TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4284/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale –
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIRINI Parte_1 C.F._1
MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA 34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TIRINI MANUELA
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANOSA KATIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 29 BOLOGNA presso il difensore avv. LANOSA KATIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.3.2024 l'attrice instaurava il presente giudizio di separazione. Si costituiva il marito, erano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti pronunciata sentenza sul vincolo n.
2778/2024. Le parti successivamente raggiungevano un accordo, le cui condizioni risultano conformi a pagina 1 di 2 legge e all'interesse delle figlie. Dal matrimonio sono infatti nate le figlie: in data Persona_1
28.10.2006, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente autosufficiente, e nata il [...], ancora minorenne. Spese legali compensate come da accordo Persona_2
raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1 – affido in via condivisa della figlia nata il [...], a [...] i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre, dandosi atto che l'altra figlia nata il Persona_1
28.10.2006, è divenuta maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, nelle more del giudizio,
e continua ad abitare presso la madre;
2 – assegnazione della casa familiare di OL PR (BO), Brigata Bolero n. 14, di proprietà esclusiva del marito, e dei beni mobili in essa contenuti, alla madre, affinché vi abiti con le figlie;
3 – obbligo a carico del signor di corrispondere, dalla data di cessazione della convivenza, Per_1
entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200 per ciascuna figlia, su conto corrente intestato alla madre;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
4 - per quanto attiene alle spese straordinarie, disporre che queste vengano suddivise nella misura del
50 % tra i genitori, da definire secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
5 - prevedere, ex art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'obbligo di comunicare l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
6 - attribuire l'assegno unico per e alla signora Per_1 Per_2 Pt_1
7 - spese di lite compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4284/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale –
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIRINI Parte_1 C.F._1
MANUELA, elettivamente domiciliato in VIA NOSADELLA 34 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. TIRINI MANUELA
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LANOSA KATIA, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 29 BOLOGNA presso il difensore avv. LANOSA KATIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 15.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.3.2024 l'attrice instaurava il presente giudizio di separazione. Si costituiva il marito, erano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti pronunciata sentenza sul vincolo n.
2778/2024. Le parti successivamente raggiungevano un accordo, le cui condizioni risultano conformi a pagina 1 di 2 legge e all'interesse delle figlie. Dal matrimonio sono infatti nate le figlie: in data Persona_1
28.10.2006, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non economicamente autosufficiente, e nata il [...], ancora minorenne. Spese legali compensate come da accordo Persona_2
raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1 – affido in via condivisa della figlia nata il [...], a [...] i genitori, con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre, dandosi atto che l'altra figlia nata il Persona_1
28.10.2006, è divenuta maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, nelle more del giudizio,
e continua ad abitare presso la madre;
2 – assegnazione della casa familiare di OL PR (BO), Brigata Bolero n. 14, di proprietà esclusiva del marito, e dei beni mobili in essa contenuti, alla madre, affinché vi abiti con le figlie;
3 – obbligo a carico del signor di corrispondere, dalla data di cessazione della convivenza, Per_1
entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 200 per ciascuna figlia, su conto corrente intestato alla madre;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
4 - per quanto attiene alle spese straordinarie, disporre che queste vengano suddivise nella misura del
50 % tra i genitori, da definire secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
5 - prevedere, ex art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'obbligo di comunicare l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
6 - attribuire l'assegno unico per e alla signora Per_1 Per_2 Pt_1
7 - spese di lite compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2