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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1958/2024 R.G.
Nessuno è comparso per Parte_1
E' comparso, per l'Avv. Alibrandi, su delega dell'Avv. Ninone, che precisa CP_1 le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali CP_2 della , il Procuratore dello Controparte_3
Stato che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a Persona_1 quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. fa precisare le conclusioni e dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Paolo Petrolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1958/2024 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1 [...]
) e ivi residente in [...], Rione C.F._1
Condottieri, assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Magaudda, iscritto all'Albo
Avvocati di Messina (codicefiscale ; fax 090 694701; CodiceFiscale_2 indirizzo pec , elettivamente domiciliato presso Email_1 lo studio del predetto difensore;
ricorrente
CONTRO
l' Controparte_4
(C.F.
[...]
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici domicilia per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F. , indirizzo C.F._3
p.e.c.: – fax 090674168; Email_2
- resistente
E CONTRO
, giusta procura rilasciata dal Controparte_5 responsabile del contenzioso , a cio' Persona_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_3
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_5
Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente P.IVA_2 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo
, tra cui , svolgenti le funzioni CP_6 Controparte_7 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte;
rappresentata e difesa dall'Avv.
Luca Agostino Ninone, ( , Fax 0941/723120 pec: CodiceFiscale_4
, con studio in S. Agata di Militello (ME), Via Email_3
Cappuccinelli n.02, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine resistente
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ritualmente notificato impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29S20249004227823000, limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n.
29520170012660026000, deducendo la mancata notifica di quest'ultima e l'intervenuta prescrizione (anche successiva) del credito azionato.
Concludeva invocando una declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento nei limiti di cui sopra con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Vi era costituzione in giudizio dell'
[...]
Controparte_4 ed che evidenziavano la legittimità del proprio operato e l'infondatezza CP_1 del ricorso avversario;
concludevano per il rigetto del ricorso, von vittoria di spese.
All'udienza del 10.12.2024 le parti presenti (ricorrente ed chiedevano CP_1 un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
quindi, il Giudicante disponeva rinvio per discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc, alla presente udienza.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta da emerge che la cartella di pagamento CP_1 prodromica veniva notificata a mezzo agenzia privata di recapito in data
15.2.2018 con consegna a mani del destinatario.
Sul punto ed in ordine a tale procedura di notifica, non risultano contestazioni da parte del ricorrente.
L'intimazione impugnata risulta notificata in data 15.3.2024.
La stessa deve ritenersi notificata nel rispetto del termine di prescrizione
(quinquennale) previsto per i crediti relativi a sanzioni (Cass. 8120/2021), in ragione dell'intervento della normativa emergenziale.
Ed infatti il termine di prescrizione è rimasto sospeso al pari di quello di riscossione per effetto della normativa emergenziale legata al fenomeno pandemico. Segnatamente il termine è rimasto sospeso per effetto dell'art. 68 del DL n. 18/2020 il cui testo vigente sancisce che:<< “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. >>
Va poi evidenziato che il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L.
106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione opera, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione. In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di decadenza e prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale. Risultano quindi sospesi dall'8 marzo 2020 i termini di riscossione e conseguentemente anche quelli di prescrizione con il decreto Cura Italia successivamente prorogati con il decreto rilancio ed i successivi decreti sostegni e sostegni bis.
Alla stregua di quanto sopra la domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i valori minimi (in considerazione della semplicità dell'attività defensionale svolta), con riferimento al relativo scaglione (Euro 5.201,00-26.000,00) e con esclusione della fase istruttoria, in concreto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1958/2024
R.G. così provvede:
- rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui Parte_1 in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che Parte_1 liquida, in favore di
[...]
Controparte_8
, nella misura complessiva di Euro 1.700,00 ciascuno per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Messina 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1958/2024 R.G.
Nessuno è comparso per Parte_1
E' comparso, per l'Avv. Alibrandi, su delega dell'Avv. Ninone, che precisa CP_1 le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali CP_2 della , il Procuratore dello Controparte_3
Stato che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a Persona_1 quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. fa precisare le conclusioni e dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Paolo Petrolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1958/2024 R.G., promossa da
nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1 [...]
) e ivi residente in [...], Rione C.F._1
Condottieri, assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Magaudda, iscritto all'Albo
Avvocati di Messina (codicefiscale ; fax 090 694701; CodiceFiscale_2 indirizzo pec , elettivamente domiciliato presso Email_1 lo studio del predetto difensore;
ricorrente
CONTRO
l' Controparte_4
(C.F.
[...]
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici domicilia per legge, in via dei Mille, is. 221, n. 65 (C.F. , indirizzo C.F._3
p.e.c.: – fax 090674168; Email_2
- resistente
E CONTRO
, giusta procura rilasciata dal Controparte_5 responsabile del contenzioso , a cio' Persona_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_3
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Controparte_5
Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente P.IVA_2 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre
2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo
, tra cui , svolgenti le funzioni CP_6 Controparte_7 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte;
rappresentata e difesa dall'Avv.
Luca Agostino Ninone, ( , Fax 0941/723120 pec: CodiceFiscale_4
, con studio in S. Agata di Militello (ME), Via Email_3
Cappuccinelli n.02, giusta procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine resistente
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ritualmente notificato impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29S20249004227823000, limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n.
29520170012660026000, deducendo la mancata notifica di quest'ultima e l'intervenuta prescrizione (anche successiva) del credito azionato.
Concludeva invocando una declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento nei limiti di cui sopra con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Vi era costituzione in giudizio dell'
[...]
Controparte_4 ed che evidenziavano la legittimità del proprio operato e l'infondatezza CP_1 del ricorso avversario;
concludevano per il rigetto del ricorso, von vittoria di spese.
All'udienza del 10.12.2024 le parti presenti (ricorrente ed chiedevano CP_1 un rinvio per la precisazione delle conclusioni;
quindi, il Giudicante disponeva rinvio per discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc, alla presente udienza.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta da emerge che la cartella di pagamento CP_1 prodromica veniva notificata a mezzo agenzia privata di recapito in data
15.2.2018 con consegna a mani del destinatario.
Sul punto ed in ordine a tale procedura di notifica, non risultano contestazioni da parte del ricorrente.
L'intimazione impugnata risulta notificata in data 15.3.2024.
La stessa deve ritenersi notificata nel rispetto del termine di prescrizione
(quinquennale) previsto per i crediti relativi a sanzioni (Cass. 8120/2021), in ragione dell'intervento della normativa emergenziale.
Ed infatti il termine di prescrizione è rimasto sospeso al pari di quello di riscossione per effetto della normativa emergenziale legata al fenomeno pandemico. Segnatamente il termine è rimasto sospeso per effetto dell'art. 68 del DL n. 18/2020 il cui testo vigente sancisce che:<< “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. >>
Va poi evidenziato che il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L.
106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione opera, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione. In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di decadenza e prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale. Risultano quindi sospesi dall'8 marzo 2020 i termini di riscossione e conseguentemente anche quelli di prescrizione con il decreto Cura Italia successivamente prorogati con il decreto rilancio ed i successivi decreti sostegni e sostegni bis.
Alla stregua di quanto sopra la domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i valori minimi (in considerazione della semplicità dell'attività defensionale svolta), con riferimento al relativo scaglione (Euro 5.201,00-26.000,00) e con esclusione della fase istruttoria, in concreto mancante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1958/2024
R.G. così provvede:
- rigetta la domanda proposta da per le ragioni di cui Parte_1 in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che Parte_1 liquida, in favore di
[...]
Controparte_8
, nella misura complessiva di Euro 1.700,00 ciascuno per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Messina 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo