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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1233/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 9.5.2023,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SOLARI ELENA W., con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZARONE FABRIZIO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
27.7.2023);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI: (Cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 21.3.2025 – 1.4.2025)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2023 ha adito il Tribunale chiedendo di disporre Parte_1
l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore (1.10.2011) con facoltà per il Per_1 padre di frequentare la figlia nelle forme dell'incontro protetto presso i servizi sociali, di assegnarle la casa familiare, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 500,00 mensili, nonché di disporre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre.
A fondamento del ricorso ha dedotto che , padre di a seguito della Controparte_1 Per_1
fine della relazione con la ricorrente nel settembre 2013, si era disinteressato della figlia, incontrata una sola volta nel mese di febbraio 2014, omettendo qualsiasi visita e contatto telefonico nonché ogni forma di contribuzione materiale alle esigenze della figlia.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contrastando l'avversa domanda di Controparte_1
affidamento esclusivo della minore alla madre, chiedendo di adottare ogni opportuno provvedimento al fine di favorire la ripresa dei rapporti della minore con il padre, eventualmente tramite il coinvolgimento dei Servizi sociali di Induno Olona (VA), luogo di residenza della minore e della madre, e IS (CE), luogo di sua attuale residenza;
di porre a suo carico un assegno di mantenimento in favore della minore non superiore ad euro 200,00 mensili in considerazione della sua condizione di disoccupazione e di assegnare l'assegno unico universale alla madre.
Con ordinanza del 15.3.2024, il Giudice relatore assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“1. Affida la figlia minore di nata l'[...], in [...] esclusiva alla Per_1 CP_1 madre, con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della minore tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
pagina 2 di 5
2. Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Induno Olona, in collaborazione con i Servizi sociali di IS (Ce), secondo quanto meglio specificato in parte motiva, con invito a relazionare in forma scritta entro dieci giorni prima della fissanda udienza;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente ordinanza (aprile 2024), oltre a rivalutazione annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di
Varese; dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario della minore;
4. Fissa per l'esame della relazione dei Servizi sociali e per la prosecuzione del giudizio
l'udienza del 18.9.2024 ore 10.30”.
Depositata in atti la relazione dei Servizi sociali del Comune di Induno Olona in data 16.9.2024, all'udienza del 18.4.2024 veniva disposta l'audizione della minore Per_1
Con istanza del 18.11.2024 le parti chiedevano un rinvio dell'audizione in ragione di problemi di salute di allegando che la stessa era ricoverata presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Per_1
Milano dal 19.9.2024 per una “grave forma di anoressia”; il giudice relatore, con decreto dell'8.1.2025, revocava l'audizione di trattandosi di incombente potenzialmente in Per_1 contrasto con l'equilibrio psicofisico della minore stante la descritta condizione di fragilità e onerava i Servizi sociali del Comune di Induno Olona di depositare relazione di aggiornamento in relazione alla situazione personale e di salute della minore.
Con ordinanza del 11.3.2025, letta l'istanza di rinvio depositata dalle parti nella medesima data in cui le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulla base dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 15.3.2024, nonché vista la relazione dei Servizi sociali acquisita agli atti in data
6.3.2025, il giudice relatore fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte;
con ordinanza del 2.4.2025, lette le note scritte depositate in atti in data 21.3.2025 e 1.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Dando atto che le parti hanno trovato un accordo sulla base dei provvedimenti assunti con ordinanza del 15.3.2024, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni della predetta ordinanza.
Invero, conformemente a quanto dedotto dalle parti e confermato nelle relazioni dei Servizi sociali, da molto tempo non ha una rapporto con il padre e la madre costituisce l'unico Per_2
genitore di riferimento, sia sotto il profilo morale dell'accudimento e della cura, sia sotto il profilo materiale. In tal contesto, conformemente all'accordo delle parti, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore;
a fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire con la mediazione e secondo le modalità ritenute opportune dai
Servizi sociali territorialmente competenti, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) Affida la figlia minore , nata l'[...], in [...] esclusiva Persona_3
alla madre, con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della minore tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
2) A fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire con la mediazione e secondo le modalità ritenute opportune dai Servizi sociali territorialmente competenti, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal pagina 4 di 5 rateo successivo al deposito della presente ordinanza (aprile 2024), oltre a rivalutazione annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di
Varese; dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario della minore;
3) Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Arianna Carimati Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 9.5.2023,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SOLARI ELENA W., con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZARONE FABRIZIO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
27.7.2023);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI: (Cfr. note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 21.3.2025 – 1.4.2025)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2023 ha adito il Tribunale chiedendo di disporre Parte_1
l'affidamento super esclusivo a sé della figlia minore (1.10.2011) con facoltà per il Per_1 padre di frequentare la figlia nelle forme dell'incontro protetto presso i servizi sociali, di assegnarle la casa familiare, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 500,00 mensili, nonché di disporre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre.
A fondamento del ricorso ha dedotto che , padre di a seguito della Controparte_1 Per_1
fine della relazione con la ricorrente nel settembre 2013, si era disinteressato della figlia, incontrata una sola volta nel mese di febbraio 2014, omettendo qualsiasi visita e contatto telefonico nonché ogni forma di contribuzione materiale alle esigenze della figlia.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contrastando l'avversa domanda di Controparte_1
affidamento esclusivo della minore alla madre, chiedendo di adottare ogni opportuno provvedimento al fine di favorire la ripresa dei rapporti della minore con il padre, eventualmente tramite il coinvolgimento dei Servizi sociali di Induno Olona (VA), luogo di residenza della minore e della madre, e IS (CE), luogo di sua attuale residenza;
di porre a suo carico un assegno di mantenimento in favore della minore non superiore ad euro 200,00 mensili in considerazione della sua condizione di disoccupazione e di assegnare l'assegno unico universale alla madre.
Con ordinanza del 15.3.2024, il Giudice relatore assumeva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“1. Affida la figlia minore di nata l'[...], in [...] esclusiva alla Per_1 CP_1 madre, con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della minore tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
pagina 2 di 5
2. Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Induno Olona, in collaborazione con i Servizi sociali di IS (Ce), secondo quanto meglio specificato in parte motiva, con invito a relazionare in forma scritta entro dieci giorni prima della fissanda udienza;
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal rateo successivo al deposito della presente ordinanza (aprile 2024), oltre a rivalutazione annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di
Varese; dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario della minore;
4. Fissa per l'esame della relazione dei Servizi sociali e per la prosecuzione del giudizio
l'udienza del 18.9.2024 ore 10.30”.
Depositata in atti la relazione dei Servizi sociali del Comune di Induno Olona in data 16.9.2024, all'udienza del 18.4.2024 veniva disposta l'audizione della minore Per_1
Con istanza del 18.11.2024 le parti chiedevano un rinvio dell'audizione in ragione di problemi di salute di allegando che la stessa era ricoverata presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Per_1
Milano dal 19.9.2024 per una “grave forma di anoressia”; il giudice relatore, con decreto dell'8.1.2025, revocava l'audizione di trattandosi di incombente potenzialmente in Per_1 contrasto con l'equilibrio psicofisico della minore stante la descritta condizione di fragilità e onerava i Servizi sociali del Comune di Induno Olona di depositare relazione di aggiornamento in relazione alla situazione personale e di salute della minore.
Con ordinanza del 11.3.2025, letta l'istanza di rinvio depositata dalle parti nella medesima data in cui le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulla base dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 15.3.2024, nonché vista la relazione dei Servizi sociali acquisita agli atti in data
6.3.2025, il giudice relatore fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte;
con ordinanza del 2.4.2025, lette le note scritte depositate in atti in data 21.3.2025 e 1.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Dando atto che le parti hanno trovato un accordo sulla base dei provvedimenti assunti con ordinanza del 15.3.2024, ritiene il Collegio di confermare le statuizioni della predetta ordinanza.
Invero, conformemente a quanto dedotto dalle parti e confermato nelle relazioni dei Servizi sociali, da molto tempo non ha una rapporto con il padre e la madre costituisce l'unico Per_2
genitore di riferimento, sia sotto il profilo morale dell'accudimento e della cura, sia sotto il profilo materiale. In tal contesto, conformemente all'accordo delle parti, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo alla madre della figlia minore;
a fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire con la mediazione e secondo le modalità ritenute opportune dai
Servizi sociali territorialmente competenti, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) Affida la figlia minore , nata l'[...], in [...] esclusiva Persona_3
alla madre, con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione e istruzione della minore tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
2) A fronte di una stabile e ferma intenzione del padre di riprendere la frequentazione con la figlia minore, la stessa dovrà inizialmente avvenire con la mediazione e secondo le modalità ritenute opportune dai Servizi sociali territorialmente competenti, previo accertamento della volontà della minore e della rispondenza all'interesse della stessa;
3) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 200,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese con decorrenza dal pagina 4 di 5 rateo successivo al deposito della presente ordinanza (aprile 2024), oltre a rivalutazione annuale
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di
Varese; dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre quale genitore collocatario della minore;
3) Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Arianna Carimati Elena Fumagalli
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