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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/07/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott. Fabio Peloso – GIUDICE;
dott.ssa Giulia paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato in data 20/03/2025 da:
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di citazione - dall'Avv. SITZIA
LORELLA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore/dei difensori in VIA CANELLA, 9 38066 RIVA DEL GARDA ITALIA;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata il [...] in [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: conclude come in ricorso
Pubblico Ministero: conclude per lo scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva lo scioglimento del Parte_1 matrimonio con il signor contratto il 28 maggio 2007. La ricorrente CP_1 chiedeva , inoltre, l'affidamento esclusivo dei due figli minori, e Per_1 Per_2 adducendo episodi di violenza familiare e del disinteresse del padre verso le esigenze dei figli;
evidenziava inoltre la propria precaria situazione economica e di salute, aggravata dalle necessità di cura del figlio portatore di gravi disabilità e Per_2
1 chiedeva quindi un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli da € 300,00 a €
450,00 mensili, rivalutabile annualmente, e un contributo del 50% da parte del padre per le spese straordinarie. Inoltre, richiedeva un assegno divorzile di € 200,00 mensili, rivalutabile. Nel richiedere quanto sopra la ricorrente sottolineava il divario economico tra le parti, atteso che il marito era titolare di un contratto a tempo indeterminato e convivente con il figlio maggiorenne economicamente Per_3 autosufficiente, mentre ella viveva in un alloggio sociale e dipendeva da provvidenze statali e provinciali. In via istruttoria chiedeva poi l'esibizione della documentazione economica del convenuto articolando inoltre prove testimoniali. Il convenuto non si costituiva e rimaneva contumace per tutto il corso del giudizio. La causa veniva indi istruita con l'acquisizione di documenti e trattenuta in decisione all'udienza del
12.6.2025 con decorrenza dal 25.6.2025, termine assegnato al PM per le sue conclusioni. Nel merito le domande della ricorrente debbono essere accolte nei termini di seguito evidenziati. Sulla base della documentazione versata agli atti dalla ricorrente emerge quanto segue: ella ha contratto matrimonio con il convenuto il 28 maggio 2007 a Singera, Botanica, Chisinau (Repubblica Moldova) e dall'unione delle parti nascevano tre figli: nato in [...] il [...] attualmente maggiorenne Per_3 ed autosufficiente nonché convivente e residente con il padre convenuto;
nato Per_1 in Moldavia il 3.03.2009 minorenne e non autosufficiente in quanto studente del primo anno dell'istituto alberghiero di Riva del Garda e convivente con la madre;
Per_2 nato ad [...] il [...] minorenne e frequentante la quinta classe della scuola primaria, convivente con la madre e purtroppo portatore di gravi disabilità intellettive e di linguaggio che lo rendono totalmente incapace di attendere alle normali attività quotidiane ( doc. n. 5 allegato al ricorso). I coniugi si sono separati consensualmente e la loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Rovereto con decreto d.d. 16.12.2021 (n. cron. 2340/2021). La ricorrente occupa, unitamente ai due figli minori e un alloggio messo a sua disposizione dalla Società Per_1 Per_2
Cooperativa Sociale Arcobaleno di Riva del Garda, in quanto inserita nel Progetto
“ciRIVAlutiamo” a seguito delle violenze subite dal coniuge anche al cospetto dei figli
( doc. n. 7 allegato al ricorso) e pertanto è tenuta a corrispondere per l'utilizzo dell'immobile in questione l'importo mensile di € 420,00, comprensivo anche dei costi
2 delle utenze domestiche ( doc. n. 8 allegato al ricorso), il tutto per come emerge dal regolamento del citato progetto ( doc. n. 9 allegato al ricorso). La signora versa Pt_1 inoltre in precarie condizioni di salute così come certificate nella documentazione medica (doc. n. 10 allegato al ricorso) ed incontra notevoli difficoltà nell'integrarsi nel mondo del lavoro;
inoltre le maggiori necessità del figlio minore le hanno Per_2 comunque impedito e le impediscono tuttora di ripiegare su altre attività lavorative diverse dall'assunzione in albergo;
per queste ragioni la ricorrente non è stata neppure in grado di corrispondere il canone pattuito alla Cooperativa Sociale Arcobaleno accumulando così un debito nei confronti di tale cooperativa che alla fine dell'anno
2024 era pari a complessivi € 4.616,70 (doc. n. 11 allegato al ricorso). Nonostante lo stato di necessità della ricorrente e dei due figli minori con lei conviventi, la cui situazione emerge dal piano genitoriale ( doc. n. 12 allegato al ricorso) , il convenuto non ha mai compartecipato alle spese straordinarie relative ai figli minori seppure a lui richieste dalla madre anche per il tramite del difensore (doc. n. 13 allegato al ricorso) limitandosi a corrispondere alla moglie per i figli il solo mantenimento ordinario di euro 150 mensili stabilito in sede di separazione e mai rivalutato, oltre a non aver rispettato il diritto/dovere di visita ai figli minori così come delineato nel precitato decreto di omologa. La ricorrente deduceva poi di versare in una precaria situazione economica depositando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ( docc. nn. 14,
15 e 16 allegati al ricorso) dalle quali si poteva evincere che nel 2021 il reddito era stato pari ad € 5.034,00 , nell'anno 2022 (730/2023) era stato pari ad € 17.014,00 e nell'anno 2023 (Mod. Unico 2024), era sceso e stato pari ad € 3.864,00 a causa dei problemi di salute della ricorrente che avevano compromesso la sua capacità lavorativa. La condizione di assoluta difficoltà economica della ricorrente poi risultava dagli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio, pure versati agli atti ( documenti
17 e 18 allegati al ricorso) , dai quali si si evinceva che ella aveva percepito per sé e peri figli le sole provvidenze riconosciute dallo Stato e dalla Provincia in ragione delle conclamate disabilità del figlio Quanto alla condizione economica del coniuge Per_2 la ricorrente adduceva che lo stesso era impiegato alle Cartiere del Garda s.p.a.. Il
Tribunale in proposito osserva che tale circostanza, in assenza di contestazioni, consente quanto meno di ritenere provata in capo al convenuto una corrispondente
3 capacità lavorativa e di reddito. In tale quadro, si ritiene necessario elevare ad euro
220,00 per figlio l'assegno periodico di mantenimento per e Quanto Per_1 Per_2 all'affidamento dei figli minorenni appare rilevante considerare l'atteggiamento incurante dimostrato dal padre rispetto alle esigenze educative, affettive ed alimentari dei figli minori manifestatasi secondo le allegazioni della ricorrente nel mancato rispetto del protocollo delle sue visite ai figli con annesso diradamento degli i incontri
, dalla mancata applicazione al contributo al mantenimento della prescritta rivalutazione monetaria, dal rifiuto di compartecipare alle spese straordinarie relative ai figli. Anche tali allegazioni risultano provate, per presunzioni, sulla base dell'elemento, certo, dell'atteggiamento processuale del convenuto il quale non si è neppure costituito nel presente giudizio, così rendendo chiaro il suo disinteresse per la intera situazione familiare. Si impone quindi l'affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente. Il padre potrà frequentare i figli quando lo vorrà e sempre che costoro intendano incontrarlo senza rigidi protocolli, considerata la età non tenera dei minori medesimi. Quanto al mantenimento ordinario relativo ai figli minorenni, anche tenuto conto della mancata rivalutazione dell'importo previsto in separazione e delle incrementate esigenze dei minori dovute al l'aumento dell'età deve porsi al carico del resistente un assegno di mantenimento mensile di euro 220 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS, e le provvidenze provinciali per il nucleo familiare ed in genere ogni altra provvidenza statale o provinciale relative ai figli minori, sono attribuite alla madre ricorrente. Le spese straordinarie restano a carico dei coniugi nella misura del
50% ciascuno secondo le modalità e nei termini fissati nel Protocollo CNF 2017 .
Quanto infine alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente si fa riferimento alla consolidata giurisprudenza della Su prema Corte (Sezioni Unite n.
