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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona del dott. Alessandro Barenghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2411/2024 cui sono stati riuniti quelli portanti i numeri RG 3503/2024
e 4861/2024, promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di Genova, per procura depositata nei fascicoli telematici ed elettivamente domiciliati in Genova, Vico
Falamonica 1/13.
-ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi promossi dai ricorrenti, successivamente riuniti ai sensi dell'art 151 disp.att. cpc risultano fondati.
I ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo Contr indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Contr L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante le diffide dei ricorrenti.
La ricorrente altresì chiesto il riconoscimento, di una particolare porzione Pt_3
della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale
Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo “RPD”), istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola.
Il , infatti, da sempre riconosce la detta RPD ai soli docenti di ruolo ed ai CP_1
docenti precari con contatto a termine scadente il 31 agosto, o il 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
il mancato pagamento della RPD ai “precari” con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a TD e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99;
Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del Contr
alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato;
nonché, la corresponsione, Pt_3
per l'a.s. 2020/2021, della RPD. Contr Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore della parte, che ha richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi. Il difensore delle parti hanno dato atto che ciascuna dei ricorrenti è tuttora inserita nel circuito scolastico ditalchè permane l'interesse all'adempimento delle medesime in quanto interne al sistema educativo scolastico,
È altresì pacifico che i lavoratori non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda. E' pacifico (oltre che documentalmente provato: v. buste paga), infine, che la richiedente non abbia Pt_3
percepito neppure la RPD,
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121 ss. legge n. 107/2015. Da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art
363 bis c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue: - la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo
[v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; -la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”; Contr L'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota]
“quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”; non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”); -la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante
è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato che ciascun ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
Contr del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
RPD Venendo alla RPD, di cui alla domanda della ricorrente deve richiamarsi, Pt_3
innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato
i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1
la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>> (Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord.
6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>. Allora, deve ritenersi che anche alla richiedente spettasse, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato dedotto nel ricorso (a.s. 2020/2021), la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione
Professionale Docenti”, e che abbia diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
In merito alla (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, non può che richiamarsi, comunque, quanto supra.
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente nell'a.s. per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche la domanda inerente alla RPD deve essere accolta.
Vi è richiesta di condanna generica, in punto RPD, e ad essa il Tribunale deve attenersi.
Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che - come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'“area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)”; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione” (Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria. Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiamando l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato” si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “… conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n.
275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.:
-quanto a , 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00;
-quanto a , 2019/2020, 2020/2021, per un totale di 2 aa.ss. e, Parte_2
quindi, per complessivi euro 1.000,00;
-quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un totale di 6 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 3.000,00.
Condanna conseguentemente il , in Controparte_1
persona del , ad assegnare ai ricorrenti sopraindicati la Controparte_3
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi summenzionati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli accredito al saldo;
condanna il a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente la in Parte_3 Controparte_4
relazione al lavoro svolto nell'a.s. 2020/2021; in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
condanna il a rifondere ai ricorrenti Controparte_1
le spese del giudizio, spese che liquida, a beneficio di nella somma Pt_1
di euro 806,00 per onorari, a beneficio di nella somma di euro Parte_2
317,00 per onorari, a beneficio di nella somma di euro 806,00 per Pt_3
onorari; oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;
rimborso contributo unificato e accessori di legge e con distrazione a favore del procuratore antistatario
Genova 05/06/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi