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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/06/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4396/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPRARA FILIPPO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“via principale:
1. Disporsi la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati, ciascuno
libero di instaurare la propria autonoma residenza, con obbligo di comunicazione
reciproca.
2. Disporsi, per le causali tutte di cui al presente atto, la separazione con addebito in
capo alla sig.ra (CF ), emettendosi Controparte_1 C.F._3
tutti i conseguenti provvedimenti di legge.
3. Escludersi, in ogni caso, per le causali tutte di cui al presente atto, ogni e qualsivoglia
contributo di mantenimento in favore della resistente.
4. Disporsi, per le causali tutte di cui al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
473 bis49 cpc e decorso il termine prescritto dalla legge, lo scioglimento del matrimonio
civile contratto dai sigg.ri , CF e Parte_1 C.F._1 [...]
in data 26.04.2024, iscritto presso lo Stato Civile di San Martino Controparte_1
Buon Albergo (VR), al n. 12, parte I, anno 2024, il tutto con addebito in capo alla sig.ra
(CF ), emettendosi tutti i Controparte_1 C.F._3
conseguenti provvedimenti di legge.
5. Escludersi, in ogni caso, per le causali tutte di cui al presente atto, la debenza di un
assegno divorzile in favore della resistente.
In via istruttoria.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze tutte esposte in fatto ai nn.
da 1 a 12, premesso per ognuna vero che ed epurate da eventuali giudizi, indicando sin
d'ora a testi i sigg.ri di Grezzana, di Verona, con Tes_1 CP_2
riserva di integrare le istanze istruttorie e la lista testi in prefiggendo termine”
2 Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso depositato ex art. 473 bis n. 49 c.p.c. Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio con il Controparte_1
26/04/2024, in SAN MARTINO BUON ALBERGO, (regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla resistente e, decorso il termine prescritto dalla legge, lo scioglimento del matrimonio.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 9.5.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, è stato sentito il solo ricorrente;
all'esito, la causa è stata riservata al
Collegio sulle conclusioni adottate dal ricorrente come in premessa.
* * * * * *
Va in primo luogo affermata la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione dei ricorrenti ai sensi del reg. 1111/2019 atteso che l'ultima residenza abituale dei coiugi
è stata in Italia ove tuttora risiede il ricorrente.
Nel merito sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione,
posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
3 Deve invece essere rigettata la domanda di addebito motivata sull'allontanamento dalla casa familiare e sulla nuova relazione sentimentale che il ricorrente avrebbe appreso da fotografie postate sui social media.
In generale il presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. in tema di allontanamento dalla casa familiare Cass. 11032 del 2024, Cass. 32837 del 2022 in tema relazioni extraconiugali).
Secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, quando la moglie si è allontanata da casa la crisi coniugale era già conclamata tanto che i due coniugi vivevano di fatto separati il che rende irrilevante, ai fini della pronuncia di addebito, l'allontanamento dalla casa familiare.
Per quanto concerne l'allegata relazione extraconiugale , l'unico capitolo formulato a tal fine, oltre ad essere del tutto generico, è teso a provare che, dopo la comunicazione al marito della volontà di separarsi, i sig. avrebbe accertato dalle foto poste sui Pt_1
social che la moglie si trovava in compagnia di un altro uomo.
4 Non è allegata – né tantomeno provata - la sussistenza di un nesso causale tra l'asserita infedeltà e la crisi coniugale;
come già riferito, lo stesso ricorrente ha riconosciuto che la crisi coniugale era in atto ben prima che la sig.ra si CP_1
allontanasse da casa e che lui vedesse le foto della moglie in compagnia di un altro uomo.
Pronunciata la separazione la causa deve proseguire per l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di SAN MARTINO BUON ALBERGO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4396/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPRARA FILIPPO, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 Parte attrice ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“via principale:
1. Disporsi la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati, ciascuno
libero di instaurare la propria autonoma residenza, con obbligo di comunicazione
reciproca.
2. Disporsi, per le causali tutte di cui al presente atto, la separazione con addebito in
capo alla sig.ra (CF ), emettendosi Controparte_1 C.F._3
tutti i conseguenti provvedimenti di legge.
3. Escludersi, in ogni caso, per le causali tutte di cui al presente atto, ogni e qualsivoglia
contributo di mantenimento in favore della resistente.
4. Disporsi, per le causali tutte di cui al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
473 bis49 cpc e decorso il termine prescritto dalla legge, lo scioglimento del matrimonio
civile contratto dai sigg.ri , CF e Parte_1 C.F._1 [...]
in data 26.04.2024, iscritto presso lo Stato Civile di San Martino Controparte_1
Buon Albergo (VR), al n. 12, parte I, anno 2024, il tutto con addebito in capo alla sig.ra
(CF ), emettendosi tutti i Controparte_1 C.F._3
conseguenti provvedimenti di legge.
5. Escludersi, in ogni caso, per le causali tutte di cui al presente atto, la debenza di un
assegno divorzile in favore della resistente.
In via istruttoria.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze tutte esposte in fatto ai nn.
da 1 a 12, premesso per ognuna vero che ed epurate da eventuali giudizi, indicando sin
d'ora a testi i sigg.ri di Grezzana, di Verona, con Tes_1 CP_2
riserva di integrare le istanze istruttorie e la lista testi in prefiggendo termine”
2 Conclusioni del PM: “nulla oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso depositato ex art. 473 bis n. 49 c.p.c. Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio con il Controparte_1
26/04/2024, in SAN MARTINO BUON ALBERGO, (regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito in capo alla resistente e, decorso il termine prescritto dalla legge, lo scioglimento del matrimonio.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
All'udienza del 9.5.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, è stato sentito il solo ricorrente;
all'esito, la causa è stata riservata al
Collegio sulle conclusioni adottate dal ricorrente come in premessa.
* * * * * *
Va in primo luogo affermata la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione dei ricorrenti ai sensi del reg. 1111/2019 atteso che l'ultima residenza abituale dei coiugi
è stata in Italia ove tuttora risiede il ricorrente.
Nel merito sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione,
posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione della parte resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
3 Deve invece essere rigettata la domanda di addebito motivata sull'allontanamento dalla casa familiare e sulla nuova relazione sentimentale che il ricorrente avrebbe appreso da fotografie postate sui social media.
In generale il presupposto essenziale dell'addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia riconducibile in maniera esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. in tema di allontanamento dalla casa familiare Cass. 11032 del 2024, Cass. 32837 del 2022 in tema relazioni extraconiugali).
Secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, quando la moglie si è allontanata da casa la crisi coniugale era già conclamata tanto che i due coniugi vivevano di fatto separati il che rende irrilevante, ai fini della pronuncia di addebito, l'allontanamento dalla casa familiare.
Per quanto concerne l'allegata relazione extraconiugale , l'unico capitolo formulato a tal fine, oltre ad essere del tutto generico, è teso a provare che, dopo la comunicazione al marito della volontà di separarsi, i sig. avrebbe accertato dalle foto poste sui Pt_1
social che la moglie si trovava in compagnia di un altro uomo.
4 Non è allegata – né tantomeno provata - la sussistenza di un nesso causale tra l'asserita infedeltà e la crisi coniugale;
come già riferito, lo stesso ricorrente ha riconosciuto che la crisi coniugale era in atto ben prima che la sig.ra si CP_1
allontanasse da casa e che lui vedesse le foto della moglie in compagnia di un altro uomo.
Pronunciata la separazione la causa deve proseguire per l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune
di SAN MARTINO BUON ALBERGO perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
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