” - ai fini della prova del coinvolgimento nel tamponamento di una auto pirata - delle SIT rese dalla agli Agenti della Polizia Stradale CP_1
1. Nelle predette SIT, la ha dichiarato, tra l'altro: “[…] A causa di una fila sulla mia corsia CP_1
rallentavo per poi fermarmi, garantendomi una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che mi precedeva. Durante l'attesa del via libera, ho sentito un urto notevole nella parte posteriore e dopo pochi secondi sono scesa dal veicolo per verificare l'accaduto. Dietro la mia macchina notavo una IA
NT blu in posizione obliqua e immediatamente dietro un'autovettura di grandi dimensioni e di colore grigio appoggiata alla parte posteriore della IA NT. Mentre cercavo di comunicare con la conducente della IA NT preoccupata per le condizioni del figlio il conducente del veicolo grigio si allontanava verso Pescara […]”.
pagina 10 di 15 2. Si tratta di dichiarazioni dalle quali - diversamente da quanto sostenuto dalla – non CP_4 può ricavarsi la prova del fatto (l'unico rilevante ai fini di causa) che quella vettura grigia avesse effettivamente poco prima tamponato la IA NT e, così facendo, avesse spinto quest'ultima contro la vettura della CP_1
3. Infatti, va in primo luogo osservato come la stessa nel corso del proprio interrogatorio CP_1 formale reso innanzi al Giudice di Pace, ha dichiarato: “[…] Io non ho visto alcun veicolo tamponare la IA NT, In quanto ero davanti alla colonna di macchine e mi era impossibile vedere cosa è accaduto dietro. Io ho sentito un solo urto contro la mia vettura” (per il principio per cui “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24799 del
16/09/2024);
4. Va osservato, in secondo luogo, come in effetti la nelle summenzionate SIT (ed in coerenza CP_1
con quanto affermato in sede di interpello) riferì di avere sentito un solo urto (quello della IA NT contro la propria vettura) - laddove anche il rumore del primo, presunto, urto (quello violento tra la macchina di grandi dimensioni e le IA NT, asseritamente consumatosi a pochi metri dalla automobile dell'attrice) e – quanto alla vettura grigia – lungi dal descrivere una scena indicativa di un pregresso, violento tamponamento di essa contro la IA NT, si limitò a riferire di avere visto che detta vettura era “appoggiata” all'altra (usando, dunque, una espressione che appare indicativa – anche in ragione della oggettiva mancanza di danni materiali subiti dalla IA NT nella sua parte posteriore
- del fatto che le due macchine stessero ferme una dietro l'altra, con i rispettivi paraurti che si toccavano).
5. Va rilevato, in terzo luogo, come la stessa posizione di quiete di mero “appoggio” (id est: di contatto) della vettura grigia con la IA NT e la mancanza di danni di sorta indicativi del violento tamponamento tra i due mezzi sono difficilmente compatibili con la tesi del violento tamponamento tra questi ultimi: infatti, si dovrebbe immaginare che, dopo la violenta collisione della vettura grigia contro la IA NT, dopo lo sbalzo in avanti di questa, dopo il vano tentativo della sua conducente di evitare di tamponare la vettura della attraverso una manovra di sterzata a destra (cfr. le SIT CP_1
della , dopo la violenta collisione tra tali due veicoli e dopo la assunzione da parte di essi Per_1
della posizione di quiete post urto) la vettura grigia ebbe a sua volta – dopo il tamponamento con la pagina 11 di 15 IA NT (da cui non residuarono danni a quest'ultima) e, con esso, dopo la violenta spinta in avanti della stessa – una qualche traiettoria che, alla fine, la condusse a fermarsi a contatto con la IA NT, senza peraltro causarle danni di sorta.
6. Per contro, la considerazione sia del posizionamento della vettura grigia, come percepito dalla di mero “appoggio”), sia della mancanza di segni (a terra, come sulla vettura IA NT) di un CP_1
effettivo (oltre che violento) tamponamento tra i due mezzi rende più verosimile ritenere che quel
“contatto” della macchina che seguiva la IA NT fu semplicemente l'esito di una manovra della prima di repentina frenata e di arresto riuscito (pur se in aderenza alla IA NT), manovra determinata dall'improvviso ostacolo che quest'ultima – nel tamponare violentemente la vettura che la precedeva e nell'arrestarsi in posizione di quiete sulla carreggiata - aveva creato pochi istanti prima sulla corsia di marcia alla vettura grigia che ivi la seguiva a poca distanza.
7. Inoltre, in tale contesto di risultanze (e, in tale ambito ed in particolare, in assenza di qualsivoglia danno da tamponamento visibile sulla parte posteriore della IA NT), non vi sono elementi per poter ragionevolmente interpretare l'allontanamento della vettura grigia dal luogo del sinistro, pochi istanti dopo la sua verificazione, come elemento di prova del coinvolgimento del suo conducente nell'incidente e come desiderio dello stesso di darsi alla fuga, piuttosto che come semplice volontà del conducente stesso (estraneo ai fatti) di superare l'ingorgo della corsia di marcia che avevano creato i due veicoli in posizione di quiete post urto (come riconosciuto dalle due conducenti) e di proseguire nella propria marcia.
D.4 Conclusioni sulla dinamica del sinistro e sulle relative responsabilità
1. La valutazione congiunta di tutte le sopra richiamate risultanze porta alle seguenti conclusioni:
-) vi è la prova del violento tamponamento da tergo della vettura IA NT contro la vettura AC
Snaidero;
-) non vi è la prova (di cui la era onerata) del pregresso tamponamento di una terza CP_4
vettura contro la IA NT, da cui si sia innescato il successivo tamponamento a catena di questa contro la vettura AC Snaidero;
-) la sentenza di I grado (che con motivazione laconica e sostanzialmente apparente, oltre che contraddittoria, nella parte in cui ha valorizzato la testimonianza del perito , che – come visto - CP_7
pagina 12 di 15 escludeva il coinvolgimento di una terza vettura) deve essere integralmente riformata, dovendosi riconoscere la responsabilità esclusiva per il sinistro della conducente della IA NT;
-) la e devono essere condannati – di conseguenza – nelle CP_4 Controparte_3
loro rispettive vesti, al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla n CP_1
conseguenza del sinistro.
2. A tale ultimo riguardo, posto, da un lato, che la ha chiesto la conferma del quantum CP_1 risarcitorio riconosciutole dalla sentenza di I grado, dall'altro che la statuizione di tale quantum
(motivata dal Giudice di Pace con il richiamo agli esiti della CTU medico legale esperita e al contenuto delle fatture prodotte dalla danneggiata, peraltro confermate dalle testimonianze espletate) non è stata impugnata da e dalla né tanto meno è stata avversata in Controparte_3 CP_4 appello da quest'ultima con alcuna specifica contestazione (cfr. la comparsa di costituzione in II grado), la decisione appellata va sul punto integralmente confermata (peraltro, per il generale principio per cui “La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle
"eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione”, cfr. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023).
E. La disciplina delle spese di lite
1. Le spese del doppio grado di giudizio sostenute dalla e dalla – ivi comprese le CP_1 CP_6 spese di CTU - seguono, ex lege, la soccombenza della e con CP_4 Controparte_3
liquidazione come da dispositivo.
2. Quanto alle spese di I grado, vanno confermate le spese processuali liquidate alla che non ha CP_1
impugnato il relativo capo di condanna, nel quantum liquidatole), mentre quelle della si CP_6
liquidano nei valori tabellari medi, rispetto al decisum.
3. Quanto alle spese di II grado, esse vanno liquidate nei valori tabellari medi.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 839/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
In riforma della sentenza di I grado:
ACCERTA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro del 3.4.19, meglio Persona_1
descritto in atti.
Per l'effetto
ANNULLA la condanna della in qualità di impresa designata per Parte_1
l'Abruzzo alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti da n conseguenza del sinistro. CP_1
CONDANNA
e in solido tra loro e nelle loro rispettive qualità, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento a titolo risarcitorio, in favore di della somma di €. 4.382,37, oltre CP_1
interessi legali dal giorno del sinistro al saldo.
RIGETTA le altre domande ed eccezioni.
CONDANNA
e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_3
processuali del doppio grado di giudizio sostenute da e dalla CP_1 [...]
che liquida: Parte_1
- per – per il giudizio di I cure - nella stessa misura liquidata dal Giudice di CP_1
Pace e – per il presente giudizio – in €. 179,9 per esborsi ed €. 2552,00 per compensi, oltre il
15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge;
pagina 14 di 15 - per – per il giudizio di I cure - in €. 1265,00 per Parte_1
compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge e
– per il presente giudizio – in €. 174,00 per esborsi ed €. 2552,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori di legge.
PONE
le spese della CTU espletata in primo grado a carico definitivo e solidale della Controparte_2
[...
e di Controparte_3
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 10.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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