18287/2018) la quale richiede la sussistenza, nel caso di specie pacifica per quanto sopra esposto, di un divario economico fra le parti e la accertata natura c.d. compensativa – perequativa o assistenziale di tale contribuzione. Nel caso di specie ritiene i Tribunale che sussista e sia dimostrata la funzione assistenziale non essendo la ricorrente in grado, stante il suo compromesso stato di salute, di provvedere alle proprie necessità. Si liquida quindi l'importo di euro 200 mensili rivalutabili secondo
4 gli indici ISTAT a titolo di assegno divorzile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
a) Dispone lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1
uniti in matrimonio civile il giorno 28 maggio 2007 ordinando agli Uffici Parte_1 competenti di provvedere alla registrazione dell'emananda sentenza;
b) Dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, presso la quale sono collocati, prevedendo che il padre possa frequentarli in giorni da concordarsi previamente con il genitore affidatario e con i minori;
c) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli minori conviventi con la madre fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, corrispondendo alla signora entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Parte_1
€ 440,00 (€ 220,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
d) Dispone che il padre contribuisca al pari della madre al 50 % delle spese straordinarie relative ai due figli minori, tali intendendosi quelle indiate nel Protocollo
CNF 2017 al quale i genitori si atterranno sia per quel che concerne le modalità di richiesta di tali costi sia per quel che concerne la preventiva concertazione degli stessi e circa i modi e tempi di rimborsi degli stessi;
e) Dispone che l'assegno unico universale erogato dall'INPS, al pari dell'assegno al nucleo familiare erogato dall'APAPI, unitamente ad ogni altra provvidenza erogata dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune venga percepita dalla signora Parte_1 nella sua qualità di genitore collocatario ed affidatario della prole minore.
f) Dispone che il convenuto versi alla ricorrente , entro il giorno 15 di ogni mese un assegno divorzile dell'importo di almeno € 200,00 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) Condanna a rimborsare all'RA ( essendo CP_1 Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 3.7.2025.
5 Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
dott. Fabio Peloso – GIUDICE;
dott.ssa Giulia paoli - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato in data 20/03/2025 da:
(c.f. ), nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di citazione - dall'Avv. SITZIA
LORELLA e dall'Avv. ed elettivamente domiciliato/a presso lo studio del difensore/dei difensori in VIA CANELLA, 9 38066 RIVA DEL GARDA ITALIA;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nata il [...] in [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni
Parte ricorrente: conclude come in ricorso
Pubblico Ministero: conclude per lo scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva lo scioglimento del Parte_1 matrimonio con il signor contratto il 28 maggio 2007. La ricorrente CP_1 chiedeva , inoltre, l'affidamento esclusivo dei due figli minori, e Per_1 Per_2 adducendo episodi di violenza familiare e del disinteresse del padre verso le esigenze dei figli;
evidenziava inoltre la propria precaria situazione economica e di salute, aggravata dalle necessità di cura del figlio portatore di gravi disabilità e Per_2
1 chiedeva quindi un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli da € 300,00 a €
450,00 mensili, rivalutabile annualmente, e un contributo del 50% da parte del padre per le spese straordinarie. Inoltre, richiedeva un assegno divorzile di € 200,00 mensili, rivalutabile. Nel richiedere quanto sopra la ricorrente sottolineava il divario economico tra le parti, atteso che il marito era titolare di un contratto a tempo indeterminato e convivente con il figlio maggiorenne economicamente Per_3 autosufficiente, mentre ella viveva in un alloggio sociale e dipendeva da provvidenze statali e provinciali. In via istruttoria chiedeva poi l'esibizione della documentazione economica del convenuto articolando inoltre prove testimoniali. Il convenuto non si costituiva e rimaneva contumace per tutto il corso del giudizio. La causa veniva indi istruita con l'acquisizione di documenti e trattenuta in decisione all'udienza del
12.6.2025 con decorrenza dal 25.6.2025, termine assegnato al PM per le sue conclusioni. Nel merito le domande della ricorrente debbono essere accolte nei termini di seguito evidenziati. Sulla base della documentazione versata agli atti dalla ricorrente emerge quanto segue: ella ha contratto matrimonio con il convenuto il 28 maggio 2007 a Singera, Botanica, Chisinau (Repubblica Moldova) e dall'unione delle parti nascevano tre figli: nato in [...] il [...] attualmente maggiorenne Per_3 ed autosufficiente nonché convivente e residente con il padre convenuto;
nato Per_1 in Moldavia il 3.03.2009 minorenne e non autosufficiente in quanto studente del primo anno dell'istituto alberghiero di Riva del Garda e convivente con la madre;
Per_2 nato ad [...] il [...] minorenne e frequentante la quinta classe della scuola primaria, convivente con la madre e purtroppo portatore di gravi disabilità intellettive e di linguaggio che lo rendono totalmente incapace di attendere alle normali attività quotidiane ( doc. n. 5 allegato al ricorso). I coniugi si sono separati consensualmente e la loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Rovereto con decreto d.d. 16.12.2021 (n. cron. 2340/2021). La ricorrente occupa, unitamente ai due figli minori e un alloggio messo a sua disposizione dalla Società Per_1 Per_2
Cooperativa Sociale Arcobaleno di Riva del Garda, in quanto inserita nel Progetto
“ciRIVAlutiamo” a seguito delle violenze subite dal coniuge anche al cospetto dei figli
( doc. n. 7 allegato al ricorso) e pertanto è tenuta a corrispondere per l'utilizzo dell'immobile in questione l'importo mensile di € 420,00, comprensivo anche dei costi
2 delle utenze domestiche ( doc. n. 8 allegato al ricorso), il tutto per come emerge dal regolamento del citato progetto ( doc. n. 9 allegato al ricorso). La signora versa Pt_1 inoltre in precarie condizioni di salute così come certificate nella documentazione medica (doc. n. 10 allegato al ricorso) ed incontra notevoli difficoltà nell'integrarsi nel mondo del lavoro;
inoltre le maggiori necessità del figlio minore le hanno Per_2 comunque impedito e le impediscono tuttora di ripiegare su altre attività lavorative diverse dall'assunzione in albergo;
per queste ragioni la ricorrente non è stata neppure in grado di corrispondere il canone pattuito alla Cooperativa Sociale Arcobaleno accumulando così un debito nei confronti di tale cooperativa che alla fine dell'anno
2024 era pari a complessivi € 4.616,70 (doc. n. 11 allegato al ricorso). Nonostante lo stato di necessità della ricorrente e dei due figli minori con lei conviventi, la cui situazione emerge dal piano genitoriale ( doc. n. 12 allegato al ricorso) , il convenuto non ha mai compartecipato alle spese straordinarie relative ai figli minori seppure a lui richieste dalla madre anche per il tramite del difensore (doc. n. 13 allegato al ricorso) limitandosi a corrispondere alla moglie per i figli il solo mantenimento ordinario di euro 150 mensili stabilito in sede di separazione e mai rivalutato, oltre a non aver rispettato il diritto/dovere di visita ai figli minori così come delineato nel precitato decreto di omologa. La ricorrente deduceva poi di versare in una precaria situazione economica depositando le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ( docc. nn. 14,
15 e 16 allegati al ricorso) dalle quali si poteva evincere che nel 2021 il reddito era stato pari ad € 5.034,00 , nell'anno 2022 (730/2023) era stato pari ad € 17.014,00 e nell'anno 2023 (Mod. Unico 2024), era sceso e stato pari ad € 3.864,00 a causa dei problemi di salute della ricorrente che avevano compromesso la sua capacità lavorativa. La condizione di assoluta difficoltà economica della ricorrente poi risultava dagli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio, pure versati agli atti ( documenti
17 e 18 allegati al ricorso) , dai quali si si evinceva che ella aveva percepito per sé e peri figli le sole provvidenze riconosciute dallo Stato e dalla Provincia in ragione delle conclamate disabilità del figlio Quanto alla condizione economica del coniuge Per_2 la ricorrente adduceva che lo stesso era impiegato alle Cartiere del Garda s.p.a.. Il
Tribunale in proposito osserva che tale circostanza, in assenza di contestazioni, consente quanto meno di ritenere provata in capo al convenuto una corrispondente
3 capacità lavorativa e di reddito. In tale quadro, si ritiene necessario elevare ad euro
220,00 per figlio l'assegno periodico di mantenimento per e Quanto Per_1 Per_2 all'affidamento dei figli minorenni appare rilevante considerare l'atteggiamento incurante dimostrato dal padre rispetto alle esigenze educative, affettive ed alimentari dei figli minori manifestatasi secondo le allegazioni della ricorrente nel mancato rispetto del protocollo delle sue visite ai figli con annesso diradamento degli i incontri
, dalla mancata applicazione al contributo al mantenimento della prescritta rivalutazione monetaria, dal rifiuto di compartecipare alle spese straordinarie relative ai figli. Anche tali allegazioni risultano provate, per presunzioni, sulla base dell'elemento, certo, dell'atteggiamento processuale del convenuto il quale non si è neppure costituito nel presente giudizio, così rendendo chiaro il suo disinteresse per la intera situazione familiare. Si impone quindi l'affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente. Il padre potrà frequentare i figli quando lo vorrà e sempre che costoro intendano incontrarlo senza rigidi protocolli, considerata la età non tenera dei minori medesimi. Quanto al mantenimento ordinario relativo ai figli minorenni, anche tenuto conto della mancata rivalutazione dell'importo previsto in separazione e delle incrementate esigenze dei minori dovute al l'aumento dell'età deve porsi al carico del resistente un assegno di mantenimento mensile di euro 220 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'Assegno Unico Universale corrisposto dall'INPS, e le provvidenze provinciali per il nucleo familiare ed in genere ogni altra provvidenza statale o provinciale relative ai figli minori, sono attribuite alla madre ricorrente. Le spese straordinarie restano a carico dei coniugi nella misura del
50% ciascuno secondo le modalità e nei termini fissati nel Protocollo CNF 2017 .
Quanto infine alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente si fa riferimento alla consolidata giurisprudenza della Su prema Corte (Sezioni Unite n.
18287/2018) la quale richiede la sussistenza, nel caso di specie pacifica per quanto sopra esposto, di un divario economico fra le parti e la accertata natura c.d. compensativa – perequativa o assistenziale di tale contribuzione. Nel caso di specie ritiene i Tribunale che sussista e sia dimostrata la funzione assistenziale non essendo la ricorrente in grado, stante il suo compromesso stato di salute, di provvedere alle proprie necessità. Si liquida quindi l'importo di euro 200 mensili rivalutabili secondo
4 gli indici ISTAT a titolo di assegno divorzile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
a) Dispone lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1
uniti in matrimonio civile il giorno 28 maggio 2007 ordinando agli Uffici Parte_1 competenti di provvedere alla registrazione dell'emananda sentenza;
b) Dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, presso la quale sono collocati, prevedendo che il padre possa frequentarli in giorni da concordarsi previamente con il genitore affidatario e con i minori;
c) Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli minori conviventi con la madre fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, corrispondendo alla signora entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Parte_1
€ 440,00 (€ 220,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
d) Dispone che il padre contribuisca al pari della madre al 50 % delle spese straordinarie relative ai due figli minori, tali intendendosi quelle indiate nel Protocollo
CNF 2017 al quale i genitori si atterranno sia per quel che concerne le modalità di richiesta di tali costi sia per quel che concerne la preventiva concertazione degli stessi e circa i modi e tempi di rimborsi degli stessi;
e) Dispone che l'assegno unico universale erogato dall'INPS, al pari dell'assegno al nucleo familiare erogato dall'APAPI, unitamente ad ogni altra provvidenza erogata dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune venga percepita dalla signora Parte_1 nella sua qualità di genitore collocatario ed affidatario della prole minore.
f) Dispone che il convenuto versi alla ricorrente , entro il giorno 15 di ogni mese un assegno divorzile dell'importo di almeno € 200,00 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) Condanna a rimborsare all'RA ( essendo CP_1 Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 3.7.2025.
5 Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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