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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G.555 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 555/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 novembre 1964 ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Via 25 Aprile n. 43, Crotone (KR), presso lo studio dell'Avv. Francesco Arrighi, (c.f. pec: C.F._2 Email_1 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Via 25 Aprile n. 43, Crotone (KR), presso lo studio dell'Avv. Francesco Arrighi, (c.f. pec: che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “si richiamano integralmente gli scritti, gli atti e la documentazione di causa e si ribadisce l'integrale accoglimento delle richieste in esse articolate e delle condizioni ivi spiegate”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 31.05.2024, Parte_1
e hanno esposto:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio in data 04.06.1994 nel Comune di Cotronei (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, Anno 1994, Parte II, Serie A;
- che in costanza di matrimonio nascevano i figli: il 24 settembre Persona_1
1994 in Rocca di Neto (KR); , il 16 dicembre 1997 in Cosenza;
Persona_2
il 30 aprile 2006 in Crotone;
Parte_3
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)i figli, tutti maggiorenni saranno sostenuti economicamente da entrambe i genitori nella misura del
50% ciascuno per ogni esigenza dovesse rendersi necessaria sia essa di natura scolastica/universitaria sia di mantenimento delle spese comuni e/o sanitarie sino al raggiungimento della indipendenza economica di ognuno di loro;
3)entrambi i separandi coniugi, essendo autonomi economicamente intendono rinunciare come effettivamente rinunciano ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimentare;
4)i coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione dei figli anche se maggiorenni, in virtù del quale i genitori continueranno ad avere lo stesso, attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative;
5)Disporre e mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone.”
Con decreto del 16.09.2024, il Giudice Relatore disponeva la trattazione scritta dell'udienza, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2.
In data 18.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 13.06.2024, letti gli atti, all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 555/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.06.1994 nel Comune di Cotronei
[...]
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, Anno 1994, Parte
II, Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotronei (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 555/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 novembre 1964 ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Via 25 Aprile n. 43, Crotone (KR), presso lo studio dell'Avv. Francesco Arrighi, (c.f. pec: C.F._2 Email_1 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Via 25 Aprile n. 43, Crotone (KR), presso lo studio dell'Avv. Francesco Arrighi, (c.f. pec: che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “si richiamano integralmente gli scritti, gli atti e la documentazione di causa e si ribadisce l'integrale accoglimento delle richieste in esse articolate e delle condizioni ivi spiegate”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 31.05.2024, Parte_1
e hanno esposto:
[...] Parte_2
- di aver contratto matrimonio in data 04.06.1994 nel Comune di Cotronei (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, Anno 1994, Parte II, Serie A;
- che in costanza di matrimonio nascevano i figli: il 24 settembre Persona_1
1994 in Rocca di Neto (KR); , il 16 dicembre 1997 in Cosenza;
Persona_2
il 30 aprile 2006 in Crotone;
Parte_3
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2)i figli, tutti maggiorenni saranno sostenuti economicamente da entrambe i genitori nella misura del
50% ciascuno per ogni esigenza dovesse rendersi necessaria sia essa di natura scolastica/universitaria sia di mantenimento delle spese comuni e/o sanitarie sino al raggiungimento della indipendenza economica di ognuno di loro;
3)entrambi i separandi coniugi, essendo autonomi economicamente intendono rinunciare come effettivamente rinunciano ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimentare;
4)i coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione dei figli anche se maggiorenni, in virtù del quale i genitori continueranno ad avere lo stesso, attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali, economiche ed educative;
5)Disporre e mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone.”
Con decreto del 16.09.2024, il Giudice Relatore disponeva la trattazione scritta dell'udienza, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma 2.
In data 18.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 13.06.2024, letti gli atti, all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 555/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in data 04.06.1994 nel Comune di Cotronei
[...]
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 8, Anno 1994, Parte
II, Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cotronei (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli