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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17674 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
in persona del dott. Sergio Salvatore Manca, giudice onorario in funzione di giudice unico, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio assunta all'udienza del 15 dicembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Farina e Parte_1
ON RU ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in
Roma, viale Angelico, 39
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._1
EI EG il 20 settembre 1989, contumace
PARTE CONVENUTA
OGGETTO : risoluzione per inadempimento.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
affinché venisse convalidato lo sfratto per morosità nel pagamento dei canoni inerenti il rapporto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, via Capo Palinuro, 9, scala B, piano III, interno 14.
In particolare, nel suddetto atto di intimazione introduttivo del giudizio l'intimante precisava che l'intimato si sarebbe reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di febbraio e marzo per complessivi € 1.440,00, posto che l'ammontare di ciascuno di questi è stato dedotto – nell'atto di intimazione introduttivo del giudizio - essere quello di € 720,00 sulla base di un contratto di locazione descritto – in tale atto – come “regolarmente registrato e rinnovato in data
02/03/2025”.
2. L'intimato non si costituiva nella fase sommaria e, atteso che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è stato disposto il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio nelle forme del processo – ordinario – locatizio, assegnando al riguardo alle parti termini ai sensi dell'art. 426 c.p.c. per il deposito di eventuali memorie e documenti integrativi nonché onerando la parte, divenuta a seguito del mutamento del rito, ricorrente della notifica del provvedimento (di conversione del rito) a
[...]
Controparte_1
Notifica, poi, avvenuta anche questa ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
3. Solo ha depositato tali memorie ove ha insistito nelle Parte_1
sue richieste, precisando la persistenza e l'aggravamento della morosità per canoni di locazione anche per le mensilità giunte a scadenza successivamente rispetto a quelle di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Allegava un contratto di locazione riferito alla stessa unità immobiliare tra altre parti (locatore e conduttore . Controparte_2 Persona_1
2 4. Rinviata la causa per discussione all'udienza del 10 novembre 2025 e in questa ivi trattenuta per decisione, rilevata l'assenza del contratto di locazione posto da a base della sua azione e delle sue domande, la stessa è stata Parte_1
rimessa sul ruolo con un'ordinanza con cui:
− “atteso che dai documenti versati in atti non risulta depositato il contratto di locazione per cui è causa (ma solo la registrazione di una pattuizione contrattuale non allegata all'atto di intimazione introduttivo del giudizio) e,
− ritenuto necessario ai fini della decisione, acquisire il contratto di locazione di cui trattasi e posto a fondamento dell'incardinazione del procedimento”
è stato ordinato “il deposito del contratto di locazione posto a fondamento delle domande di parte ricorrente entro il 30 novembre 2025 e rinvia all'udienza del 15 dicembre 2025, ore
09.15, riservato ogni provvedimento”.
5. Tale ordinanza è stata adempiuta solo sotto il profilo formale del rispetto temporale dell'incombente mentre quanto al contenuto dello stesso è rimasta inottemperata.
Difatti, con deposito del 21 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato un contratto di locazione tra il locatore e conduttore Controparte_2 Persona_1
analogo a quello già versato in atto in sede di memorie integrative, con l'aggiunta, accanto all'indicazione del nominativo di entrambe tali parti, della precisazione deceduto.
Successivamente, in data 28 novembre 2025, la ricorrente depositava, sempre peraltro senza alcuna attestazione di conformità all'eventuale originale, il suddetto – tra le differenti parti, compresa quella conduttrice – contratto di locazione con l'indicazione delle relative registrazioni rilevanti ai fini fiscali e, comunque, non tali da legittimare passivamente un determinato soggetto rispetto a un rapporto locatizio nonché una visura in cui la medesima risultava proprietaria dell'immobile.
3 6. E' evidente che è rimasta priva della necessaria prova l'esistenza del contratto di locazione per cui è causa e, in ogni caso, anche ove questo effettivamente sussistente la legittimazione passiva (ad essere convenuto nel presente giudizio) di Controparte_1
Parimenti evidente è come da ciò non possa che conseguire il rigetto delle domande di parte attrice.
Sono, dunque, queste le ragioni della decisione.
7. Nulla per le spese di lite in ordine a un procedimento in cui la parte convenuta, la cui legittimazione passiva è rimasta in questa sede indimostrata, non si
è comunque costituita.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le ragioni di cui in motivazione, ogni altra eccezione ed azione rigettata:
1. rigetta le domande di Parte_1
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025. IL GIUDICE
dott. Sergio Salvatore Manca
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